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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/12/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 30.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 194 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Floriana Bersani ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Randazzo giusta procura in atti resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli in virtù di procura generale alle liti resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, a seguito dell'intimazione di pagamento n° 028 2021
90014587 52/000 ricevuta il 15.11.2021, ha proposto opposizione contro le cartelle CP_ esattoriali ad essa sottese (meglio indicate in ricorso) relative a contributi e rate premio rispettivamente notificate tra il 2001 e il 2006. A sostegno del ricorso ha CP_2
CP_ dedotto, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall e dall CP_2
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso deducendone variamente l'infondatezza, anche sotto il profilo dell'eccepita prescrizione.
Ciò posto, va subito rilevato che la domanda giudiziale con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito – indipendentemente dalla prova della notifica delle cartelle di pagamento, che nel caso di specie, peraltro, è stata fornita (cfr. fascic. ) – va CP_4 qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.: nella specie, ciò che deduce parte ricorrente è la prescrizione dei crediti contributivi riportati nei “ruoli” opposti, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica dei titoli esecutivi
(avvenuta in corrispondenza delle date indicate nell'intimazione di pagamento, ossia in un arco temporale compreso tra aprile 2001 e marzo 2006) fino alla data di notifica dell'impugnato atto di intimazione (15.11.2021).
Invero, il Concessionario del servizio di riscossione ha allegato e provato l'esistenza di altri atti di messa in mora;
cionondimeno, tra il primo atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, intervenuto successivamente alla notifica dei titoli anzidetti – rappresentato da un verbale di pignoramento mobiliare datato 20.11.2009 (v. all. 6) – e quello successivo – costituito da una precedente intimazione di pagamento che risulta notificata il 15.03.2019 (v. all. 10) – ben oltre un quinquennio è decorso.
Tanto comporta che all'epoca dell'inoltro dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, i crediti in parola erano già abbondantemente prescritti.
Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti contestati dall'opponente nei CP_ confronti dell e dell e l'annullamento delle corrispondenti cartelle sottese CP_2 all'intimazione di pagamento opposta.
La tardività della doglianza afferente alla pretesa inesistenza dei titoli impugnati giustifica comunque l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
CP_ 1) Annulla le cartelle di pagamento per contributi e sottese all'intimazione di CP_2 pagamento impugnata.
2) Compensa le spese.
S.M.C.V., 24.12.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino