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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr. Anna Carla Catalano Presidente dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 9 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1071/2022 r.g. lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Salvatore Tommasi n. 51, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Vincenzo Marino C.F. e Flavio Pompeo C.F._2
C.F. in virtù di procura alle liti in calce al ricorso, presso lo studio dei quali C.F._3 elettivamente domicilia in Quarto (NA), alla via E. De Nicola n°9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 DPR 11/02/2005 n°68 i difensori hanno dichiarato di voler ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento presso il seguente numero di fax
081/876.06.74, ed ai seguenti indirizzi pec:
Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
(C.F. in persona del legale rapp.te p.t., sig. , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Bacoli (Na) alla via piazzale Servilio Vatia n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna
Mugnano, nonché dall'Avv. Conny Scalzi, Email_3 presso lo studio delle quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Email_4
Giacomo, 24, come da separata procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6626/2021 pubblicata il
24.11.2021.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.08.2018 -premesso di aver sottoscritto con la Parte_1 società in data 10.10. 2015, un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale CP_1
1 misto (per complessive 18 ore settimanali, ripartite su n°6 giorni lavorativi), con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza in data 31 gennaio 2016, poi prorogato sino al 30 aprile 2016; di aver lavorato presso il locale – bar denominato “Archivio Storico”, posto in Napoli alla via Scarlatti
n°30; di essere stato inquadrato nel livello 4° del CCNL Turismo – Confesercenti, con qualifica di cuoco;
di avere svolto, tuttavia, mansioni superiori a quelle indicate nel contratto sottoscritto, con orari sensibilmente differenti;
di avere, in particolare, ricoperto la qualifica di chef di secondo livello
– capo cuoco di cui al secondo livello del CCNL ( così come definito dal contratto collettivo nazionale di categoria ove si legge: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale ”) svolgendo le seguenti mansioni: capo cuoco della cucina del locale “Archivio Storico”, coordinamento della c.d.
“brigata” della cucina del locale, proposte e decisioni su pietanze da inserire nella carta, pulizia, preparazione e cottura cibi, preparazione e decorazione piatti, approvvigionamenti cucina e rapporti con i fornitori;
di avere, inoltre, svolto attività di lavoro a tempo pieno per sei giorni a settimana, così distinto: circa 8 ore al giorno dalla domenica al giovedì nella fascia oraria compresa tra le 16:00 e le 24:00 (tranne il lunedì generalmente di riposo), circa 10 ore nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 16:00 fino alle ore 2:00 di notte circa;
di essere stato nuovamente assunto dalla società odierna resistente con un altro contratto in data 1.10.2016 sempre part-time, questa volta a 30 ore settimanali, ed inquadramento come cuoco di livello 4 di cui al CCNL
Turismo – Confesercenti;
di avere anche in questa occasione svolto mansioni superiori inquadrabili nel secondo livello;
di aver lavorato circa 8 ore al giorno dalla domenica al giovedì nella fascia oraria compresa tra le 16:00 e le 24:00 (tranne il lunedì generalmente di riposo), circa
10 ore nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 16:00 fino alle ore 2:00 di notte circa;
di avere presentato le proprie dimissioni nel mese marzo dell'anno 2018 per giusta causa concretizzatasi nelle plurime inadempienze datoriali- adì il Tribunale di Napoli rivendicando il diritto di percepire il totale delle differenze retributive quantificate in complessivi € 25.610,10 (pari ad euro 35.610,10 - di cui € 31.490,41 per retribuzione ed € 3.839,08 per TFR oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali pari a complessivi € 280,63- detratta la somma di euro € 10.000,00 di sola retribuzione effettivamente percepita).
All'esito dell'istaurazione del contraddittorio, si costituì in giudizio la società appellata che contestò i fatti allegati dal ricorrente. In particolare, la contestò la richiesta di superiore CP_1 inquadramento deducendo che il non aveva svolto alcuna attività particolarmente Pt_1 complessa poiché in cucina egli si era limitato ad affettare i salumi, le carni ed i pesci ed aveva provveduto a porli al forno o sulla piastra. La inoltre, affermò che il ricorrente ebbe a CP_1 lavorare dall'ottobre 2015 all'aprile 2016 per 18 ore settimanali dalle 20.00 alle 23.00, dall'ottobre
2 2016 al 30 giugno 2017 per 30 ore settimanali dapprima dalle ore 19 alle ore 00.00, indi dalle ore
20.00 alle ore 1.00 (doc 5), ed ancora dal settembre 2017 al 19 marzo 2018 (doc. 6), dal martedì alla domenica dalle 19.00 alle 24.00. La parte odierna appellata, poi, oltre ad invocare il rigetto della domanda propose domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per difetto di giusta causa delle dimissioni.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ammise le prove costituende richieste dalle parti e, all'esito dell'escussione dei testimoni, dispose il rigetto delle domande (sia principale che riconvenzionale).
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2022 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe di cui ha lamentato l'erroneità in ragione della valutazione inesatta del materiale istruttorio che invece avrebbe dimostrato lo svolgimento sia delle mansioni superiori sia dell'orario supplementare e straordinario. Ha inoltre censurato la sentenza per la mancata valutazione della domanda subordinata (che avrebbe comportato l'accoglimento del ricorso quanto meno per l'inquadramento nel livello intermedio tra il IV rivestito ed il II rivendicato) e per l'omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione del TFR.
All'esito della rinnovazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata società che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto,
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stato nominato il CTU dott. per la formulazione dei conteggi secondo il quesito Per_1 indicato nell'ordinanza del 4.04.2024. A seguito di rinuncia del consulente nominato originariamente, la Corte ha disposto la sostituzione con la nomina del dott. Per_2
Infine, concessa la proroga richiesta dal CTU ed acquisita la relazione depositata in data
7.10.2025, la causa è stata riservata in decisione il giorno 9.10.2025 e all'esito della camera di consiglio, è stata decisa ne termini di seguito espressi.
Preliminarmente, la Corte dà atto del fatto che, in assenza di appello incidentale, la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellata in prime cure è divenuta definitiva.
Tanto premesso, si osserva che l'appello è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito espresse.
La Corte ritiene opportuno esaminare congiuntamente il primo ed il terzo motivo di gravame con i quali da un lato ha censurato il mancato riconoscimento del diritto al Parte_1 superiore inquadramento (II livello) rivendicato in ricorso;
dall'altro ha lamentato l'erroneità della pronuncia per omesso esame del diritto all'inquadramento nel livello intermedio.
A tale proposito occorre rammentare che, per costante insegnamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 9653/14; Cass. n. 22872/13; Cass. n. 8862/13; Cass. n. 1717/09; Cass. n. 15053/07;
Cass. n. 27430/05; Cass. n. 13740/04; Cass. n. 11557/03) la domanda intesa ad ottenere una
3 superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente anche quella di una qualifica contrattuale intermedia fra quella rivendicata e quella invece applicata dal datore di lavoro. Pertanto, qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, non esamini la domanda relativa alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia.
Questa Corte, dunque, è stata chiamata a valutare se il abbia o meno svolto Pt_1 attività rientranti nel II livello rivendicato in luogo del IV rivestito e, ove tale riscontro dia esito negativo, è chiamata a compiere la valutazione omessa dal primo giudice, cioè se l'attività in concreto svolta dal possa essere inquadrata nel III livello del CCNL invocato dalle parti. Pt_1
Prima di esaminare gli esiti dell'attività istruttoria, espletata nel corso del primo grado, appare opportuno effettuare una premessa circa il sistema di classificazione del personale delineato nel CCNL Turismo e Pubblici esercizi applicato dalla società datrice di lavoro.
Nel Contratto Collettivo richiamato ed allegato al fascicolo di parte è previsto quanto segue:
LIVELLO SECONDO: Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale (profili esemplificativi: direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
-capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere); -capo laboratorio pasticceria intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti;
- responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto); - primo maître o capo servizio sala;
-ispettore mensa;
-responsabile impianti tecnici;
-capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva ecc.)
LIVELLO TERZO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico -funzionale di altri lavoratori (per es. barman unico;
-sotto capo cuoco;
-cuoco unico;
-primo pasticcere;
-capo operaio;
-capo mensa surgelati e/o precotti;
-capo reparto catering;
-assistente o vice o aiuto supervisore catering;
ecc.)
LIVELLO QUARTO Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il
4 possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite” (per es.-cuoco capo partita;
-cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
-gastronomo; -cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
-barman; -chef de rang di ristorante;
-cameriere di ristorante;
-secondo pasticcere;
-capo gruppo mensa;
-gelatiere).
In definitiva i tratti distintivi del secondo livello, rivendicato dall'appellante, sono rappresentati dall'iniziativa ed autonomia operativa nell'ambito di direttive solo generali;
da una particolare competenza professionale e dal potere di coordinamento e controllo.
Il terzo richiede adeguata capacità professionale ed autonomia nell'ambito delle mansioni svolte.
Il quarto capacità esecutive con competenze comunque acquisite.
Dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio di prime cure non è emerso che l'odierno appellante svolgesse mansioni comportanti il grado di conoscenze, il potere di iniziativa e l'autonomia (oltre che il potere di coordinamento) caratterizzanti il livello rivendicato.
Si richiamano le dichiarazioni del teste che lavorò con l'appellante dal 2014 al Tes_1
2017, il quale ebbe a dichiarare, per quanto qui rileva: “ presso l'Archivio Storico io ho lavorato come aiuto cuoco e lo chef era il ricorrente;
preciso che l'Archivio Storico è enoteca/ristorante…ADR: il menù prevedeva antipasti, secondi piatti, contorni e dessert ed era preparato da noi, ossia da me e dal ricorrente …ricordo che il ricorrente ha lavorato fino a febbraio del 2018, e tanto so in quanto ho continuato a frequentare il locale anche quando non vi lavoravo più … il ricorrente si occupava di stilare il menù, comprare la merce, e pertanto dei rapporti con i fornitori e poi di preparare le pietanze.. in cucina c'era il lava piatti poi c'ero io ed il ricorrente che si occupava di organizzare in nostro lavoro;
era il ricorrente ad indicare e ad attribuire i prezzi delle pietanze offerte nel menù, anche per quanto concerne la veste grafica del menù era il ricorrente ad avere rapporti con la tipografia … nonostante la strumentazione della cucina fosse essenziale noi riuscivamo a preparare dei piatti di carne e pesce anche elaborati, quali: filetto di manzo alla wellington, o millefoglie di pesce spada, salmoni gratinati, taglieri di salumi e formaggi;
… inizialmente in cucina c'erano una piastra di ghisa, un forno ed un'affettatrice e sotto nostra richiesta è stata acquistata una piastra ad induzione e nel
2016 anche la cappa”.
Dalla testimonianza emerge che, per quanto il ricorrente si occupasse in modo ampio dell'organizzazione della cucina del locale Archivio Storico, ciò non richiedeva una “particolare competenza professionale” e neanche un ampio margine di autonomia, considerate le caratteristiche del locale (dotazione della cucina e pietanze somministrate). Di certo, però, non si può ridurre l'attività dell'appellante alle caratteristiche del livello di inquadramento attribuito, richiedente una capacità tecnico-pratica e conoscenze specialistiche “comunque acquisite”, oltre che un'autonomia meramente esecutiva.
5 Invero, secondo quanto affermato dal teste -che ha reso una deposizione coerente e Tes_1 logica relativa a tutto il periodo indicato in ricorso e che non appare animato da ragioni di inimicizia personale nei confronti dell'odierna appellata- gestiva il menu previsto, attribuiva i Parte_1 prezzi ai piatti previsti, si occupava di ordinare la merce necessaria e coordinava l'attività degli altri preposti alla cucina.
In definitiva, sulla base della deposizione del è ben possibile ritenere che Tes_1
l'appellante abbia svolto mansioni comportanti particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza svolgendole con autonomia operativa (tanto da attribuire i nomi ai piatti del menu) e con capacità professionale di carattere tecnico-pratico.
Da ciò emerge il diritto all'inquadramento nel terzo livello (livello intermedio non considerato dal primo giudice) risultando del tutto riduttivo l'inquadramento nel secondo livello. Le caratteristiche del lavoro svolto ( preparazione di piatti quali millefoglie di pescespada;
attribuzione dei nomi ai piatti del menu;
scelta ed ordinazioni attinenti agli ingredienti) evidenziano un grado di conoscenze ed autonomia che rende assolutamente riduttivo l'inquadramento nel quarto livello, che è caratterizzato da un taglio prettamente esecutivo.
Quanto all'orario di lavoro è ben noto che in materia di lavoro supplementare e straordinario l'onere probatorio è molto stringente. Ebbene, nel caso in esame la prova certa non è stata raggiunta atteso che, da un lato, il teste per le caratteristiche del suo rapporto di lavoro Tes_1
(veniva convocato in base a necessità e con il sistema dei voucher), pur essendo in grado di indicare con precisione le mansioni svolte dall'appellante, non poteva offrire un apporto conoscitivo determinante in tema di orario di lavoro (tenuto conto del fatto che presumibilmente egli era chiamato nel fine settimana) e dall'altro sussistono contraddizioni tra le dichiarazioni del teste indicato e quelle dell'altro teste di parte appellante ( ) che ha collocato il termine dell'orario Tes_2 di lavoro in un momento diverso rispetto a quello indicato in ricorso. A ciò si aggiunga l'ulteriore versione data dal teste di parte appellata, che ha fornito indicazioni diverse circa gli orari di chiusura ed apertura della cucina, con conseguente assoluta incertezza, tale da impedire l'accoglimento della domanda sul punto in esame.
Per quanto riguarda il conteggio delle differenze retributive maturate in favore del Pt_1 occorre richiamare le risultanze dell'ipotesi A sviluppata nella relazione del CTU dott. on Per_2 riferimento al terzo livello ed all'orario contrattuale. Il consulente -che ha ricostruito in modo esaustivo e comprensibile i conteggi afferenti al livello intermedio svolto secondo l'orario contrattuale- ha così concluso “la differenza, tra il totale delle somme spettanti ed il totale dell'importo percepito, pari a complessivi €. 21.756,99 che rappresenta la somma spettante a conguaglio all'appellante nello scenario A relativo al servizio prestato dal 10 ottobre 2015 al 30 aprile 2016 e dal 1° ottobre 2016 al 18 marzo 2018 sulla base dell'orario di lavoro contrattuale”
(cfr. pag. 11 della relazione).
6 Tali conclusioni ben possono essere recepite, tenuto conto della chiarezza del conteggio i cui calcoli sono stati esternati in modo completo e della mancata specifica contestazione (anche la parte appellante ha richiamato tali conteggi senza addurre contestazioni).
Pertanto, la società deve essere condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro 21.756,99 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo sulle somme di
[...] anno in anno rivalutate.
Le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle di CTU liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la società al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
21.756,99 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo sulle somme di anno in anno rivalutate;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 2.789,00 per il primo grado ed in euro 2906,00 per il grado di appello, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali con distrazione;
-liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr. Anna Carla Catalano Presidente dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 9 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1071/2022 r.g. lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Salvatore Tommasi n. 51, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Vincenzo Marino C.F. e Flavio Pompeo C.F._2
C.F. in virtù di procura alle liti in calce al ricorso, presso lo studio dei quali C.F._3 elettivamente domicilia in Quarto (NA), alla via E. De Nicola n°9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 DPR 11/02/2005 n°68 i difensori hanno dichiarato di voler ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento presso il seguente numero di fax
081/876.06.74, ed ai seguenti indirizzi pec:
Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
(C.F. in persona del legale rapp.te p.t., sig. , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Bacoli (Na) alla via piazzale Servilio Vatia n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna
Mugnano, nonché dall'Avv. Conny Scalzi, Email_3 presso lo studio delle quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Email_4
Giacomo, 24, come da separata procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6626/2021 pubblicata il
24.11.2021.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.08.2018 -premesso di aver sottoscritto con la Parte_1 società in data 10.10. 2015, un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale CP_1
1 misto (per complessive 18 ore settimanali, ripartite su n°6 giorni lavorativi), con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza in data 31 gennaio 2016, poi prorogato sino al 30 aprile 2016; di aver lavorato presso il locale – bar denominato “Archivio Storico”, posto in Napoli alla via Scarlatti
n°30; di essere stato inquadrato nel livello 4° del CCNL Turismo – Confesercenti, con qualifica di cuoco;
di avere svolto, tuttavia, mansioni superiori a quelle indicate nel contratto sottoscritto, con orari sensibilmente differenti;
di avere, in particolare, ricoperto la qualifica di chef di secondo livello
– capo cuoco di cui al secondo livello del CCNL ( così come definito dal contratto collettivo nazionale di categoria ove si legge: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale ”) svolgendo le seguenti mansioni: capo cuoco della cucina del locale “Archivio Storico”, coordinamento della c.d.
“brigata” della cucina del locale, proposte e decisioni su pietanze da inserire nella carta, pulizia, preparazione e cottura cibi, preparazione e decorazione piatti, approvvigionamenti cucina e rapporti con i fornitori;
di avere, inoltre, svolto attività di lavoro a tempo pieno per sei giorni a settimana, così distinto: circa 8 ore al giorno dalla domenica al giovedì nella fascia oraria compresa tra le 16:00 e le 24:00 (tranne il lunedì generalmente di riposo), circa 10 ore nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 16:00 fino alle ore 2:00 di notte circa;
di essere stato nuovamente assunto dalla società odierna resistente con un altro contratto in data 1.10.2016 sempre part-time, questa volta a 30 ore settimanali, ed inquadramento come cuoco di livello 4 di cui al CCNL
Turismo – Confesercenti;
di avere anche in questa occasione svolto mansioni superiori inquadrabili nel secondo livello;
di aver lavorato circa 8 ore al giorno dalla domenica al giovedì nella fascia oraria compresa tra le 16:00 e le 24:00 (tranne il lunedì generalmente di riposo), circa
10 ore nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 16:00 fino alle ore 2:00 di notte circa;
di avere presentato le proprie dimissioni nel mese marzo dell'anno 2018 per giusta causa concretizzatasi nelle plurime inadempienze datoriali- adì il Tribunale di Napoli rivendicando il diritto di percepire il totale delle differenze retributive quantificate in complessivi € 25.610,10 (pari ad euro 35.610,10 - di cui € 31.490,41 per retribuzione ed € 3.839,08 per TFR oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali pari a complessivi € 280,63- detratta la somma di euro € 10.000,00 di sola retribuzione effettivamente percepita).
All'esito dell'istaurazione del contraddittorio, si costituì in giudizio la società appellata che contestò i fatti allegati dal ricorrente. In particolare, la contestò la richiesta di superiore CP_1 inquadramento deducendo che il non aveva svolto alcuna attività particolarmente Pt_1 complessa poiché in cucina egli si era limitato ad affettare i salumi, le carni ed i pesci ed aveva provveduto a porli al forno o sulla piastra. La inoltre, affermò che il ricorrente ebbe a CP_1 lavorare dall'ottobre 2015 all'aprile 2016 per 18 ore settimanali dalle 20.00 alle 23.00, dall'ottobre
2 2016 al 30 giugno 2017 per 30 ore settimanali dapprima dalle ore 19 alle ore 00.00, indi dalle ore
20.00 alle ore 1.00 (doc 5), ed ancora dal settembre 2017 al 19 marzo 2018 (doc. 6), dal martedì alla domenica dalle 19.00 alle 24.00. La parte odierna appellata, poi, oltre ad invocare il rigetto della domanda propose domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per difetto di giusta causa delle dimissioni.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ammise le prove costituende richieste dalle parti e, all'esito dell'escussione dei testimoni, dispose il rigetto delle domande (sia principale che riconvenzionale).
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2022 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe di cui ha lamentato l'erroneità in ragione della valutazione inesatta del materiale istruttorio che invece avrebbe dimostrato lo svolgimento sia delle mansioni superiori sia dell'orario supplementare e straordinario. Ha inoltre censurato la sentenza per la mancata valutazione della domanda subordinata (che avrebbe comportato l'accoglimento del ricorso quanto meno per l'inquadramento nel livello intermedio tra il IV rivestito ed il II rivendicato) e per l'omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione del TFR.
All'esito della rinnovazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata società che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto,
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stato nominato il CTU dott. per la formulazione dei conteggi secondo il quesito Per_1 indicato nell'ordinanza del 4.04.2024. A seguito di rinuncia del consulente nominato originariamente, la Corte ha disposto la sostituzione con la nomina del dott. Per_2
Infine, concessa la proroga richiesta dal CTU ed acquisita la relazione depositata in data
7.10.2025, la causa è stata riservata in decisione il giorno 9.10.2025 e all'esito della camera di consiglio, è stata decisa ne termini di seguito espressi.
Preliminarmente, la Corte dà atto del fatto che, in assenza di appello incidentale, la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellata in prime cure è divenuta definitiva.
Tanto premesso, si osserva che l'appello è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito espresse.
La Corte ritiene opportuno esaminare congiuntamente il primo ed il terzo motivo di gravame con i quali da un lato ha censurato il mancato riconoscimento del diritto al Parte_1 superiore inquadramento (II livello) rivendicato in ricorso;
dall'altro ha lamentato l'erroneità della pronuncia per omesso esame del diritto all'inquadramento nel livello intermedio.
A tale proposito occorre rammentare che, per costante insegnamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 9653/14; Cass. n. 22872/13; Cass. n. 8862/13; Cass. n. 1717/09; Cass. n. 15053/07;
Cass. n. 27430/05; Cass. n. 13740/04; Cass. n. 11557/03) la domanda intesa ad ottenere una
3 superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente anche quella di una qualifica contrattuale intermedia fra quella rivendicata e quella invece applicata dal datore di lavoro. Pertanto, qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, non esamini la domanda relativa alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia.
Questa Corte, dunque, è stata chiamata a valutare se il abbia o meno svolto Pt_1 attività rientranti nel II livello rivendicato in luogo del IV rivestito e, ove tale riscontro dia esito negativo, è chiamata a compiere la valutazione omessa dal primo giudice, cioè se l'attività in concreto svolta dal possa essere inquadrata nel III livello del CCNL invocato dalle parti. Pt_1
Prima di esaminare gli esiti dell'attività istruttoria, espletata nel corso del primo grado, appare opportuno effettuare una premessa circa il sistema di classificazione del personale delineato nel CCNL Turismo e Pubblici esercizi applicato dalla società datrice di lavoro.
Nel Contratto Collettivo richiamato ed allegato al fascicolo di parte è previsto quanto segue:
LIVELLO SECONDO: Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale (profili esemplificativi: direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
-capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere); -capo laboratorio pasticceria intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti;
- responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto); - primo maître o capo servizio sala;
-ispettore mensa;
-responsabile impianti tecnici;
-capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva ecc.)
LIVELLO TERZO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico -funzionale di altri lavoratori (per es. barman unico;
-sotto capo cuoco;
-cuoco unico;
-primo pasticcere;
-capo operaio;
-capo mensa surgelati e/o precotti;
-capo reparto catering;
-assistente o vice o aiuto supervisore catering;
ecc.)
LIVELLO QUARTO Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il
4 possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite” (per es.-cuoco capo partita;
-cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
-gastronomo; -cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
-barman; -chef de rang di ristorante;
-cameriere di ristorante;
-secondo pasticcere;
-capo gruppo mensa;
-gelatiere).
In definitiva i tratti distintivi del secondo livello, rivendicato dall'appellante, sono rappresentati dall'iniziativa ed autonomia operativa nell'ambito di direttive solo generali;
da una particolare competenza professionale e dal potere di coordinamento e controllo.
Il terzo richiede adeguata capacità professionale ed autonomia nell'ambito delle mansioni svolte.
Il quarto capacità esecutive con competenze comunque acquisite.
Dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio di prime cure non è emerso che l'odierno appellante svolgesse mansioni comportanti il grado di conoscenze, il potere di iniziativa e l'autonomia (oltre che il potere di coordinamento) caratterizzanti il livello rivendicato.
Si richiamano le dichiarazioni del teste che lavorò con l'appellante dal 2014 al Tes_1
2017, il quale ebbe a dichiarare, per quanto qui rileva: “ presso l'Archivio Storico io ho lavorato come aiuto cuoco e lo chef era il ricorrente;
preciso che l'Archivio Storico è enoteca/ristorante…ADR: il menù prevedeva antipasti, secondi piatti, contorni e dessert ed era preparato da noi, ossia da me e dal ricorrente …ricordo che il ricorrente ha lavorato fino a febbraio del 2018, e tanto so in quanto ho continuato a frequentare il locale anche quando non vi lavoravo più … il ricorrente si occupava di stilare il menù, comprare la merce, e pertanto dei rapporti con i fornitori e poi di preparare le pietanze.. in cucina c'era il lava piatti poi c'ero io ed il ricorrente che si occupava di organizzare in nostro lavoro;
era il ricorrente ad indicare e ad attribuire i prezzi delle pietanze offerte nel menù, anche per quanto concerne la veste grafica del menù era il ricorrente ad avere rapporti con la tipografia … nonostante la strumentazione della cucina fosse essenziale noi riuscivamo a preparare dei piatti di carne e pesce anche elaborati, quali: filetto di manzo alla wellington, o millefoglie di pesce spada, salmoni gratinati, taglieri di salumi e formaggi;
… inizialmente in cucina c'erano una piastra di ghisa, un forno ed un'affettatrice e sotto nostra richiesta è stata acquistata una piastra ad induzione e nel
2016 anche la cappa”.
Dalla testimonianza emerge che, per quanto il ricorrente si occupasse in modo ampio dell'organizzazione della cucina del locale Archivio Storico, ciò non richiedeva una “particolare competenza professionale” e neanche un ampio margine di autonomia, considerate le caratteristiche del locale (dotazione della cucina e pietanze somministrate). Di certo, però, non si può ridurre l'attività dell'appellante alle caratteristiche del livello di inquadramento attribuito, richiedente una capacità tecnico-pratica e conoscenze specialistiche “comunque acquisite”, oltre che un'autonomia meramente esecutiva.
5 Invero, secondo quanto affermato dal teste -che ha reso una deposizione coerente e Tes_1 logica relativa a tutto il periodo indicato in ricorso e che non appare animato da ragioni di inimicizia personale nei confronti dell'odierna appellata- gestiva il menu previsto, attribuiva i Parte_1 prezzi ai piatti previsti, si occupava di ordinare la merce necessaria e coordinava l'attività degli altri preposti alla cucina.
In definitiva, sulla base della deposizione del è ben possibile ritenere che Tes_1
l'appellante abbia svolto mansioni comportanti particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza svolgendole con autonomia operativa (tanto da attribuire i nomi ai piatti del menu) e con capacità professionale di carattere tecnico-pratico.
Da ciò emerge il diritto all'inquadramento nel terzo livello (livello intermedio non considerato dal primo giudice) risultando del tutto riduttivo l'inquadramento nel secondo livello. Le caratteristiche del lavoro svolto ( preparazione di piatti quali millefoglie di pescespada;
attribuzione dei nomi ai piatti del menu;
scelta ed ordinazioni attinenti agli ingredienti) evidenziano un grado di conoscenze ed autonomia che rende assolutamente riduttivo l'inquadramento nel quarto livello, che è caratterizzato da un taglio prettamente esecutivo.
Quanto all'orario di lavoro è ben noto che in materia di lavoro supplementare e straordinario l'onere probatorio è molto stringente. Ebbene, nel caso in esame la prova certa non è stata raggiunta atteso che, da un lato, il teste per le caratteristiche del suo rapporto di lavoro Tes_1
(veniva convocato in base a necessità e con il sistema dei voucher), pur essendo in grado di indicare con precisione le mansioni svolte dall'appellante, non poteva offrire un apporto conoscitivo determinante in tema di orario di lavoro (tenuto conto del fatto che presumibilmente egli era chiamato nel fine settimana) e dall'altro sussistono contraddizioni tra le dichiarazioni del teste indicato e quelle dell'altro teste di parte appellante ( ) che ha collocato il termine dell'orario Tes_2 di lavoro in un momento diverso rispetto a quello indicato in ricorso. A ciò si aggiunga l'ulteriore versione data dal teste di parte appellata, che ha fornito indicazioni diverse circa gli orari di chiusura ed apertura della cucina, con conseguente assoluta incertezza, tale da impedire l'accoglimento della domanda sul punto in esame.
Per quanto riguarda il conteggio delle differenze retributive maturate in favore del Pt_1 occorre richiamare le risultanze dell'ipotesi A sviluppata nella relazione del CTU dott. on Per_2 riferimento al terzo livello ed all'orario contrattuale. Il consulente -che ha ricostruito in modo esaustivo e comprensibile i conteggi afferenti al livello intermedio svolto secondo l'orario contrattuale- ha così concluso “la differenza, tra il totale delle somme spettanti ed il totale dell'importo percepito, pari a complessivi €. 21.756,99 che rappresenta la somma spettante a conguaglio all'appellante nello scenario A relativo al servizio prestato dal 10 ottobre 2015 al 30 aprile 2016 e dal 1° ottobre 2016 al 18 marzo 2018 sulla base dell'orario di lavoro contrattuale”
(cfr. pag. 11 della relazione).
6 Tali conclusioni ben possono essere recepite, tenuto conto della chiarezza del conteggio i cui calcoli sono stati esternati in modo completo e della mancata specifica contestazione (anche la parte appellante ha richiamato tali conteggi senza addurre contestazioni).
Pertanto, la società deve essere condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro 21.756,99 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo sulle somme di
[...] anno in anno rivalutate.
Le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle di CTU liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la società al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
21.756,99 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo sulle somme di anno in anno rivalutate;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 2.789,00 per il primo grado ed in euro 2906,00 per il grado di appello, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali con distrazione;
-liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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