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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1212/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1212/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Marta Michelon Controparte_1 CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in Cadoneghe in data 28 maggio 2011 dal Sig: :
( ), nato a [...] ( NIGERIA) il 20.01.1990 residente Controparte_1 C.F._1
a Padova, alla Via Zais n.9 con la Sig.ra .f. ( ) nata a [...]_2 C.F._2
(NIGERIA) il 16.04.1978 residente in [...] trascritto nel registro degli atti del comune, anno 2011 parte I, numero 9 Serie A ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione della cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, accogliendo le seguenti
CONCLUSIONI
1) si assegni la casa coniugale in locazione con i mobili ivi contenuti alla Sig.ra che vi CP_2
vivrà con il figlio che manterrà la residenza presso la madre;
Persona_1
pagina 1 di 5 2) Si affidi in via condivisa il minore ad entrambe i genitori, con possibilità per il Persona_1
padre di restare con il figlio a week-end alternati dal venerdì sera alla domenica sera, quando verrà riaccompagnato a casa della madre, mentre si preveda che possa vedere il figlio almeno un pomeriggio alla settimana nel week-end in cui resterà con il padre e due pomeriggi alla settimana nel week-end in cui resterà con la madre, nel rispetto delle esigenze del minore e degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso.
3) Si stabilisca, inoltre, che il figlio potrà rimane con il padre quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze scolastiche invernali e tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali , alternando di anno in anno il Natale con un genitore e la Pasqua con l'altro.
4) Si stabilisca che il Sig. versi, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Controparte_1
la somma di €. 300,00 mensili rivalutabili in base all'indice ISTAT entro il giorno 10 di ogni Per_1
mese mediante bonifico bancario a favore della Sig.ra oltre al 50% delle spese CP_2
straordinarie per individuare le quali si farà riferimento al Protocollo in uso presso l'Intestato
Tribunale.
5) Il Sig. si assume in via esclusiva le spese del presente procedimento”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il 201.1.1990, e , nata a [...] Controparte_1 CP_2
il 16.4.1978, contraevano matrimonio con rito civile in data 28.5.2011 a Cadoneghe (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 9, parte I, serie A, anno 2011.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 19.8.2011. Persona_2
Con sentenza n. 2082/2023, pubblicata in data 26.10.2023, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra le parti.
In data 6.2.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le successive note scritte depositate per l'udienza del 4.3.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Nigeria), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce pagina 2 di 5 che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia (cfr. doc. 2).
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_1 Parte_2 che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia
e, pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di pagina 3 di 5 conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
pagina 4 di 5 Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-4 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, si pongono le spese di lite a carico del sig Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , contratto in Controparte_1 CP_2
data 28.5.2011 a Cadoneghe (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 9, parte I, serie A, anno 2011;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-4 di cui al ricorso congiunto depositato in data 6.2.2025;
4. spese di lite a carico del sig Per_1
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1212/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Marta Michelon Controparte_1 CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in Cadoneghe in data 28 maggio 2011 dal Sig: :
( ), nato a [...] ( NIGERIA) il 20.01.1990 residente Controparte_1 C.F._1
a Padova, alla Via Zais n.9 con la Sig.ra .f. ( ) nata a [...]_2 C.F._2
(NIGERIA) il 16.04.1978 residente in [...] trascritto nel registro degli atti del comune, anno 2011 parte I, numero 9 Serie A ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione della cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, accogliendo le seguenti
CONCLUSIONI
1) si assegni la casa coniugale in locazione con i mobili ivi contenuti alla Sig.ra che vi CP_2
vivrà con il figlio che manterrà la residenza presso la madre;
Persona_1
pagina 1 di 5 2) Si affidi in via condivisa il minore ad entrambe i genitori, con possibilità per il Persona_1
padre di restare con il figlio a week-end alternati dal venerdì sera alla domenica sera, quando verrà riaccompagnato a casa della madre, mentre si preveda che possa vedere il figlio almeno un pomeriggio alla settimana nel week-end in cui resterà con il padre e due pomeriggi alla settimana nel week-end in cui resterà con la madre, nel rispetto delle esigenze del minore e degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso.
3) Si stabilisca, inoltre, che il figlio potrà rimane con il padre quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze scolastiche invernali e tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali , alternando di anno in anno il Natale con un genitore e la Pasqua con l'altro.
4) Si stabilisca che il Sig. versi, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Controparte_1
la somma di €. 300,00 mensili rivalutabili in base all'indice ISTAT entro il giorno 10 di ogni Per_1
mese mediante bonifico bancario a favore della Sig.ra oltre al 50% delle spese CP_2
straordinarie per individuare le quali si farà riferimento al Protocollo in uso presso l'Intestato
Tribunale.
5) Il Sig. si assume in via esclusiva le spese del presente procedimento”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il 201.1.1990, e , nata a [...] Controparte_1 CP_2
il 16.4.1978, contraevano matrimonio con rito civile in data 28.5.2011 a Cadoneghe (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 9, parte I, serie A, anno 2011.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 19.8.2011. Persona_2
Con sentenza n. 2082/2023, pubblicata in data 26.10.2023, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra le parti.
In data 6.2.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le successive note scritte depositate per l'udienza del 4.3.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Nigeria), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce pagina 2 di 5 che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia (cfr. doc. 2).
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_1 Parte_2 che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia
e, pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di pagina 3 di 5 conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
pagina 4 di 5 Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-4 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, si pongono le spese di lite a carico del sig Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , contratto in Controparte_1 CP_2
data 28.5.2011 a Cadoneghe (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 9, parte I, serie A, anno 2011;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-4 di cui al ricorso congiunto depositato in data 6.2.2025;
4. spese di lite a carico del sig Per_1
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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