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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5885/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5885/2022 R.G.L., avente ad oggetto: “ assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
( C.F.: ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Angelozzi (C.F.: giusta C.F._2
procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Roma, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Claudia Ruperto (c.f.
, giusta procura alle liti del 21 luglio 2015 n. repertorio 80974 a rogito C.F._3
notaio di Roma n. 21569; Persona_1
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 17/11/2022, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1 all'intestazione di: “ Piaccia all'epigrafata Giustizia riconoscere il diritto di Parte_1
a percepire, a decorrere dall'1.5.2022, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa inoltrata il 30.4.2022, l'assegno sociale da erogare nella misura di legge;
con gli interessi legali e vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”, per i motivi spiegati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 20/9/2023 per chiedere il rigetto del CP_1
ricorso e, nel caso di propria soccombenza, la compensazione delle spese per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 5/10/2023, differita d'ufficio alle udienze del 21/11/2023 e del 6/6/2024; in data 15/5/2024 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente che differiva l'udienza del 6/6/2024 all'udienza del 14/1/2025;
a tale ultima udienza la causa veniva chiamata innanzi a questo decidente per la prima volta e, all'esito della stessa, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5.Dalla valutazione dei documenti di causa risulta accertato che in data 30/4/2022, la ricorrente presentava istanza all' ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale. CP_1
2 6.La domanda veniva respinta in data 19.5.2022 con la seguente motivazione: “non è stata allegata l'omologa della sentenza di separazione contenente le condizioni di mantenimento”.
7. In data 24/10/2022 veniva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' , che non veniva esitato. Veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale. CP_1
* * *
8. Si precisa in diritto che l'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini che:
• abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni),
• risiedano effettivamente e abitualmente in Italia,
• possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
9. Per l'anno 2022 il limite di reddito per l'ammissione al beneficio era pari a 6085,43 €, per i singoli ed € 12170,86 per i coniugati.
10. Nel caso di specie risulta accertato che la ricorrente aveva al momento della domanda compiuto 67 anni, aveva un reddito pari a zero (v. autodichiarazione , all. 5 al ricorso) e che in data 5/10/1995 si separava consensualmente dal marito (v. allegato 4 al ricorso). Le condizioni di separazione venivano omologate dal Tribunale e le condizioni di separazione prevedevano un assegno di mantenimento per il figlio minore e la moglie pari a lire 2500,00.
11. Parte ricorrente ha dedotto di non ricevere più da molti anni alcun assegno di mantenimento da parte del marito, tanto che è sopravvissuta grazie all'aiuto dei figli.
L'assenza di redditi della ricorrente per gli anni 2019, 2020 e 2021 è provata dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 3/11/2022 prodotta in atti (v. allegato n. 3 al ricorso). Parte resistente non ha provato che la ricorrente abbia ricevuto effettivamente l'assegno di mantenimento da parte del coniuge separato.
12. L'art. 3 co. 6 della Legge n. 335/1995, stabilisce che: “con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
3 Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
13. La posizione del NE (oggi sessantasettenne) non coniugato viene equiparata a quella del NE (oggi sessantasettenne) legalmente ed effettivamente separato/divorziato, per cui non si procede al cumulo del reddito dell'interessato con quello del coniuge separato/divorziato.
14. Il legislatore, quindi, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2
Cost., ha previsto in favore delle persone anziane che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare la vecchiaia, la corresponsione di una prestazione di natura assistenziale, volta ad assicurare i mezzi per vivere. Il relativo diritto si fonda esclusivamente sullo stato di bisogno accertato del richiedente, desunto dalla mancanza dei redditi o dall'esiguità degli stessi con riferimento al limite massimo indicato dalla legge.
4 15. La Suprema Corte sul punto ha precisato che ai fini del diritto all'assegno sociale lo stato di bisogno per essere rilevante, deve essere effettivo a prescindere dalla possibilità per il coniuge separato/divorziato di chiedere un assegno di mantenimento/divorzile.
Ciò posto, ne consegue il diritto alla prestazione richiesta da parte della ricorrente.
16. Così infatti, la Corte di legittimità ha precisato: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (v.
Cass., Sez. L - , Sentenza n. 24954 del 15/09/2021); e ancora: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato,
e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (v. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
17. La Corte di legittimità ha ancora precisato che: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato,
e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
18. In applicazione dei principi di diritto testè enunciati, per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso è fondato e merita accoglimento, poiché non risulta provato che la ricorrente abbia effettivamente percepito redditi a titolo di assegno di mantenimento da parte del coniuge separato a far data dalla domanda amministrativa.
5 19. Va pertanto dichiarato il diritto di ad ottenere l'assegno sociale di cui Parte_1 all'art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa del 30/4/2022 e per l'effetto condanna l' , in persona del rappresentante legale pro tempore, a corrispondere alla ricorrente i ratei CP_1 maturati e maturandi dell'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal
1/5/2022, oltre interessi legali sui ratei maturati dalle singole scadenze sino al saldo.
3. Le spese di lite
20. Le spese di lite seguono la soccombenza;
per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1
spese di lite in favore della ricorrente che vengono liquidate definitivamente come segue nei confronti dell' in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, CP_1
così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminabile (III scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 1863,50 €.
21. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
liquidate nella misura di € 1863,50, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
6 - accerta e dichiara il diritto di di ottenere l'assegno sociale di cui Parte_1 all'art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa del 30/4/2022;
- condanna l' , in persona del rappresentante legale pro tempore a corrispondere CP_1
alla ricorrente i ratei maturati e maturandi dell'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal 1/5/2022, oltre interessi legali sui ratei maturati dalle singole scadenze sino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate CP_1 nella misura di € 1863,50, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri, il 14 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5885/2022 R.G.L., avente ad oggetto: “ assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
( C.F.: ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Angelozzi (C.F.: giusta C.F._2
procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Roma, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Claudia Ruperto (c.f.
, giusta procura alle liti del 21 luglio 2015 n. repertorio 80974 a rogito C.F._3
notaio di Roma n. 21569; Persona_1
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 17/11/2022, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1 all'intestazione di: “ Piaccia all'epigrafata Giustizia riconoscere il diritto di Parte_1
a percepire, a decorrere dall'1.5.2022, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa inoltrata il 30.4.2022, l'assegno sociale da erogare nella misura di legge;
con gli interessi legali e vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”, per i motivi spiegati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 20/9/2023 per chiedere il rigetto del CP_1
ricorso e, nel caso di propria soccombenza, la compensazione delle spese per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 5/10/2023, differita d'ufficio alle udienze del 21/11/2023 e del 6/6/2024; in data 15/5/2024 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente che differiva l'udienza del 6/6/2024 all'udienza del 14/1/2025;
a tale ultima udienza la causa veniva chiamata innanzi a questo decidente per la prima volta e, all'esito della stessa, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5.Dalla valutazione dei documenti di causa risulta accertato che in data 30/4/2022, la ricorrente presentava istanza all' ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale. CP_1
2 6.La domanda veniva respinta in data 19.5.2022 con la seguente motivazione: “non è stata allegata l'omologa della sentenza di separazione contenente le condizioni di mantenimento”.
7. In data 24/10/2022 veniva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' , che non veniva esitato. Veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale. CP_1
* * *
8. Si precisa in diritto che l'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini che:
• abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni),
• risiedano effettivamente e abitualmente in Italia,
• possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
9. Per l'anno 2022 il limite di reddito per l'ammissione al beneficio era pari a 6085,43 €, per i singoli ed € 12170,86 per i coniugati.
10. Nel caso di specie risulta accertato che la ricorrente aveva al momento della domanda compiuto 67 anni, aveva un reddito pari a zero (v. autodichiarazione , all. 5 al ricorso) e che in data 5/10/1995 si separava consensualmente dal marito (v. allegato 4 al ricorso). Le condizioni di separazione venivano omologate dal Tribunale e le condizioni di separazione prevedevano un assegno di mantenimento per il figlio minore e la moglie pari a lire 2500,00.
11. Parte ricorrente ha dedotto di non ricevere più da molti anni alcun assegno di mantenimento da parte del marito, tanto che è sopravvissuta grazie all'aiuto dei figli.
L'assenza di redditi della ricorrente per gli anni 2019, 2020 e 2021 è provata dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 3/11/2022 prodotta in atti (v. allegato n. 3 al ricorso). Parte resistente non ha provato che la ricorrente abbia ricevuto effettivamente l'assegno di mantenimento da parte del coniuge separato.
12. L'art. 3 co. 6 della Legge n. 335/1995, stabilisce che: “con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
3 Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
13. La posizione del NE (oggi sessantasettenne) non coniugato viene equiparata a quella del NE (oggi sessantasettenne) legalmente ed effettivamente separato/divorziato, per cui non si procede al cumulo del reddito dell'interessato con quello del coniuge separato/divorziato.
14. Il legislatore, quindi, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2
Cost., ha previsto in favore delle persone anziane che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare la vecchiaia, la corresponsione di una prestazione di natura assistenziale, volta ad assicurare i mezzi per vivere. Il relativo diritto si fonda esclusivamente sullo stato di bisogno accertato del richiedente, desunto dalla mancanza dei redditi o dall'esiguità degli stessi con riferimento al limite massimo indicato dalla legge.
4 15. La Suprema Corte sul punto ha precisato che ai fini del diritto all'assegno sociale lo stato di bisogno per essere rilevante, deve essere effettivo a prescindere dalla possibilità per il coniuge separato/divorziato di chiedere un assegno di mantenimento/divorzile.
Ciò posto, ne consegue il diritto alla prestazione richiesta da parte della ricorrente.
16. Così infatti, la Corte di legittimità ha precisato: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (v.
Cass., Sez. L - , Sentenza n. 24954 del 15/09/2021); e ancora: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato,
e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (v. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
17. La Corte di legittimità ha ancora precisato che: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato,
e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
18. In applicazione dei principi di diritto testè enunciati, per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso è fondato e merita accoglimento, poiché non risulta provato che la ricorrente abbia effettivamente percepito redditi a titolo di assegno di mantenimento da parte del coniuge separato a far data dalla domanda amministrativa.
5 19. Va pertanto dichiarato il diritto di ad ottenere l'assegno sociale di cui Parte_1 all'art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa del 30/4/2022 e per l'effetto condanna l' , in persona del rappresentante legale pro tempore, a corrispondere alla ricorrente i ratei CP_1 maturati e maturandi dell'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal
1/5/2022, oltre interessi legali sui ratei maturati dalle singole scadenze sino al saldo.
3. Le spese di lite
20. Le spese di lite seguono la soccombenza;
per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1
spese di lite in favore della ricorrente che vengono liquidate definitivamente come segue nei confronti dell' in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, CP_1
così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminabile (III scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 1863,50 €.
21. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
liquidate nella misura di € 1863,50, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
6 - accerta e dichiara il diritto di di ottenere l'assegno sociale di cui Parte_1 all'art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa del 30/4/2022;
- condanna l' , in persona del rappresentante legale pro tempore a corrispondere CP_1
alla ricorrente i ratei maturati e maturandi dell'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal 1/5/2022, oltre interessi legali sui ratei maturati dalle singole scadenze sino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate CP_1 nella misura di € 1863,50, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri, il 14 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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