Articolo 16 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 marzo 1953
Art. 16.
I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.
La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.
Le decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si e' svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parita' di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto e' stabilito nel secondo comma dell'art. 49.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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