Sentenza 14 febbraio 2001
Commentario • 1
- 1. Prova testimoniale nel processo civile, chiarimenti dalla CassazioneArseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 agosto 2018
Indicazione specifica dei fatti e dei testi (Cass. 19/01/2018 n° 1294) Il recente intervento della Corte di Cassazione (dec. 1294/18), nel contesto di un tema assai delicato come l'ammissibilità della prova per testi, contribuisce a fare chiarezza nel c.d. “stato dell'arte in subiecta materia” fornendo precise indicazioni per gli operatori del diritto, utili ai fini degli esiti della lite. Orbene, l'art. 244 c.p.c. (norma di riferimento) stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante la indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuno di essi deve essere interrogato. Volume consigliato Sulla indicazione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2001, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUB021-66 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PAGAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE домна Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio IANNOTTA R.G.N. 19776/98 Cron. 446.2 Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 682 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere- Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Ud. 27/10/00 Consigliere -Dott. Giovanna SCHERILLO 5 ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: IA IL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NARDONE che la difende unitamente LORENZO, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio MARCUCCI PILLI DANIELA, giusta delega in all'avvocato IL SOLE 24 dal Sig. per diritti L.3000 atti;
14 FEB. 2001 ricorrente IL CANCELLIERE contro 3000 elettivamente domiciliata in ROMA, NIEUWENKAMP MARIE, CANCELLERIA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo studio GIANCARLO, che lo difende, dell'avvocato BONANNI CG064092 2000 giusta delega in atti;
controricorrente -1745 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale avversO la sentenza n. 1072/98 del Tribunale di at Sig. HARD. ONE. per diritti L. 2000+3 FIRENZE, depositata il 22/04/98; 30 APR. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Alfredo DIRITTI MENSITIERI;
udito l'Avvocato Giancarlo BONANNI, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DIRITT Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. 3 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 9-13 dicembre 1996 il Pretore di Firenze revocara il decreto del 13 gennaio 1993 con il quale era stato ingiunto a in favore di AR EN il pagamento, LL PA, della somma di L. 3.481.940 (oltre interessi e spese) a titolo di pretesi oneri a carico della prima per opere di rifacimento di un muro di confine con terreni di proprietà della seconda collocati a livello superiore rispetto a quelli di controparte e condannava quest'ultima al pagamento, in favore della nominata PA, пр dell'importo di L.
1.740.970 oltre agli interessi о legali dal 4.2.93 al saldo e alla metà delle spese di lite, compensate per il residuo. Osservava quel giudice che le risultanze di causa (relazione del consulente e documentazione prodotta) non consentivano di definire con certezza a chi spettasse la proprietà del muro da presumersi conseguentemente comune (art. 880 cc) con inapplicabilità del disposto di cui all'art. 887 la relativa stesso codice, non estendendosi rustici, e con previsione all'ipotesi di fondi attribuzione delle spese oggetto del procedimento monitorio ad entrambe le parti, per metà ciascuna. Proposto gravame dalla PA la quale chiedeva anche, in via istruttoria, ammissione di supplemento peritale onde accertare la causa del crollo del muro e costituitasi la EN che instava per il rigetto dell'impugnazione proponendo a sua volta appello incidentale quanto al capo decisorio di sua condanna, chiedendo porsi а carico della controparte tutte le spese di restauro il Tribunale di Firenze, con sentenza 18 del muro, 22 aprile 1998, rigettava il gravame marzo principale, accoglieva quello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza che H confermava quanto a revoca del decreto ingiuntivo e N regolamento degli onorari di consulenza, A respingeva le originarie domande della PA compensando per intero le spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per LL PA sulla base di tre cassazione motivi. con controricorso, illustrato da Resiste memoria, AR EN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 115 stesso 4 codice, dell'art. 2697 CC nonché omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Come si evince anche dalla indicazione delle norme che si assumono violate ○ falsamente applicate la ricorrente incentra le sue doglianze sul fatto che il giudice del gravame di merito, anziché risolvere la controversia in base al mero richiamo alle conclusioni del ctu ritenute insuscettibili di censure, avrebbe dovuto formulare una propria autonoma motivazione che desse sufficiente ragione del suo convincimento ed D N inoltre tenesse conto delle contrarie deduzioni di A essa PA concernenti essenzialmente giuridiche accertamenti di fatto e valutazioni impropriamente compiuti dall'ausiliare. Lamenta ancora la ricorrente che il Tribunale, a sostegno della propria decisione, abbia fatto riferimento oltre che alle risultanze "peritali" anche ad altre non meglio specificate "risultanze documentali" di fatto inesistenti. Le doglianze non possono essere accolte. A parte il fatto che la PA non indica assolutamente i documenti dai quali risulterebbe l'esatto contrario di quanto ritenuto dal giudice 5 d'appello sulla scolta di non meglio specificate risultanze documentali, sta di fatto che l'atto di appello non contiene alcuna critica all'operato del ctu incentrandosi esclusivamente sulla applicabilità nella specie dell'art. 887 CC, esclusa dal primo giudice vertendosi nel caso di specie di "fondi rustici", sulla inapplicabilità della presunzione di comunione di cui all'art. 880 cc che riguarderebbe soltanto i muri divisori e non anche i muri di contenimento tra fondi a dislivello e sulla addebitabilità comunque alla proprietaria resistente, del fondo superiore, l'attuale manutenzione e/o dell'intero onere per la ricostruzione del muro in base ai principi di carattere generale di cui all'art. 2043 cc. Non può peraltro la ricorrente, che a quella non ha mosso rilievi di alcun genereconsulenza nella sede del gravame di merito, dolersi nel presente giudizio di legittimità del fatto che a quell'atto istruttorio il giudice d'appello si sia pienamente adeguato considerandolo completo, approfondito e insuscettibile di censure. Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 887 CC, omessa ed 6 insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. Ad avviso della ricorrente il Tribunale avrebbe palesemente errato nell'aver tratto, dal semplice fatto che il muro "de quo" si troverebbe collocato all'interno della proprietà PA, la necessaria ed unica conseguenza che a quest'ultima competerebbero le spese per "la manutenzione" dello stesso. La censura non ha pregio. Una volta accertato che il muro per cui è causa era interamente collocato all'interno della proprietà della PA e che era proprio la posizione della recinzione che portava ad escludere che il manufatto si trovasse sulla linea di confine e che comunque occupasse frazioni del terreno di titolarità della EN, correttamente il giudice del gravame di merito ha da ciò dedotto, conformemente a Cass. n. 8171/98, l'inapplicabilità al caso di specie (stante la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario di uno dei due fondi della norma di cui all'art. 887 c.c. il cui presupposto (comma 2) consiste nel fatto che "il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo 7 superiore". Con il terzo motivo si denunzia, ancora in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 CC, anche in riferimento all'art. 913 stesso codice, nonché omessa о insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Lamenta la ricorrente che, nonostante l'espresso richiamo, nel giudizio di merito, alla norma di cui all'art. 2043 cc, il giudice d'appello non abbia ravvisato un comportamento illegittimo della EN consistente nella mancata regimazione delle acque nel propriodiligente terreno, causa del crollo del muro in discorso, l'espletamento delomettendo comunque sul punto chiesto supplemento peritale. La doglianza va accolta. A fronte dello specifico motivo d'appello con cui la PA si doleva del fatto che il crollo del manufatto sarebbe avvenuto, nel caso, per fatto colpevole della controparte, in ogni caso tenuta ex art. 2043 CC, come in prime cure essa aveva chiesto senza fortuna mediante CTU, il di provare fiorentino ha fatto discendere, Tribunale dall'accertata proprietà esclusiva del muro in capo 8 alla attuale ricorrente, l'inammissibilità, per superfluità, di un supplemento peritale volto all'accertamento delle ragioni "del crollo" tale la sicuramente non attribuibili a soggetto EN" del tutto estraneo alla proprietà del bene. Ma così opinando il giudice del gravame di merito non ha spiegato le ragioni per cui l'accertata estraneità della attuale resistente alla proprietà del muro ne escludesse "sicuramente" DH ogni responsabilità in ordine al lamentato crollo, A con ciò omettendo di valutare sia la situazione obiettiva dei fondi (quello della EN sovrastante il fondo della PA) sia i rilievi, а carico della prima, di omessa 0 insufficiente regimazione delle acque meteoriche desumibili, sia pur a livello solo indiziario, dalla stessa sentenza di prime cure (pagine 4 e 5) ed in merito ai quali l'attuale ricorrente aveva chiesto anche in sede di appello una specifica indagine. Alla stregua delle svolte considerazioni, rigettati i primi due motivi di ricorso, la impugnata sentenza va sul punto cassata con rinvio esame, a seguito della causa, per nuovo 9 dell'entrata in vigore del D. Lgsl. 19.2.98 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (Cass. S.U., SENT. N. 1044/2000), alla Corte d'appello di Firenze, che provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta gli altri;
cassa in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Firenze. Rauch Roma 27 ottobre 2000. Menifie Sterne 6900 310:00 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 14 FEB. 2001 UFFICIO DELLL E 37730 ->Registrato in data APR. 2001 R T A T S 17279 al n. versate £. 310.000 (fire trecentodiecimila - Area Servizi DA FILIPPO) Gludiziari 10