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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2025, n. 34164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34164 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SE ZI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NI OR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avv. Marco Bianco, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 15221 del 6 marzo 2025, depositata il 17 aprile 2025, la Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato il ricorso di ZI SE avverso la sentenza emessa Penale Sent. Sez. 3 Num. 34164 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 10/09/2025 2 dalla Corte d’appello di Catanzaro in data 5 aprile 2024, la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità del medesimo imputato con riferimento ai diversi episodi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina al medesimo ascritti, e qualificati a norma dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, assolvendo inoltre lo stesso dal reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. In particolare, i motivi di ricorso di ZI SE, esaminati dalla sentenza impugnata, erano tre e contestavano: il primo, l’affermazione di penale responsabilità per i reati di cessione di sostanze stupefacenti;
il secondo, la qualificazione dei fatti a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; il terzo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe ZI SE, con atto sottoscritto dall’Avv. Marco Bianco, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia errore di fatto, a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avuto riguardo al rigetto della richiesta di riqualificazione dei fatti a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la sentenza della Corte di cassazione, nel rigettare il motivo concernente la qualificazione giuridica dei fatti, è incorsa in un evidente errore di fatto laddove ha valorizzato «la gravità delle condotte, in ragione dei rilevantissimi quantitativi di sostanza movimentati dall'imputato e dal ruolo rivestito sul mercato degli stupefacenti di Cetraro», in quanto si tratta di circostanze la cui sussistenza è incontrovertibilmente esclusa dalla semplice lettura degli atti. Si rappresenta, innanzitutto, con riguardo al profilo quantitativo, che, secondo quanto emerge dal testo delle conversazioni intercettate, le cessioni avevano ad oggetto modiche quantità di sostanze stupefacenti, pari a 0,3 grammi circa, ed erano effettuate per guadagni modesti, pari a 40/50 euro, e che questo dato è desumibile, ad esempio, dal dialogo di cui al n. 132 del 26 giugno 2016 (da questa conversazione si evince una cessione avente ad oggetto 0,5 grammi di cocaina al prezzo di 45,00 euro). Si aggiunge che l’errore di fatto è confermato: a) dal ristretto arco temporale della condotta, compreso tra il 23 giugno e il 12 luglio 2016, quale indicato nel capo di imputazione allegato al ricorso;
b) dalla mancata predisposizione di mezzi o strumenti a supporto della condotta illecita;
c) dalle assoluzioni pronunciate in appello tanto con riguardo ai reati fine, quanto in ordine al reato associativo. Si rileva, in secondo luogo, che proprio l’assoluzione dal reato associativo, rimarca l’errore percettivo della sentenza impugnata in ordine al ruolo svolto dall’attuale ricorrente nel mercato degli stupefacenti. 3 Si osserva, ancora, che l’errore percettivo della sentenza impugnata trova un puntuale riscontro a pag. 44 della stessa, laddove si richiama, a sostegno della capacità dell’attuale ricorrente di fornire cospicui quantitativi di sostanza stupefacente, una conversazione, intercorsa il 26 giugno 2016, e contraddistinta dal progr. n. 131, nella quale, come testualmente trascritto, l’acquirente la droga diceva a SE: «30 euro me li dà …». 3. Con memoria depositata il 25 giugno 2025 nell’interesse dell’attuale ricorrente, l’Avv. Marco Bianco ribadisce che l’errore percettivo è documentato dalla lettura tanto del capo di imputazione, il quale contesta cessioni di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, quanto delle conversazioni intercettate del 26 giugno 2016, progr. n. 131 e n. 132, entrambe relative a cessioni per quantitativi pari a 0,5 grammi e per guadagni non superiori a 50 euro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Le censure formulate nel ricorso denunciano che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore di fatto, laddove ha escluso la riqualificazione dei reati ascritti all’attuale ricorrente a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, perché ha posto a base di tale conclusione «la gravità delle condotte, in ragione dei rilevantissimi quantitativi di sostanza movimentati dall'imputato e dal ruolo rivestito sul mercato degli stupefacenti di Cetraro», sebbene le conversazioni intercettate attestino proprio la modestissima entità ponderale della droga ceduta, e dagli atti emergano sia la brevità del periodo in cui sono avvenuti i fatti, sia l’assenza di mezzi a supporto delle attività illecite, e della partecipazione del medesimo a associazioni criminali. 2.1. Ai fini dell’esame delle censure, appare utile premettere un’indicazione dei principi pertinenti affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Anzitutto, costituiscono principi affermati sin dall’introduzione dell’istituto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. quelli secondo cui: a) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei 4 limiti delle impugnazioni ordinarie (cfr., per tutte, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01). E, di conseguenza, è costante l’indirizzo in forza del quale, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (cfr. tra le tantissime, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01, e Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01). In questa prospettiva, più volte si è anche precisato che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento (vds., tra le altre, Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema Blerim, Rv. 286048 – 01, e Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, Di Gangi, Rv. 273060 – 01). 2.2. La sentenza impugnata nega la riqualificazione dei fatti addebitati al ricorrente, ZI SE, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando che la Corte d’appello «ha posto in rilievo […] la gravità delle condotte, in ragione dei rilevantissimi quantitativi di sostanza movimentati dall'imputato e del ruolo rivestito sul mercato degli stupefacenti di Cetraro, circostanza comprovata dal fatto che egli era punto di riferimento costante di LI AS e CA AL per i loro rifornimenti». A base di questa affermazione la sentenza impugnata fornisce più analitiche indicazioni laddove illustra le ragioni per le quali respinge sia il ricorso di SE nella parte relativa alla affermazione della sua responsabilità per il reato di cessione continuata di cocaina (§ 13.1, pagg. 43-45), sia il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro avverso l’assoluzione di Tomaselli dal reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (§ 114, pagg. 46-47). La Corte di cassazione, infatti, innanzitutto evidenzia che ZI SE è stato ritenuto penalmente responsabile in ordine a «numerosissimi episodi di cessione». Rappresenta poi che il medesimo ricorrente era «tra gli stabili fornitori di [AS] LI», il quale «compulsa[va] una serie di fornitori, con l’unico intento di ottenere quantitativi di cocaina da smerciare». Segnala inoltre che SE «era in grado di assicurare costantemente la sostanza stupefacente richiesta dall’acquirente», e richiama, a titolo esemplificativo, le cessioni del 16 giugno 2016, quella del 26 giugno 2016 e quella del 3 luglio 2016. Precisa: a) con riguardo alla cessione del 26 giugno, che, secondo quanto si evince dalla 5 conversazione intercettata progr. n. 131, «LI AS, alla ricerca frenetica di stupefacente, avesse fatto visita a tutti i fornitori della zona (Grosso Ciponte Luca, TU LU, AC GO), fino ad approdare nuovamente a casa di SE, raggiunto il quale, esordiva dicendo "...30 euro me li dà"»; b) con riguardo alla cessione del 3 luglio, che il predetto AS LI, recandosi presso l’esercizio commerciale di SE, aveva ottenuto «cocaina di ottima qualità (circostanza desumibile dai successivi commenti registrati nella vettura, in cui LI AS afferma: "buona... è buona!")». La sentenza impugnata, quindi, afferma in modo esplicito la correttezza dell’accertamento di responsabilità di ZI SE per le ulteriori cessioni di cocaina in ordine alle quali è stata pronunciata condanna dai Giudici di merito. Questo, infatti, risulta univocamente dal periodo tra la fine di pag. 44 e l’inizio di pag. 45: «Le ulteriori doglianze collegate alla interpretazione delle numerose conversazioni richiamate nel ricorso - paragrafi di cui alle lettere da d) a t) del primo motivo - sollecitano una non consentita rilettura delle emergenze probatorie: le singole cessioni hanno formato oggetto di puntuale analisi da parte dei giudici di merito, che hanno acclarato, attraverso i pur brevi colloqui, la consumazione delle singole fattispecie». Si può aggiungere che i paragrafi di cui alle lettere da d) a t) del primo motivo del ricorso ordinario per cassazione proposto da Tomaselli, ed allegato al presente ricorso straordinario, fanno riferimento a conversazioni relative ad ulteriori cessioni, conversazioni effettuate il 16 giugno 2016, il 22 giugno 2016, il 23 giugno 2016, il 25 giugno 2016, il 27 giugno 2016, il 28 giugno 2016, il 29 e 30 giugno 2016, il 2 luglio 2016, il 4 luglio 2016, il 5 luglio 2016, il 7 luglio 2016, l’8 luglio 2016, il 25 luglio 2016, il 5 agosto 2016, l’8 agosto 2016 e l’11 agosto 2016. La decisione della Corte di cassazione, ancora, nel rigettare il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro avverso l’assoluzione di SE dal reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, osserva che la sentenza del Giudice di secondo grado ha correttamente spiegato perché detto imputato, pur responsabile di «plurime cessioni di sostanza stupefacente [..] in favore di LI AS e CA AL», debba ritenersi aver svolto un «ruolo di fornitore […] teso esclusivamente ad alimentare il traffico gestito da LI AS e dai suoi complici nel loro esclusivo interesse». 2.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili e dei dati processuali a disposizione del Collegio, deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa in errore di fatto laddove individua gli elementi su cui fonda il diniego di riqualificazione, nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dei reati ritenuti accertati. 6 In primo luogo, il ricorso straordinario richiama solo fatti datati al 26 giugno 2016 (le conversazioni n. 131 e n. 132 sono entrambe del 26 giugno 2016), sebbene la sentenza impugnata fondi la propria decisione su «numerosissimi episodi di cessione» avvenuti in un arco di tempo di circa due mesi, e richiami analiticamente anche altre conversazioni. In secondo luogo, la conversazione n. 132 del 26 giugno 2016 non è in alcun modo richiamata nella sentenza impugnata, mentre la conversazione n. 131 del 26 giugno 2016 evoca sì la somma di «30 euro», ma con riguardo ad una fornitura di droga effettuata a AS LI da persona diversa dall’attuale ricorrente. In terzo luogo, la deduzione difensiva, secondo cui le cessioni effettuate dall’attuale ricorrente sarebbero avvenute solo tra il 23 giugno e il 12 luglio 2016, non è in alcun modo documentata: l’imputazione allegata al ricorso straordinario ha ad oggetto ben diciannove cessioni realizzate dal 22 giugno all’11 agosto 2016, né è stato prodotto alcun elemento da cui inferire l’assoluzione da uno o più di questi episodi (anzi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, come si è rilevato nel § 2.2, contesta specificamente il significato attribuito dalla Corte distrettuale anche a conversazioni effettuate il 16 giugno 2016, il 22 giugno 2016, 25 luglio 2016, il 5 agosto 2016, l’8 agosto 2016 e l’11 agosto 2016). In quarto luogo, l’assoluzione dal reato associativo non risulta disposta dalla Corte d’appello per la modestia del ruolo svolto dall’attuale ricorrente nel mercato degli stupefacenti, bensì perché questi, pur responsabile di «plurime cessioni di sostanza stupefacente [..] in favore di LI AS e CA AL», avrebbe svolto un «ruolo di fornitore […] teso esclusivamente ad alimentare il traffico gestito da LI AS e dai suoi complici nel loro esclusivo interesse». In sintesi, quindi, il ricorso straordinario in esame non denuncia un errore di fatto, ma, un errore di valutazione della Corte di cassazione, per di più sulla base di un apprezzamento delle risultanze istruttorie parziale e diverso da quello effettuato dai Giudici di merito;
quindi, propone una censura esclusa dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento a favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NI OR VI Di IC
udita la relazione svolta dal consigliere NI OR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avv. Marco Bianco, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 15221 del 6 marzo 2025, depositata il 17 aprile 2025, la Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato il ricorso di ZI SE avverso la sentenza emessa Penale Sent. Sez. 3 Num. 34164 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 10/09/2025 2 dalla Corte d’appello di Catanzaro in data 5 aprile 2024, la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità del medesimo imputato con riferimento ai diversi episodi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina al medesimo ascritti, e qualificati a norma dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, assolvendo inoltre lo stesso dal reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. In particolare, i motivi di ricorso di ZI SE, esaminati dalla sentenza impugnata, erano tre e contestavano: il primo, l’affermazione di penale responsabilità per i reati di cessione di sostanze stupefacenti;
il secondo, la qualificazione dei fatti a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; il terzo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe ZI SE, con atto sottoscritto dall’Avv. Marco Bianco, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia errore di fatto, a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avuto riguardo al rigetto della richiesta di riqualificazione dei fatti a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la sentenza della Corte di cassazione, nel rigettare il motivo concernente la qualificazione giuridica dei fatti, è incorsa in un evidente errore di fatto laddove ha valorizzato «la gravità delle condotte, in ragione dei rilevantissimi quantitativi di sostanza movimentati dall'imputato e dal ruolo rivestito sul mercato degli stupefacenti di Cetraro», in quanto si tratta di circostanze la cui sussistenza è incontrovertibilmente esclusa dalla semplice lettura degli atti. Si rappresenta, innanzitutto, con riguardo al profilo quantitativo, che, secondo quanto emerge dal testo delle conversazioni intercettate, le cessioni avevano ad oggetto modiche quantità di sostanze stupefacenti, pari a 0,3 grammi circa, ed erano effettuate per guadagni modesti, pari a 40/50 euro, e che questo dato è desumibile, ad esempio, dal dialogo di cui al n. 132 del 26 giugno 2016 (da questa conversazione si evince una cessione avente ad oggetto 0,5 grammi di cocaina al prezzo di 45,00 euro). Si aggiunge che l’errore di fatto è confermato: a) dal ristretto arco temporale della condotta, compreso tra il 23 giugno e il 12 luglio 2016, quale indicato nel capo di imputazione allegato al ricorso;
b) dalla mancata predisposizione di mezzi o strumenti a supporto della condotta illecita;
c) dalle assoluzioni pronunciate in appello tanto con riguardo ai reati fine, quanto in ordine al reato associativo. Si rileva, in secondo luogo, che proprio l’assoluzione dal reato associativo, rimarca l’errore percettivo della sentenza impugnata in ordine al ruolo svolto dall’attuale ricorrente nel mercato degli stupefacenti. 3 Si osserva, ancora, che l’errore percettivo della sentenza impugnata trova un puntuale riscontro a pag. 44 della stessa, laddove si richiama, a sostegno della capacità dell’attuale ricorrente di fornire cospicui quantitativi di sostanza stupefacente, una conversazione, intercorsa il 26 giugno 2016, e contraddistinta dal progr. n. 131, nella quale, come testualmente trascritto, l’acquirente la droga diceva a SE: «30 euro me li dà …». 3. Con memoria depositata il 25 giugno 2025 nell’interesse dell’attuale ricorrente, l’Avv. Marco Bianco ribadisce che l’errore percettivo è documentato dalla lettura tanto del capo di imputazione, il quale contesta cessioni di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, quanto delle conversazioni intercettate del 26 giugno 2016, progr. n. 131 e n. 132, entrambe relative a cessioni per quantitativi pari a 0,5 grammi e per guadagni non superiori a 50 euro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Le censure formulate nel ricorso denunciano che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore di fatto, laddove ha escluso la riqualificazione dei reati ascritti all’attuale ricorrente a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, perché ha posto a base di tale conclusione «la gravità delle condotte, in ragione dei rilevantissimi quantitativi di sostanza movimentati dall'imputato e dal ruolo rivestito sul mercato degli stupefacenti di Cetraro», sebbene le conversazioni intercettate attestino proprio la modestissima entità ponderale della droga ceduta, e dagli atti emergano sia la brevità del periodo in cui sono avvenuti i fatti, sia l’assenza di mezzi a supporto delle attività illecite, e della partecipazione del medesimo a associazioni criminali. 2.1. Ai fini dell’esame delle censure, appare utile premettere un’indicazione dei principi pertinenti affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Anzitutto, costituiscono principi affermati sin dall’introduzione dell’istituto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. quelli secondo cui: a) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei 4 limiti delle impugnazioni ordinarie (cfr., per tutte, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01). E, di conseguenza, è costante l’indirizzo in forza del quale, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (cfr. tra le tantissime, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01, e Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01). In questa prospettiva, più volte si è anche precisato che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento (vds., tra le altre, Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema Blerim, Rv. 286048 – 01, e Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, Di Gangi, Rv. 273060 – 01). 2.2. La sentenza impugnata nega la riqualificazione dei fatti addebitati al ricorrente, ZI SE, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando che la Corte d’appello «ha posto in rilievo […] la gravità delle condotte, in ragione dei rilevantissimi quantitativi di sostanza movimentati dall'imputato e del ruolo rivestito sul mercato degli stupefacenti di Cetraro, circostanza comprovata dal fatto che egli era punto di riferimento costante di LI AS e CA AL per i loro rifornimenti». A base di questa affermazione la sentenza impugnata fornisce più analitiche indicazioni laddove illustra le ragioni per le quali respinge sia il ricorso di SE nella parte relativa alla affermazione della sua responsabilità per il reato di cessione continuata di cocaina (§ 13.1, pagg. 43-45), sia il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro avverso l’assoluzione di Tomaselli dal reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (§ 114, pagg. 46-47). La Corte di cassazione, infatti, innanzitutto evidenzia che ZI SE è stato ritenuto penalmente responsabile in ordine a «numerosissimi episodi di cessione». Rappresenta poi che il medesimo ricorrente era «tra gli stabili fornitori di [AS] LI», il quale «compulsa[va] una serie di fornitori, con l’unico intento di ottenere quantitativi di cocaina da smerciare». Segnala inoltre che SE «era in grado di assicurare costantemente la sostanza stupefacente richiesta dall’acquirente», e richiama, a titolo esemplificativo, le cessioni del 16 giugno 2016, quella del 26 giugno 2016 e quella del 3 luglio 2016. Precisa: a) con riguardo alla cessione del 26 giugno, che, secondo quanto si evince dalla 5 conversazione intercettata progr. n. 131, «LI AS, alla ricerca frenetica di stupefacente, avesse fatto visita a tutti i fornitori della zona (Grosso Ciponte Luca, TU LU, AC GO), fino ad approdare nuovamente a casa di SE, raggiunto il quale, esordiva dicendo "...30 euro me li dà"»; b) con riguardo alla cessione del 3 luglio, che il predetto AS LI, recandosi presso l’esercizio commerciale di SE, aveva ottenuto «cocaina di ottima qualità (circostanza desumibile dai successivi commenti registrati nella vettura, in cui LI AS afferma: "buona... è buona!")». La sentenza impugnata, quindi, afferma in modo esplicito la correttezza dell’accertamento di responsabilità di ZI SE per le ulteriori cessioni di cocaina in ordine alle quali è stata pronunciata condanna dai Giudici di merito. Questo, infatti, risulta univocamente dal periodo tra la fine di pag. 44 e l’inizio di pag. 45: «Le ulteriori doglianze collegate alla interpretazione delle numerose conversazioni richiamate nel ricorso - paragrafi di cui alle lettere da d) a t) del primo motivo - sollecitano una non consentita rilettura delle emergenze probatorie: le singole cessioni hanno formato oggetto di puntuale analisi da parte dei giudici di merito, che hanno acclarato, attraverso i pur brevi colloqui, la consumazione delle singole fattispecie». Si può aggiungere che i paragrafi di cui alle lettere da d) a t) del primo motivo del ricorso ordinario per cassazione proposto da Tomaselli, ed allegato al presente ricorso straordinario, fanno riferimento a conversazioni relative ad ulteriori cessioni, conversazioni effettuate il 16 giugno 2016, il 22 giugno 2016, il 23 giugno 2016, il 25 giugno 2016, il 27 giugno 2016, il 28 giugno 2016, il 29 e 30 giugno 2016, il 2 luglio 2016, il 4 luglio 2016, il 5 luglio 2016, il 7 luglio 2016, l’8 luglio 2016, il 25 luglio 2016, il 5 agosto 2016, l’8 agosto 2016 e l’11 agosto 2016. La decisione della Corte di cassazione, ancora, nel rigettare il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro avverso l’assoluzione di SE dal reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, osserva che la sentenza del Giudice di secondo grado ha correttamente spiegato perché detto imputato, pur responsabile di «plurime cessioni di sostanza stupefacente [..] in favore di LI AS e CA AL», debba ritenersi aver svolto un «ruolo di fornitore […] teso esclusivamente ad alimentare il traffico gestito da LI AS e dai suoi complici nel loro esclusivo interesse». 2.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili e dei dati processuali a disposizione del Collegio, deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa in errore di fatto laddove individua gli elementi su cui fonda il diniego di riqualificazione, nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dei reati ritenuti accertati. 6 In primo luogo, il ricorso straordinario richiama solo fatti datati al 26 giugno 2016 (le conversazioni n. 131 e n. 132 sono entrambe del 26 giugno 2016), sebbene la sentenza impugnata fondi la propria decisione su «numerosissimi episodi di cessione» avvenuti in un arco di tempo di circa due mesi, e richiami analiticamente anche altre conversazioni. In secondo luogo, la conversazione n. 132 del 26 giugno 2016 non è in alcun modo richiamata nella sentenza impugnata, mentre la conversazione n. 131 del 26 giugno 2016 evoca sì la somma di «30 euro», ma con riguardo ad una fornitura di droga effettuata a AS LI da persona diversa dall’attuale ricorrente. In terzo luogo, la deduzione difensiva, secondo cui le cessioni effettuate dall’attuale ricorrente sarebbero avvenute solo tra il 23 giugno e il 12 luglio 2016, non è in alcun modo documentata: l’imputazione allegata al ricorso straordinario ha ad oggetto ben diciannove cessioni realizzate dal 22 giugno all’11 agosto 2016, né è stato prodotto alcun elemento da cui inferire l’assoluzione da uno o più di questi episodi (anzi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, come si è rilevato nel § 2.2, contesta specificamente il significato attribuito dalla Corte distrettuale anche a conversazioni effettuate il 16 giugno 2016, il 22 giugno 2016, 25 luglio 2016, il 5 agosto 2016, l’8 agosto 2016 e l’11 agosto 2016). In quarto luogo, l’assoluzione dal reato associativo non risulta disposta dalla Corte d’appello per la modestia del ruolo svolto dall’attuale ricorrente nel mercato degli stupefacenti, bensì perché questi, pur responsabile di «plurime cessioni di sostanza stupefacente [..] in favore di LI AS e CA AL», avrebbe svolto un «ruolo di fornitore […] teso esclusivamente ad alimentare il traffico gestito da LI AS e dai suoi complici nel loro esclusivo interesse». In sintesi, quindi, il ricorso straordinario in esame non denuncia un errore di fatto, ma, un errore di valutazione della Corte di cassazione, per di più sulla base di un apprezzamento delle risultanze istruttorie parziale e diverso da quello effettuato dai Giudici di merito;
quindi, propone una censura esclusa dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento a favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NI OR VI Di IC