Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1257/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/3/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato BARBARA Parte_1 C.F._1
ERCOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Francesco
Carrara n. 38, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MONICA Parte_2 C.F._2
ORSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso G. Garibaldi n.
74, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi ed vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto, ognuno libero di stabilire la propria residenza, domicilio e dimora ove ritenga più opportuno, con l'impegno di comunicarsi, senza formalità, ogni relativo cambiamento. In particolare il Sig. che ad oggi ha la residenza presso la casa familiare, si impegna, dopo la separazione, Pt_1
a trasferire la propria residenza altrove. La Sig.ra manterrà la propria residenza ed il Pt_2 domicilio presso la casa coniugale assieme ai figli;
2) la casa coniugale, come detto, sita nel Comune di Borgo a Mozzano (LU), Fraz. Valdottavo, Loc.
Nel Colle 5, che il Sig. ha già rilasciato, resta assegnata alla Sig.ra che continuerà Pt_1 Pt_2 ad abitarvi assieme ai figli e;
Per_1 Per_2
1
I ricorrenti si impegnano l'uno verso l'altro a comunicarsi, tempestivamente e direttamente, ogni questione inerente le problematiche e/o necessità dei figli, e altresì ad essere collaborativi tra di loro soprattutto per ciò che riguarda le esigenze della figlia di essere accompagnata agli Per_2 allenamenti di nuoto, attività sportiva dalla stessa praticata a livello agonistico;
4) i tempi di frequentazione della figlia presso il padre saranno regolati, di volta in volta, Per_2 previo accordo con i genitori e sentita la stessa, della cui volontà si dovrà tenere conto, alla luce dell'età della medesima, ormai sedicenne. Anche il figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, concorderà direttamente con il padre i propri tempi di permanenza presso di lui. In ogni caso è volontà dei figli mantenere un rapporto di frequentazione assiduo anche con il padre tanto che al minimo, trascorreranno con il medesimo i fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina.
Per le principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori o comunque verrà gestito di anno in anno tra le parti, mentre durante le vacanze estive la frequentazione dei figli con il padre potrà avvenire anche per periodi continuativi ed in ogni caso si dovrà tenere conto dei desideri e delle richieste degli stessi;
5) in forza delle condizioni economiche di ciascuno dei ricorrenti e dei tempi di frequentazione dei figli con i genitori, che ad oggi sono prevalenti presso la madre, il Sig. verserà alla Sig.ra Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei medesimi, un assegno mensile di € Pt_2
200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, e così complessivamente l'importo di € 400,00
(quattrocento/00) entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. Il predetto assegno verrà rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT, avendo come riferimento il mese di deposito del presente ricorso. L'Assegno Unico – che dal 1° febbraio 2025 l' ha ridotto del 50% CP_1 relativamente al figlio maggiorenne – oggi complessivamente di € 300 per entrambi i figli, Per_1 verrà percepito al 100% dalla Sig.ra Le eventuali detrazioni e le deduzioni fiscali Pt_2 spetteranno al 100% alla Sig.ra Pt_2
6) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli saranno a carico dei coniugi nella misura del 50 % ciascuno, concordano che si intendono per tali quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020 al quale le parti si riportano, dandone qui applicazione integrale, anche in relazione alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo e spese rimborsabili sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi tra i genitori;
7) tutto l'arredamento, suppellettili, e, più in generale, tutto quanto contenuto nella casa coniugale resta attribuito in proprietà esclusiva alla Sig.ra avendo il Sig. già ritirato tutti i Pt_2 Pt_1 propri beni ed effetti personali;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti disponendo ciascuno di un proprio
2 reddito e quindi rinunciano l'uno nei confronti dell'altro alla richiesta di qualsiasi contributo al mantenimento;
9) i ricorrenti dichiarano di aver regolamentato in separata sede, bonariamente e contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, ogni altra questione economica tra loro pendente da decidersi all'interno del presente giudizio;
10) entrambi i coniugi autorizzano, sin da adesso, il rilascio ed il rinnovo dei necessari documenti per l'espatrio per motivi turistici, per essi e per la figlia minore;
11) le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti;
12) i ricorrenti, in attesa che la separazione venga omologata dal Tribunale di Lucca, convengono di dare immediata esecuzione ai patti di cui sopra».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Borgo a Mozzano (LU) il 10/9/2005, dal quale sono nati i due figli Per_1
(nato l'[...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (nata il Per_2
18/9/2009), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Borgo a Mozzano (LU) in data 10/9/2005, debitamente
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo a Mozzano (LU) all'Atto
Numero 13, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
3 dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Borgo a Mozzano (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 14/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4