Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3972/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3972/2024, promossa con ricorso depositato il 25.09.2024 dai signori:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...]
C.F. CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'AVV. MARCO CATTANEO
E
2) Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...]
C.F. CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. ASSUNTA TORTORA,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castellammare di Stabia (NA), il 30 agosto 2003,
(anno 2003 atto n. 353 Parte II serie A) si sono separati consensualmente con verbale in data 23.05.2022, omologato con decreto del 07.06.2022, depositato in cancelleria il successivo 10.06.2022;
Dalla loro unione, nascevano i seguenti figli:
, nata a [...], il [...]; Persona_1
, nata a [...], il [...] Parte_3
, nato a [...], il [...]. Persona_2
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I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.09.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig.
e la sig.ra in data 30.08.2003 in Castellammare di Parte_2 Parte_1
Stabia (NA) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Castellammare di
Stabia al n. 5, parte II, Serie 3, anno 2003, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2. AFFIDO CONDIVISO, CON COLLOCAMENTO DEI MINORI Parte_3
E PRESSO LA MADRE;
[...] Persona_2
1. PORRE A CARICO del signor l'obbligo di corrispondere alla Parte_2 sig.ra l'assegno mensile nella misura di €. 400,00 quale contributo per il Parte_1
mantenimento dei due figli tutt'ora conviventi con la madre, assegno da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese. La signora verserà al signor la Parte_1 Pt_2 somma di €. 200,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia
[...]
, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, tramite ricarica della Persona_1 carta “Postepay”, intestata alla figlia;
Persona_1
2. le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ed individuate e disciplinate in base alle linee guida del Tribunale di Varese;
3. PREVEDERE un calendario di visite così articolato: i minori trascorreranno le festività natalizie secondo il principio dell'alternanza con le seguenti modalità: negli anni pari dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 Dicembre con il padre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con la madre;
viceversa, negli anni dispari. Quanto alle vacanze Pasquali, le trascorreranno secondo il principio dell'alternanza con le seguenti modalità: negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre. Il padre potrà tenere con sé i figli nel corso delle vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno. Tutte le altre festività, in particolare in occasione di ponti o di vacanze scolastiche più lunghi, il collocamento dei minori verrà concordato di volta in volta dai genitori, in base alla durata delle festività e la conseguente opportunità o meno di viaggio dei minori, attesa la distanza. L'onere delle spese di viaggio sarà a carico del signor;
Parte_2
4. DICHIARARE che le parti hanno definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
5. spese legali compensate. I sottoscritti, signora e signor Parte_1 Pt_2
pagina2 di 3 dichiarano, inoltre, di non volersi riconciliare e di rinunciare Pt_2 all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, I comma, n. 2), lett. b) L. 01.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473 bis, 4, III comma, c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA per ogni effetto di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi con rito concordatario, in Castellammare di Stabia (NA), il
30.08.20023, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellammare di
Stabia (NA), (anno 2003 atto n. 353 Parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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