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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10638 /2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SOPRANO
Parte_1 C.F._1
ENRICO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. CAPUANO GIOVAN BATTISTA LUCA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: accertamento diritto all'indennità di risultato da intercorso rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale e conseguente azione di condanna
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06.06.2023 l'istante in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale il esponendo che: Controparte_1
- è stato alle dipendenze dell'amministrazione comunale convenuta a far data dall'1.09.1977 al 31.10.2017, data del collocamento in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età;
- negli anni 2016 e 2017 ha svolto molteplici funzioni dirigenziali e segnatamente: nel corso dell'anno 2016, ha assunto l'incarico di Vice Direttore Generale Area Tecnica dal 1.01.2016 al 31.12.2016 e, ad interim, gli incarichi di Direttore Centrale del servizio contrassegnato dal codice 4045 dal 5.07.2016 al 3.09.2016, di Direttore Centrale dal 1.01.2016 al 31.12.2016, di
Dirigente presso il Servizio analisi economiche e sociali a supporto delle attività di pianificazione dal 1.01.2016 al 31.12.2016, di Dirigente del Programma Unesco e
1 valorizzazione della città storica dal 28.07.2016 al 31.12.2016, di Dirigente del Servizio
Grandi Reti Tecnologiche ed illuminazione pubblica dal 1.02.2016 al 31.12.2016, di
Dirigente del Servizio PRM Impianti Sportivi dal 27.07.2016 al 17.10.2016 e di Dirigente del Servizio PRM Edifici Scolastici dal 27.07.2016 al 31.12.2016; nel corso del 2017 – e, più precisamente, dal 01.01.2017 al 31.10.2017 – ha assunto l'incarico di Vice Direttore
Generale Area Tecnica e gli incarichi ad interim di Direttore (codice Controparte_3
servizio n. 4055) e di (codice servizio n. 4064); Controparte_4
- con nota prot. PG/2019/612505 del 15.07.2019 (depositata sub n. 2 fasc. ric.), il CP_1
attestava il positivo superamento del giudizio di valutazione della performance da
[...]
parte del c.d. Nucleo di Valutazione, con indicazione dei punteggi ottenuti per le prestazioni dirigenziali rese dal ricorrente negli anni 2016 e 2017;
- con nota p.e.c. del 12.11.2021, il ricorrente invitava il a corrispondere le Controparte_1
indennità di risultato maturate per effetto della positiva valutazione delle prestazioni dirigenziali, ma tale diffida rimaneva priva di riscontro da parte dell'amministrazione comunale.
Chiedeva pertanto all'adito Giudice del Lavoro di:
“
1. accertare e dichiarare il diritto dell'arch. a conseguire la retribuzione di Parte_1
risultato per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016, nonché per il periodo 1.1.2017 – 31.10.2017;
2. per l'effetto, condannare il in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_5 pagamento, in favore dell'arch. dell'importo di € 15.024,36, oltre interessi Parte_1 legali maturati dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, quanto alla retribuzione di risultato relativa all'anno 2016, nonché dell'importo di € 13.900,45, oltre interessi legali maturati dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo quanto alla retribuzione di risultato relativa al periodo 1.1.2017 – 31.10.2017; e tanto per un totale complessivo pari ad €
29.824,81, oltre interessi legali medio tempore maturati;
3. condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore dell'arch. degli esborsi e dei compensi professionali, oltre spese Parte_1 generali, ex D.M. 147/2022, C.p.a. ed I.V.A. come per legge”.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva: Controparte_1
- l'erronea quantificazione dell'indennità di risultato spettante al ricorrente, deducendo che: in primo luogo, la base di calcolo per il computo dell'indennità in esame è costituita dalla retribuzione di posizione teorica massima, che, secondo il Sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali n. 5342/2005 richiamato dal Contratto decentrato integrativo del 30.05.2017 applicabile ratione temporis (allegati sub nn. 10 e 7 fasc. res.), per l'incarico dirigenziale di
2 Vice Direttore Generale di Area Tecnica è pari a € 60.000,00 e non a € 60.233,42, come invece sostenuto dal ricorrente;
inoltre, sono indebiti gli incrementi operati per gli incarichi ad interim ricoperti negli anni 2016 e 2017, atteso che il citato C.C.D.I. prevede che gli incrementi in questione, da un lato, sono subordinati alla presenza di “economie derivanti dalle risorse destinate alla retribuzione di posizione”, economie allo stato non deliberate dall'amministrazione comunale, e, dall'altro, possono raggiungere un valore percentuale massimo del 30%, da considerarsi onnicomprensivo di tutti gli incarichi ad interim eventualmente svolti dal dirigente nell'anno solare;
- che, sulle somme dovute a titolo di retribuzione di risultato, gli interessi legali non maturerebbero già dal termine delle annualità in cui sono state di fatto svolte le prestazioni dirigenziali, bensì solo a far data dalla conclusione delle procedure amministrative e contabili necessarie affinché l'indennità in discorso possa essere erogata, procedure che nel caso di specie erano state rallentate dalle indagini ispettive della Ragioneria generale dello
Stato e della Procura regionale della Corte dei Conti, conclusesi soltanto nell'estate 2022.
Rappresentava inoltre il resistente che con delibera di Giunta comunale n. 75 del CP_1
10/3/2022, emessa a in seguito all'interlocuzione con la Procura Regionale della Corte dei
Conti e in adesione ai rilievi della Ragioneria dello Stato, aveva previsto che il recupero di parte delle somme illegittimamente stanziate per le annualità 2007/2011 dovesse avvenire
“previa compensazione con le somme indebitamente percepite negli anni 2007/2011 della retribuzione di risultato 2016/2021 ancora da corrispondere ai Dirigenti che erano in servizio in quegli anni (2007/2011)” e tra questi dirigenti vi è anche il ricorrente.
Il concludeva, contestati i criteri di quantificazione della domanda Controparte_1
avanzata dal ricorrente , affinché il Tribunale voglia accogliere le eccezioni e contestazioni formulate e, per l'effetto, ridurre la condanna al minor importo complessivo, per gli anni
2016 e 2017, di € 20.000,00 (€ 10.000,00 + € 10.000,00) e, in via soltanto subordinata, riconoscere l'importo complessivo di € 26.000,00 (€ 13.000,00 + € 13.000,00).
Con memoria del 21.11.2024, il resistente eccepiva l'estinzione del credito vantato CP_1
dal ricorrente per compensazione con i controcrediti vantati dal Comune. Sul punto argomentava che la Direzione generale del Comune con disposizione n. 39 del 25.07.2024, adottata nelle more del presente giudizio (e versata in atti), ha disposto che, in ragione degli esiti delle indagini ispettive di cui sopra, le somme illegittimamente erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato per le annualità 2007/2011 e le somme eccedenti erogate provvisoriamente a titolo di retribuzione di posizione per le annualità 2016/2017 debbano essere recuperate mediante compensazione con la retribuzione di risultato relativa
3 agli anni 2016/2021 non ancora corrisposta. Con particolare riguardo alla posizione del ricorrente, come da nota PG 817356 del 25 settembre 2024 (allegata alla memoria), questi avrebbe indebitamente percepito, a titolo di indennità di risultato per gli anni dal 2007 al
2011, la somma di € 37.304,10 e, a titolo di indennità di posizione per gli anni 2016 e 2017, la somma ulteriore di € 427,92. Pertanto, concludeva che “il credito qui azionato dal ricorrente, nella misura a lui spettante e riconosciuta dal si deve ritenere estinto e CP_1 nulla più spetterà o sarà erogato allo stesso a titolo di retribuzione di risultato 2016-2017”.
Istruita documentalmente, all'udienza del 18.2.2025, a seguito di discussione orale, la causa
è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso risulta fondato nei limiti delle osservazioni che seguono.
Con il presente giudizio viene azionato il diritto della parte ricorrente ad ottenere l'indennità di risultato per le funzioni dirigenziali ricoperte negli anni 2016 e 2017 presso il CP_1
in virtù della positiva valutazione della performance documentalmente dimostrata
[...]
mediante il deposito della nota prot. PG/2019/612505 del 15.07.2019.
Preliminarmente, ai fini di una corretta disamina della odierna controversia, occorre precisare quale sia il regime giuridico del trattamento economico dei dirigenti nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato.
In via generale, la retribuzione dei dirigenti pubblici è disciplinata dagli artt. 19 e 24 del d.lgs. n. 165/2001 e dalle collegate previsioni della contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Da tali fonti risulta che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è costituita, accanto alle componenti principali, dalle voci accessorie dell'indennità di posizione e di risultato, che hanno lo scopo di differenziare e rendere flessibile il trattamento economico del dirigente e svolgono una funzione incentivante (Cass., sez. lav., 10 maggio
2007, n. 11084).
Invero, l'indennità di posizione è correlata alle specifiche funzioni ricoperte e alle responsabilità connesse al singolo incarico dirigenziale. Dunque, tale voce accessoria evidenzia, in base alla graduazione determinata da ciascuna amministrazione con gli atti di cc.dd. macro-organizzazione, “il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e, quindi, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo” (Cass., sez. lav., 10 maggio 2007, n. 11084).
L'indennità di risultato, invece, ha lo scopo di remunerare la qualità delle prestazioni dirigenziali rese e gli obiettivi conseguiti dal dirigente alla luce dei canoni di produttività o redditività. Invero, il dipendente cui è assegnata una posizione organizzativa non solo è tenuto a svolgere con diligenza le sue mansioni – e, in ragione proprio della specialità delle
4 mansioni, è prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di posizione –, ma è chiamato anche a raggiungere determinati obiettivi fissatigli dall'amministrazione e perciò è prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di risultato.
Quest'ultima, e non la prima, è condizionata al conseguimento da parte del dirigente dell'obiettivo assegnatogli, ossia il raggiungimento dei risultati preventivamente programmati dall'amministrazione, posto dalla normativa collettiva come condizione per la spettanza del beneficio retributivo. La valutazione positiva dei risultati è, quindi, condizione necessaria per l'attribuzione dell'indennità (Cass., sez. lav., 27.05.2015, n. 10969).
La ratio dell'indennità di risultato, dunque, risulta intimamente connessa alla logica dell'amministrazione di risultato di cui al d.lgs. n. 150/2009 e da ultimo al principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. In definitiva, l'indennità in discorso costituisce una retribuzione accessoria di carattere premiale, la cui attribuzione è necessariamente subordinata alla positiva valutazione dei risultati delle attività svolte dal dirigente (ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.04.2017, n. 9392).
In particolare, il ruolo centrale nella verifica del raggiungimento degli obiettivi del dirigente pubblico è svolto dal cd. nucleo di valutazione, organo collegiale deputato al controllo sulla realizzazione degli obiettivi, sulla corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, sull'imparzialità e sul buon andamento dell'azione amministrativa, nonché su eventuali profili di responsabilità dirigenziale. Dunque, la retribuzione di risultato è subordinata al giudizio positivo da parte del nucleo di valutazione, chiamato a valutare se sono stati raggiunti – e in quale misura – gli obiettivi fissati nel documento di programmazione deliberato dalla Giunta dell'ente locale (il piano esecutivo di gestione, il piano dettagliato degli obiettivi o, ancora, il piano delle performance).
Tanto premesso in diritto, il ricorrente ha ottenuto la valutazione positiva delle prestazioni dirigenziali da parte del nucleo di valutazione sia per le funzioni svolte nel 2016 che per gli incarichi assunti nel 2017, circostanza non contestata dal resistente e comunque dimostrata per tabulas dalla nota prot. PG/2019/612505 del 15.07.2019, redatta dalla stessa amministrazione comunale. Pertanto, il ricorrente ha maturato il diritto di credito alla corresponsione della retribuzione di risultato, credito da commisurarsi in base alla percentuale di risultato conseguito per come attestata dal nucleo di valutazione nella nota citata.
Proprio sulla quantificazione dell'importo spettante al ricorrente a tale titolo vertono le eccezioni del resistente. CP_1
Sul punto, occorre precisare che la disciplina delle modalità di calcolo dell'indennità di
5 risultato è rimessa alla contrattazione decentrata, sicchè, rispetto al caso in esame, deve farsi riferimento al Contratto decentrato integrativo del 30.05.2017, invocato e versato in atti da entrambe le parti costituite, in quanto applicabile ratione temporis alle prestazioni dirigenziali rese nell'anno 2016 e per il principio di ultrattività della contrattazione collettiva anche a quelle dell'anno 2017.
Ebbene, il C.C.D.I. menzionato prevede che, per le annualità 2013-2016 – ma, come anticipato, altrettanto vale per l'anno 2017 –, “l'importo massimo di indennità di risultato attribuibile ai dirigenti aventi diritto è corrispondente a quanto già previsto nel precedente
CCDI (precisamente pari al 15% del valore massimo della retribuzione di posizione per i dirigenti collocati nella II fascia, vale a dire il 15% di € 39.000,00, e 20% del valore della rispettiva indennità di posizione per i dirigenti collocati nella I fascia ed assegnati alle
Direzioni Centrali, Dipartimenti e Servizi Autonomi) ed è graduato in base alla valutazione riportata” (cfr. doc. n. 5 fasc. ric., p. 2).
La base di calcolo, dunque, è costituita dalla retribuzione di posizione teorica massima, rispetto alla quale lo stesso C.C.D.I. prevede che “per il periodo 2013-2016: si conferma il sistema di determinazione della retribuzione di posizione già contenuto nel CCDI del 2005”
(cfr. doc. n. 5 fasc. ric., p. 3).
Ulteriore contestazione del resistente sul quantum debeatur attiene agli incrementi CP_1
da operare per gli incarichi ad interim ricoperti dal ricorrente negli anni 2016 e 2017.
Più precisamente, per entrambe le annualità, il ricorrente ha quantificato l'indennità di posizione complessiva applicando un aumento del 30% per ciascuno dei numerosi incarichi ad interim ricoperti, poi ulteriormente riducendo i singoli aumenti secondo le diverse percentuali di valutazione positiva ottenute per ciascun incarico.
Il resistente muove dalla corrispondente previsione del C.C.D.I., a mente del quale “le economie derivanti dalle risorse destinate alla retribuzione di posizione sono prioritariamente utilizzate per retribuire gli incarichi ad interim secondo quanto previsto dal punto 4 del Sistema di valutazione delle performance dirigenziali (Per i dirigenti ai quali sono assegnati incarichi ad interim, il valore retributivo massimo del risultato è incrementato del 30%)”, e contesta il procedimento di calcolo operato dal ricorrente sotto due profili.
Rileva che, in primo luogo, il riconoscimento di un ulteriore importo per i risultati raggiunti dal dirigente rispetto agli incarichi ad interim sarebbe condizionato alla circostanza che in concreto residuino delle “economie” dalle risorse stanziate dall'ente locale per retribuire le posizioni dirigenziali. Tuttavia, nel caso di specie, l'amministrazione comunale nulla
6 avrebbe deliberato sul punto, sicchè al ricorrente non spetterebbe alcun aumento nonostante i numerosi incarichi ad interim pacificamente ricoperti
La contestazione non è meritevole di accoglimento, atteso che il tenore letterale della previsione contrattuale non consente di ritenere necessaria una deliberazione ad hoc dell'amministrazione comunale che attesti la presenza di economie affinché siano retribuite le performance dirigenziali ad interim valutate positivamente.
In subordine, il resistente deduce che l'incremento del 30% previsto dal C.C.D.I. debba ritenersi onnicomprensivo di tutti gli incarichi ad interim ricoperti, sicchè il procedimento di calcolo del ricorrente sarebbe illegittimo nella parte in cui applica un aumento massimo del
30% per ciascuno degli incarichi.
Anche questa seconda contestazione è destituita di fondamento. Infatti, l'interpretazione restrittiva della disposizione contrattuale proposta dal resistente rischia di risultare irragionevole, nella misura in cui non consente di differenziare, quanto a voci accessorie della retribuzione, tra il dirigente che abbia ricoperto un unico incarico ad interim e il dirigente che, come nel caso del ricorrente, ne abbia ricoperti molteplici. Del resto, se la previsione del C.C.D.I. venisse interpretata in tal modo, al dirigente titolare di più incarichi ad interim basterebbe ottimizzare la performance su uno solo di essi per ottenere l'incremento massimo nella misura del 30%, pur trascurando gli obiettivi delle altre funzioni dirigenziali. In altri termini, l'interpretazione offerta da parte resistente rischia di condurre a risultati difficilmente conciliabili con la logica dell'“amministrazione di risultato” e, dunque, con lo stesso principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che costituiscono il fondamento ultimo dell'istituto dell'indennità di risultato.
Parte resistente, inoltre, si sofferma sul dies a quo di decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute. Deduce sul punto che il termine iniziale di maturazione degli interessi non possa essere fissato alla scadenza degli anni in cui sono state rese le prestazioni dirigenziali positivamente valutate, ma debba piuttosto essere spostato in avanti.
Più precisamente, nella prospettiva del resistente gli interessi decorrerebbero solo a partire dalla conclusione, in termini positivi, del procedimento di valutazione della performance da parte del nucleo di valutazione, in quanto prima di tale momento il credito alla corresponsione dell'indennità di risultato non viene giuridicamente ad esistenza.
Questa precisazione sembra fondata. Invero, ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi maturano di diritto sui “crediti liquidi ed esigibili” e, secondo il regime normativo e contrattuale dell'indennità di risultato, solo con l'eventuale valutazione positiva della performance il dirigente diviene titolare del credito alla corresponsione di tale voce retributiva accessoria. In
7 altri termini, la conclusione con esito favorevole del procedimento di valutazione è condizione necessaria affinché il credito in esame possa ritenersi giuridicamente “esigibile”
e, altresì, “liquido”, atteso che l'importo dell'indennità dipende imprescindibilmente dalla percentuale di risultato conseguito dal dirigente per come attestato dal nucleo di valutazione.
Tuttavia, in senso contrario potrebbe sostenersi che la valutazione positiva da parte del nucleo “retroagisca” alla scadenza dell'annualità di riferimento e ciò in quanto, ove si ritenesse che gli interessi maturano solo a partire dalla conclusione della procedura di valutazione, il ritardo dell'amministrazione – controinteressata in quanto debitrice – andrebbe a danno del dirigente-creditore. In questa prospettiva, la valutazione positiva sarebbe sì condizione giuridica necessaria perché il credito all'indennità di risultato maturi, ma non rileverebbe sul piano cronologico-temporale per l'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi legali.
Non ha pregio, invece, l'osservazione del resistente secondo cui gli interessi maturerebbero solo una volta che si sia verificata l'ulteriore condizione contabile dell'effettivo stanziamento delle risorse per la retribuzione dei dipendenti, atteso che la costituzione del fondo costituisce sì presupposto imprescindibile perché il debito alla corresponsione dell'indennità di posizione sia concretamente adempiuto e quindi il corrispondente rapporto obbligatorio sia estinto, ma non invece perché tale rapporto obbligatorio venga giuridicamente ad esistenza. Nemmeno può essere condiviso il rilievo per cui, nel caso concreto, la costituzione del fondo da parte del è stata ritardata da eventi non CP_1 imputabili all'amministrazione debitrice (le indagini ispettive del M.E.F.), dal momento che nella fattispecie in esame non si discute di interessi moratori, ma di interessi corrispettivi.
Infine, va rigettata l'eccezione di compensazione sollevata dal resistente rispetto ai CP_1
controcrediti vantati nei confronti del ricorrente.
L'odierno resistente invoca la delibera della Giunta comunale n. 75 del 10.03.2022, che, in seguito all'interlocuzione con la Procura regionale della Corte dei Conti, ha aderito ai rilievi emersi nel corso delle indagini ispettive della Ragioneria dello Stato e, per l'effetto, ha disposto il recupero delle somme illegittimamente erogate a titolo di retribuzione di posizione e risultato per gli anni dal 2007 al 2011 mediante compensazione con la retribuzione di risultato relativa agli anni 2016-2021 non ancora corrisposta, nei limiti dell'importo spettante. Inoltre, con la memoria del 21.11.2024, il resistente ha CP_1
dedotto che, come da disposizione del Direttore generale n. 39 del 25 luglio 2024,
l'indennità di risultato pretesa dal ricorrente per gli anni 2016 e 2017 debba essere compensata “con un'ulteriore importo risultato a debito del ricorrente, cioè l'indennità di
8 posizione da lui percepita negli anni 2016-2017 che, come già detto anche in comparsa di costituzione, in attesa della sottoscrizione del nuovo Decentrato era stata erogata a tutti i dirigenti in via provvisoria, salvo successivo conguaglio”.
La posizione creditoria del come emerge dai documenti versati in atti, è stata CP_1
comunicata al ricorrente solo in pendenza del presente giudizio e, in particolare, con nota PG
n. 817356 del 25/09/2024, con cui si formalizzava l'avvio del procedimento volto al recupero della somme indebitamente percepite dal dirigente (37.304,10 euro per gli anni
2007-2011 e 427,92 euro per gli anni 2016-2017) mediante compensazione con i crediti maturati a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2016-2017.
Orbene, l'eccezione di compensazione formulata non può trovare accoglimento, perché difetta un titolo certo a fondamento della posizione creditoria azionata dal Invero, CP_1
non può considerarsi tale la mera comunicazione effettuata con la nota PG n. 817356, che costituisce atto di determinazione unilaterale delle reciproche posizioni debitorie, così precludendo al ricorrente eventuali contestazioni in ordine all'an e al quantum debeatur, nonché alle modalità di recupero. Difetta altresì un titolo giudiziale che accerti in modo definitivo il credito invocato dal resistente, in quanto il richiamato decreto di archiviazione della Procura regionale della Corte dei Conti deve ritenersi privo di una simile efficacia di accertamento, specie rispetto alla posizione individuale dei singoli dirigenti interessati.
Invero, secondo il consolidato orientamento delle giurisprudenza di legittimità, prius logico richiesto implicitamente dalla disciplina codicistica della compensazione è la certezza del credito: il reciproco effetto estintivo della compensazione presuppone che entrambi i crediti siano accertati in modo definitivo mediante sentenza passata in giudicato o altro provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di decadenza o, ancora, per rinuncia volontaria alla contestazione del controcredito opposto in compensazione. Pertanto, se l'esistenza del controcredito opposto in compensazione non è certa, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, e in tale ipotesi il giudice del credito principale non può ritardare la decisione su tale credito fino all'accertamento, da parte sua o di altro giudice, dell'esistenza di quello opposto in compensazione (Cass., sez. un., 15.11.2016, n. 23225).
Nella fattispecie che qui interessa il resistente deduce di aver opposto una compensazione impropria. È ben noto che, se la reciproca relazione di debito-credito trae origine da un unico rapporto, come spesso accade nelle controversie di lavoro, si è in presenza di una ipotesi di compensazione impropria, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, diversamente da quanto accade nel
9 caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e richiede l'eccezione di parte (per tutte, Cass., 15 giugno 2016, n. 12302). In altri termini, la compensazione impropria rende inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale (tra le tante, Cass., 13 agosto 2015, n. 16800).
Tuttavia, ciò non significa che, la compensazione impropria possa essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e che, in particolare, essa possa attuarsi anche allorquando il credito opposto in compensazione sia privo dell'attributo, della certezza (in questi termini, Cass., sez. I, 23.03.2017, n. 7474). Infatti, ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi (oltre che liquidi – o di pronta e facile liquidazione – ed esigibili).
D'altro canto, affermare che ai fini della compensazione propria il credito opposto in compensazione debba essere certo, mentre ai fini di quella impropria possa non esserlo, porterebbe, sul piano pratico, a conseguenze inaccettabili. Verrebbe, infatti, procrastinata la pronuncia sul credito azionato, imponendosi al titolare di esso di attendere l'accertamento del controcredito opposto in compensazione impropria dalla controparte: ciò che non si verificherebbe, invece, nel caso di compensazione propria, giacché – come anticipato – la non certezza del controcredito osta alla compensazione, sia legale che giudiziale, in base all'art. 1243, comma 2, c.c.
In conclusione, non è possibile compensare le reciproche posizioni creditorie delle parti in causa, attesa la mancanza di certezza del titolo da cui deriva il credito invocato dal CP_1
resistente, che solo nel settembre 2024, pendente il presente giudizio, ha trasmesso al ricorrente un atto di determinazione unilaterale delle somme pretese, in assenza di un idoneo titolo giudiziale o amministrativo presupposto. Resta ovviamente ferma la possibilità per il di agire in separato giudizio per il recupero delle somme che ritenga Controparte_1
indebitamente versate al ricorrente in relazione a periodi pregressi rispetto a quelli oggetto del presente ricorso.
Alla luce delle ragioni esposte, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di risultato per le prestazioni dirigenziali, valutate positivamente dal nucleo di valutazione, rese negli anni 2016 e 2017. Conseguentemente, il deve essere condannato all'integrale pagamento nei confronti del Controparte_1
10 ricorrente di tali indennità, nella misura indicata nel ricorso introduttivo e correttamente determinata secondo le percentuali di valutazione positiva di cui alla nota prot.
PG/2019/612505 del 15.07.2019 e il numero di incarichi ad interim ricoperti, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite – in considerazione del sopravvenire delle determinazioni in ordine al recupero delle somme- possono essere compensate nella misura di un terzo e per il resto vanno poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di a conseguire la Parte_1
retribuzione di risultato per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016 e per il periodo 1.1.2017 –
31.10.2017;
b. condanna il in persona del pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 CP_5 favore di dell'importo complessivo pari ad € 29.824,81 di cui € Parte_1
15.024,36, a titolo di retribuzione di risultato relativa all'anno 2016 ed € 13.900,45, a titolo di retribuzione di risultato relativa al periodo 1.1.2017 – 31.10.2017, oltre interessi legali dalla data del 15.7.2019 al saldo.
c. Compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore al pagamento della restante parte in favore di he liquida in complessivi €4626,00 oltre iva e cpa e spese forfettarie Parte_1
c. termine di giorni 45 per il deposito della motivazione.
Napoli, 24/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10638 /2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SOPRANO
Parte_1 C.F._1
ENRICO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. CAPUANO GIOVAN BATTISTA LUCA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: accertamento diritto all'indennità di risultato da intercorso rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale e conseguente azione di condanna
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06.06.2023 l'istante in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale il esponendo che: Controparte_1
- è stato alle dipendenze dell'amministrazione comunale convenuta a far data dall'1.09.1977 al 31.10.2017, data del collocamento in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età;
- negli anni 2016 e 2017 ha svolto molteplici funzioni dirigenziali e segnatamente: nel corso dell'anno 2016, ha assunto l'incarico di Vice Direttore Generale Area Tecnica dal 1.01.2016 al 31.12.2016 e, ad interim, gli incarichi di Direttore Centrale del servizio contrassegnato dal codice 4045 dal 5.07.2016 al 3.09.2016, di Direttore Centrale dal 1.01.2016 al 31.12.2016, di
Dirigente presso il Servizio analisi economiche e sociali a supporto delle attività di pianificazione dal 1.01.2016 al 31.12.2016, di Dirigente del Programma Unesco e
1 valorizzazione della città storica dal 28.07.2016 al 31.12.2016, di Dirigente del Servizio
Grandi Reti Tecnologiche ed illuminazione pubblica dal 1.02.2016 al 31.12.2016, di
Dirigente del Servizio PRM Impianti Sportivi dal 27.07.2016 al 17.10.2016 e di Dirigente del Servizio PRM Edifici Scolastici dal 27.07.2016 al 31.12.2016; nel corso del 2017 – e, più precisamente, dal 01.01.2017 al 31.10.2017 – ha assunto l'incarico di Vice Direttore
Generale Area Tecnica e gli incarichi ad interim di Direttore (codice Controparte_3
servizio n. 4055) e di (codice servizio n. 4064); Controparte_4
- con nota prot. PG/2019/612505 del 15.07.2019 (depositata sub n. 2 fasc. ric.), il CP_1
attestava il positivo superamento del giudizio di valutazione della performance da
[...]
parte del c.d. Nucleo di Valutazione, con indicazione dei punteggi ottenuti per le prestazioni dirigenziali rese dal ricorrente negli anni 2016 e 2017;
- con nota p.e.c. del 12.11.2021, il ricorrente invitava il a corrispondere le Controparte_1
indennità di risultato maturate per effetto della positiva valutazione delle prestazioni dirigenziali, ma tale diffida rimaneva priva di riscontro da parte dell'amministrazione comunale.
Chiedeva pertanto all'adito Giudice del Lavoro di:
“
1. accertare e dichiarare il diritto dell'arch. a conseguire la retribuzione di Parte_1
risultato per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016, nonché per il periodo 1.1.2017 – 31.10.2017;
2. per l'effetto, condannare il in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_5 pagamento, in favore dell'arch. dell'importo di € 15.024,36, oltre interessi Parte_1 legali maturati dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, quanto alla retribuzione di risultato relativa all'anno 2016, nonché dell'importo di € 13.900,45, oltre interessi legali maturati dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo quanto alla retribuzione di risultato relativa al periodo 1.1.2017 – 31.10.2017; e tanto per un totale complessivo pari ad €
29.824,81, oltre interessi legali medio tempore maturati;
3. condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore dell'arch. degli esborsi e dei compensi professionali, oltre spese Parte_1 generali, ex D.M. 147/2022, C.p.a. ed I.V.A. come per legge”.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva: Controparte_1
- l'erronea quantificazione dell'indennità di risultato spettante al ricorrente, deducendo che: in primo luogo, la base di calcolo per il computo dell'indennità in esame è costituita dalla retribuzione di posizione teorica massima, che, secondo il Sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali n. 5342/2005 richiamato dal Contratto decentrato integrativo del 30.05.2017 applicabile ratione temporis (allegati sub nn. 10 e 7 fasc. res.), per l'incarico dirigenziale di
2 Vice Direttore Generale di Area Tecnica è pari a € 60.000,00 e non a € 60.233,42, come invece sostenuto dal ricorrente;
inoltre, sono indebiti gli incrementi operati per gli incarichi ad interim ricoperti negli anni 2016 e 2017, atteso che il citato C.C.D.I. prevede che gli incrementi in questione, da un lato, sono subordinati alla presenza di “economie derivanti dalle risorse destinate alla retribuzione di posizione”, economie allo stato non deliberate dall'amministrazione comunale, e, dall'altro, possono raggiungere un valore percentuale massimo del 30%, da considerarsi onnicomprensivo di tutti gli incarichi ad interim eventualmente svolti dal dirigente nell'anno solare;
- che, sulle somme dovute a titolo di retribuzione di risultato, gli interessi legali non maturerebbero già dal termine delle annualità in cui sono state di fatto svolte le prestazioni dirigenziali, bensì solo a far data dalla conclusione delle procedure amministrative e contabili necessarie affinché l'indennità in discorso possa essere erogata, procedure che nel caso di specie erano state rallentate dalle indagini ispettive della Ragioneria generale dello
Stato e della Procura regionale della Corte dei Conti, conclusesi soltanto nell'estate 2022.
Rappresentava inoltre il resistente che con delibera di Giunta comunale n. 75 del CP_1
10/3/2022, emessa a in seguito all'interlocuzione con la Procura Regionale della Corte dei
Conti e in adesione ai rilievi della Ragioneria dello Stato, aveva previsto che il recupero di parte delle somme illegittimamente stanziate per le annualità 2007/2011 dovesse avvenire
“previa compensazione con le somme indebitamente percepite negli anni 2007/2011 della retribuzione di risultato 2016/2021 ancora da corrispondere ai Dirigenti che erano in servizio in quegli anni (2007/2011)” e tra questi dirigenti vi è anche il ricorrente.
Il concludeva, contestati i criteri di quantificazione della domanda Controparte_1
avanzata dal ricorrente , affinché il Tribunale voglia accogliere le eccezioni e contestazioni formulate e, per l'effetto, ridurre la condanna al minor importo complessivo, per gli anni
2016 e 2017, di € 20.000,00 (€ 10.000,00 + € 10.000,00) e, in via soltanto subordinata, riconoscere l'importo complessivo di € 26.000,00 (€ 13.000,00 + € 13.000,00).
Con memoria del 21.11.2024, il resistente eccepiva l'estinzione del credito vantato CP_1
dal ricorrente per compensazione con i controcrediti vantati dal Comune. Sul punto argomentava che la Direzione generale del Comune con disposizione n. 39 del 25.07.2024, adottata nelle more del presente giudizio (e versata in atti), ha disposto che, in ragione degli esiti delle indagini ispettive di cui sopra, le somme illegittimamente erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato per le annualità 2007/2011 e le somme eccedenti erogate provvisoriamente a titolo di retribuzione di posizione per le annualità 2016/2017 debbano essere recuperate mediante compensazione con la retribuzione di risultato relativa
3 agli anni 2016/2021 non ancora corrisposta. Con particolare riguardo alla posizione del ricorrente, come da nota PG 817356 del 25 settembre 2024 (allegata alla memoria), questi avrebbe indebitamente percepito, a titolo di indennità di risultato per gli anni dal 2007 al
2011, la somma di € 37.304,10 e, a titolo di indennità di posizione per gli anni 2016 e 2017, la somma ulteriore di € 427,92. Pertanto, concludeva che “il credito qui azionato dal ricorrente, nella misura a lui spettante e riconosciuta dal si deve ritenere estinto e CP_1 nulla più spetterà o sarà erogato allo stesso a titolo di retribuzione di risultato 2016-2017”.
Istruita documentalmente, all'udienza del 18.2.2025, a seguito di discussione orale, la causa
è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso risulta fondato nei limiti delle osservazioni che seguono.
Con il presente giudizio viene azionato il diritto della parte ricorrente ad ottenere l'indennità di risultato per le funzioni dirigenziali ricoperte negli anni 2016 e 2017 presso il CP_1
in virtù della positiva valutazione della performance documentalmente dimostrata
[...]
mediante il deposito della nota prot. PG/2019/612505 del 15.07.2019.
Preliminarmente, ai fini di una corretta disamina della odierna controversia, occorre precisare quale sia il regime giuridico del trattamento economico dei dirigenti nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato.
In via generale, la retribuzione dei dirigenti pubblici è disciplinata dagli artt. 19 e 24 del d.lgs. n. 165/2001 e dalle collegate previsioni della contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Da tali fonti risulta che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è costituita, accanto alle componenti principali, dalle voci accessorie dell'indennità di posizione e di risultato, che hanno lo scopo di differenziare e rendere flessibile il trattamento economico del dirigente e svolgono una funzione incentivante (Cass., sez. lav., 10 maggio
2007, n. 11084).
Invero, l'indennità di posizione è correlata alle specifiche funzioni ricoperte e alle responsabilità connesse al singolo incarico dirigenziale. Dunque, tale voce accessoria evidenzia, in base alla graduazione determinata da ciascuna amministrazione con gli atti di cc.dd. macro-organizzazione, “il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e, quindi, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo” (Cass., sez. lav., 10 maggio 2007, n. 11084).
L'indennità di risultato, invece, ha lo scopo di remunerare la qualità delle prestazioni dirigenziali rese e gli obiettivi conseguiti dal dirigente alla luce dei canoni di produttività o redditività. Invero, il dipendente cui è assegnata una posizione organizzativa non solo è tenuto a svolgere con diligenza le sue mansioni – e, in ragione proprio della specialità delle
4 mansioni, è prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di posizione –, ma è chiamato anche a raggiungere determinati obiettivi fissatigli dall'amministrazione e perciò è prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di risultato.
Quest'ultima, e non la prima, è condizionata al conseguimento da parte del dirigente dell'obiettivo assegnatogli, ossia il raggiungimento dei risultati preventivamente programmati dall'amministrazione, posto dalla normativa collettiva come condizione per la spettanza del beneficio retributivo. La valutazione positiva dei risultati è, quindi, condizione necessaria per l'attribuzione dell'indennità (Cass., sez. lav., 27.05.2015, n. 10969).
La ratio dell'indennità di risultato, dunque, risulta intimamente connessa alla logica dell'amministrazione di risultato di cui al d.lgs. n. 150/2009 e da ultimo al principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. In definitiva, l'indennità in discorso costituisce una retribuzione accessoria di carattere premiale, la cui attribuzione è necessariamente subordinata alla positiva valutazione dei risultati delle attività svolte dal dirigente (ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.04.2017, n. 9392).
In particolare, il ruolo centrale nella verifica del raggiungimento degli obiettivi del dirigente pubblico è svolto dal cd. nucleo di valutazione, organo collegiale deputato al controllo sulla realizzazione degli obiettivi, sulla corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, sull'imparzialità e sul buon andamento dell'azione amministrativa, nonché su eventuali profili di responsabilità dirigenziale. Dunque, la retribuzione di risultato è subordinata al giudizio positivo da parte del nucleo di valutazione, chiamato a valutare se sono stati raggiunti – e in quale misura – gli obiettivi fissati nel documento di programmazione deliberato dalla Giunta dell'ente locale (il piano esecutivo di gestione, il piano dettagliato degli obiettivi o, ancora, il piano delle performance).
Tanto premesso in diritto, il ricorrente ha ottenuto la valutazione positiva delle prestazioni dirigenziali da parte del nucleo di valutazione sia per le funzioni svolte nel 2016 che per gli incarichi assunti nel 2017, circostanza non contestata dal resistente e comunque dimostrata per tabulas dalla nota prot. PG/2019/612505 del 15.07.2019, redatta dalla stessa amministrazione comunale. Pertanto, il ricorrente ha maturato il diritto di credito alla corresponsione della retribuzione di risultato, credito da commisurarsi in base alla percentuale di risultato conseguito per come attestata dal nucleo di valutazione nella nota citata.
Proprio sulla quantificazione dell'importo spettante al ricorrente a tale titolo vertono le eccezioni del resistente. CP_1
Sul punto, occorre precisare che la disciplina delle modalità di calcolo dell'indennità di
5 risultato è rimessa alla contrattazione decentrata, sicchè, rispetto al caso in esame, deve farsi riferimento al Contratto decentrato integrativo del 30.05.2017, invocato e versato in atti da entrambe le parti costituite, in quanto applicabile ratione temporis alle prestazioni dirigenziali rese nell'anno 2016 e per il principio di ultrattività della contrattazione collettiva anche a quelle dell'anno 2017.
Ebbene, il C.C.D.I. menzionato prevede che, per le annualità 2013-2016 – ma, come anticipato, altrettanto vale per l'anno 2017 –, “l'importo massimo di indennità di risultato attribuibile ai dirigenti aventi diritto è corrispondente a quanto già previsto nel precedente
CCDI (precisamente pari al 15% del valore massimo della retribuzione di posizione per i dirigenti collocati nella II fascia, vale a dire il 15% di € 39.000,00, e 20% del valore della rispettiva indennità di posizione per i dirigenti collocati nella I fascia ed assegnati alle
Direzioni Centrali, Dipartimenti e Servizi Autonomi) ed è graduato in base alla valutazione riportata” (cfr. doc. n. 5 fasc. ric., p. 2).
La base di calcolo, dunque, è costituita dalla retribuzione di posizione teorica massima, rispetto alla quale lo stesso C.C.D.I. prevede che “per il periodo 2013-2016: si conferma il sistema di determinazione della retribuzione di posizione già contenuto nel CCDI del 2005”
(cfr. doc. n. 5 fasc. ric., p. 3).
Ulteriore contestazione del resistente sul quantum debeatur attiene agli incrementi CP_1
da operare per gli incarichi ad interim ricoperti dal ricorrente negli anni 2016 e 2017.
Più precisamente, per entrambe le annualità, il ricorrente ha quantificato l'indennità di posizione complessiva applicando un aumento del 30% per ciascuno dei numerosi incarichi ad interim ricoperti, poi ulteriormente riducendo i singoli aumenti secondo le diverse percentuali di valutazione positiva ottenute per ciascun incarico.
Il resistente muove dalla corrispondente previsione del C.C.D.I., a mente del quale “le economie derivanti dalle risorse destinate alla retribuzione di posizione sono prioritariamente utilizzate per retribuire gli incarichi ad interim secondo quanto previsto dal punto 4 del Sistema di valutazione delle performance dirigenziali (Per i dirigenti ai quali sono assegnati incarichi ad interim, il valore retributivo massimo del risultato è incrementato del 30%)”, e contesta il procedimento di calcolo operato dal ricorrente sotto due profili.
Rileva che, in primo luogo, il riconoscimento di un ulteriore importo per i risultati raggiunti dal dirigente rispetto agli incarichi ad interim sarebbe condizionato alla circostanza che in concreto residuino delle “economie” dalle risorse stanziate dall'ente locale per retribuire le posizioni dirigenziali. Tuttavia, nel caso di specie, l'amministrazione comunale nulla
6 avrebbe deliberato sul punto, sicchè al ricorrente non spetterebbe alcun aumento nonostante i numerosi incarichi ad interim pacificamente ricoperti
La contestazione non è meritevole di accoglimento, atteso che il tenore letterale della previsione contrattuale non consente di ritenere necessaria una deliberazione ad hoc dell'amministrazione comunale che attesti la presenza di economie affinché siano retribuite le performance dirigenziali ad interim valutate positivamente.
In subordine, il resistente deduce che l'incremento del 30% previsto dal C.C.D.I. debba ritenersi onnicomprensivo di tutti gli incarichi ad interim ricoperti, sicchè il procedimento di calcolo del ricorrente sarebbe illegittimo nella parte in cui applica un aumento massimo del
30% per ciascuno degli incarichi.
Anche questa seconda contestazione è destituita di fondamento. Infatti, l'interpretazione restrittiva della disposizione contrattuale proposta dal resistente rischia di risultare irragionevole, nella misura in cui non consente di differenziare, quanto a voci accessorie della retribuzione, tra il dirigente che abbia ricoperto un unico incarico ad interim e il dirigente che, come nel caso del ricorrente, ne abbia ricoperti molteplici. Del resto, se la previsione del C.C.D.I. venisse interpretata in tal modo, al dirigente titolare di più incarichi ad interim basterebbe ottimizzare la performance su uno solo di essi per ottenere l'incremento massimo nella misura del 30%, pur trascurando gli obiettivi delle altre funzioni dirigenziali. In altri termini, l'interpretazione offerta da parte resistente rischia di condurre a risultati difficilmente conciliabili con la logica dell'“amministrazione di risultato” e, dunque, con lo stesso principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che costituiscono il fondamento ultimo dell'istituto dell'indennità di risultato.
Parte resistente, inoltre, si sofferma sul dies a quo di decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute. Deduce sul punto che il termine iniziale di maturazione degli interessi non possa essere fissato alla scadenza degli anni in cui sono state rese le prestazioni dirigenziali positivamente valutate, ma debba piuttosto essere spostato in avanti.
Più precisamente, nella prospettiva del resistente gli interessi decorrerebbero solo a partire dalla conclusione, in termini positivi, del procedimento di valutazione della performance da parte del nucleo di valutazione, in quanto prima di tale momento il credito alla corresponsione dell'indennità di risultato non viene giuridicamente ad esistenza.
Questa precisazione sembra fondata. Invero, ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi maturano di diritto sui “crediti liquidi ed esigibili” e, secondo il regime normativo e contrattuale dell'indennità di risultato, solo con l'eventuale valutazione positiva della performance il dirigente diviene titolare del credito alla corresponsione di tale voce retributiva accessoria. In
7 altri termini, la conclusione con esito favorevole del procedimento di valutazione è condizione necessaria affinché il credito in esame possa ritenersi giuridicamente “esigibile”
e, altresì, “liquido”, atteso che l'importo dell'indennità dipende imprescindibilmente dalla percentuale di risultato conseguito dal dirigente per come attestato dal nucleo di valutazione.
Tuttavia, in senso contrario potrebbe sostenersi che la valutazione positiva da parte del nucleo “retroagisca” alla scadenza dell'annualità di riferimento e ciò in quanto, ove si ritenesse che gli interessi maturano solo a partire dalla conclusione della procedura di valutazione, il ritardo dell'amministrazione – controinteressata in quanto debitrice – andrebbe a danno del dirigente-creditore. In questa prospettiva, la valutazione positiva sarebbe sì condizione giuridica necessaria perché il credito all'indennità di risultato maturi, ma non rileverebbe sul piano cronologico-temporale per l'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi legali.
Non ha pregio, invece, l'osservazione del resistente secondo cui gli interessi maturerebbero solo una volta che si sia verificata l'ulteriore condizione contabile dell'effettivo stanziamento delle risorse per la retribuzione dei dipendenti, atteso che la costituzione del fondo costituisce sì presupposto imprescindibile perché il debito alla corresponsione dell'indennità di posizione sia concretamente adempiuto e quindi il corrispondente rapporto obbligatorio sia estinto, ma non invece perché tale rapporto obbligatorio venga giuridicamente ad esistenza. Nemmeno può essere condiviso il rilievo per cui, nel caso concreto, la costituzione del fondo da parte del è stata ritardata da eventi non CP_1 imputabili all'amministrazione debitrice (le indagini ispettive del M.E.F.), dal momento che nella fattispecie in esame non si discute di interessi moratori, ma di interessi corrispettivi.
Infine, va rigettata l'eccezione di compensazione sollevata dal resistente rispetto ai CP_1
controcrediti vantati nei confronti del ricorrente.
L'odierno resistente invoca la delibera della Giunta comunale n. 75 del 10.03.2022, che, in seguito all'interlocuzione con la Procura regionale della Corte dei Conti, ha aderito ai rilievi emersi nel corso delle indagini ispettive della Ragioneria dello Stato e, per l'effetto, ha disposto il recupero delle somme illegittimamente erogate a titolo di retribuzione di posizione e risultato per gli anni dal 2007 al 2011 mediante compensazione con la retribuzione di risultato relativa agli anni 2016-2021 non ancora corrisposta, nei limiti dell'importo spettante. Inoltre, con la memoria del 21.11.2024, il resistente ha CP_1
dedotto che, come da disposizione del Direttore generale n. 39 del 25 luglio 2024,
l'indennità di risultato pretesa dal ricorrente per gli anni 2016 e 2017 debba essere compensata “con un'ulteriore importo risultato a debito del ricorrente, cioè l'indennità di
8 posizione da lui percepita negli anni 2016-2017 che, come già detto anche in comparsa di costituzione, in attesa della sottoscrizione del nuovo Decentrato era stata erogata a tutti i dirigenti in via provvisoria, salvo successivo conguaglio”.
La posizione creditoria del come emerge dai documenti versati in atti, è stata CP_1
comunicata al ricorrente solo in pendenza del presente giudizio e, in particolare, con nota PG
n. 817356 del 25/09/2024, con cui si formalizzava l'avvio del procedimento volto al recupero della somme indebitamente percepite dal dirigente (37.304,10 euro per gli anni
2007-2011 e 427,92 euro per gli anni 2016-2017) mediante compensazione con i crediti maturati a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2016-2017.
Orbene, l'eccezione di compensazione formulata non può trovare accoglimento, perché difetta un titolo certo a fondamento della posizione creditoria azionata dal Invero, CP_1
non può considerarsi tale la mera comunicazione effettuata con la nota PG n. 817356, che costituisce atto di determinazione unilaterale delle reciproche posizioni debitorie, così precludendo al ricorrente eventuali contestazioni in ordine all'an e al quantum debeatur, nonché alle modalità di recupero. Difetta altresì un titolo giudiziale che accerti in modo definitivo il credito invocato dal resistente, in quanto il richiamato decreto di archiviazione della Procura regionale della Corte dei Conti deve ritenersi privo di una simile efficacia di accertamento, specie rispetto alla posizione individuale dei singoli dirigenti interessati.
Invero, secondo il consolidato orientamento delle giurisprudenza di legittimità, prius logico richiesto implicitamente dalla disciplina codicistica della compensazione è la certezza del credito: il reciproco effetto estintivo della compensazione presuppone che entrambi i crediti siano accertati in modo definitivo mediante sentenza passata in giudicato o altro provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di decadenza o, ancora, per rinuncia volontaria alla contestazione del controcredito opposto in compensazione. Pertanto, se l'esistenza del controcredito opposto in compensazione non è certa, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, e in tale ipotesi il giudice del credito principale non può ritardare la decisione su tale credito fino all'accertamento, da parte sua o di altro giudice, dell'esistenza di quello opposto in compensazione (Cass., sez. un., 15.11.2016, n. 23225).
Nella fattispecie che qui interessa il resistente deduce di aver opposto una compensazione impropria. È ben noto che, se la reciproca relazione di debito-credito trae origine da un unico rapporto, come spesso accade nelle controversie di lavoro, si è in presenza di una ipotesi di compensazione impropria, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, diversamente da quanto accade nel
9 caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e richiede l'eccezione di parte (per tutte, Cass., 15 giugno 2016, n. 12302). In altri termini, la compensazione impropria rende inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale (tra le tante, Cass., 13 agosto 2015, n. 16800).
Tuttavia, ciò non significa che, la compensazione impropria possa essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e che, in particolare, essa possa attuarsi anche allorquando il credito opposto in compensazione sia privo dell'attributo, della certezza (in questi termini, Cass., sez. I, 23.03.2017, n. 7474). Infatti, ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi (oltre che liquidi – o di pronta e facile liquidazione – ed esigibili).
D'altro canto, affermare che ai fini della compensazione propria il credito opposto in compensazione debba essere certo, mentre ai fini di quella impropria possa non esserlo, porterebbe, sul piano pratico, a conseguenze inaccettabili. Verrebbe, infatti, procrastinata la pronuncia sul credito azionato, imponendosi al titolare di esso di attendere l'accertamento del controcredito opposto in compensazione impropria dalla controparte: ciò che non si verificherebbe, invece, nel caso di compensazione propria, giacché – come anticipato – la non certezza del controcredito osta alla compensazione, sia legale che giudiziale, in base all'art. 1243, comma 2, c.c.
In conclusione, non è possibile compensare le reciproche posizioni creditorie delle parti in causa, attesa la mancanza di certezza del titolo da cui deriva il credito invocato dal CP_1
resistente, che solo nel settembre 2024, pendente il presente giudizio, ha trasmesso al ricorrente un atto di determinazione unilaterale delle somme pretese, in assenza di un idoneo titolo giudiziale o amministrativo presupposto. Resta ovviamente ferma la possibilità per il di agire in separato giudizio per il recupero delle somme che ritenga Controparte_1
indebitamente versate al ricorrente in relazione a periodi pregressi rispetto a quelli oggetto del presente ricorso.
Alla luce delle ragioni esposte, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di risultato per le prestazioni dirigenziali, valutate positivamente dal nucleo di valutazione, rese negli anni 2016 e 2017. Conseguentemente, il deve essere condannato all'integrale pagamento nei confronti del Controparte_1
10 ricorrente di tali indennità, nella misura indicata nel ricorso introduttivo e correttamente determinata secondo le percentuali di valutazione positiva di cui alla nota prot.
PG/2019/612505 del 15.07.2019 e il numero di incarichi ad interim ricoperti, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite – in considerazione del sopravvenire delle determinazioni in ordine al recupero delle somme- possono essere compensate nella misura di un terzo e per il resto vanno poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di a conseguire la Parte_1
retribuzione di risultato per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016 e per il periodo 1.1.2017 –
31.10.2017;
b. condanna il in persona del pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 CP_5 favore di dell'importo complessivo pari ad € 29.824,81 di cui € Parte_1
15.024,36, a titolo di retribuzione di risultato relativa all'anno 2016 ed € 13.900,45, a titolo di retribuzione di risultato relativa al periodo 1.1.2017 – 31.10.2017, oltre interessi legali dalla data del 15.7.2019 al saldo.
c. Compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore al pagamento della restante parte in favore di he liquida in complessivi €4626,00 oltre iva e cpa e spese forfettarie Parte_1
c. termine di giorni 45 per il deposito della motivazione.
Napoli, 24/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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