Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 590/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
590/2023 R.G
Promosso da
nato a [...], il [...], CF: Parte_1
, e la sig.ra nata nei Paesi Bassi C.F._1 Parte_2
(EE) il 7.08.1951, CF: , in qualità di legale C.F._2 rappresentante della con sede legale in Ancona, Via Controparte_1
Tenna, 28, P.IVA: , rappresentati e difesi dall'avv. Luca P.IVA_1
D'Antoni
Appellanti
Contro
in persona Controparte_2 dell'Amministratore pro-tempore signor CP_3
) rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo P.IVA_2
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona,
n.624/2023 pubblicata il 31.5.2023
CONCLUSIONI: per gli appellanti:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di
Ancona n. 624/2023, resa e depositata in data 31/05/2023, R.G. n.
1759/2022, Repert. n. 1491/2023 del 31/05/2023, notificata in data
31.05.2023, accogliere tutte le eccezioni di nullità, annullabilità, inefficacia, invalidità delle delibere del 28.04.2021 e del 10.03.2022 del avanzate nel giudizio di primo grado e Controparte_2 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio"
Per l'appellato:
"Voglia codesta ecc.ma Corte d' Appello dichiarare inammissibile o comunque respingere in quanto infondato l'appello al quale si resiste.
Con vittoria di spese e onorari"
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta dagli odierni appellanti tesa a far dichiarare, previa anche declaratoria di nullità della delibera presupposta adottata in data 28.4.2021, la nullità e/o annullabilità della delibera adottata dall'assemblea del nella riunione del Controparte_2
10.3.2022, in cui si decideva di ripartire le spese di installazione, sul porticato di esclusiva proprietà del sig. di un nuovo portone Parte_1 nonostante il suo dissenso in proposito, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Il sig. e la sig.ra in qualità di legale Parte_1 Parte_2 rappresentante della proponevano appello avverso Controparte_1 detta sentenza, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva il appellato che contestava, nel merito, le CP_2 doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla nullità delle delibere, limitandosi a rigettare la domanda degli attori, odierni appellanti, sulla base della presunta decadenza dei termini per impugnare la delibera del 28.04.2021, ovvero quella in cui si decideva sulla collocazione nel porticato di un nuovo portone, presupposto di quella del 10.03.2022, anch'essa impugnata per le medesime ragioni.
In particolare, deducevano che la delibera del 28.04.2021, a cui il non aveva partecipato perché non ritualmente convocato e Parte_1 di cui, inizialmente, sconosceva il contenuto per non aver ricevuto comunicazione del relativo verbale, era da considerarsi nulla perché decideva un'innovazione e/o modifica e/o manutenzione e, segnatamente, l'installazione di un nuovo portone a sostituzione del precedente su di un bene di esclusiva proprietà (porticato) del al pari della successiva delibera del 10.03.2022, che aveva Parte_1 deliberato sulla ripartizione delle relative spese, inserendole nel bilancio consuntivo e nel relativo riparto nel bilancio preventivo dal
01/01/2022 al 31/12/2022.
Il Giudice di primo grado, al riguardo, si limitava a sostenere "La delibera del 18.04.2021 (in realtà 28.4.2021 ndr), relativa alla sostituzione del portone non è stata mai oggetto di impugnazione nei termini di legge, pertanto del tutto estranea all' oggetto del presente contenzioso, inoltre parte attrice non ha fornito alcuna prova in merito alla proprietà esclusiva del portone, avendo provato la proprietà esclusiva del solo portico".
Occorre premettere che l'art. 1137 c.c. prevede che, contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ciascun condomino assente, dissenziente o astenuto può adire il giudice nel termine ivi stabilito di trenta giorni, operante per le ipotesi di annullabilità della delibera. Quando, invece, si tratti di delibera che si assume essere nulla (qualificazione da operarsi alla stregua dei principi da ultimo enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema
Corte con sentenza n. 9839 del 2021), tale nullità può essere fatta valere, secondo i principi generali, mediante azione di mero accertamento, sottratta a qualsiasi termine di decadenza ed esperibile da chiunque vi abbia interesse per far dichiarare, nei suoi confronti,
l'inefficacia della deliberazione.
La differenza fra una azione di impugnazione di delibera condominiale annullabile ed un'azione di accertamento della nullità di una delibera sta, dunque, nella soggezione, o meno, al termine perentorio di trenta giorni e nella diversa regola di legittimazione, relativa per l'annullamento e assoluta per la nullità, dovendo comunque il giudice valutare e qualificare la domanda proposta non solo in base alle parole utilizzate dalla parte, ma, soprattutto, alla luce del contenuto sostanziale della pretesa e dell'effettiva finalità che la stessa intende perseguire. La già richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021 ha chiarito che sono nulle e perciò sottratte al termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., le deliberazioni dell'assemblea condominiale che siano incorse in un "difetto assoluto di attribuzioni", con la conseguenza che è nulla la delibera dell'assemblea condominiale che assuma decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni (cfr. tra le tante Cass. n. 14222 del 2019).
Deve, esaminarsi allora l'eccezione di nullità della delibera del
28.4.2021 e, quella della consequenziale delibera del 10.03.2022, dovendosi precisare che detta questione non può ritenersi nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e, quindi, inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perché gli appellanti non hanno "arricchito" con diversi profili la propria originaria domanda, già avanzata nel corso del giudizio di primo grado a seguito della produzione del verbale dell'assemblea del 28.4.2021 a cui il non aveva preso parte e che non gli Parte_1 era stato comunicato, con la conseguenza che deve escludersi la novità della domanda, agli effetti dell'art. 345 c.p.c., risultando la stessa comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la citazione introduttiva, e tale, perciò, da non determinare la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, né
l'allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
La seconda ragione risiede nel fatto che, in relazione ai motivi di nullità delle delibere condominiali, deve richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: "Alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 c.c., secondo cui è attribuito al giudice il potere di rilevarne d'ufficio la nullità" (Sez. 2, n. 12582 del 2015 (Rv. 635891). Ne consegue che, anche in relazione alla nullità delle delibere condominiali, deve trovare applicazione il principio affermato in materia contrattuale, secondo cui: "La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c., comma 1, salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2, - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il citato art. 345, comma 2"( Sez. U, n. 26243 del 2014), indicazione non necessaria nel caso in esame, vertendo proprio l'appello su detta nullità, con conseguente possibilità dell'appellato di esercitare il proprio diritto al contraddittorio.
Ciò premesso è incontestato e documentalmente provato, oltre che riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, che il sia il Parte_1 proprietario del portico sul quale è installato il portone che il ha deliberato di sostituire (si veda la non contestazione sul CP_2 punto, oltre che il contratto di compravendita del 14.5.1980 – rep.21820, con il quale il ha acquistato, tra l'altro, detto Parte_1 portico espressamente qualificato come non condominiale, con facoltà anche di chiuderlo - cfr postille T2), essendo allora irrilevante la circostanza evidenziata dal giudice di prime cure, ovverosia che non vi sia la prova della proprietà del portone o anche quella per cui, fino ad allora, le spese di manutenzione del portone erano state sostenute dal
. CP_2
Invero, prescindendo dai principi di cui all'art 934 cc, in forza del quale il portone, per accessione verticale, sarebbe comunque di proprietà del deve comunque evidenziarsi che la delibera condominiale Parte_1 del 28.4.2021, nel punto 4 all'ordine del giorno, deve ritenersi nulla, atteso che l'assemblea dei condomini non può deliberare a maggioranza la manutenzione straordinaria, le riparazioni o la ricostruzione delle parti di proprietà esclusiva, quali sicuramente è il portico su cui accede il portone di cui si discute e neppure può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi.
Ove, dunque, come nel caso in esame, l'assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da "difetto assoluto di attribuzioni" che è un vizio che non attiene al quomodo dell'esercizio del potere, ma attiene all'an del potere stesso;
esso non dipende dal cattivo esercizio in concreto di un potere esistente, ma dalla carenza assoluta in astratto del potere esercitato: in tali casi, dunque, la deliberazione non è idonea a conseguire l'effetto giuridico che si proponeva, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica" dell'oggetto.
Dichiarata nulla la delibera del 28.4.2021, anche la successiva del
10.03.2022, meramente consequenziale alla prima, è nulla, secondo la nota figura della nullità derivata o invalidità derivante, nella parte in cui, al punto 1 all'ordine del giorno, nell'approvare il bilancio consuntivo dal 1.1.2021 al 31.12.2021 ed il relativo riparto, ha deliberato anche in merito alla spesa sul portone de quo.
In altri termini, le suddette circostanze - e, segnatamente, la correlazione sopra evidenziata fra le delibere del 2021 e del 2022 - fanno ritenere integrata, con riferimento alla delibera del 2022, una ipotesi di c.d. nullità derivata - ovvero di invalidità caducante -, fattispecie ritenuta dalla giurisprudenza applicabile alla materia delle delibere assembleari anche condominiali (cfr. Cass. Civ. n.
10196/2013) che ricorre quando il vizio presente nell'atto precedente si propaga a quello diverso e successivo collegato al primo anche dal punto di vista pratico ed economico, dovendosi, dunque, ritenere che detta delibera che, nel punto 1, si limita a dare attuazione ad una precedente delibera già dichiarata nulla è radicalmente nulla proprio in ragione della situazione di invalidità già esistente.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate e con esclusione della fase di trattazione (come peraltro richiesto dall'appellante nelle nota spese in atti) essendo la stessa sostanzialmente coincisa con quella decisionale, seguono la soccombenza del appellato. CP_2
PQM
La Corte di Appello Di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 590/2023, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità della delibera del Controparte_2 adottata in data 28.04.2021, limitatamente al punto 4 all'ordine del giorno e della delibera del medesimo in data 10.03.2022 CP_2 nella parte in cui, al punto 1 all'ordine del giorno, nell'approvare il bilancio consuntivo dal 1.1.2021 al 31.12.2021 ed il relativo riparto, ha deliberato anche in merito alla spesa sul portone.
Condanna il appellato al pagamento delle spese del CP_2 doppio grado di giudizio che liquida in euro 3.150.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in euro 3580.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Annalisa Giusti Dott. Guido Federico