Versione
15 marzo 1953
15 marzo 1953
Art. 16.
I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.
La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.
Le decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si e' svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parita' di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto e' stabilito nel secondo comma dell'art. 49.
I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.
La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.
Le decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si e' svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parita' di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto e' stabilito nel secondo comma dell'art. 49.
Commentari • 15
- 1. LA LEGGE ORDINARIA SOPRA LA COSTITUZIONE?Carlo Michele Cortellessa · https://www.rivistaaic.it/it/ · 24.053318
Visualizza La proposta del Presidente del Consiglio di elevare il quorum deliberativo delle pronunce della Corte costituzionale dall'attuale maggioranza dei giudici presenti al voto (art. 16, legge 11 marzo 1953, n. 87; art. 17 comma 3, Norme integrative della Corte costituzionale) ai due terzi dei giudici presenti, esplica conseguenze pregiudizievoli non solo sulla funzionalità della Corte costituzionale, come è stato fin qui autorevolmente rilevato, ma sulla stessa rigidità della nostra Costituzione. […]
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Giurisprudenza • 11
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- ord. 22/93. pronunce della corte costituzionale·
- incidentale·
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- cessazione di un componente prima che la questione sia stata decisa