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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5390 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 2.7.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 8557/2025 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
19/10/1949 e , nata a [...] il [...], tutti n.q. di eredi del Sig. Parte_3
, nato ad [...] il [...] e deceduto in Napoli il Persona_1
26/06/2024 rapp.ti e difesi dall'avv. SIMONA POTENZA, con studio in Napoli alla Via
Nazionale n.66, presso la quale elett.te domiciliano, come da procura in calce materialmente congiunta al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
E
in persona del legale rapp.te pro tempore;
CP_1
Convenuto contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 3.4.2025 e notificato il 22.4.2025 , le parti in epigrafe, nella spiegata qualità di eredi del defunto hanno adito il giudice del Tribunale Persona_1 di Napoli, in funzione di giudice del lavoro , ed hanno chiesto di condannare l' al CP_1 pagamento dei ratei arretrati relativi all'indennità di accompagnamento, riconosciuto con decorrenza dal 02/01/2023e fino al decesso del 24/06/2024 , quantificati in € 7.921,12 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero a quella somma , maggiore o minore, stabilita dal Giudice anche eventualmente a mezzo C.T.U, con vittoria di spese . 2
A tal fine hanno dedotto :
a) che il Sig. con ricorso ex art. 445 bis c.p.c richiedeva accertarsi il requisito Pt_1 sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 ex lege 104/92;
b) che il giudizio recante R.G. 373/2024 incardinato innanzi al Tribunale di Napoli si concludeva con decreto di omologa positivo visto l'esito della consulenza tecnica disposta;
c) che, nonostante la notifica del predetto decreto di omologa sia alla sede provinciale che a quella legale in data 28/11/2024, l' non provvedeva al pagamento della prestazione CP_1 assistenziale;
d) che, in data 28/11/2024, si inoltrava a mezzo pec alla sede provinciale modello CP_1 amministrativo AP 23 compilato e firmato dai ricorrenti al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari alla concessione della prestazione assistenziale in favore del de cuius con decorrenza dal 02/01/2023 alla data del decesso del 24/06/2024 e con delega alla riscossione unica in favore della Sig.ra ; Persona_2
e) che a tutt'oggi i ricorrenti n.q., pur essendo stato riconosciuto il diritto alla percezione della prestazione assistenziale in favore del de cuius, non hanno ottenuto la corresponsione dei ratei determinati in € 7.921,12 ;
f) che il de cuius è stato ricoverato stabilmente in strutture a carico del SSN dal 29/03/2024 al decesso.
Hanno dunque concluso chiedendo il pagamento dei ratei così come quantificati .
All'odierna udienza , contumace l' , il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che CP_1 la prestazione è stata corrisposta , come da documentazione allegata per cui ha chiesto decidersi la causa con riconoscimento delle spese di giudizio.
Sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale .
2) Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. A seguito del pagamento operato dall' convenuto il 19.6.2025 , infatti, non CP_2 vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio .
L'intervenuto pagamento, infatti, fa venir meno le ragioni della contrapposizione tra le parti e realizza pienamente l'interesse della parte ricorrente alla pretesa azionata il ricorso.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226). 3
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
E' ben noto infatti che la cessazione della materia del contendere è una formula che , pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
3)Residua, poi, la questione delle spese , da regolamentarsi secondo il principio della soccombenza virtuale . Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che :
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un 4
tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Orbene, nel caso in esame , considerate tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto i tempi del pagamento ,avvenuto integralmente solo dopo la proposizione del ricorso giudiziale, appare opportuno riconoscere alle parti ricorrenti le spese del giudizio .
Va pertanto compensata l'attività del procuratore di parte ricorrente, in ragione della fase di studio e introduttiva del giudizio , dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e del valore della causa.
Le spese del giudizio sono quindi a carico dell' e si liquidano come in dispositivo, alla CP_1 stregua dei minimi di tabella ex DM 55/2014 così come aggiornato .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
b)Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi
€1182,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistario.
Così deciso in Napoli il 2.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 2.7.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 8557/2025 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
19/10/1949 e , nata a [...] il [...], tutti n.q. di eredi del Sig. Parte_3
, nato ad [...] il [...] e deceduto in Napoli il Persona_1
26/06/2024 rapp.ti e difesi dall'avv. SIMONA POTENZA, con studio in Napoli alla Via
Nazionale n.66, presso la quale elett.te domiciliano, come da procura in calce materialmente congiunta al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
E
in persona del legale rapp.te pro tempore;
CP_1
Convenuto contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 3.4.2025 e notificato il 22.4.2025 , le parti in epigrafe, nella spiegata qualità di eredi del defunto hanno adito il giudice del Tribunale Persona_1 di Napoli, in funzione di giudice del lavoro , ed hanno chiesto di condannare l' al CP_1 pagamento dei ratei arretrati relativi all'indennità di accompagnamento, riconosciuto con decorrenza dal 02/01/2023e fino al decesso del 24/06/2024 , quantificati in € 7.921,12 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero a quella somma , maggiore o minore, stabilita dal Giudice anche eventualmente a mezzo C.T.U, con vittoria di spese . 2
A tal fine hanno dedotto :
a) che il Sig. con ricorso ex art. 445 bis c.p.c richiedeva accertarsi il requisito Pt_1 sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 ex lege 104/92;
b) che il giudizio recante R.G. 373/2024 incardinato innanzi al Tribunale di Napoli si concludeva con decreto di omologa positivo visto l'esito della consulenza tecnica disposta;
c) che, nonostante la notifica del predetto decreto di omologa sia alla sede provinciale che a quella legale in data 28/11/2024, l' non provvedeva al pagamento della prestazione CP_1 assistenziale;
d) che, in data 28/11/2024, si inoltrava a mezzo pec alla sede provinciale modello CP_1 amministrativo AP 23 compilato e firmato dai ricorrenti al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari alla concessione della prestazione assistenziale in favore del de cuius con decorrenza dal 02/01/2023 alla data del decesso del 24/06/2024 e con delega alla riscossione unica in favore della Sig.ra ; Persona_2
e) che a tutt'oggi i ricorrenti n.q., pur essendo stato riconosciuto il diritto alla percezione della prestazione assistenziale in favore del de cuius, non hanno ottenuto la corresponsione dei ratei determinati in € 7.921,12 ;
f) che il de cuius è stato ricoverato stabilmente in strutture a carico del SSN dal 29/03/2024 al decesso.
Hanno dunque concluso chiedendo il pagamento dei ratei così come quantificati .
All'odierna udienza , contumace l' , il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che CP_1 la prestazione è stata corrisposta , come da documentazione allegata per cui ha chiesto decidersi la causa con riconoscimento delle spese di giudizio.
Sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale .
2) Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. A seguito del pagamento operato dall' convenuto il 19.6.2025 , infatti, non CP_2 vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio .
L'intervenuto pagamento, infatti, fa venir meno le ragioni della contrapposizione tra le parti e realizza pienamente l'interesse della parte ricorrente alla pretesa azionata il ricorso.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226). 3
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
E' ben noto infatti che la cessazione della materia del contendere è una formula che , pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
3)Residua, poi, la questione delle spese , da regolamentarsi secondo il principio della soccombenza virtuale . Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che :
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un 4
tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Orbene, nel caso in esame , considerate tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto i tempi del pagamento ,avvenuto integralmente solo dopo la proposizione del ricorso giudiziale, appare opportuno riconoscere alle parti ricorrenti le spese del giudizio .
Va pertanto compensata l'attività del procuratore di parte ricorrente, in ragione della fase di studio e introduttiva del giudizio , dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e del valore della causa.
Le spese del giudizio sono quindi a carico dell' e si liquidano come in dispositivo, alla CP_1 stregua dei minimi di tabella ex DM 55/2014 così come aggiornato .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
b)Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi
€1182,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistario.
Così deciso in Napoli il 2.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo