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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/10/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1523/2025
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 1523/2025 RG, assegnata con provvedimento del 23.7.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
16.7.2025, promossa
Da
- (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] in San Ferdinando (RC), rappresentato e difeso dall'Avv.
CO CH ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Laureana di
Borrello, in C.so Umberto I° n. 2;
- ricorrente -
CONTRO
- C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, via Ciro il Grande 21, rapp.to e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82;
- - P.I. , nella pers. del l.r.p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Roma, via G. Grezar 14, rapp.ta e difesa dall'avv. Giacomo Corallini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria alla Via Mortara Ravagnese n. 1;
- resistenti -
1 AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259002575671000 notificata in data
29.3.2025 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito per i contributi IVS per cui delimitava l'impugnativa:
1. n. 39420160001347025000, anni 2015-2016 presuntivamente notificato il 4.6.2016;
2. n. 39420160003773618000, anni 2015-2016 presuntivamente notificato il 22.11.2016;
3. n. 39420160004469292000 anni 2012-2013-2016 presuntivamente notificato il 18.1.2017.
IL G.O.P.
rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.9.25 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259002575671000 notificata in data 29.3.2025 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito per cui delimitava l'impugnativa per un totale complessivo di euro 8.400,68, riferiti a Contributi IVS fissi, somme aggiuntive e sanzioni: n. 39420160001347025000, n.
39420160003773618000 e n. 39420160004469292000.
___________________
Contestava l'odierno ricorrente la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito nonché l'intervenuta prescrizione delle contribuzioni previdenziali, ritenendo che il diritto di credito dell' alla data di notifica dell'intimazione opposta, si CP_1 era estinto essendo spirato il termine quinquennale previsto dalla normativa ex L. n. 335/95, con conseguente venir meno del diritto dell'Agente della Riscossione a vantare le somme nei suoi confronti.
Concludeva quindi:
“voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
09420259002575671000 limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420160001347025000, n.
N.39420160003773618000 e n. 39420160004469292000 per omessa notificazione della stessa;
dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei su menzionati avvisi per le motivazioni di cui sopra.
2 Con condanna in capo alle parti resistenti.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per Legge”.
- Costituzione CP_1
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza dei termini ex art. 617 cpc e art. 24, c. 5, d.leg.vo 46/99 nonché il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di contestazione di intimazione di pagamento che era atto non riconducibile all' . CP_1
Evidenziava che l' aveva notificato gli avvisi di addebito nei termini di legge e doveva CP_1 essere il Concessionario a dare prova dell'interruzione dei termini, avendo in gestione tutte le fasi successive alla iscrizione a ruolo del credito.
Sosteneva, infine, che ai fini della prescrizione si doveva tenere conto anche della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito:
“preliminarmente dichiarare l'interposta opposizione inammissibile;
nel merito, dichiarare la legittimità delle iscrizioni a ruolo e degli avvisi di addebito, ovvero accertare e dichiarare
l'esistenza del corrispondente debito e perciò condannare l'opponente al versamento di quanto dovuto per legge;
condannare le altre parti del giudizio al pagamento di onorari, diritti e spese del presente giudizio”.
- Costituzione Controparte_3
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità, la Controparte_4 nullità del ricorso e/o della costituzione in giudizio del ricorrente poiché manca del tutto l'attestazione di conformità della procura alle liti.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso per tardività di deposito del ricorso oltre il termine breve di quaranta giorni ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, dalla notifica degli avvisi di addebito o entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto medesimo ex artt.
617 e 618 c.p.c. per vizi formali dell'atto.
Sosteneva di aver notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
• In data 29/11/2019 Intimazione n. 09420199013042531000 • In data 07/12/2021 Intimazione
n. 09420219000839980000 • In data 19/12/2022 Intimazione 09420229007250491000 • In data
29/03/2025 l'Intimazione 09420259002575671000 oggi opposta.
Contestava altresì la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle contestazioni e domande avversarie relative alla emissione e notificazione degli avvisi di addebito.
3 Deduceva, infine, che bisognava tenere conto anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito:
“- Rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda in quanto tardiva ed inammissibile nonché in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- dichiarare tenuto e condannare il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle somme CP_1 oggetto dell'avviso di addebito n. N.39420160001347025000, N.39420160003773618000 E N.
39420160004469292000, oltre sanzioni ed interessi legali fino al saldo;
- accertare e dichiarare la validità dell'intimazione opposta e con essa i sottesi avvisi di addebito;
in subordine:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di mandando Controparte_2 assolta quest'ultima da ogni domanda di parte ricorrente in punto spese: condannare parte ricorrente alla refusione in favore di delle spese e dei Controparte_3 compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA;
- per il caso di accoglimento delle domande avversarie per motivi di opposizione non imputabili all'operato ed a responsabilità dell'esponente, considerato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, compensare le spese di lite tra parte ricorrente ed Controparte_3
”.
[...]
<<<>>>
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr.
Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr.
Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.),
e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non
4 andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- NEL MERITO
Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259002575671000 notificata in data 29.3.2025 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito per cui delimitava l'impugnativa per un totale complessivo di euro 8.400,68, riferiti a Contributi IVS fissi, somme aggiuntive e sanzioni: n. 39420160001347025000, n.
39420160003773618000 e n. 39420160004469292000. CP_ In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
5 Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
6 - Inammissibilità, nullità del ricorso e/o della costituzione in giudizio del ricorrente per mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti
Sul punto si rileva che contrariamente a quanto eccepito dal resistente Controparte_5
, risulta agli atti di causa sia la procura alle liti sottoscritta digitalmente che
[...]
l'attestazione di conformità all'originale.
Tale eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
- Prescrizione
In merito alla eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito, da un esame della CP_ documentazione prodotta agli atti del giudizio (v. avvisi ricevimento all.ti , emerge in realtà come gli stessi risultano regolarmente notificati mediante consegna a mani della madre a mezzo Racc./AR, avendo nell'occasione l'Ente adottato quale procedura di notificazione quella di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973.
Pertanto, l'avviso di addebito n. 39420160001347025000 risulta notificato il 4.6.2016,
l'avviso n. 39420160003773618000 il 22.11.2016 e l'avviso n. 39420160004469292000 il
18.1.2017.
È noto che l'agente per la riscossione dispone di una pluralità di modalità di cui può liberamente CP_ avvalersi per notificate i propri atti (analogamente per l' per la notifica degli avvisi di addebito).
In particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 dispone, tra l'altro, che la notifica possa essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che in tal caso “la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dalla legge”.
Ai sensi della citata normativa l'agente per la riscossione è legittimato a notificare la cartella esattoriale in via diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma (ora terzo), ossia “persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda” dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza altri adempimenti.
Si tratta, peraltro, di una previsione speciale che esclude la contemporanea operatività delle ulteriori modalità indicate nel codice di procedura civile o all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamate solo in via residuale (comma 6) ovvero per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia (comma 4).
Dunque, qualora l'agente per la riscossione si sia avvalso della procedura di cui all'art. 26 comma 1 e 3 D.P.R. n. 602/1973 e la cartella esattoriale sia stata ricevuto da un familiare o da un addetto al ritiro, la notifica è di per sé valida e non necessita dell'integrazione mediante invio della raccomandata di avviso al destinatario.
7 Deve perciò rilevarsi che a dispetto di quanto sostenuto da parte ricorrente, tale notifica deve ritenersi valida, anche in assenza di CAN o CAD, nelle ipotesi in cui il ricevente era persona diversa dal destinatario (familiare convivente o incaricato al ritiro) o quando la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che di merito:“La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"
(Cass. n. 1108/2011).
“É validamente eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600/1973 art. 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Ne discende che non è adempimento necessario, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata integrativa al destinatario, invece richiesto dall' art. 139 c.p.c. e dal suddetto articolo 60”
(Cass. n. 28872 del 12/11/2018).
“Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, l'Agente della Riscossione può procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento a mezzo dell'ordinario servizio postale, con la conseguenza che la notifica si intenda perfezionata mediante la consegna anche a persona diversa dal destinatario, senza la necessità, in questo caso, della spedizione di una seconda raccomandata solo per l'ipotesi di notifica di atti giudiziari” (cfr. Comm. trib. reg. Roma,
(Lazio) sez. XI, 26/09/2017, n.5523).
8 “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente
o dell'amministrazione” (Trib. Roma sez. XIII n. 11788 dell'1/09/2020).
Si è detto, quindi, che la notifica ai sensi del citato art. 26 si perfeziona anche con la consegna ad un familiare convivente o a persona dichiaratasi addetta al ritiro, purché ovviamente sia eseguita presso la residenza o il domicilio o la sede o l'ufficio del destinatario.
In tal caso l'efficacia della notifica è correlata alla presunzione legislativa della conoscibilità da parte del destinatario proprio per la consegna a chi in quel luogo (riferibile al destinatario) ed in quel momento era presente.
La dichiarazione del notificatore al riguardo (cioè, sul luogo della notifica e sulla dichiarazione della parte che ha ricevuto la consegna) è assistita dalla fede privilegiata ai sensi dell'art.
2700 c.c. e può essere contestata solo con la querela di falso.
Il principio è condiviso nella più recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte ed anche in quella del Distretto: “Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato
e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 19680 del 21/09/2020).
“La cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento, può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia
9 avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Trib. Reggio Calabria n. 354 del 17/03/2020).
Nel caso di specie l'opponente non ha proposto querela di falso, sicché non può dubitarsi dell'effetto legale conseguente alle indicazioni contenute nella relata di notificazione della cartella esattoriale. Né il destinatario ha dedotto e provato che il luogo ove è stata eseguita la notificazione non era in concreto a sé riferibile, così da rescindere il legame tra la presunzione di conoscenza e la presenza in quel luogo delle persone qualificate di cui all'art. 26 D.P.R. n.
602/1973 (cfr. Cass. n. 10543 del 15/04/2019).
___________________
Per quanto attiene gli atti interruttivi della prescrizione si osserva come relativamente l'intimazione di pagamento n. 09420199013042531000 non vi è in atti alcuna prova della sua comunicazione al destinatario ma semplicemente un avviso di ricevimento in bianco e completamente illeggibile (v. doc. n. 2 , con conseguente nullità della notifica. CP_2
Mentre gli altri atti di intimazione di pagamento sono stati notificati mediante consegna a mani del destinatario, come si evince dagli avvisi di ricevimento riversati in atti del
Concessionario della Riscossione: intimazione n. 09420219000839980000 il 7.12.2021 (v. all.ti 3 e 3.1 e intimazione n. 09420229007250491000 il 19.12.2022, solamente per CP_2
l'avviso n. 39420160003773618000 notificato il 22.11.2016 (v. all.ti 4 e 4.1 , con CP_2 conseguente efficacia interruttiva dei termini di prescrizione.
_______________________
Inoltre, ai fini della richiesta di accertamento della prescrizione dei crediti portati dai suindicati avvisi di addebito, occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura
Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al
Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021).
Tale normativa emergenziale infatti aveva disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione
10 legislativa la possibilità per l' di procedere con la notificazione di atti della riscossione, CP_2 per il corrispondente periodo doveva intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare riscontro nel casi di specie.
Sul punto, la Suprema Corte, con Sentenza n. 960/2025, ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che
l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere
a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso Controparte_6 che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 226/2025 del 9.4.2025 ha specificato che “… La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione”.
11 Ciò posto, ne consegue che:
- per l'avviso n. 39420160001347025000 notificato il 4.6.2016, con termine di prescrizione il
4.6.2021, aggiungendo 542 giorni per la normativa emergenziale Covid 19, con nuovo termine di prescrizione del 28.11.2023, alla data di notifica dell'intimazione n. 09420219000839980000 del
7.12.2021 avente efficacia interruttiva ed alla data di notifica dall'intimazione opposta
n. 09420259002575671000 (29.3.2025), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale ex L. 335/95;
- per l'avviso n. 39420160003773618000 notificato il 22.11.2016, con termine di prescrizione il 22.11.2021, aggiungendo 542 giorni per la normativa emergenziale Covid 19, con nuovo termine di prescrizione del 18.5.2023, alla data di notifica dell'intimazione n.
09420219000839980000 del 7.12.2021 avente efficacia interruttiva ed alla data di notifica dall'intimazione opposta n. 09420259002575671000 (29.3.2025), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale ex L. 335/95;
- per l'avviso n. 39420160004469292000 notificato 18.1.2017 con termine di prescrizione il
18.1.2022, aggiungendo 542 giorni per la normativa emergenziale Covid 19, con nuovo termine di prescrizione del 14.7.2023, alla data di notifica dell'intimazione n. 09420219000839980000 del
7.12.2021 avente efficacia interruttiva ed alla data di notifica dall'intimazione opposta
n. 09420259002575671000 (29.3.2025), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale ex L. 335/95;
____________________
In definitiva alla luce di quanto esposto, la domanda di prescrizione dei crediti portati dall'intimazione opposta n. 09420259002575671000 deve essere respinta, nonché confermata la validità degli avvisi di addebito sottesi n. 39420160001347025000, n.
39420160003773618000 e n. 39420160004469292000 e, conseguentemente, dovuti i relativi importi.
- Legittimazione passiva CP_2
Occorre affrontare, a questo punto, l'ulteriore questione relativa alla carenza di legittimazione passiva nel giudizio odierno dell' . Controparte_4
Al riguardo, occorre precisare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24,
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.
A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei
12 giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che, in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi ( civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594).
Sennonché, si è ritenuto non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l' art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all' art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede
d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13929).
L'agente per la riscossione restava, quindi, unico legittimato passivo per quanto concerneva la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi consequenziali, tenuto conto che la procedura
è interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/1998 n. 337 e del d.lgs.
13/04/99 n. 112 (modificato dal d.l. 209/2002 citato).
Quindi, con pronuncia dell'8.3.2022, n. 7514, la Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che
“In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”
In sintesi, si afferma l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art. 39 d.lgs. n.
112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999.
Norma questa ulteriormente ritoccata dalla Legge n. 203/2024, conosciuta come "Collegato
Lavoro", entrata in vigore il 12.1.2025, che introduce modifiche significative in materia di notifiche dei ricorsi agli enti territoriali, specialmente in ambito previdenziale e tributario.
13 L'art. 25 della legge, in particolare, modifica il Decreto Legislativo 46/99, stabilendo che le notifiche di ricorsi relativi all'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali e alle garanzie giurisdizionali per le entrate non devolute alle commissioni tributarie, devono essere effettuate nei confronti dell'Ente Impositore (senza menzionare in alcun modo il
Concessionario) presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati:
“1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
b) all'articolo 29, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»”.
Del resto, l'eventuale annullamento della cartella o avviso di addebito e del ruolo esattoriale per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del concessionario, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo.
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
Dunque, anche qualora l'agente della riscossione abbia proceduto alla notifica della cartella di pagamento, come nel caso di specie, l'unico legittimato passivo a fronte della domanda finalizzata all'accertamento dell'estinzione della pretesa contributiva per intervenuto decorso CP_ del termine di prescrizione è l'ente creditore e, nel caso di specie, l'
Concludendo, la pretesa del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento per inesistenza dell'obbligo contributivo, cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa;
sicché, applicando i canoni esegetici esplicati dai condivisibili precedenti appena menzionati, può essere affermata la carenza di legittimazione passiva in capo all'Agente della riscossione.
- Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte ricorrente in favore dell'Ente impositore e . CP_1 Controparte_2
14 Si liquidano, pertanto, assumendo quale parametro di riferimento ai sensi del D.M. 147/2022, lo scaglione in base al valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) tenuto conto della minima complessità della controversia dei parametri minimi e del mancato svolgimento di attività istruttoria in senso proprio, in complessive € 1.865,00 cadauno oltre al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.
39420160001347025000, n. 39420160003773618000, n. 39420160004469292000 sottesi all'intimazione opposta n. 09420259002575671000 e, conseguentemente, dovuti i relativi importi.
2. per l'effetto conferma la validità dell'intimazione opposta n. 09420259002575671000;
3. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
4. condanna parte opponente al pagamento in favore dell' ed CP_1 Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 cadauno, oltre Iva, CPA e
[...] rimborso forfettario come per legge;
5. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 10.10.2025
IL G.O.P.
Dott. Giovanni Rocco Vadalà
15
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 1523/2025 RG, assegnata con provvedimento del 23.7.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
16.7.2025, promossa
Da
- (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] in San Ferdinando (RC), rappresentato e difeso dall'Avv.
CO CH ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Laureana di
Borrello, in C.so Umberto I° n. 2;
- ricorrente -
CONTRO
- C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, via Ciro il Grande 21, rapp.to e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82;
- - P.I. , nella pers. del l.r.p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Roma, via G. Grezar 14, rapp.ta e difesa dall'avv. Giacomo Corallini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria alla Via Mortara Ravagnese n. 1;
- resistenti -
1 AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259002575671000 notificata in data
29.3.2025 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito per i contributi IVS per cui delimitava l'impugnativa:
1. n. 39420160001347025000, anni 2015-2016 presuntivamente notificato il 4.6.2016;
2. n. 39420160003773618000, anni 2015-2016 presuntivamente notificato il 22.11.2016;
3. n. 39420160004469292000 anni 2012-2013-2016 presuntivamente notificato il 18.1.2017.
IL G.O.P.
rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.9.25 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259002575671000 notificata in data 29.3.2025 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito per cui delimitava l'impugnativa per un totale complessivo di euro 8.400,68, riferiti a Contributi IVS fissi, somme aggiuntive e sanzioni: n. 39420160001347025000, n.
39420160003773618000 e n. 39420160004469292000.
___________________
Contestava l'odierno ricorrente la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito nonché l'intervenuta prescrizione delle contribuzioni previdenziali, ritenendo che il diritto di credito dell' alla data di notifica dell'intimazione opposta, si CP_1 era estinto essendo spirato il termine quinquennale previsto dalla normativa ex L. n. 335/95, con conseguente venir meno del diritto dell'Agente della Riscossione a vantare le somme nei suoi confronti.
Concludeva quindi:
“voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
09420259002575671000 limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420160001347025000, n.
N.39420160003773618000 e n. 39420160004469292000 per omessa notificazione della stessa;
dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei su menzionati avvisi per le motivazioni di cui sopra.
2 Con condanna in capo alle parti resistenti.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per Legge”.
- Costituzione CP_1
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza dei termini ex art. 617 cpc e art. 24, c. 5, d.leg.vo 46/99 nonché il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di contestazione di intimazione di pagamento che era atto non riconducibile all' . CP_1
Evidenziava che l' aveva notificato gli avvisi di addebito nei termini di legge e doveva CP_1 essere il Concessionario a dare prova dell'interruzione dei termini, avendo in gestione tutte le fasi successive alla iscrizione a ruolo del credito.
Sosteneva, infine, che ai fini della prescrizione si doveva tenere conto anche della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito:
“preliminarmente dichiarare l'interposta opposizione inammissibile;
nel merito, dichiarare la legittimità delle iscrizioni a ruolo e degli avvisi di addebito, ovvero accertare e dichiarare
l'esistenza del corrispondente debito e perciò condannare l'opponente al versamento di quanto dovuto per legge;
condannare le altre parti del giudizio al pagamento di onorari, diritti e spese del presente giudizio”.
- Costituzione Controparte_3
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità, la Controparte_4 nullità del ricorso e/o della costituzione in giudizio del ricorrente poiché manca del tutto l'attestazione di conformità della procura alle liti.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso per tardività di deposito del ricorso oltre il termine breve di quaranta giorni ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, dalla notifica degli avvisi di addebito o entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto medesimo ex artt.
617 e 618 c.p.c. per vizi formali dell'atto.
Sosteneva di aver notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
• In data 29/11/2019 Intimazione n. 09420199013042531000 • In data 07/12/2021 Intimazione
n. 09420219000839980000 • In data 19/12/2022 Intimazione 09420229007250491000 • In data
29/03/2025 l'Intimazione 09420259002575671000 oggi opposta.
Contestava altresì la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle contestazioni e domande avversarie relative alla emissione e notificazione degli avvisi di addebito.
3 Deduceva, infine, che bisognava tenere conto anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito:
“- Rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda in quanto tardiva ed inammissibile nonché in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- dichiarare tenuto e condannare il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle somme CP_1 oggetto dell'avviso di addebito n. N.39420160001347025000, N.39420160003773618000 E N.
39420160004469292000, oltre sanzioni ed interessi legali fino al saldo;
- accertare e dichiarare la validità dell'intimazione opposta e con essa i sottesi avvisi di addebito;
in subordine:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di mandando Controparte_2 assolta quest'ultima da ogni domanda di parte ricorrente in punto spese: condannare parte ricorrente alla refusione in favore di delle spese e dei Controparte_3 compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA;
- per il caso di accoglimento delle domande avversarie per motivi di opposizione non imputabili all'operato ed a responsabilità dell'esponente, considerato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, compensare le spese di lite tra parte ricorrente ed Controparte_3
”.
[...]
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MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr.
Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr.
Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.),
e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non
4 andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- NEL MERITO
Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259002575671000 notificata in data 29.3.2025 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito per cui delimitava l'impugnativa per un totale complessivo di euro 8.400,68, riferiti a Contributi IVS fissi, somme aggiuntive e sanzioni: n. 39420160001347025000, n.
39420160003773618000 e n. 39420160004469292000. CP_ In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
5 Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
6 - Inammissibilità, nullità del ricorso e/o della costituzione in giudizio del ricorrente per mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti
Sul punto si rileva che contrariamente a quanto eccepito dal resistente Controparte_5
, risulta agli atti di causa sia la procura alle liti sottoscritta digitalmente che
[...]
l'attestazione di conformità all'originale.
Tale eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
- Prescrizione
In merito alla eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito, da un esame della CP_ documentazione prodotta agli atti del giudizio (v. avvisi ricevimento all.ti , emerge in realtà come gli stessi risultano regolarmente notificati mediante consegna a mani della madre a mezzo Racc./AR, avendo nell'occasione l'Ente adottato quale procedura di notificazione quella di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973.
Pertanto, l'avviso di addebito n. 39420160001347025000 risulta notificato il 4.6.2016,
l'avviso n. 39420160003773618000 il 22.11.2016 e l'avviso n. 39420160004469292000 il
18.1.2017.
È noto che l'agente per la riscossione dispone di una pluralità di modalità di cui può liberamente CP_ avvalersi per notificate i propri atti (analogamente per l' per la notifica degli avvisi di addebito).
In particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 dispone, tra l'altro, che la notifica possa essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che in tal caso “la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dalla legge”.
Ai sensi della citata normativa l'agente per la riscossione è legittimato a notificare la cartella esattoriale in via diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma (ora terzo), ossia “persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda” dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza altri adempimenti.
Si tratta, peraltro, di una previsione speciale che esclude la contemporanea operatività delle ulteriori modalità indicate nel codice di procedura civile o all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamate solo in via residuale (comma 6) ovvero per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia (comma 4).
Dunque, qualora l'agente per la riscossione si sia avvalso della procedura di cui all'art. 26 comma 1 e 3 D.P.R. n. 602/1973 e la cartella esattoriale sia stata ricevuto da un familiare o da un addetto al ritiro, la notifica è di per sé valida e non necessita dell'integrazione mediante invio della raccomandata di avviso al destinatario.
7 Deve perciò rilevarsi che a dispetto di quanto sostenuto da parte ricorrente, tale notifica deve ritenersi valida, anche in assenza di CAN o CAD, nelle ipotesi in cui il ricevente era persona diversa dal destinatario (familiare convivente o incaricato al ritiro) o quando la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che di merito:“La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"
(Cass. n. 1108/2011).
“É validamente eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600/1973 art. 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Ne discende che non è adempimento necessario, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata integrativa al destinatario, invece richiesto dall' art. 139 c.p.c. e dal suddetto articolo 60”
(Cass. n. 28872 del 12/11/2018).
“Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, l'Agente della Riscossione può procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento a mezzo dell'ordinario servizio postale, con la conseguenza che la notifica si intenda perfezionata mediante la consegna anche a persona diversa dal destinatario, senza la necessità, in questo caso, della spedizione di una seconda raccomandata solo per l'ipotesi di notifica di atti giudiziari” (cfr. Comm. trib. reg. Roma,
(Lazio) sez. XI, 26/09/2017, n.5523).
8 “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente
o dell'amministrazione” (Trib. Roma sez. XIII n. 11788 dell'1/09/2020).
Si è detto, quindi, che la notifica ai sensi del citato art. 26 si perfeziona anche con la consegna ad un familiare convivente o a persona dichiaratasi addetta al ritiro, purché ovviamente sia eseguita presso la residenza o il domicilio o la sede o l'ufficio del destinatario.
In tal caso l'efficacia della notifica è correlata alla presunzione legislativa della conoscibilità da parte del destinatario proprio per la consegna a chi in quel luogo (riferibile al destinatario) ed in quel momento era presente.
La dichiarazione del notificatore al riguardo (cioè, sul luogo della notifica e sulla dichiarazione della parte che ha ricevuto la consegna) è assistita dalla fede privilegiata ai sensi dell'art.
2700 c.c. e può essere contestata solo con la querela di falso.
Il principio è condiviso nella più recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte ed anche in quella del Distretto: “Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato
e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 19680 del 21/09/2020).
“La cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento, può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia
9 avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Trib. Reggio Calabria n. 354 del 17/03/2020).
Nel caso di specie l'opponente non ha proposto querela di falso, sicché non può dubitarsi dell'effetto legale conseguente alle indicazioni contenute nella relata di notificazione della cartella esattoriale. Né il destinatario ha dedotto e provato che il luogo ove è stata eseguita la notificazione non era in concreto a sé riferibile, così da rescindere il legame tra la presunzione di conoscenza e la presenza in quel luogo delle persone qualificate di cui all'art. 26 D.P.R. n.
602/1973 (cfr. Cass. n. 10543 del 15/04/2019).
___________________
Per quanto attiene gli atti interruttivi della prescrizione si osserva come relativamente l'intimazione di pagamento n. 09420199013042531000 non vi è in atti alcuna prova della sua comunicazione al destinatario ma semplicemente un avviso di ricevimento in bianco e completamente illeggibile (v. doc. n. 2 , con conseguente nullità della notifica. CP_2
Mentre gli altri atti di intimazione di pagamento sono stati notificati mediante consegna a mani del destinatario, come si evince dagli avvisi di ricevimento riversati in atti del
Concessionario della Riscossione: intimazione n. 09420219000839980000 il 7.12.2021 (v. all.ti 3 e 3.1 e intimazione n. 09420229007250491000 il 19.12.2022, solamente per CP_2
l'avviso n. 39420160003773618000 notificato il 22.11.2016 (v. all.ti 4 e 4.1 , con CP_2 conseguente efficacia interruttiva dei termini di prescrizione.
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Inoltre, ai fini della richiesta di accertamento della prescrizione dei crediti portati dai suindicati avvisi di addebito, occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura
Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al
Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021).
Tale normativa emergenziale infatti aveva disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione
10 legislativa la possibilità per l' di procedere con la notificazione di atti della riscossione, CP_2 per il corrispondente periodo doveva intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare riscontro nel casi di specie.
Sul punto, la Suprema Corte, con Sentenza n. 960/2025, ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che
l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere
a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso Controparte_6 che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 226/2025 del 9.4.2025 ha specificato che “… La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione”.
11 Ciò posto, ne consegue che:
- per l'avviso n. 39420160001347025000 notificato il 4.6.2016, con termine di prescrizione il
4.6.2021, aggiungendo 542 giorni per la normativa emergenziale Covid 19, con nuovo termine di prescrizione del 28.11.2023, alla data di notifica dell'intimazione n. 09420219000839980000 del
7.12.2021 avente efficacia interruttiva ed alla data di notifica dall'intimazione opposta
n. 09420259002575671000 (29.3.2025), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale ex L. 335/95;
- per l'avviso n. 39420160003773618000 notificato il 22.11.2016, con termine di prescrizione il 22.11.2021, aggiungendo 542 giorni per la normativa emergenziale Covid 19, con nuovo termine di prescrizione del 18.5.2023, alla data di notifica dell'intimazione n.
09420219000839980000 del 7.12.2021 avente efficacia interruttiva ed alla data di notifica dall'intimazione opposta n. 09420259002575671000 (29.3.2025), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale ex L. 335/95;
- per l'avviso n. 39420160004469292000 notificato 18.1.2017 con termine di prescrizione il
18.1.2022, aggiungendo 542 giorni per la normativa emergenziale Covid 19, con nuovo termine di prescrizione del 14.7.2023, alla data di notifica dell'intimazione n. 09420219000839980000 del
7.12.2021 avente efficacia interruttiva ed alla data di notifica dall'intimazione opposta
n. 09420259002575671000 (29.3.2025), non era maturato il termine di prescrizione quinquennale ex L. 335/95;
____________________
In definitiva alla luce di quanto esposto, la domanda di prescrizione dei crediti portati dall'intimazione opposta n. 09420259002575671000 deve essere respinta, nonché confermata la validità degli avvisi di addebito sottesi n. 39420160001347025000, n.
39420160003773618000 e n. 39420160004469292000 e, conseguentemente, dovuti i relativi importi.
- Legittimazione passiva CP_2
Occorre affrontare, a questo punto, l'ulteriore questione relativa alla carenza di legittimazione passiva nel giudizio odierno dell' . Controparte_4
Al riguardo, occorre precisare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24,
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.
A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei
12 giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che, in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi ( civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594).
Sennonché, si è ritenuto non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l' art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all' art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede
d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13929).
L'agente per la riscossione restava, quindi, unico legittimato passivo per quanto concerneva la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi consequenziali, tenuto conto che la procedura
è interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/1998 n. 337 e del d.lgs.
13/04/99 n. 112 (modificato dal d.l. 209/2002 citato).
Quindi, con pronuncia dell'8.3.2022, n. 7514, la Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che
“In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”
In sintesi, si afferma l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art. 39 d.lgs. n.
112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999.
Norma questa ulteriormente ritoccata dalla Legge n. 203/2024, conosciuta come "Collegato
Lavoro", entrata in vigore il 12.1.2025, che introduce modifiche significative in materia di notifiche dei ricorsi agli enti territoriali, specialmente in ambito previdenziale e tributario.
13 L'art. 25 della legge, in particolare, modifica il Decreto Legislativo 46/99, stabilendo che le notifiche di ricorsi relativi all'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali e alle garanzie giurisdizionali per le entrate non devolute alle commissioni tributarie, devono essere effettuate nei confronti dell'Ente Impositore (senza menzionare in alcun modo il
Concessionario) presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati:
“1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
b) all'articolo 29, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»”.
Del resto, l'eventuale annullamento della cartella o avviso di addebito e del ruolo esattoriale per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del concessionario, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo.
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
Dunque, anche qualora l'agente della riscossione abbia proceduto alla notifica della cartella di pagamento, come nel caso di specie, l'unico legittimato passivo a fronte della domanda finalizzata all'accertamento dell'estinzione della pretesa contributiva per intervenuto decorso CP_ del termine di prescrizione è l'ente creditore e, nel caso di specie, l'
Concludendo, la pretesa del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento per inesistenza dell'obbligo contributivo, cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa;
sicché, applicando i canoni esegetici esplicati dai condivisibili precedenti appena menzionati, può essere affermata la carenza di legittimazione passiva in capo all'Agente della riscossione.
- Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte ricorrente in favore dell'Ente impositore e . CP_1 Controparte_2
14 Si liquidano, pertanto, assumendo quale parametro di riferimento ai sensi del D.M. 147/2022, lo scaglione in base al valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) tenuto conto della minima complessità della controversia dei parametri minimi e del mancato svolgimento di attività istruttoria in senso proprio, in complessive € 1.865,00 cadauno oltre al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.
39420160001347025000, n. 39420160003773618000, n. 39420160004469292000 sottesi all'intimazione opposta n. 09420259002575671000 e, conseguentemente, dovuti i relativi importi.
2. per l'effetto conferma la validità dell'intimazione opposta n. 09420259002575671000;
3. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
4. condanna parte opponente al pagamento in favore dell' ed CP_1 Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 cadauno, oltre Iva, CPA e
[...] rimborso forfettario come per legge;
5. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 10.10.2025
IL G.O.P.
Dott. Giovanni Rocco Vadalà
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