Articolo 1751 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1751. Stato di servizio 1. Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria indica con precisione tutte le attivita' precedenti e susseguenti alla nomina a infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica i titoli di studio, i diplomi, le benemerenze, le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacita' e delle possibilita' di impiego dell'infermiera. 2. Nello stato di servizio e' annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile. 3. Lo stato di servizio e' redatto dall'ispettrice del comitato da cui l'infermiera volontaria dipende ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento; un esemplare e' trasmesso all'Ufficio direttivo centrale per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione. 4. L'ispettrice comunica per il tramite dell'ispettorato del centro all'Ufficio direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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