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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' ConSIliere rel.
dott.ssa GEMMA CARLOMUSTO ConSIliere
Riunita in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 5383 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 30/5/2024, vertente
tra
, elettivamente domiciliata in Tarquinia (VT), Via Vitelleschi n. 5, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Paolo Pirani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
e
, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Ammiragli n. 46, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Luigi Berardi e dell'Avv. Manlio Sciuto, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
Appellata
Oggetto: confessoria servitutis per usucapione.
Conclusioni: come da scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra , proprietaria di un locale ad Controparte_1 uso cantina-magazzino sito a Bolsena (VT), Via del Castello 5/A, conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Viterbo la SI.ra proprietaria di un immobile sito nello stabile con Parte_1 esso confinante, assumendo che quest'ultima, nell'effettuare dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile, aveva eretto una tamponatura che impediva il passaggio di luce e aria dall'unica finestra lucifera presente sul muro del locale dell'attrice, compromettendone la fruibilità, la salubrità e l'utilizzazione, con conseguente riduzione anche del suo valore commerciale.
Poiché ogni richiesta volta alla rimozione di detta tamponatura era rimasta inascoltata, l'attrice chiedeva, previo accertamento che la sua proprietà aveva goduto, per più di un ventennio e, comunque, dal 1940 circa dell'aria e della luce proveniente dalla finestra in questione, che fosse dichiarata l'avvenuta usucapione, in suo favore, del diritto di servitù di passaggio di luce e aria a carico dell'immobile della convenuta e a vantaggio del proprio locale, con condanna della SI.ra alla rimozione delle opere che impedivano il passaggio della luce e dell'aria, oltre al Pt_1 risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la SI.ra si limitava a resistere, chiedendo il rigetto delle domande Pt_1 formulate dall'attrice, con vittoria di spese processuali.
Nel corso dell'istruttoria il Tribunale disponeva apposita C.T.U. al fine di verificare lo stato dei luoghi e, all'esito dell'espletamento delle indagini, dopo aver qualificato l'apertura oggetto di causa in termini di veduta (reputando la sua oggettiva idoneità all'inspicere e al prospicere in alienum) e dopo aver riconosciuto lo stabile assoggettamento del locale della convenuta all'utilità del magazzino dell'attrice, che di detta apertura -costituente ius in re aliena- si era avvantaggiata per una migliore illuminazione e areazione, dichiarava l'avvenuta usucapione in favore della SI.ra per possesso ultraventennale “del diritto di servitù di veduta, per il passaggio di aria e CP_1 luce, da esercitarsi mediante l'apertura posta all'interno del locale di sua proprietà (…) nei confronti del locale attiguo di proprietà della convenuta”, ordinando a quest'ultima l'immediata rimozione di tutte le opere che a tale momento impedivano il passaggio di aria e luce;
quindi, dopo aver rigettato la domanda dell'attrice volta al risarcimento del danno per difetto di prova, condannava la SI.ra alla rifusione delle spese processuali. Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra proponeva appello tale Parte_1 decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di censura, l'appellante sosteneva che l'apertura oggetto di causa, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non fosse qualificabile in termini di veduta, bensì come una semplice luce irregolare, stante la sua conformazione e la presenza di una grata e di una zanzariera che impedivano l'inspectio e la prospectio.
Ne conseguiva che nel caso in questione, “in primis”, avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 901 e ss. c.c., con conseguente possibilità per la SI.ra quale proprietaria del fondo Pt_1 vicino, di eSIerne la regolarizzazione, mai avvenuta;
inoltre l'appellante evidenziava che la tolleranza da lei osservata rispetto ad una luce priva dei requisiti richiesti dalla legge, anche se protratta per un periodo di tempo apprezzabile, non avrebbe mai potuto comportare l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere l'apertura nello stato in cui essa si trovava.
Con il secondo motivo di appello, poi, la SI.ra sosteneva che la sentenza impugnata fosse Pt_1 affetta da ultrapetizione in quanto, a suo dire, il giudice, avendo affermato l'esistenza di un diritto di veduta, aveva sostanzialmente attribuito all'attrice un diritto diverso da quello oggetto della
“actio confessoria, che era stata volta soltanto al riconoscimento del diritto di passaggio di luce ed aria.
Inoltre, con il terzo motivo di gravame, l'appellante contestava l'avvenuta qualificazione dell'apertura oggetto di lite alla stregua di uno “ius in re aliena”, in quanto, a suo dire, l'appellata non avrebbe potuto validamente usucapire il diritto di servitù non solo perché la luce era stata realizzata iure proprietatis, tanto che era stata da sempre presente sul muro divisorio, ma anche per mancanza dell'indispensabile requisito dell'apparenza, risultando impossibile stabilire se l'irregolarità della luce fosse stata meramente tollerata dal vicino ovvero se fosse stata subita come un peso sul proprio fondo, quale attuazione del diritto di servitù o manifestazione del relativo possesso.
Infine, con il quarto motivo di appello, l'appellante eccepiva la contraddittorietà e l'illogicità della decisione di primo grado, laddove non solo aveva dichiarato l'esistenza dell'usucapione del diritto senza accertare se vi fosse stato un effettivo e continuativo godimento ultraventennale del passaggio della luce e dell'aria ma, al contempo, aveva accertato la presenza sul bordo dell'apertura di alcuni vecchi supporti che comprovavano l'esistenza -peraltro mai contestata dall'attrice- di una chiusura in legno che, essendo stato presente ininterrottamente fino al 2010, aveva certamente impedito il passaggio della luce e dell'aria.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, il rigetto delle domande originariamente avanzate dalla SI.ra , con Controparte_1 condanna di quest'ultima alla rifusione di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la SI.ra , nel far presente che alcune proposte conciliative Controparte_1 intercorse tra le parti non avevano avuto buon fine, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 30/5/2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art.190 e 352 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per motivi di ordine logico e giuridico, ritiene questa Corte di esaminare il secondo motivo di censura, con il quale l'appellante ha sostenuto che l'impugnata decisione sarebbe affetta da ultrapetizione. La censura è parzialmente fondata.
Infatti, dall'esame dell'atto introduttivo di primo grado emerge chiaramente che la SI.ra
, nel lamentare l'avvenuta occlusione del “passaggio di luce e aria da quell'unica finestra CP_2 lucifera” e nel sostenere che nel caso di specie non fosse applicabile la disciplina posta dagli artt.
901 e 902 c.c., concluse chiedendo che fosse accertato il “diritto di servitù di passaggio di luce ed aria” in favore del proprio immobile e a carico della proprietà della SI.ra con Pt_1 conseguente condanna alla rimozione delle opere da quest'ultima realizzate che impedivano detto passaggio, oltre al risarcimento del danno.
Ne consegue, sul piano della domanda, il cui contenuto va determinato in ragione della “causa petendi” e del “petitum”, che l'attrice non chiese mai il riconoscimento di una servitù diversa da quella volta a godere del passaggio di luce ed aria, sicché il riconoscimento operato dal Tribunale
“del diritto di veduta, per il passaggio di aria e luce” si pone necessariamente oltre l'area del domandato.
Ciò premesso, il primo ed il terzo motivo di censura, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Dall'esame degli atti processuali e, segnatamente, delle fotografie allegate dal C.T.U. di primo grado all'elaborato peritale, emerge chiaramente che nel caso di specie si è in presenza di una semplice luce irregolare, con la conseguenza che debbono trovare necessariamente applicazione le norme poste dagli artt. 901 e ss. c.c..
Infatti dai rilievi fotografici emerge chiaramente che l'apertura, esistente nel muro divisorio sin dagli anni '40 (muro che dagli atti di causa deve ritenersi di proprietà della SI.ra ), si CP_1 caratterizza per avere il lato inferiore posto ad un'altezza di soli 115 cm. dal pavimento, per la presenza di un davanzale costituito da una soglia particolarmente profonda e di forma obliqua, nonché per l'esistenza di una grata fissa apposta al termine di tale davanzale che, per le obiettive caratteristiche che traspaiono dalla foto, pur consentendo una “inspectio” frontale e parzialmente obliqua verso l'immobile di proprietà della SI.ra certamente è tale da impedire Pt_1
l'effettuazione di una vera e propria “prospectio”, risultando impossibile sporgere il busto all'esterno di essa.
Ne consegue che non possono essere ravvisati i requisiti di legge per ritenere che la veduta esercitabile da detta apertura possa assurgere al rango di un effettivo diritto di servitù, con la conseguenza che, a differenza di quanto sostenuto dal giudicante di prime cure, nel caso di specie debbono trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 901 e ss. c.c..
Logico corollario giuridico di tale affermazione è che la SI.ra quale proprietaria del fondo Pt_1 attiguo a quello della SI.ra , ha non solo il diritto di chiedere la regolarizzazione della luce CP_1 irregolare, ma addirittura il diritto di costruire in appoggio o in aderenza al manufatto della SI.ra eliminando la luce stessa;
inoltre, trattandosi di semplice luce che, sino all'anno 2010, si Pt_1 affacciava sul cortile aperto dell'odierna appellante, deve anche ritenersi che la sua realizzazione sul muro divisorio, verosimilmente risalente all'epoca di costruzione dell'immobile della SI.ra , sia avvenuta “iure proprietatis” (e cioè nell'esercizio del diritto di proprietà CP_1 sull'immobile), con la conseguenza che, a differenza di quanto ritenuto dal giudicante di prime cure, non è configurabile l'acquisto di un corrispondente diritto “iure servitutis”.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “i segni visibili e le opere stabili nei quali si traduce l'apparenza e che connotano le finestre lucifere, siano esse o non regolari, non assurgono ad indice dell'esistenza della corrispondente servitù, costituendo la apertura di una luce l'obiettivo esercizio di una facoltà inerente al diritto di proprietà fondiaria”, sicché essi non consentono di stabilire se il proprietario del fondo vicino le tolleri, riservandosi la facoltà di chiuderle o di adombrarle (art. 904), ovvero le subisca come servitù altrui negozialmente costituita (ipotesi nella specie pacificamente inesistente).
Ne deriva, quindi, che alla facoltà del proprietario del muro contiguo al fondo altrui di aprire nel manufatto finestre lucifere non corrisponde, essendo queste "iure proprietatis", una soggezione del fondo sul quale le medesime sono aperte “ed, ulteriormente, che il proprietario di questo fondo può ostruirle quando costruisca, previo acquisto della comunione del muro, in appoggio, oppure, come nella specie, in aderenza (art. 904 c.c.) o realizzi, nei limiti in cui non risultino violate altre norme, altri manufatti che diminuiscano la ventilazione e l'illuminazione che quelle aperture assicurano” (in tal senso, vedi Cass. nn. 2450/1981, 10285/1996, 4404/1997, 71/2002;
11343/2004, 34824/2021 e, da ultimo, Cass. n. 17475/2023).
Pertanto, venendo in rilievo nel caso in esame una semplice luce irregolare, realizzata sul muro divisorio di proprietà della SI.ra “iure proprietatis”, va esclusa l'avvenuta usucapione, da CP_1 parte della medesima, di una servitù di luce e di aria e, al contempo, va ritenuto che la tamponatura realizzata dalla SI.ra sulla sua proprietà sia, dal punto civilistico, lecita. Pt_1
Alla luce di quanto sopra, il quarto motivo di appello resta necessariamente assorbito.
Da quanto premesso deriva che l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'originaria domanda proposta dalla SI.ra Controparte_1 nei confronti della SI.ra Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, sono liquidate nel minimo come da dispositivo, con l'esclusione, per la fase d'appello, della voce “istruttoria”, perché non effettuata.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 931/20 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1 condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che, per il Controparte_1 Parte_1 primo grado, vengono liquidate in Euro 150,00 per esborsi e in Euro 3.809,00 per compensi professionali, e per il grado di appello in Euro 900,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.) e in Euro
3.473,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Roma, lì 10/10/2024
Il Cons. est.
Dott. Giuseppe Staglianò
La Presidente
Dott.ssa Franca Mangano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' ConSIliere rel.
dott.ssa GEMMA CARLOMUSTO ConSIliere
Riunita in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 5383 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 30/5/2024, vertente
tra
, elettivamente domiciliata in Tarquinia (VT), Via Vitelleschi n. 5, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Paolo Pirani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
e
, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Ammiragli n. 46, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Luigi Berardi e dell'Avv. Manlio Sciuto, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
Appellata
Oggetto: confessoria servitutis per usucapione.
Conclusioni: come da scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra , proprietaria di un locale ad Controparte_1 uso cantina-magazzino sito a Bolsena (VT), Via del Castello 5/A, conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Viterbo la SI.ra proprietaria di un immobile sito nello stabile con Parte_1 esso confinante, assumendo che quest'ultima, nell'effettuare dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile, aveva eretto una tamponatura che impediva il passaggio di luce e aria dall'unica finestra lucifera presente sul muro del locale dell'attrice, compromettendone la fruibilità, la salubrità e l'utilizzazione, con conseguente riduzione anche del suo valore commerciale.
Poiché ogni richiesta volta alla rimozione di detta tamponatura era rimasta inascoltata, l'attrice chiedeva, previo accertamento che la sua proprietà aveva goduto, per più di un ventennio e, comunque, dal 1940 circa dell'aria e della luce proveniente dalla finestra in questione, che fosse dichiarata l'avvenuta usucapione, in suo favore, del diritto di servitù di passaggio di luce e aria a carico dell'immobile della convenuta e a vantaggio del proprio locale, con condanna della SI.ra alla rimozione delle opere che impedivano il passaggio della luce e dell'aria, oltre al Pt_1 risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la SI.ra si limitava a resistere, chiedendo il rigetto delle domande Pt_1 formulate dall'attrice, con vittoria di spese processuali.
Nel corso dell'istruttoria il Tribunale disponeva apposita C.T.U. al fine di verificare lo stato dei luoghi e, all'esito dell'espletamento delle indagini, dopo aver qualificato l'apertura oggetto di causa in termini di veduta (reputando la sua oggettiva idoneità all'inspicere e al prospicere in alienum) e dopo aver riconosciuto lo stabile assoggettamento del locale della convenuta all'utilità del magazzino dell'attrice, che di detta apertura -costituente ius in re aliena- si era avvantaggiata per una migliore illuminazione e areazione, dichiarava l'avvenuta usucapione in favore della SI.ra per possesso ultraventennale “del diritto di servitù di veduta, per il passaggio di aria e CP_1 luce, da esercitarsi mediante l'apertura posta all'interno del locale di sua proprietà (…) nei confronti del locale attiguo di proprietà della convenuta”, ordinando a quest'ultima l'immediata rimozione di tutte le opere che a tale momento impedivano il passaggio di aria e luce;
quindi, dopo aver rigettato la domanda dell'attrice volta al risarcimento del danno per difetto di prova, condannava la SI.ra alla rifusione delle spese processuali. Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra proponeva appello tale Parte_1 decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di censura, l'appellante sosteneva che l'apertura oggetto di causa, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non fosse qualificabile in termini di veduta, bensì come una semplice luce irregolare, stante la sua conformazione e la presenza di una grata e di una zanzariera che impedivano l'inspectio e la prospectio.
Ne conseguiva che nel caso in questione, “in primis”, avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 901 e ss. c.c., con conseguente possibilità per la SI.ra quale proprietaria del fondo Pt_1 vicino, di eSIerne la regolarizzazione, mai avvenuta;
inoltre l'appellante evidenziava che la tolleranza da lei osservata rispetto ad una luce priva dei requisiti richiesti dalla legge, anche se protratta per un periodo di tempo apprezzabile, non avrebbe mai potuto comportare l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere l'apertura nello stato in cui essa si trovava.
Con il secondo motivo di appello, poi, la SI.ra sosteneva che la sentenza impugnata fosse Pt_1 affetta da ultrapetizione in quanto, a suo dire, il giudice, avendo affermato l'esistenza di un diritto di veduta, aveva sostanzialmente attribuito all'attrice un diritto diverso da quello oggetto della
“actio confessoria, che era stata volta soltanto al riconoscimento del diritto di passaggio di luce ed aria.
Inoltre, con il terzo motivo di gravame, l'appellante contestava l'avvenuta qualificazione dell'apertura oggetto di lite alla stregua di uno “ius in re aliena”, in quanto, a suo dire, l'appellata non avrebbe potuto validamente usucapire il diritto di servitù non solo perché la luce era stata realizzata iure proprietatis, tanto che era stata da sempre presente sul muro divisorio, ma anche per mancanza dell'indispensabile requisito dell'apparenza, risultando impossibile stabilire se l'irregolarità della luce fosse stata meramente tollerata dal vicino ovvero se fosse stata subita come un peso sul proprio fondo, quale attuazione del diritto di servitù o manifestazione del relativo possesso.
Infine, con il quarto motivo di appello, l'appellante eccepiva la contraddittorietà e l'illogicità della decisione di primo grado, laddove non solo aveva dichiarato l'esistenza dell'usucapione del diritto senza accertare se vi fosse stato un effettivo e continuativo godimento ultraventennale del passaggio della luce e dell'aria ma, al contempo, aveva accertato la presenza sul bordo dell'apertura di alcuni vecchi supporti che comprovavano l'esistenza -peraltro mai contestata dall'attrice- di una chiusura in legno che, essendo stato presente ininterrottamente fino al 2010, aveva certamente impedito il passaggio della luce e dell'aria.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, il rigetto delle domande originariamente avanzate dalla SI.ra , con Controparte_1 condanna di quest'ultima alla rifusione di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la SI.ra , nel far presente che alcune proposte conciliative Controparte_1 intercorse tra le parti non avevano avuto buon fine, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 30/5/2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art.190 e 352 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per motivi di ordine logico e giuridico, ritiene questa Corte di esaminare il secondo motivo di censura, con il quale l'appellante ha sostenuto che l'impugnata decisione sarebbe affetta da ultrapetizione. La censura è parzialmente fondata.
Infatti, dall'esame dell'atto introduttivo di primo grado emerge chiaramente che la SI.ra
, nel lamentare l'avvenuta occlusione del “passaggio di luce e aria da quell'unica finestra CP_2 lucifera” e nel sostenere che nel caso di specie non fosse applicabile la disciplina posta dagli artt.
901 e 902 c.c., concluse chiedendo che fosse accertato il “diritto di servitù di passaggio di luce ed aria” in favore del proprio immobile e a carico della proprietà della SI.ra con Pt_1 conseguente condanna alla rimozione delle opere da quest'ultima realizzate che impedivano detto passaggio, oltre al risarcimento del danno.
Ne consegue, sul piano della domanda, il cui contenuto va determinato in ragione della “causa petendi” e del “petitum”, che l'attrice non chiese mai il riconoscimento di una servitù diversa da quella volta a godere del passaggio di luce ed aria, sicché il riconoscimento operato dal Tribunale
“del diritto di veduta, per il passaggio di aria e luce” si pone necessariamente oltre l'area del domandato.
Ciò premesso, il primo ed il terzo motivo di censura, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Dall'esame degli atti processuali e, segnatamente, delle fotografie allegate dal C.T.U. di primo grado all'elaborato peritale, emerge chiaramente che nel caso di specie si è in presenza di una semplice luce irregolare, con la conseguenza che debbono trovare necessariamente applicazione le norme poste dagli artt. 901 e ss. c.c..
Infatti dai rilievi fotografici emerge chiaramente che l'apertura, esistente nel muro divisorio sin dagli anni '40 (muro che dagli atti di causa deve ritenersi di proprietà della SI.ra ), si CP_1 caratterizza per avere il lato inferiore posto ad un'altezza di soli 115 cm. dal pavimento, per la presenza di un davanzale costituito da una soglia particolarmente profonda e di forma obliqua, nonché per l'esistenza di una grata fissa apposta al termine di tale davanzale che, per le obiettive caratteristiche che traspaiono dalla foto, pur consentendo una “inspectio” frontale e parzialmente obliqua verso l'immobile di proprietà della SI.ra certamente è tale da impedire Pt_1
l'effettuazione di una vera e propria “prospectio”, risultando impossibile sporgere il busto all'esterno di essa.
Ne consegue che non possono essere ravvisati i requisiti di legge per ritenere che la veduta esercitabile da detta apertura possa assurgere al rango di un effettivo diritto di servitù, con la conseguenza che, a differenza di quanto sostenuto dal giudicante di prime cure, nel caso di specie debbono trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 901 e ss. c.c..
Logico corollario giuridico di tale affermazione è che la SI.ra quale proprietaria del fondo Pt_1 attiguo a quello della SI.ra , ha non solo il diritto di chiedere la regolarizzazione della luce CP_1 irregolare, ma addirittura il diritto di costruire in appoggio o in aderenza al manufatto della SI.ra eliminando la luce stessa;
inoltre, trattandosi di semplice luce che, sino all'anno 2010, si Pt_1 affacciava sul cortile aperto dell'odierna appellante, deve anche ritenersi che la sua realizzazione sul muro divisorio, verosimilmente risalente all'epoca di costruzione dell'immobile della SI.ra , sia avvenuta “iure proprietatis” (e cioè nell'esercizio del diritto di proprietà CP_1 sull'immobile), con la conseguenza che, a differenza di quanto ritenuto dal giudicante di prime cure, non è configurabile l'acquisto di un corrispondente diritto “iure servitutis”.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “i segni visibili e le opere stabili nei quali si traduce l'apparenza e che connotano le finestre lucifere, siano esse o non regolari, non assurgono ad indice dell'esistenza della corrispondente servitù, costituendo la apertura di una luce l'obiettivo esercizio di una facoltà inerente al diritto di proprietà fondiaria”, sicché essi non consentono di stabilire se il proprietario del fondo vicino le tolleri, riservandosi la facoltà di chiuderle o di adombrarle (art. 904), ovvero le subisca come servitù altrui negozialmente costituita (ipotesi nella specie pacificamente inesistente).
Ne deriva, quindi, che alla facoltà del proprietario del muro contiguo al fondo altrui di aprire nel manufatto finestre lucifere non corrisponde, essendo queste "iure proprietatis", una soggezione del fondo sul quale le medesime sono aperte “ed, ulteriormente, che il proprietario di questo fondo può ostruirle quando costruisca, previo acquisto della comunione del muro, in appoggio, oppure, come nella specie, in aderenza (art. 904 c.c.) o realizzi, nei limiti in cui non risultino violate altre norme, altri manufatti che diminuiscano la ventilazione e l'illuminazione che quelle aperture assicurano” (in tal senso, vedi Cass. nn. 2450/1981, 10285/1996, 4404/1997, 71/2002;
11343/2004, 34824/2021 e, da ultimo, Cass. n. 17475/2023).
Pertanto, venendo in rilievo nel caso in esame una semplice luce irregolare, realizzata sul muro divisorio di proprietà della SI.ra “iure proprietatis”, va esclusa l'avvenuta usucapione, da CP_1 parte della medesima, di una servitù di luce e di aria e, al contempo, va ritenuto che la tamponatura realizzata dalla SI.ra sulla sua proprietà sia, dal punto civilistico, lecita. Pt_1
Alla luce di quanto sopra, il quarto motivo di appello resta necessariamente assorbito.
Da quanto premesso deriva che l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'originaria domanda proposta dalla SI.ra Controparte_1 nei confronti della SI.ra Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, sono liquidate nel minimo come da dispositivo, con l'esclusione, per la fase d'appello, della voce “istruttoria”, perché non effettuata.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 931/20 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1 condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che, per il Controparte_1 Parte_1 primo grado, vengono liquidate in Euro 150,00 per esborsi e in Euro 3.809,00 per compensi professionali, e per il grado di appello in Euro 900,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.) e in Euro
3.473,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Roma, lì 10/10/2024
Il Cons. est.
Dott. Giuseppe Staglianò
La Presidente
Dott.ssa Franca Mangano