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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Presidente
Pinto
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2489 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 16/04/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. LEPORE CARLO, unitamente all'avv. RIPAMONTI MARCO;
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), domiciliata per legge in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 P.IVA_2
ROMA, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
APPELLATA
E
(c.f. ), domiciliata in Controparte_2 P.IVA_3
VIA VITTORIA COLONNA, 39 ROMA, presso lo studio dell'avv. SBISA' GIUSEPPE, che la rappresenta e difende con procura in atti unitamente agli avv.ti DAINO PAOLO e PASSALACQUA MARCO
(chiamata in giudizio), altra APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5184/2021 emessa dal
Tribunale di Roma in data 25/03/2021.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellante: “accogliere l'appello con riforma della sentenza impugnata ed accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'appellante nel ricorso di primo grado e precisate con la prima memoria ex art.183 c.p.c. che si riportano integralmente: - “dichiarare per le motivazioni di cui sopra che l' Controparte_1
( ), in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t., ha erroneamente accertato la conformità delle schede ex comma 6 art.110 del TULPS, denominate BLACK SLOT,
STACK SLOT, TERZA DIMENSIONE, di cui alla documentazione allegata, come stabilito dalla sentenza del Tribunale Penale di Venezia
n.106/2012;
- dichiarare l' ( CP_1 Controparte_1 CP_4 responsabile in ordine al danno patrimoniale verificatosi in capo alla società attrice;
- per l'effetto condannare l' (già Controparte_1
) in persona Controparte_5 del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice quantificati nella somma complessiva di Euro 598.627,24 a titolo di lucro cessante ed Euro 32.787,48 a titolo di danno emergente o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, il tutto oltre accessori. Con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari“ Contro Conclusioni dell'appellata ”rigettare l'appello principale di siccome inammissibile e infondato, e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato spiegato dall CP_1 esponente, accertare e dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore del G.A.; gradatamente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto controverso dell ancora più gradatamente Controparte_1 rigettare la domanda attrice perché riguardante un diritto ormai prescritto, perché non provata e, comunque, perché infondata in fatto e in diritto.
Vinte le spese“,
e della appellata “in via preliminare, in rito, Controparte_7 dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'appello avversario in quanto privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, per i motivi esposti in narrativa;
r.g. n.
2 - in via principale: - accertare e dichiarare l'inammissibilità della
“estensione” a della domanda risarcitoria originariamente CP_2 formulata da nei confronti della sola CP_8 Controparte_1
dalla stessa richiesta con la propria memoria ex art. 183,
[...] comma 6, n. 1 c.p.c. (pp. 4 e 8-9);
- nel merito, rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 5184/2021;
- in subordine, per la denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza della Corte
d'Appello sulle domande formulate dalla Controparte_1 nei confronti di essendo competente a decidere
[...] CP_2 sulle stesse un collegio arbitrale da nominarsi ai sensi dell'art. 11 della
Convenzione del 4 febbraio 2004;
- nel merito, rigettare integralmente tutte le domande svolte nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto, nell'an come nel CP_2 quantum, per i motivi esposti nel giudizio di primo grado e richiamati nel proprio atto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.;
- in via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio: - qualora la Corte d'Appello, nonostante l Controparte_1 non ne abbia fornito la prova, ritenesse che le schede degli
[...] apparecchi da gioco per cui è causa siano state verificate da CP_2 disporre consulenza tecnica volta ad accertare la correttezza dell'operato di attraverso quesiti che ci si riserva di articolare nel caso in cui CP_2 la CTU venisse effettivamente disposta“,
FATTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
A) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 29 gennaio
2015, la già Controparte_9 Controparte_10
(di seguito anche ha convenuto dinanzi al
[...] Parte_1
Tribunale in sede l' affermando, in Controparte_1 sintesi, di essere stata proprietaria di numerosi apparecchi da gioco, tra cui alcuni contenenti schede da gioco denominate “Black Slot”, “Stack Slot” e “Terza Dimensione” e di aver dovuto dismettere anticipatamente
r.g. n. 3 gli stessi (al fine di evitare sanzioni) in quanto risultati non conformi ai requisiti di legge, nonostante la certificazione rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), ora
chiedendo, dunque, la condanna Controparte_1 dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dall'attività d'impresa in conseguenza del comportamento illegittimo dell'odierna appellata, ed in particolare:
proprietaria e noleggiatrice di apparecchi da gioco di cui al comma 6 e al comma 6 lett.a) dell'art.110 del TULPS;
e precisamente di avere acquistato alcuni apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 del TULPS, contenenti schede da gioco denominate
“Black Slot”, “Stack Slot” e “Terza Dimensione” tutti dotati di
“Certificato di conformità” e “Nulla Osta di Distribuzione”; che tali atti autorizzatori erano stati rilasciati dall'
[...]
(di seguito anche - cui è succeduta Controparte_5 CP_4 ex lege l' - sulla scorta di una Controparte_1 verifica tecnica delegata dall'Amministrazione stessa ad Organismi certificatori dalla quale risultava che le apparecchiature rispettavano tutti
i requisiti previsti dalla normativa vigente;
di avere poi richiesto al concessionario che fosse emesso da CP_4 in favore dello stesso concessionario il “Nulla osta di messa in esercizio” per ciascun apparecchio acquistato dal produttore e quindi di aver stipulato con il concessionario i contratti aventi ad oggetto l'attività di raccolta delle giocate;
di avere anticipatamente dismesso i predetti apparecchi, in precedenza acquistati facendo affidamento sui nulla osta di distribuzione emessi da in favore dei produttori;
CP_4 che per quanto riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 del TULPS, contenenti schede da gioco denominate “Black Slot”, “Stack Slot” e “Terza Dimensione”, i predetti atti autorizzatori erano stati rilasciati dall' sulla scorta di una verifica tecnica della CP_4 delegata dall'Amministrazione, dalla quale risultava che le CP_2 apparecchiature rispettavano tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;
che a seguito di una perizia operata dalla SOGEI s.p.a., sempre su incarico dell'Amministrazione, risultava che alcuni degli apparecchi in questione denominati “Black Slot” non erano conformi alle prescrizioni legislative in materia;
r.g. n. 4 che con nota in data 22 dicembre 2006 l' aveva revocato il CP_4 certificato di conformità degli apparecchi “Black Slot” e successivamente, con nota n. 1470 del 16 gennaio 2007, l'Amministrazione aveva ordinato la dismissione degli stessi;
che il 15 giugno 2007 nell'ambito di un procedimento penale veniva ordinato il sequestro preventivo di alcuni apparecchi del tipo
“Black Slot” nonché di apparecchi del tipo “Stack Slot” e “Terza dimensione”, cui faceva seguito l'invito in data 28 giugno 2007 del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, rivolto a tutti i gestori dei predetti apparecchi sul territorio nazionale e a tutti i concessionari di rete, all'immediato ritiro degli stessi;
che in data 4 luglio 2007 anche aveva invitato al ritiro di CP_4 tutti gli apparecchi oggetto del procedimento penale;
di avere pertanto dismesso anticipatamente gli apparecchi in suo possesso del tipo “Black Slot”, “Stack Slot” e “Terza dimensione”, stante
l'irregolarità delle predette schede, poi acclarata con sentenza n. 106/2012 del Tribunale penale di Venezia e che, per tale vicenda, il Tribunale di
Roma aveva riconosciuto la responsabilità dell'amministrazione convenuta con le sentenze n. 5774/2013, n. 18987/2013 e 10002/2014 nonché con
l'ordinanza, ex art.702 ter c.p.c., del 10.6.2014; che in forza di tali premesse, ha spiegato nel giudizio la domanda di risarcimento del danno subito a seguito della dismissione anticipata dei predetti apparecchi da gioco (di cui al comma 6 lett. a dell'art. 110 del
TULPS) in quanto irregolari;
che il danno asseritamente patito, pari complessivamente ad euro
631.414,72, si estendeva dal mancato guadagno (lucro cessante) relativo agli apparecchi comma 6 e 6 lett. a) dell'art. 110 del TULPS, dismessi anticipatamente in quanto irregolari, quantificato nella somma di euro
598.624,27, al danno emergente consistente nel rimborso di parte del costo di acquisto dei singoli apparecchi (indicati nelle fatture prodotte) detratto il parziale loro utilizzo, quantificato nella somma di euro 32.787,48.
Conveniva in giudizio a tal fine la la quale chiedeva di poter CP_4 chiamare in manleva la predetta . CP_2
All'esito del giudizio il Tribunale adito, ha riservato la decisione e ha definito il giudizio (contraddistinto dal R.G. 73767/14), con la sentenza n.5184/2021, depositata in data 25 marzo 2021 e notificata in pari data, rigettando la domanda attrice e compensando integralmente le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le r.g. n. 5 considerazioni che seguono: “affermata la giurisdizione del g.o. trattandosi di domanda avente ad oggetto danno ad un terzo acquirente di apparecchiature da gioco, cagionato dall'operato della p.a. ex artt.2043
c.c. e 97 Cost., danno non coperto dalla prescrizione quinquennale in quanto decorrente tale termine dalle note della ai gestori delle CP_4 apparecchiature per la dismissione delle stesse ovvero per invito al loro ritiro del 22.12.2006 e del 04.07.2007 ed interrotto dalle note del gestore del 03.08.2009 e del 20.03.2014, si verificava la insussistenza di danno risarcibile, in quanto risultava revocato dalla amm.ne solo il certificato denominato “Black Slot Flexy Screen”, ma non vi era prova di avvenuta dismissione di apparecchiature di tale tipo, mentre il ritiro delle altre apparecchiature con diverso certificato era dovuto a scelta dello stesso gestore, e non si poteva rilevare una responsabilità della p.a. competente sul punto […]».
ha proposto appello. Parte_1 ha resistito al Controparte_1 gravame e spiegato appello incidentale subordinato.
ha pure resistito al gravame ed alla Controparte_2 domanda subordinata di manleva.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16/04/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello contiene due motivi:
1.il primo denominato “sussistenza del danno dedotto dalla società appellante, collegato alla dismissione forzosa degli apparecchi oggetto di sequestro penale del Tribunale di Venezia del 15.6.2007”; vi si sostiene, quanto alla prova del danno subito, che il giudice avrebbe errato nel ritenere che il ritiro degli apparecchi diversi da quelli denominati
“Black Slot Flexy Screen” fosse dovuto ad una scelta volontaria del gestore, e non alla sequestrabilità giudiziale degli stessi su tutto il territorio nazionale in forza del citato provvedimento.
2. il secondo denominato “irregolarità degli apparecchi muniti delle schede “Black Slot, Stack Slot e Terza Dimensione” oggetto di sequestro penale”, in quanto il Tribunale avrebbe inteso, nel passaggio motivazionale legato alla nota di del 22.12.2006 (di revoca del certificato di CP_4
r.g. n. 6 conformità dell'apparecchio Black Slot mod. Flexy Screen), che per i restanti apparecchi non vi fosse l'obbligo di dismissione, in quanto non ritenuti irregolari da In altri termini, sarebbe dirimente per radicare CP_4
l'azione di danni che avesse proceduto invece alla revoca di tutti i CP_4 certificati di conformità degli apparecchi sequestrati.
Con il suo appello incidentale condizionato all'accoglimento del principale, reiterando le eccezioni già spiegate in primo grado, la amministrazione insisteva:
-per la declaratoria di carenza di legittimazione del giudice ordinario rispetto al giudice amministrativo,
-per la carenza di legittimazione passiva e di responsabilità risarcitoria della amministrazione rispetto al soggetto concessionario della potestà di accertamento della legittimità delle schede di gioco, chiamata comunque in manleva,
-e per la estinzione comunque di qualsiasi diritto risarcitorio in quanto estinto per prescrizione quinquennale già maturata, senza validi atti interruttivi, alla data della instaurazione del giudizio.
L'appello incidentale, che può essere preliminarmente esaminato, per la ragione più liquida, è fondato.
L ha impugnato la sentenza Controparte_1 nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale, ritenendola validamente interrotta per effetto delle note
3.8.2009 e 20.3.2014 rispetto allo “exordium prescrictionis” individuato nella nota del 4.7.2007. CP_4
La ha sempre attribuito valenza interruttiva della prescrizione CP_4 quinquennale alla sola nota 20.3.2014 fin dalla comparsa di risposta del primo grado di giudizio, come ribadito nella note conclusionali del primo grado di giudizio. Né aveva l'onere di contestare la presunta efficacia interruttiva di un atto che aveva ritenuto “tamquam non esset”, come sostenuto invece dall'appellante nella memoria di replica di questo grado di giudizio affermato invece era pertanto onere della Parte_1 quantomeno allegare ovvero ribadire l'esistenza un precedente atto interruttivo.
Con l'ordinanza 5413/2022 la Corte di Cassazione ha infatti affermato :” L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto
a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in
r.g. n. 7 relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato.” Quand'anche quest'onere di individuazione e di ricerca, come in passato talvolta sostenuto, fosse rimesso al giudice, in ogni caso il documento 16 prodotto dall'appellante non è firmato e non contiene neppure l'indicazione del soggetto che, per conto della società avrebbe inteso costituire in mora l CP_4
Come precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 12182
/2021 “ L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta
"ad validitatem" e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici;
pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che
l'elemento formale mancante possa essere integrato, "ex post", e con efficacia "ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma (nella specie, la produzione in giudizio del documento privo di firma unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto, espressa nell'atto introduttivo debitamente sottoscritto), poste in essere dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione.” Condivisibilmente il Tribunale ha affermato che nella specie si versasse in una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e non da contatto sociale.
Costituisce “ius receptum” il principio per cui “ la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione), inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c.(Cass.
S.U.615/2021)”. Con l'ordinanza 29711/2020 la Corte di Cassazione ha precisato: “La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come
r.g. n. 8 conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico.
Nella specie nessun rapporto diretto sussisteva tra l'appellante e le controparti con la conseguenza che la vicenda non è sussumibile nell'alveo della responsabilità da contatto sociale.
Né gli sviluppi del procedimento penale hanno rilevanza in tema di
“exordium praescriptionis” in quanto, quale che fosse stato l'esito degli stessi, l'ipotetico danno percepibile per l'asserita illegittima condotta della era già pienamente percepibile e sarebbe stato sufficiente CP_4 formulare una richiesta stragiudiziale per interrompere la prescrizione e per la decorrenza di un ulteriore termine quinquennale per l'introduzione del giudizio.
Le spese del grado, in applicazione del principio di causalità, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore della controversia superiore ad € 520.000,00.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese Pt_1 Parte_1 del grado in favore delle controparti che liquida per Controparte_2 in € 20.000,00 , oltre rimborso spese generali e per
[...]
n € 20.000,00 per compensi. Controparte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per l'appello principale.
Così deciso in Roma, il giorno 05/06/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio
Pinto
r.g. n. 9