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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/12/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa MO Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 741 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in EA (Cs) alla via Garibaldi 1 presso lo studio dell'avv.
OC MO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 14.07.2025; attrice
E
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in EA (Cs) alla via Garibaldi 1 presso lo studio dell'avv.
OC MO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.11.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 9.12.2025, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 14.07.2025, ha proposto Parte_1 domanda di separazione personale dal coniuge , stante il matrimonio con lui Controparte_1 contratto in Bad Durrheim (Germania) il 3.12.2016, in costanza del quale sono nati due figli,
1 Per_ il 17.06.2012 e il 20.12.2017. A fondamento della domanda ha rilevato che, da Per_1 diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. I ricorrenti economicamente indipendenti dichiarano reciprocamente di non aver nulla a pretendere, poiché hanno regolato ogni rapporto economico finanziario e patrimoniale. 2. La casa familiare, sita in Cetraro (CS), alla via
Veneto II Traversa n. 14, rimarrà assegnata alla Sig.ra la quale, vi coabiterà Pt_1 unitamente ai figli minori e . 3. I figli minori collocati stabilmente presso la Per_1 Per_2 madre, sono affidati in modo congiunto ai genitori. 4. Il sig. porterà con Controparte_1 sé, i figli dalle ore 19.00 del venerdì, alle ore 16.00 della Giorni ed orari potranno Pt_2 essere derogati previo accordo tra le parti, nell'ipotesi di ricorrenze e/o festeggiamenti presso
l'abitazione della sig.ra e/o viceversa, ove i figli hanno il diritto di partecipare. Pt_1
Durante le festività natalizie, alternativamente una settimana con il padre e una settimana con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Durante le festività pasquali. I figli minori trascorreranno alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. Durante il periodo estivo. I figli trascorreranno un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, con la madre e due settimane, anche non consecutive, con il padre. Per consentire le dovute attività organizzative, dette settimane dovranno essere concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Durante il periodo in cui la sig.ra avrà con sé le figlie, gli incontri con il padre saranno sospesi. I genitori Pt_1 dovranno comunque comunicarsi, preventivamente e reciprocamente, l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze. 5. Il sig. si Controparte_1 impegna al versamento della somma di € 400,00 per il mantenimento dei figli minori;
tale somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente, recante IBAN N.:
[...] intestato alla sig.ra 6. Le spese Parte_1 straordinarie che devono essere sostenute nell'interesse dei figli minori (spese mediche specialistiche, cure mediche specialistiche, attività extrascolastiche dei figli, viaggi dei figli, nuovo guardaroba dei figli… ecc. ecc.) sono al 50% a carico dei genitori e devono essere preventivamente concordate dagli stessi”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 22.07.2025.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
12.11.2025. Lo stesso, rappresentando di aver raggiunto un accordo con l'attrice in ordine alle condizioni della separazione (indicato nella suddetta comparsa di costituzione), ha chiesto di
2 omologare tali condizioni, dichiarando l'assenza di reciproche pretese dei coniugi in ordine ai rapporti economici e patrimoniali.
Sostituita l'udienza fissata in data 15.12.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
(come chiesto dalle parti all'udienza del 10.11.2025), le stesse, provvedendo a tale incombente, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'omologa delle condizioni oggetto dell'accordo raggiunto in corso di causa, depositato il 13.11.2025. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni della separazione, in data 18.11.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'omologa delle condizioni (oggetto dell'accordo depositato il 13.11.2025) che di seguito si riportano testualmente: “1. Affidamento e collocamento dei figli minori. I figli minori
[...]
(nata il [...]) e (nato il [...]) vengono affidati in modo Per_3 Persona_4 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra
2. Casa coniugale. L'abitazione sita in Cetraro (CS), via Veneto II Traversa Parte_1
n. 14, di proprietà della sig.ra è assegnata alla stessa, che vi coabiterà con i figli Pt_1 minori. 3. Diritto di visita del padre. Il sig. potrà tenere con sé i figli Controparte_1 dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 16.00 della domenica, nonché secondo quanto concordato tra i genitori in occasione di festività, vacanze scolastiche o esigenze familiari, come già indicato nel ricorso introduttivo, Durante le festività natalizie, alternativamente una settimana con il padre e una settimana con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Durante le festività pasquali. I figli minori trascorreranno alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. Durante il periodo estivo. I figli trascorreranno un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, con la madre e due settimane, anche non consecutive, con il padre. Per consentire le dovute attività organizzative, dette settimane dovranno essere concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Durante il periodo in cui la sig.ra avrà con sé le Pt_1 figlie, gli incontri con il padre saranno sospesi. I genitori dovranno comunque comunicarsi, preventivamente e reciprocamente, l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo eventualmente
3 scelto per le vacanze. Le parti si impegnano a cooperare per garantire il benessere e la stabilità dei figli. 4. Mantenimento dei figli. Il sig. presta il consenso affinchè Controparte_1
l'assegno unico dei figli sia percepito integralmente dalla sig.ra per far fronte alle Pt_1 esingenze dei figli. 5. Spese straordinarie. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno suddivise in misura del 50% tra i genitori, previo accordo preventivo. 6. Rapporti personali e reciproco rispetto. Le parti si impegnano a mantenere rapporti improntati al reciproco rispetto, nell'esclusivo interesse dei figli minori”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi dei figli minori delle clausole relative agli stessi.
Inoltre, la conformità delle intese raggiunte dalle parti agli interessi della primogenita , Per_1 ha reso non necessario l'ascolto della stessa ex art. 473 bis.4 c.p.c..
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 741/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il Parte_1 Controparte_1 matrimonio tra loro contratto in Bad Durrheim (Germania) in data 3.12.2016;
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente ufficiale dello stato civile per quanto di spettanza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in OL il 16.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa MO Scovotto dott. Filippo Leonardo
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