Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di EG LA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia MO Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 969/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2023 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in EG LA, via P.Foti,1, nello studio dell'avv.GANGEMI ANTONINO , che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI E
, nato a [...] il [...], e Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in CP_2
EG LA, via D.Marvasi, 5, nello studio dell'avv.MORISANI GAETANO che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali - Appello avverso la sentenza del Tribunale di EG LA n.1339/2018, del 3.9.2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel gennaio del 2015 i fratelli e Controparte_1 CP_2 citavano davanti al Tribunale di EG LA i coniugi e Parte_1 Pt_2
per sentirli condannare all'immediato sgombero da strutture e cose del lastrico
[...] solare di loro esclusiva proprietà. A sostegno della domanda esponevano che il loro genitore, , con atto Persona_1 per notaio del 28.11.1961, aveva venduto ai coniugi convenuti “ un quartino del Per_2 fabbricato sito in EG LA, alla via delle Baracche n.13 “ ; che nel medesimo
che alla fine degli anni '90, inizio anni 2000, nel ristrutturare l'immobile si erano avveduti che gli acquirenti avevano realizzato su una porzione di lastrico una struttura abusiva. Depositavano due ortofoto e chiedevano lo sgombero da cose e persone del lastrico. I coniugi si costituivano contestando la domanda e chiedendo in via CP_3 riconvenzionale , l'acquisto per usucapione della porzione di terrazzo sovrastante il loro appartamento sostenendo di averla posseduta uti domini sin dal 1975 quando costruivano un gazebo in alluminio anodizzato . Assumevano che nel corso degli anni la struttura veniva smontata per rifare il manto di copertura del terrazzo da loro pagato;
ricostruita con la sostituzione delle parti ammalorate;
chiusa con vetri e porte scorrevoli le cui chiavi erano solo in loro possesso;
che tanto risultava da una foto aerea del 1995 che allegavano. Escussi testi, rigettata la richiesta di c.t.u. avanzata dai convenuti/attori in riconvenzionale, il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1339/2018 con cui il Tribunale accoglieva la sola domanda dei germani MO e condannava i coniugi alla rimozione della struttura, allo sgombero delle cose collocate sul CP_3 lastrico e al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 30.11.2018, e Parte_1 Parte_2 impugnano la decisione e rilevano che la sentenza è viziata dalla omessa , e comunque erronea, valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie avendo il giudice di prime cure, non avvedendosi delle prove documentali prodotte dagli appellanti, accolto le istanze degli attori sulla scorta dell'erroneo presupposto che i convenuti “ non hanno opposto alcuna prova documentale ….a sostegno della loro domanda riconvenzionale, ma si sono limitati a portare in istruttoria una lunga prova testimoniale “ (pag.3 Sent. ) , presupposto ribadito a pagina 4 dove si legge che i convenuti avevano “preteso di dimostrare con una prova orale l'uso ultraventennale del lastrico solare con la realizzazione di un manufatto sulla terrazza …….. omettendo totalmente di fornire una pur minima documentazione relativa al merito “. Detto presupposto è smentito dalla fotografia aerea prodotta con le note tecniche allegate alla memoria ex art.183 c.p.c. , del 9.7.2015, che dimostra senza ombra di dubbio che sul lastrico esisteva sin dal 1994 un gazebo e, quindi, un possesso ultraventennale atteso che l'evocazione in giudizio degli appellati da parte dei MO era avvenuta nel 2015. Sicchè ,già per ciò la domanda riconvenzionale andava accolta. Né su quanto detto può incidere la fotografia aerea dell'11.5.1998 richiamata dal primo giudice per affermare che nella stessa non è visibile il gazebo o la mancanza di autorizzazioni amministrative pure richiamata. Difatti, la miglior prova che gli appellanti abbiano esercitato un possesso utile per usucapire la porzione di terrazzo in questione la si rinviene nella circostanza che sul finire degli anni '90 provvedevano ad impermeabilizzare la parte di lastrico su cui insiste il gazebo smontando la struttura per poi ricostruirla nella consistenza attuale. Al riguardo sono sufficienti le dichiarazioni dei testi , , e Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 che comprovano l'esistenza del gazebo già nel 1975 , nonché il possesso ininterrotto, pubblico e pacifico esercitato sul bene dai coniugi . CP_3
Concludono chiedendo di sospendere preliminarmente l'esecutorietà della sentenza;
nel merito, in via principale e previa declaratoria di accertamento del possesso continuato per oltre venti anni da parte di e , di rigettare Parte_1 Parte_2 le domande spiegate da e perché infondate;
Controparte_1 Controparte_2 in via riconvenzionale , di dichiarare l'usucapione in loro favore della porzione di terrazza soprastante l'appartamento di loro proprietà facente parte di una più ampia superficie posizionata al terzo piano di un edificio localizzato ad angolo tra la via Aschenez e la via Cattolica dei Greci, alla quale si accede dal corpo scala che serve l'alloggio degli appellanti, sito in EG LA, via Baracche n.13, distinto in Catasto Sezione Urbana RC, al foglio 126, particella 296, sub 10 ed esattamente la porzione di terrazza di forma rettangolare , delimitata tra il corpo scala e la via Aschenez, che occupa una superficie di circa 50 mq, di cui 17,50 mq, rappresentano la superficie del gazebo: Con gli incombenti formali di trascrizioni rimessi da rimettere al Conservatore dei Registri Immobiliari;
in subordine, sempre in via riconvenzionale e nel caso di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, accogliere l'eccezione riconvenzionale di usucapione e rigettare , per l'effetto, le domane spiegate dagli appellati siccome inammissibili e infondate;
in tutti i casi con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
e nella comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 Controparte_2 eccepiscono preliminarmente la violazione dell'art.342 c.p.c. in quanto gli appellanti pretendono di contestare la insindacabilità del libero convincimento del giudice nel ritenere non sufficiente a dimostrare il possesso ultraventennale del manufatto la prova orale perché priva di supporto documentale. Nel merito deducono che l'appello è totalmente infondato in quanto gli appellanti non possono seriamente sostenete di avere dato prova dell'esistenza del manufatto nel 1994 con l'esibizione di una anonima ortofoto , illeggibile nella sua specificazione ed impossibile a collegarla a collegarla con i luoghi di causa. A parte il fatto che tale foto è di pessima definizione , non rappresenta lo stato dei luoghi che non risultano individuati in contraddittorio. Inoltre, privo di censura è il convincimento del primo giudice secondo cui la prova orale non ha superato la rappresentazione dei luoghi visibile nel fotogramma n. 5140 relativo all'aeroripresa effettuata in data 11/5/1998 dal quale si vede il lastrico solare privo della struttura , uniforme nella sua coloritura, ed il successivo fotogramma n.698 dell'aeroripresa del 19/3/2004 nel quale compare il manufatto. Il che rende evidente come i testi abbiano dichiarato circostanze non vere , nonché il vano tentativo degli appellanti di superare le evidenze delle aeroriprese inventando ad arte una pretesa ristrutturazione del gazebo, il rifacimento della porzione di lastrico sottostante il gazebo, la ricostruzione dello stesso con la sostituzione della copertura originaria ammalorata. Il corredo fotografico in atti non rappresenta una struttura esposta alle intemperie per più di 40 anni tanto è vero che , a sostegno del presunto intervento che non ha interessato le parti laterali, non hanno esibito pezze giustificative . Né possono ritenere di avere dato prova con la generica testimonianza del presunto costruttore che, Tes_1 dopo avere dichiarato di avere costruito il gazebo a metà degli anni '70 , aggiunge di avere effettuato una ristrutturazione negli ani '90. La mendacia della testimonianza risulta dall'esame del reperto fotografico n.5140 dove non si rinvengono segni di rimozione di una precedente struttura semplicemente per l'uniforme coloritura del piano di calpestio che esclude possa essere stato coperto per ben 23 anni . I corredo fotografico di parte MO esclude la costruzione del gazebo nel 1975 essendo provato per tabulas come la costruzione è successiva all'anno 1998 il che esclude il possesso ultraventennale. Propongono appello incidentale per la revoca parziale della sentenza nella parte in cui omette senza motivazione di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dei convenuti al pagamento della fattura n. 1/15 di euro 1.830,00 liquidata in favore dello
[...]
Controparte_4
Concludono chiedendo di dichiarare inammissibile in via preliminare l'appello ; di rigettarlo nel merito perché infondato;
di accogliere l'appello incidentale e condannare gli appellanti al pagamento in solido della somma di euro 1.830,00 portata dalla fattura 1/15. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Alla prima udienza di comparizione seguivano più invii. Da ultimo ,stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 2.10.2023 a norma dell'art.127 te c.p.c.. con ordinanza del 7.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-E' onere di colui che afferma di avere acquistato la proprietà di un bene per averlo posseduto uti domini ininterrottamente, pubblicamente e pacificamente per vent'anni dare prova di tale tipo di possesso.
Nel caso in esame gli appellanti ritengono di avere provato attraverso la fotografia aerea del 1994 e le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado che il gazebo in materiale leggero (alluminio anodizzato, chiuso con plastica, vetri e porte, fornito di luce e acqua) oggi esistente sul lastrico solare/terrazzo, di proprietà di e Controparte_1
è stato ivi posizionato nel 1975; smontato momentaneamente Controparte_2 nei primi anni '90 per impermeabilizzare la parte di terrazzo sottostante (v. pag.7, penultimo rigo) ; riposizionato a fine lavori con sostituzione delle parti ammalorate.
Dall'esame delle risultanze istruttorie tanto non risulta atteso che: la fotografia aerea del 1994 esitata dagli appellanti , tratta dal sito del Ministero dell'Ambiente, non consente di individuare il luoghi di causa e tantomeno il terrazzo in questione;
la prova orale è smentita dalle aeroriprese esitate dagli appellati effettuate dall' Aeronautica Militare con voli dell'11.5.1998 e del 19.3.2004.
Infatti nonostante tutti i testi indicati dagli odierni appellanti affermino che il gazebo in questione esisteva sul terrazzo già nel 1975 ( afferma di avere fornito e montato Tes_1 sul terrazzo la struttura in alluminio negli anni '70, di avere negli anni '90 impermeabilizzato parte del terrazzo sottostante sostituendo la precedente copertura e di essere stato pagato da;
Caserta dichiara che su incarico della Parte_1 moglie del nel 1975 aveva collegato un cavo elettrico e munito il gazebo di Pt_1 lampadine e prese elettriche all'interno ; afferma di essersi recato sul Tes_2 terrazzo negli anni 75/76 e di avere giocato a carte nel gazebo;
VA dichiara di ricordare che nel 1975 sul terrazzo esisteva il gazebo ) non può non rilevarsi che le loro dichiarazioni non sono credibili in relazione all'anno di costruzione del gazebo nell'attuale consistenza atteso che, comparando le due aerofotogrammetrie, ottenute dallo Studio Rilievi Cartografici s.n.c. dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica su incarico di , lo stesso è visibile solo nel 2004. In particolare : Controparte_1 dall'aeroripresa effettuata dall'Aeronautica Militare con volo dell'11.5.1998 nessuna struttura risulta esistente sul terrazzo;
la struttura è visibile nell'aeroripresa effettuata sempre dall'Aeronautica Militare con volo del 19.3.2004.
Si deve quindi concludere che : se negli anni '70 esisteva sul terrazzo un gazebo, era una struttura differente da quella attuale che consentiva infiltrazioni nel sottostante appartamento degli appellanti che li spingeva a demolirla al fine di impermeabilizzare la parte di terrazzo di loro interesse ( teste ); la costruzione nell'attuale Tes_1 consistenza non può che essere avvenuta tra le due aerorisprese dell'Aeronautica, ossia tra l'11.5.1998 e il 19.3.2004 .
Pertanto, anche a ritenere che il gazebo è stato ricostruito in tempo immediatamente successivo e prossimo all'11.5.1998, alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado ( 7.1.2015 ) non erano decorsi i vent'anni necessari ad usucapire la parte di lastrico solare/terrazzo pretesa dagli appellanti e, quindi, l'appello è infondato.
2.- e chiedono, con appello incidentale, la Controparte_1 Controparte_2 riforma della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla condanna solidale degli appellanti al pagamento della somma di euro 1.830,00 da loro corrisposta allo Studio Rilievi Cartografici s.n.c. ( fattura n.1/15 e bonifico sono allegati alla terza memoria ex art.183, VI comma , c.p.c. del 7.7.2015 non contestati ) per il lavoro di verifica e sviluppo delle aerofotogrammetrie summenzionate.
La richiesta è fondata e va accolta in quanto, norma dell'art.91 c.p.c., il giudice , con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Delle spese processuali dunque fanno parte non solo gli onorari di difesa ma anche quelle necessarie per predisporre la difesa, o per rispondere e contrastare le domande della controparte. Nel caso di specie è evidente la necessità dei fratelli MO di procurarsi dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica le summenzionate aeroriprese , di farle verificare e sviluppare da soggetto qualificato munito di strumentazione tecnica idonea , per contrastare efficacemente la domanda avversaria di usucapione della proprietà parziaria del terrazzo.
Per quanto attiene il regolamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza . Tenendo conto dell'ordinarietà delle questioni trattate e nonostante l'accoglimento dell'appello incidentale, si liquidano, in favore di e nei minimi del III scaglione del D.M. Controparte_1 Controparte_2
n.147/2022 relativo alle cause d'appello di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, in complessivi euro 2.906,00, di cui euro 567.00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisoria, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di EG LA, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con atto di citazione notificato il 30.1 Parte_2
e , disattesa ogni contraria Controparte_1 Controparte_2 domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e in solido, al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore di ella somma di euro 1.830,00; Controparte_1 CP_2
3) condanna e al pagamento , in favore di Parte_1 Parte_2
e , delle spese processuali di questo grado Controparte_1 Controparte_2
d .906,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello principale. EG LA , 12/05/2025.
La Gius.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia MO)