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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 955 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito,
promossa da
nata a [...] il [...] (CF ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa dall'Avv Teresa Notaro
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Va, nel caso di specie, applicata la normativa relativa al cd indebito previdenziale vertendo la controversia in materia di pensione.
Può pertanto essere applicato l'art 52 L 88 /89, che così recita al comma 2 “ Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte,
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
Nel caso di specie pertanto non appare configurabile nessun dolo in capo alla ricorrente,
ritenuto che, per come risulta dalla produzione documentale effettuata, la stessa ha regolarmente provveduto ad inviare la dichiarazione dei redditi sia personali che del coniuge;
inoltre ha inviato il Mod Red 2018 relativo al 2017.
Può infatti parlarsi di comportamento doloso, quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso.
Pagina 2 A tal proposito L'art. 13 comma. 1 L. 30.12.1991 n. 412 dispone: “Le disposizioni di
cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite”.
Va condiviso, al riguardo, quanto già stabilito da una recente sentenza di merito laddove si afferma che “l'azione di ripetizione di indebito previdenziale è preclusa dall'omessa verifica annuale, da parte dell'ente, delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. Il mancato accertamento da parte del soggetto erogatore della prestazione viola la disposizione dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 configurando, con tale condotta il vizio derivante da errore imputabile all'ente previdenziale, rilevante ai fini della sanatoria ex art. 52, l. n. 88/1989 ” (Tribunale Verona, 15/02/2023, n.82).
Ne deriva che la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dalla ricorrente per le causali di cui ai provvedimenti del 22.10.2019 e del 16.1.2020
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme trattenute dall'emissione dei provvedimenti di cui sopra
Pagina 3 CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 20.5.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 955 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito,
promossa da
nata a [...] il [...] (CF ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa dall'Avv Teresa Notaro
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Va, nel caso di specie, applicata la normativa relativa al cd indebito previdenziale vertendo la controversia in materia di pensione.
Può pertanto essere applicato l'art 52 L 88 /89, che così recita al comma 2 “ Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte,
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
Nel caso di specie pertanto non appare configurabile nessun dolo in capo alla ricorrente,
ritenuto che, per come risulta dalla produzione documentale effettuata, la stessa ha regolarmente provveduto ad inviare la dichiarazione dei redditi sia personali che del coniuge;
inoltre ha inviato il Mod Red 2018 relativo al 2017.
Può infatti parlarsi di comportamento doloso, quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso.
Pagina 2 A tal proposito L'art. 13 comma. 1 L. 30.12.1991 n. 412 dispone: “Le disposizioni di
cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite”.
Va condiviso, al riguardo, quanto già stabilito da una recente sentenza di merito laddove si afferma che “l'azione di ripetizione di indebito previdenziale è preclusa dall'omessa verifica annuale, da parte dell'ente, delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. Il mancato accertamento da parte del soggetto erogatore della prestazione viola la disposizione dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 configurando, con tale condotta il vizio derivante da errore imputabile all'ente previdenziale, rilevante ai fini della sanatoria ex art. 52, l. n. 88/1989 ” (Tribunale Verona, 15/02/2023, n.82).
Ne deriva che la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dalla ricorrente per le causali di cui ai provvedimenti del 22.10.2019 e del 16.1.2020
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme trattenute dall'emissione dei provvedimenti di cui sopra
Pagina 3 CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 20.5.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4