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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3.4.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Parte_1
Stranieri
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_2
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.1.2024, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver presentato, in data 8.10.2022, domanda amministrativa tesa al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (sindrome tunnel carpale bilaterale) - esponeva che aveva respinto detta istanza. CP_2
Ritenuta l'erroneità di siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva comportato la sussistenza di postumi pari all'8% o comunque pari alla maggiore o minore misura risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che rappresentava di aver riconosciuto l'eziologia CP_2
della sindrome del tunnel carpale bilaterale, con valutazione del 4%. Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, in considerazione di quanto allegato da in occasione della costituzione in giudizio, è stata disposta CTU CP_2
medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato, dott. all'esito di un accurato esame della Per_1 documentazione medica in atti e sulla scorta dell'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale – ha ritenuto che il danno biologico residuato a carico dell'istante a causa della patologia denunciata con domanda dell'8.10.2022 sia pari al 6%, tenuto conto della “voce n.163 (esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità, per cui è previsto un danno biologico fino al
7%) da considerare nel caso che ci occupa (per la bilateralità e per la compromissione funzionale più che moderata) con il 6 % di menomazione totale dell'integrità psicofisica”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di contestazioni– non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa e pari al limite di legge (che valutata unitamente alle ulteriori patologie determina un danno pari al 13%, come accertato dal ctu), il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_2
accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa dell'8.10.2022 ha determinato a carico della ricorrente una menomazione fisica pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o CP_2
rivalutazione sino al soddisfo.
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 1865,00 oltre CP_2
accessori con distrazione e pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 3.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3.4.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Parte_1
Stranieri
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_2
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.1.2024, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver presentato, in data 8.10.2022, domanda amministrativa tesa al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (sindrome tunnel carpale bilaterale) - esponeva che aveva respinto detta istanza. CP_2
Ritenuta l'erroneità di siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva comportato la sussistenza di postumi pari all'8% o comunque pari alla maggiore o minore misura risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che rappresentava di aver riconosciuto l'eziologia CP_2
della sindrome del tunnel carpale bilaterale, con valutazione del 4%. Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, in considerazione di quanto allegato da in occasione della costituzione in giudizio, è stata disposta CTU CP_2
medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato, dott. all'esito di un accurato esame della Per_1 documentazione medica in atti e sulla scorta dell'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale – ha ritenuto che il danno biologico residuato a carico dell'istante a causa della patologia denunciata con domanda dell'8.10.2022 sia pari al 6%, tenuto conto della “voce n.163 (esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità, per cui è previsto un danno biologico fino al
7%) da considerare nel caso che ci occupa (per la bilateralità e per la compromissione funzionale più che moderata) con il 6 % di menomazione totale dell'integrità psicofisica”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di contestazioni– non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa e pari al limite di legge (che valutata unitamente alle ulteriori patologie determina un danno pari al 13%, come accertato dal ctu), il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_2
accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa dell'8.10.2022 ha determinato a carico della ricorrente una menomazione fisica pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o CP_2
rivalutazione sino al soddisfo.
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 1865,00 oltre CP_2
accessori con distrazione e pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 3.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere