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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 10.12.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5895/2022 R.G. (cui è stato riunito il giudizio RG n. 986/2025)
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, con il quale Parte_1 elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei
[...] P.IVA_1 legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417- bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l C.F._1 [...]
, sito in alla Via Ponte della Controparte_1 CP_1
Maddalena, n. 55 Resistente
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., depositati in data 21.11.2022 e 15.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe ha premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di docente di scuola Controparte_1 secondaria di primo e secondo grado, nelle annualità di seguito riportate:
- a.s. 2018\2019: presso il liceo statale “Don Lorenzo Milani” di dal CP_1
5.11.2018 al 30.6.2019, per 3 ore settimanali;
- a.s. 2019/2020: presso l'anzidetto istituto dal 14.10.2019 al 30.6.2020 per 3 ore di docenza a settimana;
- a.s. 2020/2021: presso l'istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani - Capasso” di Acerra dal 27.1.2021 al 12.6.2021, per 8 ore settimanali di attività;
- a.s. 2021/2022: in virtù di più contratti, prestando la propria attività didattica nell'arco temporale dal 5.10.2021 al 21.12.2021 presso l'istituto comprensivo
“Viviani” di Casalnuovo di Napoli per 18 ore settimanali e, presso la scuola di
1 primo grado “G. Caporale” di Acerra, per il periodo dal 17.1.2022 al 29.4.2022 per 12 ore di docenza a settimana e per 4 ore nel periodo dal 2.5.2022 al 30.6.2022;
- a.s. 2022/2023: presso l'istituto comprensivo di “Ragazzi d'Europa” di Casalnuovo di Napoli dal 3.10.2022 al 30.6.2023, per 6 ore settimanali di attività;
- a.s. 2024/2025: presso l'istituto comprensivo “De Curtis - Ragazzi d'Europa” di Casalnuovo di Napoli dal 13.9.2024 al 30.6.2025, per 18 ore a settimana. Ha rappresentato di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad euro 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l. 107/2015, in combinato disposto con i dPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo. Ha argomentato che tale limitazione normativa si pone in contrasto con l'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del CCNl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost. Tutto ciò premesso, ha chiesto l'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici sopra indicati, con la condanna del resistente a provvedere con CP_1 assegnazione della somma complessiva di €500,00 per ogni anno scolastico. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito il , il quale, CP_1 preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Amministrativo, e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza in diritto degli assunti attorei, insistendo per il rigetto del ricorso. All'udienza odierna del 10.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il GL, disposta la riunione dei giudizi per connessione oggettiva e soggettiva, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione. _______________________________________________________________ ____ La domanda è fondata nei limiti di seguito esplicati. Preliminarmente va verificata la giurisdizione del Tribunale. Al riguardo occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che «va identificato
2 non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (ex multibus: Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441). Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario. Venendo al merito la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo. Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
[...
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Occorre dunque verificare la compatibilità della normativa nazionale con il principio di non discriminazione imposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE): «
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis». Orbene, sulla questione è dapprima intervenuta la Corte di Giustizia, che ha statuito, al punto 48 della sua ordinanza del 18 maggio 2022,
[...]
(Carta elettronica) (C-450/21, EU:C:2022:411), che la clausola 4 Controparte_1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di un , e non al personale docente a tempo determinato CP_1 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 annui, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di diversi beni e servizi a tale titolo. Successivamente, si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto (Cass. n. 29961 del 27.10.2023). In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto: «1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
4 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico». Secondo i giudici di legittimità, la normativa, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Più di recente, la Corte di Giustizia, stavolta investita dell'interpretazione del divieto di discriminazione con riferimento alle supplenze di breve durata, con pronuncia del 3.7.2025, causa C-268/24, ha affermato: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a 9tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
5 normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.». Il giudice eurounitario, richiamato l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato nonché la propria ordinanza emessa in causa C-450/21 (su cui cfr. supra), ritenuto sussistente «una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo assunti a tempo determinato, che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato”, ha pertanto verificato “se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo» alla luce di una serie di elementi significativi (“come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”), affermando in conclusione tale comparabilità, anche alla luce del rilievo che «nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo
[…] possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”. La Corte ha, così, escluso la rilevanza della “durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate». Ha dunque affermato che «i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata», aggiungendo, peraltro, che «i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” e che “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare
6 dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua». Ha, infine, dichiarato: «Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato». In definitiva, la CGUE ha escluso che ricorrano, quantomeno in astratto, ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento denunciata, permanendo tuttavia la possibilità per l'Amministrazione scolastica di allegare e provare in concreto la sussistenza di ragioni obiettive – diverse dalla mera brevità dell'incarico di docenza assegnato – che precludano il riconoscimento del bonus economico. Venendo al caso in esame, va poi evidenziato che la fattispecie involge anche le ipotesi dei cc.dd. “spezzoni orari” o comunque di orari inferiori al “tempo pieno”, non attinte dalle citate pronunce, sicché c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione. Ebbene in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto. Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…», senza operare alcuna decurtazione del beneficio. Ad avviso del giudicante, pertanto, non possono viceversa ritenersi
“equiparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (“spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra. In definitiva, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
7 Ebbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che la parte ha documentato di avere stipulato per gli anni scolastici 2018\2019, 2019\2020, 2020\2021 e 2022\2023 contratti per 3, 6 e 8 ore settimanali, non raggiungendo un orario superiore al 50% dell'orario di cattedra, con la conseguente reiezione della domanda per tali annualità. Quanto, poi, all'anno scolastico 2021/2022 la ricorrente ha provato di aver concluso più contratti prestando, di fatto, la propria attività lavorativa dal 5.10.2021 al 30.6.2022, per 18 e 12 ore settimanali, tranne che per un breve periodo decorrente dal maggio al giugno di quell'anno, durante il quale ha svolto l'attività di docenza per 4 ore settimanali. Orbene, osserva il giudicante, alla luce dei principi espressi dal giudice comunitario, che il convenuto non ha offerto prova del ricorrere di CP_1 ragioni oggettive per le quali, nel caso concreto, l'incarico assunto dalla parte ricorrente per la supplenza c.d. 'breve e saltuaria' de qua non sarebbe comparabile, nei termini indicati dalla Corte di Giustizia nella pronuncia da ultimo menzionata, con l'attività espletata dai docenti di ruolo cui tale beneficio economico viene riconosciuto. La sola circostanza della durata breve della supplenza non è ragione sufficiente, come visto supra, per escludere l'equiparazione. D'altro canto, si evidenzia che la continuità e la durata della prestazione nel corso dell'anno scolastico consentono di ritenere, da un lato, che il docente abbia portato avanti il programma scolastico assicurando agli alunni una continuità didattica per una porzione rilevante dell'anno; dall'altro, che il si sia avvalso della prestazione del docente per sopperire a carenze CP_1 organiche non meramente occasionali. Infine, con riferimento all'a.s. 2024\2025, la parte ha documentato lo svolgimento di un incarico a tempo pieno fino al termine delle attività didattiche per la copertura di un posto di insegnamento non vacante, che si è reso di fatto disponibile entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); sicché alcun dubbio sussiste circa il riconoscimento per detto anno della carta elettronica. La domanda va, pertanto, accolta, relativamente agli anni 2021\2022 e 2024\2025 risultando che la parte è ancora interna al sistema educativo scolastico essendo stata documentata la conclusione di un contratto a tempo determinato con il convenuto per l'anno scolastico corrente (cfr. CP_1 contratto allegato alle note del 6.12.2025). La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Controparte_3
all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte
[...]
8 ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024\2025, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa le spese di lite.
Nola, 10.12.2025 Il Gl Dott. Francesco Fucci
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