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Sentenza 29 aprile 2021
Sentenza 29 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2021, n. 11294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11294 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 27316-2019 proposto da: AT NO, IA EN nella qualità di figlio, successore ed erede di AN RO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell'avvocato IO AP, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO D'ARGENZIO; Civile Sent. Sez. U Num. 11294 Anno 2021 Presidente: LOMBARDO LUIGI IO Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 29/04/2021
- ricorrenti -
contro CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato NG GU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MARTINO;
- controricorrente -
nonché contro GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., GENERALI ITALIA S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 98/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 18/03/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2020 dal Consigliere LUCIO NAPOLITANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Giovanni Nappi per delega dell'avvocato Fabio D'NZ e AO IN per delega orale. FATTI DI CAUSA Il sig. RO AN, riassumendo il giudizio originariamente introdotto dinanzi al Tribunale di Latina, dichiaratosi incompetente per materia, convenne dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (di seguito TRAP) presso la Corte d'appello di Roma il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, nonché il suo assicuratore per la responsabilità civile (Nuova Tirrena S.p.A., divenuta nelle more, Groupama Assicurazioni S.p.A.), già chiamata dal Consorzio in garanzia, e Generali Italia S.p.A., mandataria di Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -2- Nuova Tirrena S.p.A., per sentire condannare le controparti al risarcimento dei danni subiti al fondo di sua proprietà in conseguenza della fuoriuscita di acque, a seguito di abbondanti precipitazioni, tra il 9 ed 10 ottobre 2002, dal canale delle acque medie posto all'altezza del suddetto cespite, a causa della mancanza di una consistente parte della sommità dell'argine sinistro dello stesso. Analoga domanda fu proposta dal sig. RU LL, che svolse intervento adesivo autonomo, per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli stessi eventi al proprio fondo limitrofo. Il TRAP adito, a seguito dell'istruttoria espletata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, accolse le rispettive domande risarcitorie, liquidando i danni rispettivamente subiti in euro 10.000,00 in favore del AN e in euro 7.600,00 in favore del LL, con condanna del Consorzio e dell'assicuratore in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 11.864,73 oltre accessori. Detta pronuncia fu impugnata dal AN e dal LL dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), segnatamente, per quanto qui rileva, per omessa pronuncia ed omessa motivazione sulla domanda di condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese relative alle somme versate da ciascuno degli appellanti al proprio comune consulente di parte dott. Alvaro Morganti. Il TSAP respinse il gravame dei ricorrenti, ritenendo, quanto al motivo sopra indicato, tardive le domande di condanna delle controparti al pagamento delle spese e compensi del proprio consulente di parte. Detta pronuncia fu oggetto di ricorso da parte dei signori AN e LL dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, basato su sei motivi, il quinto motivo dei quali fu parzialmente accolto. Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -3- La Corte, con sentenza delle Sezioni Unite, n. 16990 del 10 luglio 2017, infatti, mentre confermò l'impugnata pronuncia in punto di tardività della relativa domanda quanto alla mancata liquidazione delle spese del consulente di parte nella fase stragiudiziale, accolse nel resto il motivo quanto alle spese di assistenza alle parti prestata dal proprio consulente nel giudizio, da considerarsi come spese processuali cui la parte ha comunque diritto, con possibilità di richiesta delle stesse anche in sede di deposito di nota spese, cassando in parte qua la pronuncia impugnata, con rinvio al TSAP in diversa composizione. Il TSAP, dinanzi al quale il giudizio fu tempestivamente riassunto dai ricorrenti AN - LL, con sentenza n. 98/2019, depositata il 18 marzo 2019 e notificata a ciascuno dei ricorrenti, a cura della cancelleria, in data 24 giugno 2019, accolse l'appello e, in parziale riforma della sentenza del TRAP, condannò il Consorzio e la società di assicurazioni Groupama, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli appellanti delle spese giudiziali relative al consulente tecnico di parte, liquidate in euro 2.654,76, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Quanto alla disciplina delle spese del giudizio, il TSAP compensò interamente tra le parti le spese del primo giudizio di appello e del giudizio di cassazione, condannando gli appellati in solido al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi euro 1400,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Avverso detta ultima pronuncia resa dal TSAP in sede di rinvio, i signori ZO AN, nelle dedotte qualità di figlio, successore ed erede di RO AN, deceduto il 19 novembre 2016, e RU LL, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, il primo dei quali suddiviso in due sub motivi, ciascuno dei quali articolato secondo plurime censure. Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -4- Il solo Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino resiste con controricorso, mentre Groupama Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A. (quest'ultima destinataria della notifica del ricorso per cassazione solo quale litisconsorte processuale) non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, 92, primo comma, 99, 100, 115, 132, secondo comma, n. 4, 201, cod. proc. civ.; art 2230 cod. civ., art. 118, primo e secondo comma delle disp. att. cod. proc. civ.; art. 24 e 111 Cost., tutti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e, per l'effetto, nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano che il TSAP avrebbe, con motivazione viziata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, dopo avere correttamente riconosciuto gli esborsi per le attività svolte dal consulente di parte nei riguardi di ciascun ricorrente, avrebbe poi, senza spiegarne l'eccessività o la superfluità, drasticamente ridotto gli importi per compensi quali esposti nelle rispettive parcelle, assimilando erroneamente l'attività del consulente di parte a quella del CTU, anche in relazione al quantum afferente alla liquidazione dei rispettivi compensi, laddove i compensi del consulente di parte vanno parametrati alle tariffe professionali e non già ai compensi quali previsti per gli ausiliari del giudice dal Testo Unico in tema di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002). Segnatamente tale ultima doglianza trova ulteriore e più ampia articolazione nel motivo dai ricorrenti rubricato come I.I.), laddove si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli da 49 a 57 del d.P.R. n. 115/2002, art. 4, I. n. 319/1980, nonché artt. 1 (lett. a, b, c), 3, 19, 25, 26, 27 e 28 del d.m. 14 maggio 1991, n. 232 Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -5- (Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria "Prima categoria onorari valutati in relazione al tempo impiegato"); ed ancora violazione e/o falsa'd~. 59 della I. 7 gennaio 1976, n. 3; artt. 1 e 2 del d.m. 3 settembre 1997, n. 478 (Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali), 115, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., artt. 75 e 118, primo e secondo comma, disp. att. cod. proc. civ.; artt. 24 e 111 Cost.; art. 12 disp. prel. cod. civ.; art. 180 r.d. n. 1775/1933, in relazione all'art. 360, primo comma. n. 3, cod. proc. civ.; nonché, infine, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, per l'effetto, nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento. I ricorrenti, trascrivendo nel contesto della censura in esame, i rispettivi avvisi di parcella professionali inviati dal dott. Alvaro Morganti in relazione agli incarichi ricevuti dai rispettivi committenti, si dolgono che, a fronte della specificità di detti avvisi in relazione alle prestazioni ivi indicate, in alcun modo era desumibile dalla pronuncia impugnata, di là dall'erronea sovrapponibilità di dette prestazioni a quella svolta dal CTU quale ausiliare del giudice, per quali ragioni i compensi esposti in relazione a dette prestazioni avrebbero dovuto ritenersi eccessivi o superflui. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, 92, primo comma, 99, 100, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 385, terzo comma, cod. proc. civ.; artt. 75 e 118, primo e secondo comma delle disp. att. cod. proc. civ.; art. 180, r.d. n. 1775/1933, nonché art. 2233 cod. civ.; art. 24 e 111 Cost.; artt. 1, 2, 4 e 11 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 13, sesto comma, I. n. 247/2012 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -6- d.m. n. 37/2018 e relative tabelle allegate, tutti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e, per l'effetto, nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano in particolare che il TSAP avrebbe violato il principio secondo cui, ai fini del regolamento delle spese di lite, occorre avere riguardo all'esito dell'intero giudizio al quale rapportare la soccombenza e che, anche laddove il TSAP ha accordato ai ricorrenti il favore delle spese, cioè in relazione all'originario giudizio di primo grado ed al giudizio di rinvio, l'impugnata sentenza non vada esente da censure, nella parte in cui, con riferimento al giudizio dinanzi al TRAP, ha confermato l'originario importo liquidato, sebbene la pronuncia fosse stata riformata, in relazione al riconoscimento delle spese del consulente di parte, almeno con riferimento a quelle aventi natura di spese processuali, in senso favorevole ai ricorrenti e lamentando la non conformità dell'importo liquidato per spese del giudizio di rinvio, perché inferiore ai minimi inderogabili. 3. Entrambi i motivi sono da ritenere inammissibili. 3.1. Nella precedente pronuncia resa inter partes (cfr. la già citata Cass. n. 16990/17), queste Sezioni Unite, pur accogliendo nei limiti sopra indicati il ricorso dei signori AN - LL, rilevarono, tra l'altro, l'inammissibilità di motivi che fossero caratterizzati dalla sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, tali da non consentire alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate. Richiamando i precedenti di cui a Cass. SU, 6 maggio 2015, n. 9100 e Cass. sez. 3, 10 febbraio 2017, n. 3554, queste Sezioni Unite affermarono che «[ha tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all'impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l'espressione della duplice Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -7- specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge» e che «[s]i tratta, dunque, di mezzi d'impugnazione difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata». 3.2. Nella formulazione dei due motivi addotti a sostegno del ricorso proposto contro la nuova pronuncia resa dal TSAP in sede di rinvio in forza della suddetta pronuncia Cass. SU n. 16990/2017 gli odierni ricorrenti hanno nuovamente sovrapposto, in ciascuno dei due motivi, in modo pressoché inscindibile, censure di diritto, sostanziali e processuali, che impediscono di enucleare con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo al c.d. motivo "coacervato", per ciò stesso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, ord. 18 novembre 2020, n. 26212), o che, comunque, anche laddove si ritenesse detta operazione in concreto perseguibile, si scontrano con ulteriori profili d'inammissibilità e/o infondatezza. 4. È il caso, ad esempio, nell'ambito del primo motivo, del dedotto vizio di motivazione contraddittoria o apparente, in realtà del tutto insussistente. Il TSAP, nel riconoscere, nei rispettivi importi, ai ricorrenti, le spese - quali spese processuali - sostenute per l'opera professionale di assistenza nel corso del processo fornita dal proprio consulente di parte, non ha fatto altro che dare attuazione a quanto ancora una volta chiarito con la citata pronuncia da queste Sezioni Unite, laddove hanno avuto modo di affermare che «le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.», ciò appunto avendo ritenuto il TSAP in relazione all'attività (e quindi solo indirettamente, al compenso) demandata al CTU nell'ambito del Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -8- giudizio;
donde le ulteriori doglianze svolte in proposito dai ricorrenti o non colgono detta ratio decidendi, nella parte in cui lamentano il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto quanto alla mancata applicazione della tariffa professionale dei dottori agronomi, oppure tendono a sollecitare a queste Sezioni Unite una valutazione nel merito su detto giudizio di eccessività o superfluità in relazione alle prestazioni indicate nelle rispettive parcelle, che esula, con ogni evidenza, dal sindacato che la Corte è tenuta ad esprimere in sede di legittimità. 5. Quanto poi al secondo motivo, ugualmente deve ritenersene l'inammissibilità. Va, in primo luogo, premesso, che, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte che sia risultata totalmente vittoriosa (cfr., più di recente, Cass. sez. 2, ord. 31 agosto 2020, n. 18128). Escluso che ciò si sia verificato nella fattispecie in esame, la censura si rivela inammissibile, ancora una volta poiché, per un verso, finisce col chiedere alla Corte un sindacato nel merito quanto alla doglianza che investe la conferma dell'importo delle spese già liquidato dal TRAP a fronte dell'invero esigua misura dell'ulteriore importo riconosciuto ai ricorrenti a seguito del giudizio di rinvio;
mentre, per altro verso, nel lamentare la liquidazione delle spese in sede di giudizio di rinvio in misura che sarebbe stata inferiore ai «minimi inderogabili», non si confronta con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui «[i]n tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -9- misura economica "standard" del valore della prestazione professionale» (cfr. Cass. sez. 6-2, ord. primo giugno 2020, n. 10343; Cass. sez. 6-2, ord. 15 dicembre 2017, n. 30286), sicché la denuncia di violazione di legge in relazione all'art. 2233, (segnatamente con riferimento al secondo comma) cod. civ., in tanto potrebbe ritenersi fondata se ed in quanto risulti che il giudice di merito abbia violato il limite posto da detta norma, che preclude di liquidare somme meramente simboliche, non consone al decoro della professione. 5.1. Nella fattispecie in esame - premesso che l'aumento secondo la percentuale del 30% per l'assistenza a più parti aventi la stessa posizione processuale è espressione di una mera facoltà, il cui mancato esercizio da parte del giudice tenuto a liquidare le spese non può essere sindacato in questa sede - lo scostamento delle spese liquidate in euro 1400,00 (oltre rimborso spese generali ed accessori di legge) dal minimo risultante dalla riduzione percentuale del 50% dal parametro medio in relazione allo scaglione di valore della causa (tra euro 5200,00 e 26.000,00, con gli importi liquidati in sentenza per danni più vicini al primo valore di riferimento), risulta di appena euro 67,50, sicché va sicuramente escluso che l'importo per compenso professionale liquidato dal TSAP sia espressione di somme meramente simboliche o comunque non consone al decoro della professione. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. 7. Le spese del giudizio di legittimità, nel rapporto processuale tra le parti costituite, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Nulla va statuito in ordine alle spese quanto al rapporto tra i ricorrenti e le compagnie di assicurazione, che non hanno svolto difese. Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -10-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido in favore del controricorrente Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, che liquida in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Lucio Napolitano Dott. Biagio Virgilio ' i -
- ricorrenti -
contro CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato NG GU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MARTINO;
- controricorrente -
nonché contro GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., GENERALI ITALIA S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 98/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 18/03/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2020 dal Consigliere LUCIO NAPOLITANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Giovanni Nappi per delega dell'avvocato Fabio D'NZ e AO IN per delega orale. FATTI DI CAUSA Il sig. RO AN, riassumendo il giudizio originariamente introdotto dinanzi al Tribunale di Latina, dichiaratosi incompetente per materia, convenne dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (di seguito TRAP) presso la Corte d'appello di Roma il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, nonché il suo assicuratore per la responsabilità civile (Nuova Tirrena S.p.A., divenuta nelle more, Groupama Assicurazioni S.p.A.), già chiamata dal Consorzio in garanzia, e Generali Italia S.p.A., mandataria di Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -2- Nuova Tirrena S.p.A., per sentire condannare le controparti al risarcimento dei danni subiti al fondo di sua proprietà in conseguenza della fuoriuscita di acque, a seguito di abbondanti precipitazioni, tra il 9 ed 10 ottobre 2002, dal canale delle acque medie posto all'altezza del suddetto cespite, a causa della mancanza di una consistente parte della sommità dell'argine sinistro dello stesso. Analoga domanda fu proposta dal sig. RU LL, che svolse intervento adesivo autonomo, per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli stessi eventi al proprio fondo limitrofo. Il TRAP adito, a seguito dell'istruttoria espletata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, accolse le rispettive domande risarcitorie, liquidando i danni rispettivamente subiti in euro 10.000,00 in favore del AN e in euro 7.600,00 in favore del LL, con condanna del Consorzio e dell'assicuratore in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 11.864,73 oltre accessori. Detta pronuncia fu impugnata dal AN e dal LL dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), segnatamente, per quanto qui rileva, per omessa pronuncia ed omessa motivazione sulla domanda di condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese relative alle somme versate da ciascuno degli appellanti al proprio comune consulente di parte dott. Alvaro Morganti. Il TSAP respinse il gravame dei ricorrenti, ritenendo, quanto al motivo sopra indicato, tardive le domande di condanna delle controparti al pagamento delle spese e compensi del proprio consulente di parte. Detta pronuncia fu oggetto di ricorso da parte dei signori AN e LL dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, basato su sei motivi, il quinto motivo dei quali fu parzialmente accolto. Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -3- La Corte, con sentenza delle Sezioni Unite, n. 16990 del 10 luglio 2017, infatti, mentre confermò l'impugnata pronuncia in punto di tardività della relativa domanda quanto alla mancata liquidazione delle spese del consulente di parte nella fase stragiudiziale, accolse nel resto il motivo quanto alle spese di assistenza alle parti prestata dal proprio consulente nel giudizio, da considerarsi come spese processuali cui la parte ha comunque diritto, con possibilità di richiesta delle stesse anche in sede di deposito di nota spese, cassando in parte qua la pronuncia impugnata, con rinvio al TSAP in diversa composizione. Il TSAP, dinanzi al quale il giudizio fu tempestivamente riassunto dai ricorrenti AN - LL, con sentenza n. 98/2019, depositata il 18 marzo 2019 e notificata a ciascuno dei ricorrenti, a cura della cancelleria, in data 24 giugno 2019, accolse l'appello e, in parziale riforma della sentenza del TRAP, condannò il Consorzio e la società di assicurazioni Groupama, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli appellanti delle spese giudiziali relative al consulente tecnico di parte, liquidate in euro 2.654,76, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Quanto alla disciplina delle spese del giudizio, il TSAP compensò interamente tra le parti le spese del primo giudizio di appello e del giudizio di cassazione, condannando gli appellati in solido al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi euro 1400,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Avverso detta ultima pronuncia resa dal TSAP in sede di rinvio, i signori ZO AN, nelle dedotte qualità di figlio, successore ed erede di RO AN, deceduto il 19 novembre 2016, e RU LL, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, il primo dei quali suddiviso in due sub motivi, ciascuno dei quali articolato secondo plurime censure. Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -4- Il solo Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino resiste con controricorso, mentre Groupama Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A. (quest'ultima destinataria della notifica del ricorso per cassazione solo quale litisconsorte processuale) non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, 92, primo comma, 99, 100, 115, 132, secondo comma, n. 4, 201, cod. proc. civ.; art 2230 cod. civ., art. 118, primo e secondo comma delle disp. att. cod. proc. civ.; art. 24 e 111 Cost., tutti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e, per l'effetto, nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano che il TSAP avrebbe, con motivazione viziata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, dopo avere correttamente riconosciuto gli esborsi per le attività svolte dal consulente di parte nei riguardi di ciascun ricorrente, avrebbe poi, senza spiegarne l'eccessività o la superfluità, drasticamente ridotto gli importi per compensi quali esposti nelle rispettive parcelle, assimilando erroneamente l'attività del consulente di parte a quella del CTU, anche in relazione al quantum afferente alla liquidazione dei rispettivi compensi, laddove i compensi del consulente di parte vanno parametrati alle tariffe professionali e non già ai compensi quali previsti per gli ausiliari del giudice dal Testo Unico in tema di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002). Segnatamente tale ultima doglianza trova ulteriore e più ampia articolazione nel motivo dai ricorrenti rubricato come I.I.), laddove si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli da 49 a 57 del d.P.R. n. 115/2002, art. 4, I. n. 319/1980, nonché artt. 1 (lett. a, b, c), 3, 19, 25, 26, 27 e 28 del d.m. 14 maggio 1991, n. 232 Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -5- (Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria "Prima categoria onorari valutati in relazione al tempo impiegato"); ed ancora violazione e/o falsa'd~. 59 della I. 7 gennaio 1976, n. 3; artt. 1 e 2 del d.m. 3 settembre 1997, n. 478 (Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali), 115, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., artt. 75 e 118, primo e secondo comma, disp. att. cod. proc. civ.; artt. 24 e 111 Cost.; art. 12 disp. prel. cod. civ.; art. 180 r.d. n. 1775/1933, in relazione all'art. 360, primo comma. n. 3, cod. proc. civ.; nonché, infine, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, per l'effetto, nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento. I ricorrenti, trascrivendo nel contesto della censura in esame, i rispettivi avvisi di parcella professionali inviati dal dott. Alvaro Morganti in relazione agli incarichi ricevuti dai rispettivi committenti, si dolgono che, a fronte della specificità di detti avvisi in relazione alle prestazioni ivi indicate, in alcun modo era desumibile dalla pronuncia impugnata, di là dall'erronea sovrapponibilità di dette prestazioni a quella svolta dal CTU quale ausiliare del giudice, per quali ragioni i compensi esposti in relazione a dette prestazioni avrebbero dovuto ritenersi eccessivi o superflui. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, 92, primo comma, 99, 100, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 385, terzo comma, cod. proc. civ.; artt. 75 e 118, primo e secondo comma delle disp. att. cod. proc. civ.; art. 180, r.d. n. 1775/1933, nonché art. 2233 cod. civ.; art. 24 e 111 Cost.; artt. 1, 2, 4 e 11 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 13, sesto comma, I. n. 247/2012 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -6- d.m. n. 37/2018 e relative tabelle allegate, tutti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e, per l'effetto, nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano in particolare che il TSAP avrebbe violato il principio secondo cui, ai fini del regolamento delle spese di lite, occorre avere riguardo all'esito dell'intero giudizio al quale rapportare la soccombenza e che, anche laddove il TSAP ha accordato ai ricorrenti il favore delle spese, cioè in relazione all'originario giudizio di primo grado ed al giudizio di rinvio, l'impugnata sentenza non vada esente da censure, nella parte in cui, con riferimento al giudizio dinanzi al TRAP, ha confermato l'originario importo liquidato, sebbene la pronuncia fosse stata riformata, in relazione al riconoscimento delle spese del consulente di parte, almeno con riferimento a quelle aventi natura di spese processuali, in senso favorevole ai ricorrenti e lamentando la non conformità dell'importo liquidato per spese del giudizio di rinvio, perché inferiore ai minimi inderogabili. 3. Entrambi i motivi sono da ritenere inammissibili. 3.1. Nella precedente pronuncia resa inter partes (cfr. la già citata Cass. n. 16990/17), queste Sezioni Unite, pur accogliendo nei limiti sopra indicati il ricorso dei signori AN - LL, rilevarono, tra l'altro, l'inammissibilità di motivi che fossero caratterizzati dalla sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, tali da non consentire alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate. Richiamando i precedenti di cui a Cass. SU, 6 maggio 2015, n. 9100 e Cass. sez. 3, 10 febbraio 2017, n. 3554, queste Sezioni Unite affermarono che «[ha tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all'impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l'espressione della duplice Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -7- specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge» e che «[s]i tratta, dunque, di mezzi d'impugnazione difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata». 3.2. Nella formulazione dei due motivi addotti a sostegno del ricorso proposto contro la nuova pronuncia resa dal TSAP in sede di rinvio in forza della suddetta pronuncia Cass. SU n. 16990/2017 gli odierni ricorrenti hanno nuovamente sovrapposto, in ciascuno dei due motivi, in modo pressoché inscindibile, censure di diritto, sostanziali e processuali, che impediscono di enucleare con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo al c.d. motivo "coacervato", per ciò stesso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, ord. 18 novembre 2020, n. 26212), o che, comunque, anche laddove si ritenesse detta operazione in concreto perseguibile, si scontrano con ulteriori profili d'inammissibilità e/o infondatezza. 4. È il caso, ad esempio, nell'ambito del primo motivo, del dedotto vizio di motivazione contraddittoria o apparente, in realtà del tutto insussistente. Il TSAP, nel riconoscere, nei rispettivi importi, ai ricorrenti, le spese - quali spese processuali - sostenute per l'opera professionale di assistenza nel corso del processo fornita dal proprio consulente di parte, non ha fatto altro che dare attuazione a quanto ancora una volta chiarito con la citata pronuncia da queste Sezioni Unite, laddove hanno avuto modo di affermare che «le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.», ciò appunto avendo ritenuto il TSAP in relazione all'attività (e quindi solo indirettamente, al compenso) demandata al CTU nell'ambito del Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -8- giudizio;
donde le ulteriori doglianze svolte in proposito dai ricorrenti o non colgono detta ratio decidendi, nella parte in cui lamentano il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto quanto alla mancata applicazione della tariffa professionale dei dottori agronomi, oppure tendono a sollecitare a queste Sezioni Unite una valutazione nel merito su detto giudizio di eccessività o superfluità in relazione alle prestazioni indicate nelle rispettive parcelle, che esula, con ogni evidenza, dal sindacato che la Corte è tenuta ad esprimere in sede di legittimità. 5. Quanto poi al secondo motivo, ugualmente deve ritenersene l'inammissibilità. Va, in primo luogo, premesso, che, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte che sia risultata totalmente vittoriosa (cfr., più di recente, Cass. sez. 2, ord. 31 agosto 2020, n. 18128). Escluso che ciò si sia verificato nella fattispecie in esame, la censura si rivela inammissibile, ancora una volta poiché, per un verso, finisce col chiedere alla Corte un sindacato nel merito quanto alla doglianza che investe la conferma dell'importo delle spese già liquidato dal TRAP a fronte dell'invero esigua misura dell'ulteriore importo riconosciuto ai ricorrenti a seguito del giudizio di rinvio;
mentre, per altro verso, nel lamentare la liquidazione delle spese in sede di giudizio di rinvio in misura che sarebbe stata inferiore ai «minimi inderogabili», non si confronta con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui «[i]n tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -9- misura economica "standard" del valore della prestazione professionale» (cfr. Cass. sez. 6-2, ord. primo giugno 2020, n. 10343; Cass. sez. 6-2, ord. 15 dicembre 2017, n. 30286), sicché la denuncia di violazione di legge in relazione all'art. 2233, (segnatamente con riferimento al secondo comma) cod. civ., in tanto potrebbe ritenersi fondata se ed in quanto risulti che il giudice di merito abbia violato il limite posto da detta norma, che preclude di liquidare somme meramente simboliche, non consone al decoro della professione. 5.1. Nella fattispecie in esame - premesso che l'aumento secondo la percentuale del 30% per l'assistenza a più parti aventi la stessa posizione processuale è espressione di una mera facoltà, il cui mancato esercizio da parte del giudice tenuto a liquidare le spese non può essere sindacato in questa sede - lo scostamento delle spese liquidate in euro 1400,00 (oltre rimborso spese generali ed accessori di legge) dal minimo risultante dalla riduzione percentuale del 50% dal parametro medio in relazione allo scaglione di valore della causa (tra euro 5200,00 e 26.000,00, con gli importi liquidati in sentenza per danni più vicini al primo valore di riferimento), risulta di appena euro 67,50, sicché va sicuramente escluso che l'importo per compenso professionale liquidato dal TSAP sia espressione di somme meramente simboliche o comunque non consone al decoro della professione. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. 7. Le spese del giudizio di legittimità, nel rapporto processuale tra le parti costituite, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Nulla va statuito in ordine alle spese quanto al rapporto tra i ricorrenti e le compagnie di assicurazione, che non hanno svolto difese. Ric. 2019 n. 27316 sez. SU - ud. 15-12-2020 -10-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido in favore del controricorrente Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, che liquida in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Lucio Napolitano Dott. Biagio Virgilio ' i -