Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1861
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Sentenza 16 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy, riguarda una controversia tra due parti in merito a obbligazioni contributive non adempiute. La parte ricorrente ha richiesto il riconoscimento della responsabilità solidale della convenuta per omissioni contributive relative a lavoratori impiegati in appalti gestiti da Expo Job S.p.A., sostenendo che la convenuta fosse obbligata in solido con l'appaltatore principale. La convenuta, dal canto suo, ha contestato la ricostruzione dei rapporti commerciali, invocando la buona fede e sollevando questioni di legittimità costituzionale riguardo alla normativa sulla responsabilità solidale.

Il Giudice ha respinto le eccezioni sollevate dalla convenuta, confermando la validità dei verbali ispettivi e la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Ha argomentato che la normativa in questione non prevede limitazioni soggettive alla responsabilità del committente e che la buona fede non esime dalla responsabilità per omissioni contributive. Inoltre, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale e ha accertato l'esistenza del debito contributivo, condannando la convenuta al pagamento delle somme dovute, oltre alle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1861
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 1861
    Data del deposito : 16 aprile 2025

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