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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 19 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3039/2023 R.G. e vertente tra
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carmela Pavone, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto ricorrente nei confronti di
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale pro tempore per la Sicilia, Dott. c.f. CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaela Fabbi, del ruolo professionale CP_1 resistente
Avente ad oggetto: prestazioni obbligatorie da malattia professionale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 05/06/2023, - avendo svolto diverse Parte_1 mansioni quali meccanico qualificato, meccanico aggiustatore, addetto alla programmazione, assistente tecnico gestione, assistente macchine, operatore esterno impianti termoelettrici, tutte mansioni svolte in presenza di forti e costanti rumori causati dai macchinari cui era addetto - lamentando una “Ipoacusia bilaterale medio-grave di natura tecnopatica” che causava un conseguente notevole calo della sua capacità uditiva, adiva il Tribunale per l'accertamento della natura professionale della denunciata patologia comportante un'invalidità permanente del 11% o nella misura che sarebbe risultata in corso di causa, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale e/o con prova per testi, con condanna dell' alla corresponsione del relativo indennizzo o della relativa CP_3
rendita.
Con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' resistente che chiedeva la conferma delle valutazioni già espresse CP_1 nell'istruttoria amministrativa e il rigetto del ricorso, escludendo la riconducibilità delle patologie del ricorrente all'attività svolta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, espletata la Ctu medico-legale e scambiate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Percentuale di invalidità da riconoscere.
Preliminarmente evidenziava che l'insorgenza della patologia che lo Parte_1
aveva colpito veniva causata dall'esposizione protratta a forti rumori in ambiente di lavoro lungo il corso della sua attività lavorativa.
Per accertare lo stato invalidante ed i postumi residuati in capo a si confrontano i Pt_1
referti medici più rilevanti.
Con provvedimento datato 14/05/2021, la responsabile del provvedimento Persona_1
, della sede di Milazzo, non riconosceva la malattia professionale in capo al
[...] CP_3 ricorrente, dovendo escludere la sussistenza di un nesso eziologico tra il rischio lavorativo cui il ricorrente veniva esposto e la malattia denunciata.
In data 10/09/2021, il lavoratore proponeva rituale opposizione, che in data 04/10/2022 veniva rigettata dall' resistente poichè, a seguito di visita collegiale del 27/09/2022, CP_1
confermava il giudizio precedentemente espresso, a firma del responsabile del provvedimento Persona_1
Infine veniva disposto lo svolgimento di Ctu medico-legale, con la nomina del dott.
[...]
che esponeva le sue conclusioni ritenendo che il periziato è in atto affetto da Per_2
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio grave”, riconoscendo la suddetta patologia come malattia professionale, con un danno biologico nella misura dell'11%. Il consulente riteneva ragionevole supporre che l'attività lavorativa del ricorrente causava il processo degenerativo a genesi professionale, rispondendo ai rilievi posti da parte resistente
(“il periziando per un periodo della sua attività lavorativa (dal 1983 al 2010) ha svolto esclusivamente attività in ufficio e che gli esami audiometrici prodotti, eseguiti dal 2011 al
2017, essendo nel 2019 pensionatosi il periziando, non sono tipici di una ipoacusia di natura professionale non presentando la classica curva a cucchiaio”), che “pur considerando un periodo di lavoro in ufficio nel periodo dal 2011 al 2019 l'esposizione c'è stata e che inoltre
è vero che di solito almeno nel 60% dei casi il tracciato audiometrico ha la caratteristica morfologia a cucchiaio, ma in realtà è stato visto che in soggetti affetti da Trauma Acustico
Cronico spesso il deficit è più accentuato a 6 kHz e che nel 40% dei casi la curva è in discesa sulle frequenze più acute (soglia a 8 kHz peggiore rispetto a 4 e 6 kHz). I soggetti il cui tracciato è in discesa a 8 k Hz hanno un'età media superiore rispetto a coloro che hanno un tracciato con la classica curva a cucchiaio. Per quanto riguarda la differenza di soglia tra le due orecchie appare contenuta in pochi decibel per cui nell'ultimo referto audiometrico lo Specialista parla di bilateralità dell'ipoacusia, il che rientra nelle sopracitate caratteristiche della ipoacusia professionale”.
La prova testimoniale esperita ha confermato l'esposizione continua alla fonte di rumore e la testimonianza risulta attendibile e specifica sui fatti oggetto dei capitoli di prova.
3. Decisione e spese.
Il lavoratore che lamenti postumi invalidanti in ragione di una malattia professionale, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, deve provare che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi, quantomeno, concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sè sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. civ., sez. lav., n. 15074/09).
Alla luce dalla documentazione in atti emergono elementi idonei a dar conto dell'eziologia dell'infermità dal lavoro svolto. Ritiene pertanto il Tribunale che i fatti in causa, anche alla luce delle osservazioni esposte dalla Ctu, depongano nel senso del riconoscimento della dipendenza dell'invalidità da causa di servizio, condannando per l'effetto l' al CP_3 pagamento dell'indennizzo. Invero, in tema di liquidazione del danno biologico nel regime di cui all'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, l' è obbligata ad indennizzare qualunque danno permanente all'integrità CP_3 psicofisica del lavoratore, purchè superiore al 6% di invalidità ed a corrispondere una rendita vitalizia per il danno biologico pari o superiore al 16%.
Il ricorso è pertanto accolto e va dichiarato il diritto di all'indennizzo Parte_1
corrispondente alla percentuale dell'11% come sopra riconosciuta.
Con riferimento alle spese di lite, esse vanno liquidate come da dispositivo e poste a carico dell' resistente, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche CP_4
- d.m. 147/2022 - e del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Si pongono a carico dell' le spese del consulente. CP_3
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara che le infermità riscontrate in capo a
[...]
sono dipendenti da causa di servizio e hanno determinato una Parte_1
percentuale di danno biologico pari all'11%;
2) condanna l' al pagamento della prestazione in favore di CP_3 Parte_1
con decorrenza dalla domanda amministrativa, con rivalutazione e interessi di legge;
3) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, che liquida in € 4.636,5 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
4) pone le spese di Ctu a carico dell' che liquida in € 290,00, oltre accessori, CP_3
in favore del dott. Persona_2
Così deciso in Messina il 20 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando