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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8123 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 42486 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT NA AL SO, visto l'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 42486 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso il Parte_1 C.F._1 domicilio digitale dell'avv. Giovanni Franchi (c.f. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per procura in atti Email_1
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli avv.ti Andreina Degli Esposti (c.f.
- pec: e Giuseppe Cordedda C.F._3 Email_2
(c.f. - pec: , che la rappresentano C.F._4 Email_3
e difendono per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – incompetenza territoriale – foro del consumatore
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo di euro 15.795,43 per prestazioni erogate da in favore della signora soggiornante in regime di solvenza presso la Controparte_1 Parte_2 pagina 1 di 3 R.S.A. “Residenza Anni Azzurri San Sisto”, in forza del contratto di ricovero in struttura sottoscritto dal nipote della stessa, in qualità di terzo obbligato in solido con l'ospite al Parte_1 pagamento della retta e delle spese aggiuntive (doc. 2 opposta).
La società opposta ha agito nel monitorio chiedendo ed ottenendo l'ingiunzione di pagamento di entrambi gli obbligati in solido.
proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli, deduce di Parte_1 aver concluso il contratto in qualità di consumatore, qualità rivestita anche dalla sua parente Pt_2
ed eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di
[...]
Bergamo – quale foro del consumatore – nel cui circondario l'opponente risiede.
La società opposta non contesta la qualità di consumatore dell'opponente in relazione al contratto oggetto di causa e la residenza del medesimo nel circondario del Tribunale di Bergamo, pur deducendo che il Tribunale di Milano sarebbe stato competente ad emettere il decreto ingiuntivo in quanto luogo di residenza dell'altro soggetto destinatario del provvedimento monitorio ( Pt_2
, parimenti qualificabile come consumatore.
[...]
Invitate le parti alla discussione anche sulla derogabilità del foro del consumatore in presenza di cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., la causa è stata avviata verso la fase decisoria sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente; giunge in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 22/10/2025, e provvedimento di trattenimento ai sensi del terzo comma della medesima disposizione.
*
E' pacifico che il contratto oggetto di causa è stato concluso dalla società opposta (professionista) con il consumatore, al quale si applica la disciplina del D.Lvo 206/2005 (cod. cons.).
Alla controversia in esame si applica quindi indubbiamente il foro del consumatore (art. 66 bis cod. cons.), che va individuato nel Tribunale di Bergamo, nel cui circondario risiede pacificamente l'opponente, parte che ha sottoscritto il contratto di ricovero in struttura, in qualità di terzo obbligato in via solidale con l'ospite al pagamento della retta di ricovero e delle altre spese ivi Parte_2 previste (cfr. art. 5 del contratto, nonché allegato “sub lett. E”, doc. 2 opposta).
Non ha pregio la tesi difensiva dell'opposta, laddove assume la competenza “alternativa” del
Tribunale di Milano quale foro del consumatore, sul rilievo che l'altra co-obbligata ingiunta, parimenti da qualificarsi come consumatrice, era residente nel circondario di detto Tribunale.
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà pagina 2 di 3 delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salva l'ipotesi – che qui non ricorre – in cui le cause siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione (vd. Cass. civ. n. 5705/2014; Cass. civ. n. 14386/2012).
Nel caso di specie, non sussiste un nesso di evidente subordinazione tra le domande azionate nel monitorio, perché trattasi di mere obbligazioni solidali verso la società opposta, e quindi di rapporti giuridici distinti tra loro.
Deve perciò affermarsi che, in presenza dei presupposti di cui all'art. 3, d.lgs. n. 206 del 2005 (cod. cons.), non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 cod. proc. civ., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66-bis del medesimo d.lgs., quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti (cfr.
Cass. 35275/2023, pag. 6 in parte motiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 26/11/2024, da ei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 14588/2024, R.G. 29072/2024 emesso dal Tribunale di Milano, nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Bergamo e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 27/10/2025
Il GOT
NA AL SO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT NA AL SO, visto l'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 42486 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso il Parte_1 C.F._1 domicilio digitale dell'avv. Giovanni Franchi (c.f. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per procura in atti Email_1
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli avv.ti Andreina Degli Esposti (c.f.
- pec: e Giuseppe Cordedda C.F._3 Email_2
(c.f. - pec: , che la rappresentano C.F._4 Email_3
e difendono per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – incompetenza territoriale – foro del consumatore
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo di euro 15.795,43 per prestazioni erogate da in favore della signora soggiornante in regime di solvenza presso la Controparte_1 Parte_2 pagina 1 di 3 R.S.A. “Residenza Anni Azzurri San Sisto”, in forza del contratto di ricovero in struttura sottoscritto dal nipote della stessa, in qualità di terzo obbligato in solido con l'ospite al Parte_1 pagamento della retta e delle spese aggiuntive (doc. 2 opposta).
La società opposta ha agito nel monitorio chiedendo ed ottenendo l'ingiunzione di pagamento di entrambi gli obbligati in solido.
proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli, deduce di Parte_1 aver concluso il contratto in qualità di consumatore, qualità rivestita anche dalla sua parente Pt_2
ed eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di
[...]
Bergamo – quale foro del consumatore – nel cui circondario l'opponente risiede.
La società opposta non contesta la qualità di consumatore dell'opponente in relazione al contratto oggetto di causa e la residenza del medesimo nel circondario del Tribunale di Bergamo, pur deducendo che il Tribunale di Milano sarebbe stato competente ad emettere il decreto ingiuntivo in quanto luogo di residenza dell'altro soggetto destinatario del provvedimento monitorio ( Pt_2
, parimenti qualificabile come consumatore.
[...]
Invitate le parti alla discussione anche sulla derogabilità del foro del consumatore in presenza di cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., la causa è stata avviata verso la fase decisoria sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente; giunge in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 22/10/2025, e provvedimento di trattenimento ai sensi del terzo comma della medesima disposizione.
*
E' pacifico che il contratto oggetto di causa è stato concluso dalla società opposta (professionista) con il consumatore, al quale si applica la disciplina del D.Lvo 206/2005 (cod. cons.).
Alla controversia in esame si applica quindi indubbiamente il foro del consumatore (art. 66 bis cod. cons.), che va individuato nel Tribunale di Bergamo, nel cui circondario risiede pacificamente l'opponente, parte che ha sottoscritto il contratto di ricovero in struttura, in qualità di terzo obbligato in via solidale con l'ospite al pagamento della retta di ricovero e delle altre spese ivi Parte_2 previste (cfr. art. 5 del contratto, nonché allegato “sub lett. E”, doc. 2 opposta).
Non ha pregio la tesi difensiva dell'opposta, laddove assume la competenza “alternativa” del
Tribunale di Milano quale foro del consumatore, sul rilievo che l'altra co-obbligata ingiunta, parimenti da qualificarsi come consumatrice, era residente nel circondario di detto Tribunale.
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà pagina 2 di 3 delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salva l'ipotesi – che qui non ricorre – in cui le cause siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione (vd. Cass. civ. n. 5705/2014; Cass. civ. n. 14386/2012).
Nel caso di specie, non sussiste un nesso di evidente subordinazione tra le domande azionate nel monitorio, perché trattasi di mere obbligazioni solidali verso la società opposta, e quindi di rapporti giuridici distinti tra loro.
Deve perciò affermarsi che, in presenza dei presupposti di cui all'art. 3, d.lgs. n. 206 del 2005 (cod. cons.), non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 cod. proc. civ., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66-bis del medesimo d.lgs., quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti (cfr.
Cass. 35275/2023, pag. 6 in parte motiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 26/11/2024, da ei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 14588/2024, R.G. 29072/2024 emesso dal Tribunale di Milano, nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Bergamo e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 27/10/2025
Il GOT
NA AL SO
pagina 3 di 3