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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/06/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 606 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art.127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CREA MARIAFRANCESCA
- RICORRENTE contro
Controparte_1
nonché contro
Controparte_2
- RESISTENTI
CONTUMACI
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva da note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.03.2024 presentava opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 022 2023 00307984 75 000 per complessivi € 1.097,36 notificata in data
29.01.2024 e relativa alle sanzioni e interessi dovuti per mancato pagamento di contributi previdenziali relativi alle annualità 2021-2022, esponendo:
a) che in data 27.02.2023 aveva presentato istanza - tramite portale telematico dell'ente previdenziale - di regolarizzazione ex art. 76 Regolamento Unico di Previdenza Forense per le annualità contributive 2020-2021-2022;
b) che data 14.04.2023 la gli aveva comunicato aver determinato in Euro CP_1
4.162,47 l'importo da Lei dovuto per la definizione delle irregolarità riscontrate;
tale importo, per effetto dell'abbattimento del 50% delle sanzioni disposta dal citato art. 76, si riduce a Euro
4.162,47 (v. prospetti allegati>” (docc.2 e 2a) indicando le modalità per pagamento nei seguenti termini: “in unica soluzione: mediante il pagamento, entro 120 giorni dal ricevimento della presente, delle somme determinate con sanzioni ridotte (Euro 4.162,47), da effettuare tramite bonifico bancario a favore della con causale “mecc. 85885315 saldo CP_1
Regolarizzazione Spontanea” (riferimenti: Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT 87 C 05696
03200 0000 40000X46)”;
c) che in data 08.08.2023 aveva provveduto al pagamento della predetta somma in unica soluzione nel rispetto del termine di 120 giorni con bonifico bancario, come si evinceva anche dall'estratto contributivo di cui al portale telematico della Controparte_1
(docc. 3, 4);
d) che nonostante le reiterate richieste di annullamento della cartella in autotutela come da messaggi pec del 08.02.2024 (docc.
5-5c) e 01.03.2024 (docc.
6-6c), l'ente creditore non riscontrava tali missive, né provvedeva ad alcuna forma di sgravio o annullamento della cartella.
e) che la richiesta dell'ente creditore doveva ritenersi illegittima ed infondata stante l'insussistenza di qualsivoglia credito inevaso a favore della . Controparte_1
Tutto ciò premesso, previa sospensione dell'esecutività̀ della cartella di pagamento impugnata, chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullarsi e/o revocarsi la cartella di pagamento n. 022 2023
00307984 75 000, con vittoria delle spese di lite.
2. Nonostante la rituale notificazione del ricorso, i convenuti non si costituivano e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
3. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dal ricorrente.
2 4. Con note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. il ricorrente si riportava al ricorso insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate.
5. È pacifico e documentalmente provato che: a) la cartella oggetto di impugnazione si riferisce all'asserito mancato pagamento della somma di € 1.097,36 relativa a interessi e sanzioni per omesso pagamento delle all'annualità contributive 2021-2021(docc. 1,1a);
b) che il ricorrente in relazione ai contributi dovuti per le annualità 2020, 2021, 2022 ha presentato alla istanza di regolarizzazione, richiesta che la ha accolto in data 14.04.2023 CP_1 CP_1 determinando in € 4.162,47 il quantum dovuto per la “definizione delle irregolarità contestate”
(docc. 2 e 2a);
c) che il ricorrente ha provveduto tempestivamente (entro 120 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento in data 7.08.2023) al pagamento di suddetta somma (doc.3).
Risulta dunque provato che il ricorrente ha proceduto a regolarizzare il debito contributivo a cui si riferiscono le somme pretese in pagamento con la cartella di pagamento impugnata in questa sede, mentre alcuna contestazione è stata presentata dalle convenute rimaste contumaci, né le stesse hanno fornito le informazioni richieste ex artt. 213 e 421 c.p.c. con provvedimento del 16.12.2024.
Tanto basta per ritenere l'insussistenza del credito azionato con la cartella di pagamento opposto essendosi il debito sottostante estinto per effetto della positiva definizione della procedura di regolarizzazione a cui il ricorrente ha aderito.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) annulla la cartella di pagamento n.0222023 0030798475000 oggetto di opposizione;
2) condanna le parti convenute, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 24 giugno 2025
Il giudice
Chiara Desenzani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art.127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CREA MARIAFRANCESCA
- RICORRENTE contro
Controparte_1
nonché contro
Controparte_2
- RESISTENTI
CONTUMACI
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva da note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.03.2024 presentava opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 022 2023 00307984 75 000 per complessivi € 1.097,36 notificata in data
29.01.2024 e relativa alle sanzioni e interessi dovuti per mancato pagamento di contributi previdenziali relativi alle annualità 2021-2022, esponendo:
a) che in data 27.02.2023 aveva presentato istanza - tramite portale telematico dell'ente previdenziale - di regolarizzazione ex art. 76 Regolamento Unico di Previdenza Forense per le annualità contributive 2020-2021-2022;
b) che data 14.04.2023 la gli aveva comunicato aver determinato in Euro CP_1
4.162,47 l'importo da Lei dovuto per la definizione delle irregolarità riscontrate;
tale importo, per effetto dell'abbattimento del 50% delle sanzioni disposta dal citato art. 76, si riduce a Euro
4.162,47 (v. prospetti allegati>” (docc.2 e 2a) indicando le modalità per pagamento nei seguenti termini: “in unica soluzione: mediante il pagamento, entro 120 giorni dal ricevimento della presente, delle somme determinate con sanzioni ridotte (Euro 4.162,47), da effettuare tramite bonifico bancario a favore della con causale “mecc. 85885315 saldo CP_1
Regolarizzazione Spontanea” (riferimenti: Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT 87 C 05696
03200 0000 40000X46)”;
c) che in data 08.08.2023 aveva provveduto al pagamento della predetta somma in unica soluzione nel rispetto del termine di 120 giorni con bonifico bancario, come si evinceva anche dall'estratto contributivo di cui al portale telematico della Controparte_1
(docc. 3, 4);
d) che nonostante le reiterate richieste di annullamento della cartella in autotutela come da messaggi pec del 08.02.2024 (docc.
5-5c) e 01.03.2024 (docc.
6-6c), l'ente creditore non riscontrava tali missive, né provvedeva ad alcuna forma di sgravio o annullamento della cartella.
e) che la richiesta dell'ente creditore doveva ritenersi illegittima ed infondata stante l'insussistenza di qualsivoglia credito inevaso a favore della . Controparte_1
Tutto ciò premesso, previa sospensione dell'esecutività̀ della cartella di pagamento impugnata, chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullarsi e/o revocarsi la cartella di pagamento n. 022 2023
00307984 75 000, con vittoria delle spese di lite.
2. Nonostante la rituale notificazione del ricorso, i convenuti non si costituivano e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
3. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dal ricorrente.
2 4. Con note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. il ricorrente si riportava al ricorso insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate.
5. È pacifico e documentalmente provato che: a) la cartella oggetto di impugnazione si riferisce all'asserito mancato pagamento della somma di € 1.097,36 relativa a interessi e sanzioni per omesso pagamento delle all'annualità contributive 2021-2021(docc. 1,1a);
b) che il ricorrente in relazione ai contributi dovuti per le annualità 2020, 2021, 2022 ha presentato alla istanza di regolarizzazione, richiesta che la ha accolto in data 14.04.2023 CP_1 CP_1 determinando in € 4.162,47 il quantum dovuto per la “definizione delle irregolarità contestate”
(docc. 2 e 2a);
c) che il ricorrente ha provveduto tempestivamente (entro 120 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento in data 7.08.2023) al pagamento di suddetta somma (doc.3).
Risulta dunque provato che il ricorrente ha proceduto a regolarizzare il debito contributivo a cui si riferiscono le somme pretese in pagamento con la cartella di pagamento impugnata in questa sede, mentre alcuna contestazione è stata presentata dalle convenute rimaste contumaci, né le stesse hanno fornito le informazioni richieste ex artt. 213 e 421 c.p.c. con provvedimento del 16.12.2024.
Tanto basta per ritenere l'insussistenza del credito azionato con la cartella di pagamento opposto essendosi il debito sottostante estinto per effetto della positiva definizione della procedura di regolarizzazione a cui il ricorrente ha aderito.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) annulla la cartella di pagamento n.0222023 0030798475000 oggetto di opposizione;
2) condanna le parti convenute, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 24 giugno 2025
Il giudice
Chiara Desenzani
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