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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3031/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3031/2024 promossa da:
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta CRISTIANA VIVIAN
ricorrente
CONTRO
in proprio e anche quale incorporante CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv.to ANDREAS WIDMANN e dall'Avv.ta
MARIA CONCETTA MERRONE
convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., l' Parte_1
ha convenuto in giudizio in proprio e
[...] CP_1 quale incorporante per il recupero di Controparte_2
1 omissioni contributive rispetto alle quali sostiene che la convenuta sia obbligata in via solidale, in relazione ai seguenti verbali ispettivi:
- Verbale n. 338 del 29.09.2015/03 nei confronti di in CP_1 quanto obbligata in solido con Expo Job S.p.a. per euro 2.144.861;
- Verbale n. 338 del 29.09.2015/S04 nei confronti di CP_2 incorporata da per euro 495.152,00;
[...] CP_1
- Verbale n. 000000881/S1 del 04.03.2016 nei confronti di CP_1
obbligata in solido con Expo Job S.p.a., per euro 320.683,00.
[...]
I verbali redatti da sono scaturiti da accertamenti effettuati su Pt_1 delega del Tribunale di Milano per verificare la corretta osservanza delle norme in materia di lavoro, previdenza e legislazione sociale, in seguito a procedimento penale a carico di Expo Job S.p.a. n. 56687/13
R.G.N.R., n. 12958/13 G.I.P. Nel contesto di tale procedimento, con ordinanze n° 56687/13 R.G.N.R. e n° 12958/13 R.G. del G.I.P. di
Milano, è stata accertata la natura fittizia delle cooperative consorziate o affiliate a Expo Job S.p.a., tra cui la Società Cooperativa Sigma e la
Società Cooperativa ER GI e, pertanto, che le fatture emesse a favore della società Expo Job S.p.a. hanno riguardato operazioni inesistenti, in quanto la reale natura del rapporto era di somministrazione illecita di manodopera.
ha rappresentato che ha stipulato con Expo Job Pt_1 CP_1
S.p.a. molteplici contratti d'appalto aventi ad oggetto servizi di gestione logistica, smistamento, facchinaggio e pulizie;
a seguito degli accertamenti effettuati nei confronti delle società coinvolte, sono state accertate omissioni contributive e inadempienze relative a lavoratori impiegati anche presso siti in conseguenza di tali contratti di CP_1 appalto.
2 Nello specifico, è stato redatto nei confronti della società convenuta verbale n. 338 del 29.09.2015/03 esclusivamente per obbligo solidale nei confronti di Expo Job S.p.a. per la contribuzione previdenziale dovuta all' e non versata, relativamente al periodo dal 01/01/2012 Pt_1 al 31/12/2013 (ultimo giorno di lavoro dei lavoratori di fatto alle dipendenze di Expo Job, formalmente assunti dalla società SIGMA), in favore dei lavoratori dipendenti che avevano prestato attività lavorativa presso i cantieri di Fossano, Leini, Rho, Arese, Rivoli e Parma (come indicato nell'allegato al verbale, doc. 12 allegato al ricorso). Le differenze di contribuzione accertate in tale verbale, per complessivi €
2.144.861,00, di cui € 1.885.571,00 a titolo di contributi omessi ed €
259.290,00 per omessi versamenti al fondo di RE, sono state ammesse al passivo fallimentare di Expo Job, ma l'esposizione debitoria non è stata soddisfatta.
La società convenuta è stata altresì destinataria del verbale n. 338 del
29.09.2015/S04 per obbligo solidale nei confronti di Expo Job, in quanto incorporante la società è stato infatti Controparte_2 accertato che quest'ultima società ha stipulato in data 02/01/2011 scrittura privata con Expo Job relativamente al cantiere di Ottobiano.
Anche relativamente ai lavoratori impiegati (sostanzialmente da Expo
Job ma formalmente da SIGMA) presso tale cantiere nel periodo
01/01/2012 - 31/12/2013 sono state infatti accertate omissioni contributive ed inadempienze, per un totale di € 495.152,00, di cui €
426.220,00 a titolo di contributi omessi ed € 68.932,00 per omessi versamenti al fondo di RE. Anche tale posizione debitoria è stata ammessa al passivo fallimentare di Expo Job e non soddisfatta.
Infine, è stata destinataria del verbale n. 000000881/S1 CP_1 del 04/03/2016 per obbligo solidale nei confronti della società Expo Job
3 S.p.A. in seguito alle accertate omissioni contributive ed inadempienze relativamente ai lavoratori impiegati (formalmente da ER GI ma sostanzialmente da Expo Job) presso i poli logistici di Rho, Arese e
Ottobiano per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014. L'importo totale di cui al verbale è di € 320.683,00 a titolo di contributi dovuti per il periodo da marzo a dicembre 2014.
Ha così concluso:
“in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che CP_1 in proprio e anche QUALE INCORPORTANTE la società
[...] con sede legale a Bolzano, via Marie Controparte_3
Curie n. 2 e conseguentemente quest'ultima società, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in qualità di debitori solidali di EXPO JOB
S.P.A., debitore principale, per i titoli di cui in narrativa, sono tenute al pagamento nei confronti dell' delle somme come quantificate per Pt_1 contributi ai verbali di cui agli allegati 12, 16 e 21 oltre accessori maturandi al saldo e per l'effetto condannare le società convenute, ciascuno nella rispettiva qualità, al pagamento in favore dell' di Pt_1 tali somme con accessori (interessi di mora) fino al saldo effettivo, ovvero in subordine, al pagamento della diversa somma anche minore che dovesse essere accertata come dovuta in corso di causa. […]
Con vittoria di spese e di onorari.”
2. si è costituita contestando la ricostruzione di parte CP_1 ricorrente dei rapporti commerciali intercorsi con Expo Job e le cooperative ad essa affiliate, asserendo di aver stipulato in buona fede con Expo Job S.p.a. contratti di appalto per l'esecuzione di servizi leciti, essendo venuta a conoscenza dei comportamenti illeciti di tale società solo a seguito delle richieste pervenute dalla Guardia di Finanza
4 nell'ambito del procedimento penale in corso nel 2013 e delle richieste di verifica da parte di nel 2015. Ha affermato che, nell'ambito dei Pt_1 contratti sottoscritti, Expo Job ha gestito in totale autonomia l'organico e gli orari di lavoro e che ha verificato l'elenco del personale CP_1 adibito agli appalti, la copia del libro unico, dal quale doveva risultare l´iscrizione ed il regolare impiego e/o assunzione dei lavoratori (come previsto dalla clausola 5.6 del contratto di appalto), l´adempimento degli obblighi contrattuali di cui alla clausola 6 del contratto di appalto
(Obblighi del Fornitore), tra cui il documento di valutazione rischi
(D.U.V.R.I.) e l´avvenuto versamento delle ritenute fiscali mediante fornitura dei D.U.R.C., sulla base della documentazione fornita da Expo
Job. Quest'ultima società ha altresì comunicato quali affiliate subentravano nei cantieri.
Ha conseguentemente chiesto, in via pregiudiziale, sollevarsi questione di legittimità costituzionale ex art. 23 L. 87/1953 dell'art. 29 c. 2 dlgs n.
276/2003 e modifiche seguenti, in quanto contrastante con gli artt. 41 e
42 Cost. nella parte in cui non introduce limitazioni di tipo soggettivo od oggettivo alla responsabilità solidale del committente per trattamenti retributivi, quote di TFR, omissioni contributive e premi assicurativi dell'appaltatore e del subappaltatore.
Ha altresì formulato istanza affinché la Corte di Giustizia delle Comunità
Europee sia investita ai sensi dell'art. 267 TFUE della seguente questione di pregiudizialità: “se il generalizzato ed oggettivo regime di responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, implicante una illimitata responsabilità del committente per tutti i trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi, senza la previsione di uno specifico elemento soggettivo in capo al committente e senza la previsione di obblighi di diligenza discolpanti per quest'ultimo, è
5 compatibile con i principi statuiti dall'art. 56 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea”.
Ha inoltre eccepito l'improponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 443 Pt_1 cpc in relazione alla legge 88/1989 in materia di ricorsi amministrativi, in relazione ai verbali nr. 338 del 29.09.2015/03 e nr. 338 del
29.09.2015/S04.
Ha richiesto la chiamata in causa del Fallimento Expo Job S.p.a. in qualità di appaltatore e di Soc. Coop. SIGMA e ER GI RL in qualità di subappaltatrici per responsabilità principale, oltre che la preventiva escussione del patrimonio di queste ultime.
Ha eccepito la prescrizione del verbale nr. 338 del 29.09.2015/S04, in quanto la prescrizione quinquennale nei confronti di Parte_2
non sarebbe stata interrotta con la raccomandata del
[...]
28/07/2020 (allegata da al ricorso, doc. 4), non menzionando Pt_1 quest'ultima il verbale in questione con la relativa somma. Per tale verbale la diffida è rappresentata dalla lettera del 20/09/2022 (doc. 15
), successiva al decorso del termine. Pt_1
Ha affermato la non applicabilità al caso di specie dell'art. 29 D.Lgs
276/2003, alla luce della novella dell'art. 1677 bis c.c. che comporterebbe l'applicazione anche al settore della logistica delle norme relative al contratto di trasporto, in relazione al quale non vige il regime di responsabilità solidale tra committenti, appaltatori e subappaltatori.
Ha ulteriormente eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza e non specificità dei fatti posti a fondamento della domanda, rappresentando in particolare come fondi la propria pretesa su Pt_1 un'ordinanza emessa dalla Sezione GIP del Tribunale di Milano relativa ad un procedimento penale ancora in corso.
6 Ha infine chiesto il rigetto del ricorso nel merito, contestando anche il quantum della domanda, evidenziando come lo stesso affermi che Pt_1
deve rispondere nei limiti dei lavoratori dalla stessa impiegati CP_1 ma produca conteggi relativi ad un numero di lavoratori la cui attività presso non è provata. CP_1
3. All'udienza del 26/06/2024, questo Giudice non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo sulla base della seguente motivazione:
“rilevato che l'obbligazione solidale passiva, della quale è titolare
l'attuale parte convenuta, non comporta, sul piano processuale,
l'inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (cfr. ex aliis Cass. n. 2854 del
12/02/2016); rilevato che non sussiste pertanto nel caso un'ipotesi di litisconsorzio necessario e che l'eventuale azione di manleva potrà essere esercitata dalla parte convenuta in separato giudizio;
rilevato che ragioni di celerità processuale, anche in considerazione dell'attuale situazione giuridica delle coobbligate, impediscono
l'estensione del contraddittorio richiesta dalla difesa di parte convenuta”.
E' stata espletata prova testimoniale ed, in esito, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.
4. Esaminando le questioni preliminari sollevate, priva di fondamento è in primo luogo l'eccezione di improponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 443 c.p.c. per quanto concerne i verbali di accertamento n. 338 del
29.09.2015/03 e n. 338 del 29.09.2015/S04: i termini assegnati ai fini
7 dell'impugnazione in sede amministrativa dei verbali erano infatti pienamente scaduti al momento dell'instaurazione del presente giudizio, con conseguente piena procedibilità dell'azione giudiziaria.
5. Deve poi respingersi l'interpretazione di parte convenuta dell'art. 1677 bis c.c. secondo la quale, in forza della modifica apportata all'articolo dal D.L. 36/2022, convertito nella legge n. 79 del 29.06.22, il settore della logistica sarebbe escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 29 D.lgs 276/2003, in virtù dell'applicabilità ai contratti di logistica delle norme che disciplinano i meri contratti di trasporto, per i quali non vige il regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti dei lavoratori.
Oltre ad essere la disciplina richiamata inapplicabile ratione temporis, si rileva come l'art. 1677 bis c.c. è chiaro nel disporre l'applicazione “delle norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili” alle sole
“attività di trasferimento di cose da un luogo all'altro” nell'ambito di appalti aventi a oggetto uno o più dei servizi di logistica elencati
(“attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto”). Nel caso di specie, emerge dagli atti di causa e dalla stessa memoria di parte convenuta che Expo Job non svolgesse presso i cantieri attività CP_1 di trasporto ma di magazzinaggio, né parte convenuta ha allegato e provato che parte dell'attività svolta consistesse invece in attività di trasporto, pertanto non sussistendo alcuno spazio per l'applicazione delle norme dei contratti di trasporto. Come poi evidenziato da parte ricorrente in sede di note autorizzate, inoltre, l'Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2022, le cui osservazioni si condividono, ha chiarito che il vaglio di compatibilità delle norme del
8 contratto di trasporto richiamato dalla norma “non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al citato articolo 29, comma 2, del d.lgs. n.
276 del 2003 nella fattispecie in esame (contratto di appalto di servizi) sia perché l'esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell'appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l'articolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell'esecuzione dell'appalto. Non può neppure ritenersi che possa inficiare tale orientamento la perdurante vigenza dell'articolo 83-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n.112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133.
La disposizione –operante limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso.
L'applicazione dell'articolo 83-bis ai contratti dei servizi di logistica è, tuttavia, da ritenersi esclusa in quanto tale disposizione non potrebbe comunque superare l'indispensabile giudizio di compatibilità richiesto dall'art. 1677-bis c.c”.
6. Si rileva altresì che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, trova applicazione ratione temporis
l'art. 29 c. 2 dlgs n. 276/2003 nel testo antecedente alla modifica normativa operata dal d.l. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza
9 modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49, che ha determinato l'abrogazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società appaltatrice.
Si richiama a riguardo il principio di diritto affermato in materia da Cass.
4237/2019: "Nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), in caso di appalto di opere o di servizi, la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, secondo comma 276/2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e quindi di insorgenza del credito del lavoratore".
La Suprema Corte chiarisce infatti quanto segue nella menzionata pronuncia: “7.2. La natura sostanziale del regime di solidarietà comporta allora la naturale applicazione della legge vigente al momento dell'assunzione dell'obbligazione (art. 11 disp. prel. c.c.): non alterando un tale regime normativo la previsione del beneficio di escussione, in quanto mera modalità di realizzazione della "garanzia" per il creditore della solidarietà esclusivamente in fase esecutiva (Cass. 16 gennaio
2009, n. 1040; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25378)
7.3. Ebbene, se la disciplina normativa è quella vigente al momento dell'assunzione dell'obbligazione, questo deve essere individuato, nel caso di specie, non già all'atto della stipulazione dell'appalto, che costituisce il rapporto istitutivo del regime di solidarietà (tra committente imprenditore o datore di lavoro e appaltatore), ma della maturazione del credito […], essendo la committente obbligata in solido con l'appaltatore per i trattamenti retributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tanto meno, essa
10 potrebbe essere individuata nel momento di esigibilità del credito […], in quanto elemento accidentale e non costitutivo dell'obbligazione
"garantita" dal regime di solidarietà.
Tanto chiarito, la disciplina correttamente applicabile è pertanto quella dell'art. 29, secondo comma d.Ig. 276/2003, nel testo novellato (non tanto dall'art. 4, comma 31, lett. b) I. 92/2012, in vigore dal 18 luglio
2012, ma) dall'art. 21 d.l. 9 febbraio 2012, conv. con mod. in I. 4 aprile
2012, n. 35, in vigore (prima della maturazione del credito) dal 7 aprile
2012, secondo cui, in particolare: "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento". E segnatamente:
"Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore".
Ciò chiarito, l'applicabilità al caso di specie del beneficio di preventiva escussione non incide in ogni caso sulla possibilità di emettere sentenza di condanna della società committente al pagamento in favore di Pt_1 delle somme quantificate in sede di ricorso. L'istituto in questione,
11 infatti, attribuisce al debitore la facoltà di essere escusso solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore, sicché esso trova luogo e applicazione in sede esecutiva, come chiarisce lo stesso art. 29 c.2 dlgs. 276/2003 nella formulazione applicabile ratione temporis. A tale proposito chiarisce sempre Cass. 4237/2019: “in assenza della previa escussione del patrimonio della società appaltatrice datrice di lavoro, obbligata principale, per la deduzione tempestiva dalla committente del relativo beneficio, manca la condizione di procedibilità dell'azione esecutiva dei lavoratori nei confronti dell'obbligata sussidiaria, la cui inosservanza può essere eccepita dalla medesima mediante opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. (Cass. 23.12.1983, n.
7582; Cass. 12 aprile 1994, n. 3399; Cass. 15 luglio 2005, n. 15036;
Cass. 14 novembre 2011, n. 23749: […]”.
Nel caso, peraltro, parte ricorrente ha allegato e documentato (doc. 9,
10 e 11 allegati al ricorso) l'ammissione al passivo EXPO JOB SPA e pertanto l'intervenuta escussione del patrimonio della società appaltatrice, che ha avuto esito infruttuoso.
7. La questione di legittimità costituzionale sollevata da parte convenuta dell'art. 29 c. 2 dlgs n. 276/2003 per contrasto con gli artt. 41 e 42
Cost., nella parte in cui non introduce limitazioni di tipo soggettivo e/o oggettivo alla responsabilità solidale del committente per omissioni contributive dell'appaltatore e del subappaltatore, è manifestamente infondata.
Il regime di responsabilità solidale contemplato dalla normativa in questione costituisce infatti espressione degli obblighi di solidarietà sociale di cui l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento e che gli stessi artt.
41 e 42 Cost. contemplano quale legittimo limite alla libertà di impresa e
12 alla proprietà. Come chiarisce, ex multis, Corte Cost. sent. 113/2022: “il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale deve rispondere, in ogni caso, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.). Si tratta di una «complessa operazione di bilanciamento» per la quale vengono in evidenza «il contesto sociale ed economico di riferimento»,
«le esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa», nonché «le legittime aspettative degli operatori» (sentenza n. 218 del
2021). Nel rispetto di tali principi non è «configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale» (ancora, sentenza n. 218 del 2021).”
I limiti che il regime di responsabilità solidale contemplato dalla normativa in questione pongono all'iniziativa economica privata appaiono pienamente rispettosi degli invocati canoni di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della particolare rilevanza degli interessi a tutela dei quali sono posti. La previsione di un regime stringente di responsabilità solidale “oggettiva”, che non lasci spazio a valutazioni di buona fede o diligenza nella gestione contrattuale da parte della società committente, è infatti volta ad assicurare adeguata copertura all'adempimento dell'obbligazione contributiva, della quale si discute nel caso, di natura pubblicistica e indisponibile. Occorre peraltro rilevare come la mancata previsione di limitazioni di tipo soggettivo e/o oggettivo alla responsabilità solidale del committente da parte dell'art. 29 c. 2 dlgs n. 276/2003 risulti adeguatamente contemperata dalla prevedibilità dell'obbligazione ex ante, così che essa entra a far parte del rischio d'impresa, mentre il committente viene responsabilizzato e
13 indotto a relazionarsi con parti contraenti che offrano maggiori garanzie in ordine al soddisfacimento degli oneri retributivi e contributivi.
Parte convenuta valorizza poi l'eliminazione del beneficio di preventiva escussione, quale ulteriore aggravio della responsabilità solidale del committente, nella valutazione di incostituzionalità dell'art. 29 c. 2 dlgs n. 276/2003: tale argomento non può trovare spazio nella valutazione della questione di legittimità costituzionale di cui si richiede la rimessione alla Corte Costituzionale, in quanto nel caso di specie il nuovo testo dell'art. 29 c. 2 dlgs n. 276/2003 come modificato dal d.l.
17 marzo 2017, n. 25 non trova applicazione ratione temporis.
8. Neppure può recepirsi la censura di contrasto dell'art. 29 del d.lgs n.
276 del 2003 con l'art. 56 TFUE: tale censura è stata genericamente formulata ma non illustrata, né si comprende come la responsabilità solidale del committente negli appalti realizzi una possibile “restrizione alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione” contemplata da detta norma.
9. Nessuna prescrizione è maturata in relazione al verbale nr. 338 del
29.09.2015/S04; la prescrizione della relativa pretesa è stata infatti interrotta anche nei confronti del condebitore solidale dall'insinuazione del credito al passivo fallimentare di Expo Job in data 28/12/2016, e successivamente dalla diffida notificata in data 20/09/2022. In punto di idoneità della presentazione all'istanza di insinuazione al passivo fallimentare ad interrompere la prescrizione del credito anche nei confronti del condebitore solidale del fallito ai sensi dell'art. 1310 c. 1
c.c., con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2945 c.2 c.c., in quanto equiparabile
14 all'atto introduttivo di un giudizio, si è espressa la Suprema Corte: “Ed invero secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945 c.c., comma 2, (Cass. 17 aprile 1983, n. 2449; Cass. 11 settembre 1997; Cass. 20 novembre
2002, n. 16380). È stato pure costantemente affermato che l'effetto interruttivo della prescrizione attribuito alla proposizione della domanda giudiziale opera anche nei confronti dei condebitori solidali rimasti estranei al giudizio (Cass. 25 gennaio 1978, n. 333; Cass. 11 novembre
1974, n. 3541; Cass. 28 marzo 1994, n. 2988; Cass. 15 giugno 2001, n.
8136; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1406; si veda pure Cass. 17 aprile
1983, n. 2449, già citata, proprio in tema di presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare e dell'operatività dell'effetto interruttivo di tale istanza anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310 c.c., comma 1).”(Cass., sezione terza, sent. n.16408 del 17 luglio 2014).
10. Infine, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza: parte ricorrente ha esposto in termini sufficientemente specifici e determinati i fatti posti a fondamento della domanda, non limitandosi al richiamo dell'ordinanza emessa dalla
Sezione GIP relativamente al procedimento penale in corso nei confronti di Expo Job. L' ha infatti rappresentato compiutamente i Pt_1 presupposti della domanda, con esposizione chiara e dettagliata degli accertamenti svolti che hanno portato all'emissione dei verbali ispettivi
15 inerenti all'omissione contributiva di cui è causa, ma anche il contesto in cui il ricorso si inserisce, con l'illustrazione dei rapporti intercorsi tra l'obbligato principale Expo Job Spa e le società cooperative ad essa affiliate e/o consorziate.
11. Nel merito, il ricorso è fondato.
La sussistenza del debito contributivo accertato con i verbali ispettivi n. 338 del 29.09.2015/03, n. 338 del 29.09.2015/S04 e n. Pt_1
000000881/S1 del 04.03.2016 in capo a in quanto CP_1 obbligata in solido con Expo Job S.p.a., e l'esattezza della sua quantificazione sono emersi dalla documentazione prodotta e dall'attività istruttoria espletata.
12. Dai verbali di accertamento depositati in allegato al ricorso (doc. 12,
16 e 21) non emergono lacune né imprecisioni negli accertamenti svolti dagli ispettori dell' . Tali atti contengono la precisa indicazione: della Pt_1 documentazione consultata, esibita dalla società convenuta e dalle società cooperative che formalmente impiegavano i lavoratori, Sigma e
ER GIs;
delle modalità attraverso le quali sono stati identificati i lavori specificamente impiegati presso i cantieri , ovverosia CP_1 consultazione della documentazione fornita dalle cooperative (prospetti paga, schede presenze, schede indicanti le ore effettivamente lavorate,
Libro Unico del Lavoro) e confronto di quanto emerso da tale documentazione con le dichiarazioni rese dai lavoratori nelle varie sedi dei cantieri ai funzionari di vigilanza della sede di Asti e ai Pt_1 funzionari ispettivi della Direzione Provinciale di Milano;
dei Pt_1 dettagli delle retribuzioni imponibili e dei contributi omessi, distinti per lavoratore e singoli periodi di paga;
dei periodi cui l'obbligazione
16 contributiva si riferisce per ciascun verbale;
delle irregolarità riscontrate
(discordanze rilevate nella registrazione delle presenze dei lavoratori, rilevazione di somme corrisposte irregolarmente a titolo di “diaria” e
“trasferta”, carenze relative alla retribuzione integrativa alle indennità per malattia e maternità, incongruità nei versamenti al Fondo di
RE , casi di lavoro irregolare). Il verbale n. 000000881/S1 Pt_1 del 04.03.2016 contiene altresì specifica elencazione dei lavoratori formalmente impiegati dalla ER GI che hanno reso dichiarazioni spontanee in punto di svolgimento delle prestazioni lavorative, distinti per polo logistico ove sono stati sentiti in occasione degli accessi effettuati dai funzionari ispettivi . Pt_1
13. Sugli accertamenti effettuati e sul contenuto dei verbali ispettivi hanno fornito ulteriori precisazioni i testi escussi, funzionari di vigilanza
, a conferma della completezza dell'attività svolta. Così ha riferito Pt_1
, che ha precisato di aver partecipato alla redazione Testimone_1 dei verbali di accertamento n. 338 del 29/09/2015 - 03 e n. 338 del
29/09/2015 – s04: “Confermo il contenuto dei verbali. Specifico che
EXPO JOB non ci ha esibito documentazione e che abbiamo esaminato anche quella trasmessaci dall'Agenzia delle Entrate. In relazione ad entrambi gli accertamenti i lavoratori interessati li abbiamo individuati in primo luogo attraverso le dichiarazioni dei lavoratori acquisiti da funzionari ispettivi della Regione Lombardia e anche da funzionari ispettivi della Regione Piemonte in sede di accesso. I lavoratori di cui ai citati verbali per obbligo solidale sono stati individuati dal centro di costo riportato dal libro unico del lavoro esibito dalla società SIGMA cooperativa, nonché dalle dichiarazioni acquisite nel corso degli accertamenti e dalla documentazione acquisita (schede presenze del
17 personale). Noi abbiamo ritenuto che l'effettivo datore di lavoro fosse
EXPO JOB, così come risultante dalle indagini penali, e quindi abbiamo costituito i rapporti di lavoro in capo a EXPO JOB SPA, con conseguente rideterminazione degli imponibili sulla base del contratto collettivo trasporto merci e logistica del settore di appartenenza, adeguando i minimi contrattuali, che risultavano inferiori, e tenendo conto delle presenze effettive come riferite dai lavoratori. Abbiamo inoltre ritenuto assoggettabili a contribuzione le giornate in cui il lavoratore risultava assente ma non vi era una documentazione giustificativa dell'assenza.
Abbiamo inoltre assoggettato a contribuzione le ore di straordinario dichiarate dai lavoratori e non retribuite e le voci indicate come trasferta
Italia e diaria qualora non fosse fornita la giustificazione di tale imputazione. Abbiamo addebitato inoltre la contribuzione dovuta al fondo di tesoreria per il TFR. Questo per entrambi i verbali da me redatti.” Di seguito invece quanto dichiarato da , Testimone_2 funzionario ispettivo che ha confermato di aver partecipato alla Pt_1 redazione del verbale nr. 000000881/S1 del 04/03/2016:
“L'accertamento ha tratto le mosse dalla qualificazione come somministrazione irregolare della ER GIs soc. coop. a Expo Job spa e alla conseguente imputazione a quest'ultima di tutti i rapporti di lavoro formalmente facenti capo a ER GIs soc. coop (verbale
MI00000/2016-881-01 del 04/03/2016). Successivamente vi è stata elevazione di verbale nei confronti di in qualità di obbligato in CP_1 solido con Expo Job, in relazione alle prestazioni rese nell'appalto di
. ADR: Per quanto riguarda il verbale 000000881/S1 preciso che CP_1 abbiamo fatto quattro accessi, quelli menzionati nel verbale, ai quattro siti gestiti dalla società , indicati nel verbale che mi viene CP_1 sottoposto in aiuto alla memoria (doc. 21 produzioni , a pagina 4 e Pt_1
18 5). Per ciascun accesso è indicato il nominativo dei lavoratori che abbiamo trovato sul posto. Ne abbiamo sentiti 75. Le dichiarazioni di questi lavoratori sono state tutte verbalizzate;
non sono state allegate al verbale notificato in quanto atti interni. ADR: Dalle dichiarazioni dei lavoratori abbiamo ricavato essi lavoravano sui siti già prima dell'inizio della committenza da parte di , almeno per una parte di essi, ma CP_1 comunque è stato accertato che per tutto il periodo di abbiano CP_1 lavorato esclusivamente presso i siti . ADR: Abbiamo poi posto a CP_1 confronto le dichiarazioni dei lavoratori con le buste paga elaborate dal datore di lavoro. L'orario di lavoro è stato considerato quello dichiarato dal lavoratore qualora difforme dalla busta paga. [..] ADR: Preciso che
l'addebito elevato nei confronti di riguarda soltanto i 75 CP_1 lavoratori indicati nel verbale e che abbiamo sentito”.
14. La società convenuta ha contestato specificamente il quantum dell'obbligo contributivo accertato dall' , in particolar modo Pt_1 asserendo la mancata prova del numero dei lavoratori formalmente impiegati dalle cooperative affiliate ad Expo Jobs s.p.a. che hanno effettivamente prestato attività lavorativa presso , delle ore di CP_1 lavoro da questi prestate presso i siti e del periodo di effettivo CP_1 impiego nell' appalto, e pertanto la mancata prova della correttezza degli importi indicati nei verbali ispettivi.
A tale proposito, occorre in primo luogo rammentare che nella determinazione dell'obbligo contributivo l'art. 1 del D.L. 09/10/1989, n.
338, conv. dalla l. n. 389 dello stesso anno, dispone che «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi,
19 stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». Sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 11199 del 29/07/2002 si è quindi chiarito che «L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge
7 dicembre 1989 n. 389)”. Non rileva quindi quanto effettivamente sia stato corrisposto ai lavoratori, ma quanto loro dovuto in relazione alla retribuzione espletata ed agli istituti contrattuali.
Le modalità con cui l' ha individuato il numero di lavoratori per il Pt_1 soddisfacimento degli oneri contributivi dei quali sussiste responsabilità solidale in capo a e la durata delle relative prestazioni lavorative CP_1
è stata adeguatamente chiarita negli stessi verbali ispettivi, nei termini già illustrati. Né la società ha allegato risultanze fattuali che consentano di revocare in dubbio tali accertamenti, come avrebbe potuto fare fornendo l'elenco del personale adibito agli appalti, che riferisce di avere visionato, o altrimenti confutandone la prestazione come ricostruita nei verbali anche in termini quantitativi in relazione all'oggetto dell'appalto.
In corso di causa l' ha altresì offerto ulteriori elementi di prova della Pt_1 modalità in cui ha individuato i dati oggetto di contestazione depositando i verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori
20 (doc. 4, 13, 18 e 25 allegati al ricorso), oltre alla documentazione Pt_1 richiamata nei verbali ispettivi.
Anche i testi escussi hanno risposto puntualmente alle contestazioni di parte convenuta circa i conteggi effettuati dall' per quanto concerne Pt_1
l'accertamento del numero di lavoratori effettivamente impiegati presso i cantieri e il periodo per il quale essi hanno prestato attività CP_1 lavorativa. Così il teste : “Con riferimento ai rilievi Testimone_1 svolti dalla difesa di parte convenuta a pagina 34 e 35 della memoria di costituzione che mi vengono letti preciso che non abbiamo sentito tutti i lavoratori considerati per l'addebito in quanto vi potevano essere lavoratori non in servizio o comunque non presenti al momento dell'accesso e ribadisco che i nominativi degli addetti impiegati nell'appalto li abbiamo desunti dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni rese. Preciso che in generale in caso di cambio di qualifica
e di modifica dell'orario di lavoro possono generarsi due diverse posizioni contributive, essendone diversi i presupposti.”; si richiamano altresì le dichiarazioni sopra riportate del teste , il quale ha Tes_2 confermato che: l'addebito nei confronti di di cui al verbale CP_1 ispettivo S1 del 04/03/2016 ha riguardato esclusivamente i 75 lavoratori di cui sono state raccolte dichiarazioni;
che tali dichiarazioni sono state poste a confronto con la documentazione disponibile;
che è stato accertato che per tutto il periodo cui si riferisce l'onere contributivo accertato i lavoratori abbiano lavorato esclusivamente presso i siti
. CP_1
15. Quanto alla censura di parte convenuta relativa alla mancata produzione della totalità dei verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori, non è in primo luogo revocabile in dubbio l'attività che gli
21 ispettori riferiscono di avere svolto e quindi i numero dei lavoratori che riferiscono di avere sentito, considerata l'efficacia probatoria privilegiata che i verbali di accertamento assumono ex art. 2700 c.c. in relazione
“alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Inoltre, nel caso, le ragioni rappresentate dall' per il deposito non Pt_1 integrale di tale documentazione, ovverosia il tempo trascorso dagli accertamenti effettuati e la natura di atti interni di tali verbali (che ne ha determinato all'epoca dei fatti la mancata comunicazione a ) CP_1 siano tali da giustificare la produzione documentale parziale e non addebitarla a imprecisioni nell'attività di accertamento. In ogni caso, il numero di verbali prodotto agli atti è significativo e i dati da essi desumibili sono tali da suffragare le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla correttezza dei conteggi effettuati. Oltre a ciò, le dichiarazioni rese dai testi in ordine alla rispondenza di quanto asserito nei verbali ispettivi alle dichiarazioni raccolte presso i siti consentono di CP_1 superare la lacuna nella produzione documentale.
16. Ulteriore profilo di contestazione di in punto di quantum CP_1 dell'obbligo contributivo di cui si richiede l'accertamento è rappresentato dall'asserito mancato scomputo dagli importi richiesti dei contributi eventualmente già versati da Sigma o Expo Jobs. Parte convenuta valorizza in tal senso le dichiarazioni del teste : “Preciso poi Tes_1 che nei verbali fatti sia a SIGMA sia a EXPO JOB SPA sono indicati i versamenti contributivi effettuati dalla SIGMA. Abbiamo addebitato
l'intero importo dei contributi dovuti da EXPO JOB, obbligato principale, senza detrarre l'importo dei contributi già eventualmente versati da
SIGMA o da EXPO JOB SPA. Aggiungo che abbiamo formulato a CP_1
22 richiesta di fornire l'elenco dei nominativi dei lavoratori impiegati nell'appalto ma non ci è stato fornito.”
A riguardo, occorre in primo luogo evidenziare che in tale dichiarazione si riferisce espressamente non ai verbali rivolti nei Testimone_1 confronti di ma di Sigma e di Expo Job, nulla affermando in CP_1 punto di scomputo dei contributi già versati da Sigma nei verbali n. 338 del 29/09/2015 - 03 e n. 338 del 29/09/2015 – s04 rivolti nei confronti di . Altresì si segnala come in questi ultimi è riportato uno CP_1 stralcio del verbale n. 338 del 29 settembre 2019 rivolto ad Expo Job, ove è espressamente indicato che quest'ultima società avrebbe potuto avvalersi dei contributi già versati da Sigma.
Si rileva comunque che sarebbe stato onere di parte convenuta allegare l'eventuale intervenuto versamento da parte di Sigma od Expo Jobs di parte dell'importo richiesto dell' , ai fini di opporre una parziale Pt_1 estinzione del debito contributivo.
17. Infine parte convenuta lamenta l'indeterminatezza dell'importo individuato nel verbale nr. 000000881/S1 del 04/03/2016, in quanto i conteggi non darebbero conto di quanto dichiarato in udienza dal teste
, in particolare circa il fatto che l'imputazione “si ferma a marzo Tes_2
2014” e che la ER GI ha presentato domanda di pagamento rateale non completamente perfezionata (dalle dichiarazioni del teste
: “Confermo che l'addebito contributivo nei riguardi di è Tes_2 CP_1 riferito al periodo marzo 2014-dicembre 2014, e quanto ai primi due mesi in misura parziale in quanto parzialmente coperti dai pagamenti di
ER GIs soc. coop. Ciò per quanto riguarda la contribuzione afferente i dati già comunicati all' con i flussi Uniemens da ER Pt_1
GIs. Durante l'accertamento tuttavia è emerso che vi erano ore di
23 lavoro non registrate e trasferte formalmente indicate ma non effettuate;
abbiamo quindi rilevato a tali titoli un'omissione contributiva per il periodo da gennaio a maggio 2014. Preciso che i versamenti effettuati da ER GIs in esito alla domanda di pagamento rateale sono stati imputati a partire dai periodi più risalenti e pertanto
l'imputazione si ferma a marzo 2014. I versamenti sono stati rilevati dalla contabilità dell'istituto.”). Tali contestazioni sono prive di fondamento, in quanto dalla lettura del verbale citato emergono entrambe queste circostanze, di cui si dà conto anche in una tabella che quantifica specificamente il debito contributivo residuo solo per i mesi da marzo a dicembre 2014.
18. Nessun rilievo può infine essere attribuito alle argomentazioni di parte convenuta in punto di buona fede di nella conclusione dei CP_1 contratti d'appalto per l'esecuzione di servizi con Expo Job s.p.a. e di diligenza nei controlli effettuati sulla documentazione fornita dalla società appaltatrice, non prevedendo la disciplina di cui all'art. 29 c. 2 dlgs n. 276/2003 alcuna limitazione di tipo soggettivo alla responsabilità solidale del committente.
19. Deve pertanto concludersi per l'accoglimento del ricorso e la condanna di al pagamento delle somme quantificate nei CP_1 verbali ispettivi di cui è causa nei confronti nell' , oltre accessori di Pt_1 legge, in qualità di debitore solidale di Expo Job spa, debitore principale.
20. Le spese del giudizio, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
24 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che in persona del legale rappresentante - in proprio e anche CP_1 quale incorporante la società in qualità Controparte_2 di debitore solidale di EXPO JOB SPA, debitore principale, è tenuta al pagamento nei confronti dell' delle somme come quantificate per Pt_1 contributi nei verbali di cui agli allegati al ricorso n. 12, 16 e 21 e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'Istituto di tali somme, con accessori di legge sino al saldo effettivo.
Condanna in persona del legale rappresentante, al CP_1 pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
20.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge ed oltre rimborso C.U.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
25
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3031/2024 promossa da:
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta CRISTIANA VIVIAN
ricorrente
CONTRO
in proprio e anche quale incorporante CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv.to ANDREAS WIDMANN e dall'Avv.ta
MARIA CONCETTA MERRONE
convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., l' Parte_1
ha convenuto in giudizio in proprio e
[...] CP_1 quale incorporante per il recupero di Controparte_2
1 omissioni contributive rispetto alle quali sostiene che la convenuta sia obbligata in via solidale, in relazione ai seguenti verbali ispettivi:
- Verbale n. 338 del 29.09.2015/03 nei confronti di in CP_1 quanto obbligata in solido con Expo Job S.p.a. per euro 2.144.861;
- Verbale n. 338 del 29.09.2015/S04 nei confronti di CP_2 incorporata da per euro 495.152,00;
[...] CP_1
- Verbale n. 000000881/S1 del 04.03.2016 nei confronti di CP_1
obbligata in solido con Expo Job S.p.a., per euro 320.683,00.
[...]
I verbali redatti da sono scaturiti da accertamenti effettuati su Pt_1 delega del Tribunale di Milano per verificare la corretta osservanza delle norme in materia di lavoro, previdenza e legislazione sociale, in seguito a procedimento penale a carico di Expo Job S.p.a. n. 56687/13
R.G.N.R., n. 12958/13 G.I.P. Nel contesto di tale procedimento, con ordinanze n° 56687/13 R.G.N.R. e n° 12958/13 R.G. del G.I.P. di
Milano, è stata accertata la natura fittizia delle cooperative consorziate o affiliate a Expo Job S.p.a., tra cui la Società Cooperativa Sigma e la
Società Cooperativa ER GI e, pertanto, che le fatture emesse a favore della società Expo Job S.p.a. hanno riguardato operazioni inesistenti, in quanto la reale natura del rapporto era di somministrazione illecita di manodopera.
ha rappresentato che ha stipulato con Expo Job Pt_1 CP_1
S.p.a. molteplici contratti d'appalto aventi ad oggetto servizi di gestione logistica, smistamento, facchinaggio e pulizie;
a seguito degli accertamenti effettuati nei confronti delle società coinvolte, sono state accertate omissioni contributive e inadempienze relative a lavoratori impiegati anche presso siti in conseguenza di tali contratti di CP_1 appalto.
2 Nello specifico, è stato redatto nei confronti della società convenuta verbale n. 338 del 29.09.2015/03 esclusivamente per obbligo solidale nei confronti di Expo Job S.p.a. per la contribuzione previdenziale dovuta all' e non versata, relativamente al periodo dal 01/01/2012 Pt_1 al 31/12/2013 (ultimo giorno di lavoro dei lavoratori di fatto alle dipendenze di Expo Job, formalmente assunti dalla società SIGMA), in favore dei lavoratori dipendenti che avevano prestato attività lavorativa presso i cantieri di Fossano, Leini, Rho, Arese, Rivoli e Parma (come indicato nell'allegato al verbale, doc. 12 allegato al ricorso). Le differenze di contribuzione accertate in tale verbale, per complessivi €
2.144.861,00, di cui € 1.885.571,00 a titolo di contributi omessi ed €
259.290,00 per omessi versamenti al fondo di RE, sono state ammesse al passivo fallimentare di Expo Job, ma l'esposizione debitoria non è stata soddisfatta.
La società convenuta è stata altresì destinataria del verbale n. 338 del
29.09.2015/S04 per obbligo solidale nei confronti di Expo Job, in quanto incorporante la società è stato infatti Controparte_2 accertato che quest'ultima società ha stipulato in data 02/01/2011 scrittura privata con Expo Job relativamente al cantiere di Ottobiano.
Anche relativamente ai lavoratori impiegati (sostanzialmente da Expo
Job ma formalmente da SIGMA) presso tale cantiere nel periodo
01/01/2012 - 31/12/2013 sono state infatti accertate omissioni contributive ed inadempienze, per un totale di € 495.152,00, di cui €
426.220,00 a titolo di contributi omessi ed € 68.932,00 per omessi versamenti al fondo di RE. Anche tale posizione debitoria è stata ammessa al passivo fallimentare di Expo Job e non soddisfatta.
Infine, è stata destinataria del verbale n. 000000881/S1 CP_1 del 04/03/2016 per obbligo solidale nei confronti della società Expo Job
3 S.p.A. in seguito alle accertate omissioni contributive ed inadempienze relativamente ai lavoratori impiegati (formalmente da ER GI ma sostanzialmente da Expo Job) presso i poli logistici di Rho, Arese e
Ottobiano per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014. L'importo totale di cui al verbale è di € 320.683,00 a titolo di contributi dovuti per il periodo da marzo a dicembre 2014.
Ha così concluso:
“in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che CP_1 in proprio e anche QUALE INCORPORTANTE la società
[...] con sede legale a Bolzano, via Marie Controparte_3
Curie n. 2 e conseguentemente quest'ultima società, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in qualità di debitori solidali di EXPO JOB
S.P.A., debitore principale, per i titoli di cui in narrativa, sono tenute al pagamento nei confronti dell' delle somme come quantificate per Pt_1 contributi ai verbali di cui agli allegati 12, 16 e 21 oltre accessori maturandi al saldo e per l'effetto condannare le società convenute, ciascuno nella rispettiva qualità, al pagamento in favore dell' di Pt_1 tali somme con accessori (interessi di mora) fino al saldo effettivo, ovvero in subordine, al pagamento della diversa somma anche minore che dovesse essere accertata come dovuta in corso di causa. […]
Con vittoria di spese e di onorari.”
2. si è costituita contestando la ricostruzione di parte CP_1 ricorrente dei rapporti commerciali intercorsi con Expo Job e le cooperative ad essa affiliate, asserendo di aver stipulato in buona fede con Expo Job S.p.a. contratti di appalto per l'esecuzione di servizi leciti, essendo venuta a conoscenza dei comportamenti illeciti di tale società solo a seguito delle richieste pervenute dalla Guardia di Finanza
4 nell'ambito del procedimento penale in corso nel 2013 e delle richieste di verifica da parte di nel 2015. Ha affermato che, nell'ambito dei Pt_1 contratti sottoscritti, Expo Job ha gestito in totale autonomia l'organico e gli orari di lavoro e che ha verificato l'elenco del personale CP_1 adibito agli appalti, la copia del libro unico, dal quale doveva risultare l´iscrizione ed il regolare impiego e/o assunzione dei lavoratori (come previsto dalla clausola 5.6 del contratto di appalto), l´adempimento degli obblighi contrattuali di cui alla clausola 6 del contratto di appalto
(Obblighi del Fornitore), tra cui il documento di valutazione rischi
(D.U.V.R.I.) e l´avvenuto versamento delle ritenute fiscali mediante fornitura dei D.U.R.C., sulla base della documentazione fornita da Expo
Job. Quest'ultima società ha altresì comunicato quali affiliate subentravano nei cantieri.
Ha conseguentemente chiesto, in via pregiudiziale, sollevarsi questione di legittimità costituzionale ex art. 23 L. 87/1953 dell'art. 29 c. 2 dlgs n.
276/2003 e modifiche seguenti, in quanto contrastante con gli artt. 41 e
42 Cost. nella parte in cui non introduce limitazioni di tipo soggettivo od oggettivo alla responsabilità solidale del committente per trattamenti retributivi, quote di TFR, omissioni contributive e premi assicurativi dell'appaltatore e del subappaltatore.
Ha altresì formulato istanza affinché la Corte di Giustizia delle Comunità
Europee sia investita ai sensi dell'art. 267 TFUE della seguente questione di pregiudizialità: “se il generalizzato ed oggettivo regime di responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, implicante una illimitata responsabilità del committente per tutti i trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi, senza la previsione di uno specifico elemento soggettivo in capo al committente e senza la previsione di obblighi di diligenza discolpanti per quest'ultimo, è
5 compatibile con i principi statuiti dall'art. 56 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea”.
Ha inoltre eccepito l'improponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 443 Pt_1 cpc in relazione alla legge 88/1989 in materia di ricorsi amministrativi, in relazione ai verbali nr. 338 del 29.09.2015/03 e nr. 338 del
29.09.2015/S04.
Ha richiesto la chiamata in causa del Fallimento Expo Job S.p.a. in qualità di appaltatore e di Soc. Coop. SIGMA e ER GI RL in qualità di subappaltatrici per responsabilità principale, oltre che la preventiva escussione del patrimonio di queste ultime.
Ha eccepito la prescrizione del verbale nr. 338 del 29.09.2015/S04, in quanto la prescrizione quinquennale nei confronti di Parte_2
non sarebbe stata interrotta con la raccomandata del
[...]
28/07/2020 (allegata da al ricorso, doc. 4), non menzionando Pt_1 quest'ultima il verbale in questione con la relativa somma. Per tale verbale la diffida è rappresentata dalla lettera del 20/09/2022 (doc. 15
), successiva al decorso del termine. Pt_1
Ha affermato la non applicabilità al caso di specie dell'art. 29 D.Lgs
276/2003, alla luce della novella dell'art. 1677 bis c.c. che comporterebbe l'applicazione anche al settore della logistica delle norme relative al contratto di trasporto, in relazione al quale non vige il regime di responsabilità solidale tra committenti, appaltatori e subappaltatori.
Ha ulteriormente eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza e non specificità dei fatti posti a fondamento della domanda, rappresentando in particolare come fondi la propria pretesa su Pt_1 un'ordinanza emessa dalla Sezione GIP del Tribunale di Milano relativa ad un procedimento penale ancora in corso.
6 Ha infine chiesto il rigetto del ricorso nel merito, contestando anche il quantum della domanda, evidenziando come lo stesso affermi che Pt_1
deve rispondere nei limiti dei lavoratori dalla stessa impiegati CP_1 ma produca conteggi relativi ad un numero di lavoratori la cui attività presso non è provata. CP_1
3. All'udienza del 26/06/2024, questo Giudice non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo sulla base della seguente motivazione:
“rilevato che l'obbligazione solidale passiva, della quale è titolare
l'attuale parte convenuta, non comporta, sul piano processuale,
l'inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (cfr. ex aliis Cass. n. 2854 del
12/02/2016); rilevato che non sussiste pertanto nel caso un'ipotesi di litisconsorzio necessario e che l'eventuale azione di manleva potrà essere esercitata dalla parte convenuta in separato giudizio;
rilevato che ragioni di celerità processuale, anche in considerazione dell'attuale situazione giuridica delle coobbligate, impediscono
l'estensione del contraddittorio richiesta dalla difesa di parte convenuta”.
E' stata espletata prova testimoniale ed, in esito, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.
4. Esaminando le questioni preliminari sollevate, priva di fondamento è in primo luogo l'eccezione di improponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 443 c.p.c. per quanto concerne i verbali di accertamento n. 338 del
29.09.2015/03 e n. 338 del 29.09.2015/S04: i termini assegnati ai fini
7 dell'impugnazione in sede amministrativa dei verbali erano infatti pienamente scaduti al momento dell'instaurazione del presente giudizio, con conseguente piena procedibilità dell'azione giudiziaria.
5. Deve poi respingersi l'interpretazione di parte convenuta dell'art. 1677 bis c.c. secondo la quale, in forza della modifica apportata all'articolo dal D.L. 36/2022, convertito nella legge n. 79 del 29.06.22, il settore della logistica sarebbe escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 29 D.lgs 276/2003, in virtù dell'applicabilità ai contratti di logistica delle norme che disciplinano i meri contratti di trasporto, per i quali non vige il regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti dei lavoratori.
Oltre ad essere la disciplina richiamata inapplicabile ratione temporis, si rileva come l'art. 1677 bis c.c. è chiaro nel disporre l'applicazione “delle norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili” alle sole
“attività di trasferimento di cose da un luogo all'altro” nell'ambito di appalti aventi a oggetto uno o più dei servizi di logistica elencati
(“attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto”). Nel caso di specie, emerge dagli atti di causa e dalla stessa memoria di parte convenuta che Expo Job non svolgesse presso i cantieri attività CP_1 di trasporto ma di magazzinaggio, né parte convenuta ha allegato e provato che parte dell'attività svolta consistesse invece in attività di trasporto, pertanto non sussistendo alcuno spazio per l'applicazione delle norme dei contratti di trasporto. Come poi evidenziato da parte ricorrente in sede di note autorizzate, inoltre, l'Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2022, le cui osservazioni si condividono, ha chiarito che il vaglio di compatibilità delle norme del
8 contratto di trasporto richiamato dalla norma “non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al citato articolo 29, comma 2, del d.lgs. n.
276 del 2003 nella fattispecie in esame (contratto di appalto di servizi) sia perché l'esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell'appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l'articolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell'esecuzione dell'appalto. Non può neppure ritenersi che possa inficiare tale orientamento la perdurante vigenza dell'articolo 83-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n.112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133.
La disposizione –operante limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso.
L'applicazione dell'articolo 83-bis ai contratti dei servizi di logistica è, tuttavia, da ritenersi esclusa in quanto tale disposizione non potrebbe comunque superare l'indispensabile giudizio di compatibilità richiesto dall'art. 1677-bis c.c”.
6. Si rileva altresì che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, trova applicazione ratione temporis
l'art. 29 c. 2 dlgs n. 276/2003 nel testo antecedente alla modifica normativa operata dal d.l. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza
9 modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49, che ha determinato l'abrogazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società appaltatrice.
Si richiama a riguardo il principio di diritto affermato in materia da Cass.
4237/2019: "Nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), in caso di appalto di opere o di servizi, la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, secondo comma 276/2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e quindi di insorgenza del credito del lavoratore".
La Suprema Corte chiarisce infatti quanto segue nella menzionata pronuncia: “7.2. La natura sostanziale del regime di solidarietà comporta allora la naturale applicazione della legge vigente al momento dell'assunzione dell'obbligazione (art. 11 disp. prel. c.c.): non alterando un tale regime normativo la previsione del beneficio di escussione, in quanto mera modalità di realizzazione della "garanzia" per il creditore della solidarietà esclusivamente in fase esecutiva (Cass. 16 gennaio
2009, n. 1040; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25378)
7.3. Ebbene, se la disciplina normativa è quella vigente al momento dell'assunzione dell'obbligazione, questo deve essere individuato, nel caso di specie, non già all'atto della stipulazione dell'appalto, che costituisce il rapporto istitutivo del regime di solidarietà (tra committente imprenditore o datore di lavoro e appaltatore), ma della maturazione del credito […], essendo la committente obbligata in solido con l'appaltatore per i trattamenti retributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tanto meno, essa
10 potrebbe essere individuata nel momento di esigibilità del credito […], in quanto elemento accidentale e non costitutivo dell'obbligazione
"garantita" dal regime di solidarietà.
Tanto chiarito, la disciplina correttamente applicabile è pertanto quella dell'art. 29, secondo comma d.Ig. 276/2003, nel testo novellato (non tanto dall'art. 4, comma 31, lett. b) I. 92/2012, in vigore dal 18 luglio
2012, ma) dall'art. 21 d.l. 9 febbraio 2012, conv. con mod. in I. 4 aprile
2012, n. 35, in vigore (prima della maturazione del credito) dal 7 aprile
2012, secondo cui, in particolare: "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento". E segnatamente:
"Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore".
Ciò chiarito, l'applicabilità al caso di specie del beneficio di preventiva escussione non incide in ogni caso sulla possibilità di emettere sentenza di condanna della società committente al pagamento in favore di Pt_1 delle somme quantificate in sede di ricorso. L'istituto in questione,
11 infatti, attribuisce al debitore la facoltà di essere escusso solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore, sicché esso trova luogo e applicazione in sede esecutiva, come chiarisce lo stesso art. 29 c.2 dlgs. 276/2003 nella formulazione applicabile ratione temporis. A tale proposito chiarisce sempre Cass. 4237/2019: “in assenza della previa escussione del patrimonio della società appaltatrice datrice di lavoro, obbligata principale, per la deduzione tempestiva dalla committente del relativo beneficio, manca la condizione di procedibilità dell'azione esecutiva dei lavoratori nei confronti dell'obbligata sussidiaria, la cui inosservanza può essere eccepita dalla medesima mediante opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. (Cass. 23.12.1983, n.
7582; Cass. 12 aprile 1994, n. 3399; Cass. 15 luglio 2005, n. 15036;
Cass. 14 novembre 2011, n. 23749: […]”.
Nel caso, peraltro, parte ricorrente ha allegato e documentato (doc. 9,
10 e 11 allegati al ricorso) l'ammissione al passivo EXPO JOB SPA e pertanto l'intervenuta escussione del patrimonio della società appaltatrice, che ha avuto esito infruttuoso.
7. La questione di legittimità costituzionale sollevata da parte convenuta dell'art. 29 c. 2 dlgs n. 276/2003 per contrasto con gli artt. 41 e 42
Cost., nella parte in cui non introduce limitazioni di tipo soggettivo e/o oggettivo alla responsabilità solidale del committente per omissioni contributive dell'appaltatore e del subappaltatore, è manifestamente infondata.
Il regime di responsabilità solidale contemplato dalla normativa in questione costituisce infatti espressione degli obblighi di solidarietà sociale di cui l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento e che gli stessi artt.
41 e 42 Cost. contemplano quale legittimo limite alla libertà di impresa e
12 alla proprietà. Come chiarisce, ex multis, Corte Cost. sent. 113/2022: “il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale deve rispondere, in ogni caso, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.). Si tratta di una «complessa operazione di bilanciamento» per la quale vengono in evidenza «il contesto sociale ed economico di riferimento»,
«le esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa», nonché «le legittime aspettative degli operatori» (sentenza n. 218 del
2021). Nel rispetto di tali principi non è «configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale» (ancora, sentenza n. 218 del 2021).”
I limiti che il regime di responsabilità solidale contemplato dalla normativa in questione pongono all'iniziativa economica privata appaiono pienamente rispettosi degli invocati canoni di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della particolare rilevanza degli interessi a tutela dei quali sono posti. La previsione di un regime stringente di responsabilità solidale “oggettiva”, che non lasci spazio a valutazioni di buona fede o diligenza nella gestione contrattuale da parte della società committente, è infatti volta ad assicurare adeguata copertura all'adempimento dell'obbligazione contributiva, della quale si discute nel caso, di natura pubblicistica e indisponibile. Occorre peraltro rilevare come la mancata previsione di limitazioni di tipo soggettivo e/o oggettivo alla responsabilità solidale del committente da parte dell'art. 29 c. 2 dlgs n. 276/2003 risulti adeguatamente contemperata dalla prevedibilità dell'obbligazione ex ante, così che essa entra a far parte del rischio d'impresa, mentre il committente viene responsabilizzato e
13 indotto a relazionarsi con parti contraenti che offrano maggiori garanzie in ordine al soddisfacimento degli oneri retributivi e contributivi.
Parte convenuta valorizza poi l'eliminazione del beneficio di preventiva escussione, quale ulteriore aggravio della responsabilità solidale del committente, nella valutazione di incostituzionalità dell'art. 29 c. 2 dlgs n. 276/2003: tale argomento non può trovare spazio nella valutazione della questione di legittimità costituzionale di cui si richiede la rimessione alla Corte Costituzionale, in quanto nel caso di specie il nuovo testo dell'art. 29 c. 2 dlgs n. 276/2003 come modificato dal d.l.
17 marzo 2017, n. 25 non trova applicazione ratione temporis.
8. Neppure può recepirsi la censura di contrasto dell'art. 29 del d.lgs n.
276 del 2003 con l'art. 56 TFUE: tale censura è stata genericamente formulata ma non illustrata, né si comprende come la responsabilità solidale del committente negli appalti realizzi una possibile “restrizione alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione” contemplata da detta norma.
9. Nessuna prescrizione è maturata in relazione al verbale nr. 338 del
29.09.2015/S04; la prescrizione della relativa pretesa è stata infatti interrotta anche nei confronti del condebitore solidale dall'insinuazione del credito al passivo fallimentare di Expo Job in data 28/12/2016, e successivamente dalla diffida notificata in data 20/09/2022. In punto di idoneità della presentazione all'istanza di insinuazione al passivo fallimentare ad interrompere la prescrizione del credito anche nei confronti del condebitore solidale del fallito ai sensi dell'art. 1310 c. 1
c.c., con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2945 c.2 c.c., in quanto equiparabile
14 all'atto introduttivo di un giudizio, si è espressa la Suprema Corte: “Ed invero secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945 c.c., comma 2, (Cass. 17 aprile 1983, n. 2449; Cass. 11 settembre 1997; Cass. 20 novembre
2002, n. 16380). È stato pure costantemente affermato che l'effetto interruttivo della prescrizione attribuito alla proposizione della domanda giudiziale opera anche nei confronti dei condebitori solidali rimasti estranei al giudizio (Cass. 25 gennaio 1978, n. 333; Cass. 11 novembre
1974, n. 3541; Cass. 28 marzo 1994, n. 2988; Cass. 15 giugno 2001, n.
8136; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1406; si veda pure Cass. 17 aprile
1983, n. 2449, già citata, proprio in tema di presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare e dell'operatività dell'effetto interruttivo di tale istanza anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310 c.c., comma 1).”(Cass., sezione terza, sent. n.16408 del 17 luglio 2014).
10. Infine, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza: parte ricorrente ha esposto in termini sufficientemente specifici e determinati i fatti posti a fondamento della domanda, non limitandosi al richiamo dell'ordinanza emessa dalla
Sezione GIP relativamente al procedimento penale in corso nei confronti di Expo Job. L' ha infatti rappresentato compiutamente i Pt_1 presupposti della domanda, con esposizione chiara e dettagliata degli accertamenti svolti che hanno portato all'emissione dei verbali ispettivi
15 inerenti all'omissione contributiva di cui è causa, ma anche il contesto in cui il ricorso si inserisce, con l'illustrazione dei rapporti intercorsi tra l'obbligato principale Expo Job Spa e le società cooperative ad essa affiliate e/o consorziate.
11. Nel merito, il ricorso è fondato.
La sussistenza del debito contributivo accertato con i verbali ispettivi n. 338 del 29.09.2015/03, n. 338 del 29.09.2015/S04 e n. Pt_1
000000881/S1 del 04.03.2016 in capo a in quanto CP_1 obbligata in solido con Expo Job S.p.a., e l'esattezza della sua quantificazione sono emersi dalla documentazione prodotta e dall'attività istruttoria espletata.
12. Dai verbali di accertamento depositati in allegato al ricorso (doc. 12,
16 e 21) non emergono lacune né imprecisioni negli accertamenti svolti dagli ispettori dell' . Tali atti contengono la precisa indicazione: della Pt_1 documentazione consultata, esibita dalla società convenuta e dalle società cooperative che formalmente impiegavano i lavoratori, Sigma e
ER GIs;
delle modalità attraverso le quali sono stati identificati i lavori specificamente impiegati presso i cantieri , ovverosia CP_1 consultazione della documentazione fornita dalle cooperative (prospetti paga, schede presenze, schede indicanti le ore effettivamente lavorate,
Libro Unico del Lavoro) e confronto di quanto emerso da tale documentazione con le dichiarazioni rese dai lavoratori nelle varie sedi dei cantieri ai funzionari di vigilanza della sede di Asti e ai Pt_1 funzionari ispettivi della Direzione Provinciale di Milano;
dei Pt_1 dettagli delle retribuzioni imponibili e dei contributi omessi, distinti per lavoratore e singoli periodi di paga;
dei periodi cui l'obbligazione
16 contributiva si riferisce per ciascun verbale;
delle irregolarità riscontrate
(discordanze rilevate nella registrazione delle presenze dei lavoratori, rilevazione di somme corrisposte irregolarmente a titolo di “diaria” e
“trasferta”, carenze relative alla retribuzione integrativa alle indennità per malattia e maternità, incongruità nei versamenti al Fondo di
RE , casi di lavoro irregolare). Il verbale n. 000000881/S1 Pt_1 del 04.03.2016 contiene altresì specifica elencazione dei lavoratori formalmente impiegati dalla ER GI che hanno reso dichiarazioni spontanee in punto di svolgimento delle prestazioni lavorative, distinti per polo logistico ove sono stati sentiti in occasione degli accessi effettuati dai funzionari ispettivi . Pt_1
13. Sugli accertamenti effettuati e sul contenuto dei verbali ispettivi hanno fornito ulteriori precisazioni i testi escussi, funzionari di vigilanza
, a conferma della completezza dell'attività svolta. Così ha riferito Pt_1
, che ha precisato di aver partecipato alla redazione Testimone_1 dei verbali di accertamento n. 338 del 29/09/2015 - 03 e n. 338 del
29/09/2015 – s04: “Confermo il contenuto dei verbali. Specifico che
EXPO JOB non ci ha esibito documentazione e che abbiamo esaminato anche quella trasmessaci dall'Agenzia delle Entrate. In relazione ad entrambi gli accertamenti i lavoratori interessati li abbiamo individuati in primo luogo attraverso le dichiarazioni dei lavoratori acquisiti da funzionari ispettivi della Regione Lombardia e anche da funzionari ispettivi della Regione Piemonte in sede di accesso. I lavoratori di cui ai citati verbali per obbligo solidale sono stati individuati dal centro di costo riportato dal libro unico del lavoro esibito dalla società SIGMA cooperativa, nonché dalle dichiarazioni acquisite nel corso degli accertamenti e dalla documentazione acquisita (schede presenze del
17 personale). Noi abbiamo ritenuto che l'effettivo datore di lavoro fosse
EXPO JOB, così come risultante dalle indagini penali, e quindi abbiamo costituito i rapporti di lavoro in capo a EXPO JOB SPA, con conseguente rideterminazione degli imponibili sulla base del contratto collettivo trasporto merci e logistica del settore di appartenenza, adeguando i minimi contrattuali, che risultavano inferiori, e tenendo conto delle presenze effettive come riferite dai lavoratori. Abbiamo inoltre ritenuto assoggettabili a contribuzione le giornate in cui il lavoratore risultava assente ma non vi era una documentazione giustificativa dell'assenza.
Abbiamo inoltre assoggettato a contribuzione le ore di straordinario dichiarate dai lavoratori e non retribuite e le voci indicate come trasferta
Italia e diaria qualora non fosse fornita la giustificazione di tale imputazione. Abbiamo addebitato inoltre la contribuzione dovuta al fondo di tesoreria per il TFR. Questo per entrambi i verbali da me redatti.” Di seguito invece quanto dichiarato da , Testimone_2 funzionario ispettivo che ha confermato di aver partecipato alla Pt_1 redazione del verbale nr. 000000881/S1 del 04/03/2016:
“L'accertamento ha tratto le mosse dalla qualificazione come somministrazione irregolare della ER GIs soc. coop. a Expo Job spa e alla conseguente imputazione a quest'ultima di tutti i rapporti di lavoro formalmente facenti capo a ER GIs soc. coop (verbale
MI00000/2016-881-01 del 04/03/2016). Successivamente vi è stata elevazione di verbale nei confronti di in qualità di obbligato in CP_1 solido con Expo Job, in relazione alle prestazioni rese nell'appalto di
. ADR: Per quanto riguarda il verbale 000000881/S1 preciso che CP_1 abbiamo fatto quattro accessi, quelli menzionati nel verbale, ai quattro siti gestiti dalla società , indicati nel verbale che mi viene CP_1 sottoposto in aiuto alla memoria (doc. 21 produzioni , a pagina 4 e Pt_1
18 5). Per ciascun accesso è indicato il nominativo dei lavoratori che abbiamo trovato sul posto. Ne abbiamo sentiti 75. Le dichiarazioni di questi lavoratori sono state tutte verbalizzate;
non sono state allegate al verbale notificato in quanto atti interni. ADR: Dalle dichiarazioni dei lavoratori abbiamo ricavato essi lavoravano sui siti già prima dell'inizio della committenza da parte di , almeno per una parte di essi, ma CP_1 comunque è stato accertato che per tutto il periodo di abbiano CP_1 lavorato esclusivamente presso i siti . ADR: Abbiamo poi posto a CP_1 confronto le dichiarazioni dei lavoratori con le buste paga elaborate dal datore di lavoro. L'orario di lavoro è stato considerato quello dichiarato dal lavoratore qualora difforme dalla busta paga. [..] ADR: Preciso che
l'addebito elevato nei confronti di riguarda soltanto i 75 CP_1 lavoratori indicati nel verbale e che abbiamo sentito”.
14. La società convenuta ha contestato specificamente il quantum dell'obbligo contributivo accertato dall' , in particolar modo Pt_1 asserendo la mancata prova del numero dei lavoratori formalmente impiegati dalle cooperative affiliate ad Expo Jobs s.p.a. che hanno effettivamente prestato attività lavorativa presso , delle ore di CP_1 lavoro da questi prestate presso i siti e del periodo di effettivo CP_1 impiego nell' appalto, e pertanto la mancata prova della correttezza degli importi indicati nei verbali ispettivi.
A tale proposito, occorre in primo luogo rammentare che nella determinazione dell'obbligo contributivo l'art. 1 del D.L. 09/10/1989, n.
338, conv. dalla l. n. 389 dello stesso anno, dispone che «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi,
19 stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». Sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 11199 del 29/07/2002 si è quindi chiarito che «L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge
7 dicembre 1989 n. 389)”. Non rileva quindi quanto effettivamente sia stato corrisposto ai lavoratori, ma quanto loro dovuto in relazione alla retribuzione espletata ed agli istituti contrattuali.
Le modalità con cui l' ha individuato il numero di lavoratori per il Pt_1 soddisfacimento degli oneri contributivi dei quali sussiste responsabilità solidale in capo a e la durata delle relative prestazioni lavorative CP_1
è stata adeguatamente chiarita negli stessi verbali ispettivi, nei termini già illustrati. Né la società ha allegato risultanze fattuali che consentano di revocare in dubbio tali accertamenti, come avrebbe potuto fare fornendo l'elenco del personale adibito agli appalti, che riferisce di avere visionato, o altrimenti confutandone la prestazione come ricostruita nei verbali anche in termini quantitativi in relazione all'oggetto dell'appalto.
In corso di causa l' ha altresì offerto ulteriori elementi di prova della Pt_1 modalità in cui ha individuato i dati oggetto di contestazione depositando i verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori
20 (doc. 4, 13, 18 e 25 allegati al ricorso), oltre alla documentazione Pt_1 richiamata nei verbali ispettivi.
Anche i testi escussi hanno risposto puntualmente alle contestazioni di parte convenuta circa i conteggi effettuati dall' per quanto concerne Pt_1
l'accertamento del numero di lavoratori effettivamente impiegati presso i cantieri e il periodo per il quale essi hanno prestato attività CP_1 lavorativa. Così il teste : “Con riferimento ai rilievi Testimone_1 svolti dalla difesa di parte convenuta a pagina 34 e 35 della memoria di costituzione che mi vengono letti preciso che non abbiamo sentito tutti i lavoratori considerati per l'addebito in quanto vi potevano essere lavoratori non in servizio o comunque non presenti al momento dell'accesso e ribadisco che i nominativi degli addetti impiegati nell'appalto li abbiamo desunti dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni rese. Preciso che in generale in caso di cambio di qualifica
e di modifica dell'orario di lavoro possono generarsi due diverse posizioni contributive, essendone diversi i presupposti.”; si richiamano altresì le dichiarazioni sopra riportate del teste , il quale ha Tes_2 confermato che: l'addebito nei confronti di di cui al verbale CP_1 ispettivo S1 del 04/03/2016 ha riguardato esclusivamente i 75 lavoratori di cui sono state raccolte dichiarazioni;
che tali dichiarazioni sono state poste a confronto con la documentazione disponibile;
che è stato accertato che per tutto il periodo cui si riferisce l'onere contributivo accertato i lavoratori abbiano lavorato esclusivamente presso i siti
. CP_1
15. Quanto alla censura di parte convenuta relativa alla mancata produzione della totalità dei verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori, non è in primo luogo revocabile in dubbio l'attività che gli
21 ispettori riferiscono di avere svolto e quindi i numero dei lavoratori che riferiscono di avere sentito, considerata l'efficacia probatoria privilegiata che i verbali di accertamento assumono ex art. 2700 c.c. in relazione
“alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Inoltre, nel caso, le ragioni rappresentate dall' per il deposito non Pt_1 integrale di tale documentazione, ovverosia il tempo trascorso dagli accertamenti effettuati e la natura di atti interni di tali verbali (che ne ha determinato all'epoca dei fatti la mancata comunicazione a ) CP_1 siano tali da giustificare la produzione documentale parziale e non addebitarla a imprecisioni nell'attività di accertamento. In ogni caso, il numero di verbali prodotto agli atti è significativo e i dati da essi desumibili sono tali da suffragare le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla correttezza dei conteggi effettuati. Oltre a ciò, le dichiarazioni rese dai testi in ordine alla rispondenza di quanto asserito nei verbali ispettivi alle dichiarazioni raccolte presso i siti consentono di CP_1 superare la lacuna nella produzione documentale.
16. Ulteriore profilo di contestazione di in punto di quantum CP_1 dell'obbligo contributivo di cui si richiede l'accertamento è rappresentato dall'asserito mancato scomputo dagli importi richiesti dei contributi eventualmente già versati da Sigma o Expo Jobs. Parte convenuta valorizza in tal senso le dichiarazioni del teste : “Preciso poi Tes_1 che nei verbali fatti sia a SIGMA sia a EXPO JOB SPA sono indicati i versamenti contributivi effettuati dalla SIGMA. Abbiamo addebitato
l'intero importo dei contributi dovuti da EXPO JOB, obbligato principale, senza detrarre l'importo dei contributi già eventualmente versati da
SIGMA o da EXPO JOB SPA. Aggiungo che abbiamo formulato a CP_1
22 richiesta di fornire l'elenco dei nominativi dei lavoratori impiegati nell'appalto ma non ci è stato fornito.”
A riguardo, occorre in primo luogo evidenziare che in tale dichiarazione si riferisce espressamente non ai verbali rivolti nei Testimone_1 confronti di ma di Sigma e di Expo Job, nulla affermando in CP_1 punto di scomputo dei contributi già versati da Sigma nei verbali n. 338 del 29/09/2015 - 03 e n. 338 del 29/09/2015 – s04 rivolti nei confronti di . Altresì si segnala come in questi ultimi è riportato uno CP_1 stralcio del verbale n. 338 del 29 settembre 2019 rivolto ad Expo Job, ove è espressamente indicato che quest'ultima società avrebbe potuto avvalersi dei contributi già versati da Sigma.
Si rileva comunque che sarebbe stato onere di parte convenuta allegare l'eventuale intervenuto versamento da parte di Sigma od Expo Jobs di parte dell'importo richiesto dell' , ai fini di opporre una parziale Pt_1 estinzione del debito contributivo.
17. Infine parte convenuta lamenta l'indeterminatezza dell'importo individuato nel verbale nr. 000000881/S1 del 04/03/2016, in quanto i conteggi non darebbero conto di quanto dichiarato in udienza dal teste
, in particolare circa il fatto che l'imputazione “si ferma a marzo Tes_2
2014” e che la ER GI ha presentato domanda di pagamento rateale non completamente perfezionata (dalle dichiarazioni del teste
: “Confermo che l'addebito contributivo nei riguardi di è Tes_2 CP_1 riferito al periodo marzo 2014-dicembre 2014, e quanto ai primi due mesi in misura parziale in quanto parzialmente coperti dai pagamenti di
ER GIs soc. coop. Ciò per quanto riguarda la contribuzione afferente i dati già comunicati all' con i flussi Uniemens da ER Pt_1
GIs. Durante l'accertamento tuttavia è emerso che vi erano ore di
23 lavoro non registrate e trasferte formalmente indicate ma non effettuate;
abbiamo quindi rilevato a tali titoli un'omissione contributiva per il periodo da gennaio a maggio 2014. Preciso che i versamenti effettuati da ER GIs in esito alla domanda di pagamento rateale sono stati imputati a partire dai periodi più risalenti e pertanto
l'imputazione si ferma a marzo 2014. I versamenti sono stati rilevati dalla contabilità dell'istituto.”). Tali contestazioni sono prive di fondamento, in quanto dalla lettura del verbale citato emergono entrambe queste circostanze, di cui si dà conto anche in una tabella che quantifica specificamente il debito contributivo residuo solo per i mesi da marzo a dicembre 2014.
18. Nessun rilievo può infine essere attribuito alle argomentazioni di parte convenuta in punto di buona fede di nella conclusione dei CP_1 contratti d'appalto per l'esecuzione di servizi con Expo Job s.p.a. e di diligenza nei controlli effettuati sulla documentazione fornita dalla società appaltatrice, non prevedendo la disciplina di cui all'art. 29 c. 2 dlgs n. 276/2003 alcuna limitazione di tipo soggettivo alla responsabilità solidale del committente.
19. Deve pertanto concludersi per l'accoglimento del ricorso e la condanna di al pagamento delle somme quantificate nei CP_1 verbali ispettivi di cui è causa nei confronti nell' , oltre accessori di Pt_1 legge, in qualità di debitore solidale di Expo Job spa, debitore principale.
20. Le spese del giudizio, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
24 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che in persona del legale rappresentante - in proprio e anche CP_1 quale incorporante la società in qualità Controparte_2 di debitore solidale di EXPO JOB SPA, debitore principale, è tenuta al pagamento nei confronti dell' delle somme come quantificate per Pt_1 contributi nei verbali di cui agli allegati al ricorso n. 12, 16 e 21 e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'Istituto di tali somme, con accessori di legge sino al saldo effettivo.
Condanna in persona del legale rappresentante, al CP_1 pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
20.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge ed oltre rimborso C.U.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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