Sentenza 29 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2020, n. 8360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8360 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2020 |
Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 5377-2018 proposto da: CERI EN, elettivamente domiciliato in ROMA, \ VIA
VALADIER
53, presso lo studio dell'avvocato CATALDO MARIA DE BENEDICTIS, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIA CONDEMI;
- ricorrente -
2019 contro 2417 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, UFFICIO DI PROCURA REGGIO CALABRIA;
- intimati -
avverso l'ordinanza n.rg. 3494/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 15/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
udito l'Avvocato Antonia Condemi, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Presidente designato, con ordinanza resa il 15 gennaio 2018 e notificata a mezzo pec il 17 gennaio 2018, ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. Giandomenico Geri ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2001 avverso il decreto del G.O.T. in data 12 settembre 2017, di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività espletata dal predetto professionista quale difensore d'ufficio di LU Oleg, nell'ambito di procedimento penale (RG 1245/2012) dinanzi al Tribunale monocratico di Reggio Calabria.
2. Il giudice dell'opposizione ha confermato il rigetto della domanda di liquidazione dei compensi a carico dello Stato.
2.1. Dopo aver escluso l'obbligatorietà del preventivo espletamento della procedura prevista dall'art. 492-bis cod. proc. civ., il Tribunale ha rilevato che l'avv. Geri aveva esperito il procedimento monitorio, ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell'assistito e intimato atto di precetto, ma non aveva completato il pignoramento mobiliare, né aveva allegato visura della Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per il luogo di residenza dell'imputato ovvero del PRA, sicché, in definitiva, non aveva dimostrato l'infruttuosità dell'esecuzione mobiliare né l'impossidenza dell'imputato quanto a beni immobili ed a ragioni di credito verso terzi.
3. L'avv. Geri ricorre per la cassazione dell'ordinanza sulla base di due motivi. L'intimato Ministero della giustizia non ha svolto difese in questa sede. Il ricorso, notificato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è stato rimesso alla pubblica udienza dalla camera di consiglio del 12 giugno 2019. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciata o falsa applicazione degli artt. 116 e 82 d.P.R. n. 115 del 2002 per contestare l'affermazione del Tribunale secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso da parte dell'Erario, il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, quarto comma, cod. pen. sarebbe tenuto ad attivare tutti gli strumenti di recupero coattivo, per dimostrare l'impossidenza della persona assistita legalmente.
2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla precedente pronuncia del medesimo giudicante, di segno opposto, in un giudizio di identico contenuto.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1. La decisione impugnata propugna una interpretazione dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, in tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di ufficio, non coerente con la ratio della norma. La previsione contenuta nell'art. 116 citato, secondo cui «l. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio», configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito. In tale prospettiva anticipatoria, come già affermato da questa Corte regolatrice (ex plurimis e da ultimo, Cass.2 n. /2018 Picaroni rei 21/03/2018, n. 7063; Cass. 07/02/2019, n. 3673), l'onere di attivazione del professionista non può coincidere con la dimostrazione della impossidenza assoluta dell'assistito, essendo sufficiente che il difensore dia la prova del vano e non pretestuoso tentativo di recupero, come avvenuto nel caso di specie, a fronte dell'emissione del decreto ingiuntivo, dell'intimazione dell'atto di precetto e del verbale di pignoramento mobiliare negativo.
4. All'accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo motivo, segue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazion