Articolo 22 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 21Articolo 23
Versione
15 gennaio 1954
Art. 22. Presentazione di documenti e memorie
Obbligo della motivazione

Gli interessati possono presentare agli uffici competenti e alle Commissioni di cui ai precedenti articoli, documenti e memorie.
L'Amministrazione non puo' discostarsi dal parere delle Commissioni senza indicarne le ragioni.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954