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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 451115/2020 RGAC vertente
TRA
Parte_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. Francesco Palermo, elettivamente domiciliato in Roma, via Gasperina n.116, presso lo studio dell'avvocato Gianfranco
De Rosa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2 in persona del procuratore, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Controparte_3
Camilleri presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, via Giacomo Leopardi n. 63, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 12.09.2024, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 7678/2020, emesso in data 21.05.2020 nel procedimento monitorio
R.G. 20551/2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della ricorrente, società
la somma complessiva di €.52.165,50, portata dalla fattura n. Controparte_1
066616722000128A del 13.04.2017, depositata a corredo della domanda monitoria, oltre interessi e accessori.
La società opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto per la totale insussistenza ed infondatezza delle pretese fatte valere, nonché per la totale mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa di specie;
chiedeva, altresì, per l'effetto, di condannare l'opposta ex art.96
c.p.c. per lite temeraria nella consapevolezza che alcun credito vantava nei confronti di essa società opponente.
Si costituiva in giudizio la società opposta, , la quale Controparte_1 concludeva chiedendo di rigettare l'atto di opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, chiedeva di rideterminare la somma dovuta dalla parte opponente in favore di essa parte opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Tanto premesso, l'opposizione proposta deve ritenersi fondata nei seguenti termini.
Giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento monitorio, dà luogo ad un giudizio di cognizione - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione – in cui le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, nel senso che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto (cfr. ex plurimis Cass.
n. 230/2016; Cass. n. 712/2018). Ne deriva che il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n.
3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n.
1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore quello di provare gli eventuali fatti estintivi modificativi o impeditivi del diritto fatto valere (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533;
Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
In virtù di tali principi, allora, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme in virtù di un contratto di fornitura elettrica, spetta a chi fa valere tale pretesa, vale a dire, al fornitore, quale attore in senso sostanziale, provare il titolo posto a base della fornitura, l'entità dei consumi fatturati e l'ammontare del corrispettivo dovuto.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta non si fonda su un regolare contratto di somministrazione, bensì sulla dedotta “autoattivazione non autorizzata”, da parte della del punto di prelievo rinvenuto, sul terreno di sua proprietà, dai tecnici della Parte_1
Enel Distribuzione s.p.a. nel corso del sopralluogo del 10.3.2016, che avrebbe comportato un prelievo irregolare di energia elettrica.
Come emerge dalla documentazione allegata, la fattura dei consumi in contestazione era basata sulle risultanze del verbale di verifica del 10.03.2016, redatto dai tecnici incaricati della Enel
Distribuzione s.p.a., con il quale era stato accertato che “… in data odierna a seguito di un sopralluogo è stato rinvenuto un gruppo di misura non censito nei nostri archivi... al quale sono collegati 2 cavi: 3x50+25 mmq cu rame + 4x25 mmq cu rame. Al momento della verifica risultava che la misura in oggetto alimentava n. 1 pompa di drenaggio, n. 16 lampade da 11 w che illuminano un piazzale ed un cancello elettrico. L'energia prelevata è stata registrata dal GET 4S ma mai fatturata. Fornitura utilizzata senza autorizzazione”.
Mette in conto, sin da subito, evidenziare che in detto verbale risulta la lettura dei consumi rilevati, ma non il periodo in cui il consumo registrato è stato effettivamente effettuato (in fattura si fa riferimento al periodo marzo 2011/marzo 2016).
Dalla corrispondenza allegata risulta, poi, che l'Enel Distribuzione era, invero, a conoscenza sia del momento in cui la fornitura era stata attivata su quel terreno, che dell'utilizzo cui essa era destinata.
Infatti, nella nota del 14.07.2017, prodotta in atti al doc. 8 del fascicolo di parte opponente, Enel
Distribuzione, riscontrando la richiesta di chiarimenti inoltrata in tal senso dall'opponente, espressamente riconosceva come “la fornitura di cui all'oggetto, è stata attivata in data 30/04/2009, nell'ambito degli apprestamenti di emergenza, in seguito al sisma del 06/04/2009, per alimentare una struttura mobile (tendopoli), ubicata in Via Ulisse Nurzia snc L'Aquila. In seguito ad un disguido la detta fornitura non è stata mai contrattualizzata” così ammettendo, in buona sostanza, non soltanto di essere a conoscenza che l'attivazione della fornitura era avvenuta in data 30.04.2009 per l'alimentazione della tendopoli apprestata dopo il sisma del 06.04.2009, ma anche che la mancata contrattualizzazione della fornitura era stata dovuta ad un mero “disguido”.
Risulta, del pari, documentalmente provato, poi, che, alla data, indicata dalla Enel Distribuzione
S.p.a., di attivazione della fornitura (30.04.2009) l'opponente aveva stipulato con la un CP_4
contratto di locazione del lotto di terreno in questione - con effetto dal 12 maggio 2009 per la durata di un anno rinnovabile tacitamente per sei mesi - dai quali risulta che tra i compiti del conduttore vi era quello di installare un impianto elettrico, ciò a riprova della circostanza che prima della suddetta attivazione di fornitura il terreno ne era privo e che, quindi, non esisteva nemmeno un impianto elettrico da alimentare.
Nessun accertamento specifico risulta essere stato compiuto circa l'eventuale momento di interruzione della fornitura e del momento della sua riattivazione, con l'inizio dei prelievi irregolari.
A fronte di tale insufficiente quadro probatorio, va detto che la semplice qualità di proprietaria dell'immobile sul quale è stato rinvenuto il gruppo di misura, non vale ad attribuire, per ciò solo, all'opponente la responsabilità dei prelievi c.d. “irregolari”, né vi è prova dei consumi riferibili al periodo in contestazione.
Alla luce di tali evidenze, deve ritenersi, che non sussistano elementi sufficienti per imputare alla parte opponente la responsabilità dell'allaccio “abusivo” del gruppo di misura e dell'utilizzazione della energia elettrica nella misura indicata.
Alle medesime conclusioni, d'altra parte, è giunto il GIP presso il Tribunale di L'Aquila il quale, con la sentenza n. 14/2018 del 12.03.2018, versata in atti dall'opponente, resa all'esito della udienza preliminare, ha dichiarato non luogo a procedersi nei confronti del l.r.p.t. della società
Palermo Francesco, imputato dei reati p. e p. agli artt. 624 e 624 c.p. per Parte_1
“avere sottratto energia elettrica, per complessivi 167.449 Kwh (per un controvalore di euro
38.329,08) apponendo alla cabina esterna un gruppo di misura non censito, al quale erano collegati due cavi che alimentavano la ditta “ ”, per non avere commesso il Parte_1
fatto.
Deriva da quanto sin qui premesso che non può ritenersi fornita dalla società opposta, in virtù della documentazione prodotta, la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria da essa avanzata, sia in termini di imputabilità della condotta alla parte opponente dei dedotti prelievi irregolari, sia in ordine alla loro esatta quantificazione nel periodo di interesse.
Ritenuta, quindi assorbita ogni altra questione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta. Esse vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., aggiornati al
D.M. del 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto del valore della causa e dello scaglione di riferimento, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dalle parti.
Non si ritiene di accogliere la domanda ex art.96 c.p.c., non ritenendone sussistere i presupposti in considerazione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento dell'atto opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 7678/2020 del 21.05.2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. 20551/2020; condanna il (già alla rifusione, Controparte_1 Controparte_2 in favore della delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Parte_1
8.379,50 di cui € 8.000,00 per compensi ed € 379,50 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 14.01.2025 Il Giudice
Alfredo Landi