Art. 22. Presentazione di documenti e memorie
Obbligo della motivazione
Gli interessati possono presentare agli uffici competenti e alle Commissioni di cui ai precedenti articoli, documenti e memorie.
L'Amministrazione non puo' discostarsi dal parere delle Commissioni senza indicarne le ragioni.
Obbligo della motivazione
Gli interessati possono presentare agli uffici competenti e alle Commissioni di cui ai precedenti articoli, documenti e memorie.
L'Amministrazione non puo' discostarsi dal parere delle Commissioni senza indicarne le ragioni.