CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7271 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7431/2019 All'udienza collegiale del giorno 03/12/2025 ore 10:40
Presidente Dott. NI EL
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. D'ETTORRE CRISTIANO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. SANTIROCCHI GIOVANNA presente Avv. MURRA RODOLFO
Controparte_2
Avv. FALCONETTI ANGELA
Controparte_3
Avv. VIZZONE DOMENICO
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione Verbale chiuso alle ore 10.55 IL PRESIDENTE
NI EL IA EL AN Assistente giudiziario pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NI EL - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7431 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Via Prisciano Parte_1 C.F._1 CP_1
n. 42, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Galluzzo, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano d'Ettorre
(C.F. – giusta procura in atti C.F._2 Email_1
– APPELLANTE – E
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Via Sabotino n. 46 presso lo studio dell'avv. Giovanna Santirocchi che la CP_1 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Rodolfo Murra, giusta procura in atti
– APPELLATA –
E (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Via Domenico Chelini n. 9, presso lo studio dell'avv. Angela CP_1
Falconetti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
– APPELLATA – E
pagina 2 di 16 (C.F. ), in persona del suo procuratore ad negotia, elettivamente Controparte_3 P.IVA_3 domiciliata in Via Cratilo di Atene n. 31, presso lo studio dell'avv. Domenico Vizzone che la CP_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 14383/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma - pubblicata l'8/07/2019 - resa nel procedimento R.G. n. 72317/2013 promosso dallo stesso nei confronti di e, successivamente Parte_1 CP_1 all'autorizzazione ottenuta dal giudice, nei confronti della terza chiamata Controparte_2
Quest'ultima è stata autorizzata a chiamare in garanzia la propria assicurazione . CP_3
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti al Tribunale Parte_1 di Roma, chiedendo il risarcimento dei danni subito in data 27. 1.2012, alle ore 22:00, CP_1 in Viale Vignola altezza civico 127, allorché il medesimo attore, mentre percorreva la suddetta CP_1 via alla guida del motociclo Aprilia Scarabeo 125 tg DW50624, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra a causa di una buca presente nel manto stradale. Sosteneva l'attore la responsabilità del CP_4 convenuto, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 del c.c., per difetto di manutenzione o vigilanza quale custode in quanto ente proprietario della strada o, comunque, per inosservanza del dovere del
"neminem laedere" in presenza dei requisiti per la configurabilità di un pericolo occulto. Deducendo di aver subito, a seguito del sinistro, un danno biologico, morale e patrimoniale, così come documentato dal preventivo, l'attore chiedeva quindi la condanna del convenuto al CP_4 risarcimento della complessiva somma di euro 55.304,00. Si costituiva in giudizio CP_1 contestando la sussistenza della propria responsabilità, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto all'epoca teatro del sinistro era stata affidata all' Controparte_5 chiedendo comunque il rigetto della domanda attorea in quanto infondata per assenza di prova dei fatti e insussistenza di nesso causale tra causa e l'evento dannoso, e in subordine di essere manlevata dall'impresa appaltatrice. Si costituiva in giudizio a socio unico, nella qualità di Controparte_2 capogruppo della chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in Controparte_6 quanto infondata per assenza di nesso eziologico tra l'inadempienza dalla P.A. e l'evento - essendosi il sinistro verificato per esclusivamente per colpa e disattenzione dell'attore- e, in via subordinata di essere tenuta indenne di quanto tenuta a pagare da parte della propria compagnia assicurativa
che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa. Si costituiva in Controparte_3
pagina 3 di 16 giudizio la contestando la domanda attorea in quanto infondata, in particolare Controparte_3 deducendo l'assenza di prova del fatto storico oltre che l'assenza di nesso causale tra la presenza della buca e le lesioni subite dall'attore, in presenza di buca di grandi dimensioni e posta al centro della corsia di marcia, quindi ben visibile.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta integralmente la domanda attorea;
2. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
3. pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte attrice soccombente”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in integrale riforma dell'impugnata sentenza e richiamando tutte le domande, istanze e richieste formulate nel giudizio di primo grado: 1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. di in qualità di proprietaria e custode della strada sita in Viale Vignola, nella
CP_1 CP_1 verificazione del sinistro per cui è causa e dei danni eziologicamente dipendenti;
2) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di in qualità di proprietaria e
CP_1 custode della strada sita in Viale Vignola, nella verificazione del sinistro per cui è causa e dei
CP_1 danni eziologicamente dipendenti;
3) per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i
CP_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal Sig. in dipendenza del Parte_1 sinistro, nella misura risultante all'esito della C.T.U. medico-legale in atti ovvero nella maggiore e più congrua misura ritenuta di giustizia e risultante dalla C.T.P. medico-legale in atti, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento e fino all'effettivo soddisfo, da calcolarsi secondo
l'insegnamento della Corte di Cassazione, S.U., n. 1712 del 17 febbraio 1995, nonché il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario ai sensi dell'art.
93 c.p.c.”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta, ha resistito CP_1 all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, reiterando tutte le conclusioni già prese nel giudizio di I grado, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione in via principale, rigettare l'odierno appello proposto da
in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi suesposti, e per l'effetto, confermare Parte_1 la sentenza impugnata con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento dell'appello principale si insiste nell'accoglimento della domanda di manleva già formulata nei confronti dell'impresa appaltatrice a Controparte_2
pagina 4 di 16 (già ) nq di Capogruppo della CP_7 Controparte_8 Controparte_6
Capogruppo o in chi per essa e sulla quale nel giudizio di I grado il Tribunale di Roma non si è in alcun modo pronunziato pur avendo proposto, in via subordinata, domanda di CP_1 garanzia e manleva nei confronti dell'Impresa appaltatrice. Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 6. — L' appellata a socio unico, costituitasi con comparsa di risposta, ha Controparte_2 resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello Civile di Roma, adito respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nel merito, in via principale rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, poiché non ha alcuna probabilità di trovare accoglimento in sede di gravame nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, e di tutte le domande avanzate nei confronti dell'odierna concludente, condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_3 pro tempore, a mallevare e/o rimborsare alla già Controparte_6 Controparte_8
(capogruppo)– quanto la stessa sarà tenuta a versare per sorte, interessi
[...] Controparte_9
e quant'altro dovesse risultare dovuto per i fatti per cui è causa, nel limite del massimale di polizza.
Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali al 15%, il tutto oltre iva e cpa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Angela Falconetti, che se ne dichiara antistatario”.
§ 7. — L' appellata costituitasi con comparsa di risposta, ha eccepito, in via CP_3 pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di appello, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c., con condanna dell'appellante alle spese e competenze di questo grado di giudizio;
in via principale, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto confermando la sentenza impugnata, con condanna alle spese e competenze di questo grado di giudizio;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello limitare il risarcimento alla minor somma dovuta, tenendo conto del prevalente concorso di colpa in capo al sig. ponendolo a Pt_1 carico della sola rigettando la chiamata in causa della con CP_1 Parte_2 vittoria di spese e competenze del grado di giudizio. In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e della chiamata in causa ad opera di CP_1 della ditta appaltatrice limitare il risarcimento alla minor somma rivalutata realmente dovuta in relazione all'effettivo valore del danno, tenendo conto del prevalente concorso di colpa in capo all'attore, ponendolo a carico della rigettando la chiamata in causa nei confronti Controparte_2
pagina 5 di 16 di per difetto di legittimazione passiva e per inoperatività della garanzia prestata nel Controparte_3 merito con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio;
in ogni caso, limitare la manleva tenendo conto della franchigia contrattuale, con compensazione di spese di lite”.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti presenti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa di in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con CP_3 chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 10. — L'appello di è articolato in un motivo. Parte_1
§ 10.1 — Con il motivo di appello viene dedotta la “l'errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla responsabilità del soggetto custode della strada pubblica.
Sull'errata applicazione ed interpretazione delle norme di legge in relazione agli artt. 2051 e 2043
c.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In ordine alle modalità del sinistro si osserva che, pur in assenza di verbale dell'autorità di pubblica sicurezza in atti, la dinamica del sinistro risulta provata in base alle deposizioni rese dai testi e (vedasi verbale di Testimone_1 Testimone_2 udienza del 27.04.2016) i quali hanno dichiarato di aver visto l'attore cadere in mezzo alla strada – teste – e di aver notato, avvicinandosi, che nel punto in cui era caduto vi era una buca Tes_2 corrispondente a quella rappresentata nelle foto prodotte in atti, foto sottoposte in visione ai testi stessi. Tuttavia, pur in presenza di prova del fatto storico, in punto di responsabilità, ritiene il giudicante che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c. ….Nel caso di specie
l'infortunio è accaduto su una strada rettilinea ed a visuale libera, strada urbana quindi presumibilmente fornita di illuminazione pubblica, in assenza di pioggia o altre condizioni metereologiche idonee a diminuire la visibilità …Inoltre, anche laddove si voglia inquadrare, in virtù dell'ormai pacifico orientamento della Suprema Corte, la fattispecie in questione nella disciplina dell'art. 2051 c.c. (…) grava così in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ovvero del sinistro occorso, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità – cioè il caso fortuito – in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. Cass. n.11016/11). Tale caso fortuito peraltro ben può essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiante – idoneo ad interrompere il nesso eziologico con l'evento pagina 6 di 16 dannoso – laddove il suo comportamento non sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni ad estensione collettiva (cfr. ex pluribus
Cass. n.4476/11)….Orbene, si evidenzia che l'attore non ha dimostrato, in presenza di strada rettilinea, pianeggiante ed illuminata in quanto urbana e di buca di ampie dimensioni, che la buca presente al centro della carreggiata avesse quei requisiti di pericolosità richiesti per giurisprudenza consolidata, ovvero fosse invisibile, imprevedibile ed inevitabile con un incedere accorto e diligente.
Va, quindi, esclusa la responsabilità di parte convenuta in ordine all'accaduto e CP_1 rigettata la domanda attrice, rimanendo, quindi, del tutto assorbite le richieste di manleva spiegate dal convenuto nei confronti della Sussistono giustificati motivi per CP_4 Controparte_3 disporre, in deroga al criterio della soccombenza, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, risultando dimostrato lo stato di non perfetta manutenzione della sede stradale…”.
Deduce l'appellante: “Ebbene, il percorso motivazionale seguito dal Giudice di prime cure è palesemente viziato, illogico e contraddetto dalle risultanze processuali in atti. Ed infatti, è di tutta evidenza che il Tribunale di Roma non ha correttamente valutato le circostanze fattuali relative al sinistro denunciato dall'odierna appellata, valutando in modo errato e contraddittorio le emergenze processuali, non facendo buon governo delle norme di diritto sulla disciplina che regola la responsabilità ex art. 2051 c.c. e della interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto. [...] Alla stregua della giurisprudenza di legittimità ora evidenziata non può evidentemente condividersi il decisum del Giudice di primo grado circa l'assenza di responsabilità di in ordine al CP_1 sinistro per cui è causa. Ed infatti, pur con espressa dichiarazione di non inversione dell'onere probatorio a carico della convenuta l'odierna appellante ritiene di aver pienamente CP_1 allegato e dimostrato il fatto storico (la dinamica del sinistro), così come riconosciuto dal medesimo
Giudice di prime cure, ed il nesso causale tra la cosa in custodia (la buca presente sul manto stradale) ed il danno occorso al motociclista. Più precisamente, tanto l'interrogatorio formale deferito nei confronti dell'attore quanto la prova testimoniale formatasi in giudizio e la documentazione versata in atti referenziano la sussistenza della responsabilità custodiale da parte della convenuta CP_1 per i fatti di cui è causa. In particolare, durante l'interrogatorio formale il Sig. , Parte_1 rispondendo alle domande formulate dai procuratori delle parti convenute, ha confermato la presenza della buca sul manto stradale, le caratteristiche della strada e la scarsa illuminazione al momento del sinistro. Parimenti, il teste escusso , rispondendo sui capitoli di prova articolati Testimone_1 da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c., ha dichiarato: - sul capitolo 1 (Vero è che in data 27 novembre 2012, alle ore 22:00 circa, Lei si trovava a camminare, in compagnia di un'amica, lungo il marciapiede sito in Viale del Vignola con direzione Via Flaminia, CP_1
pagina 7 di 16 allorquando, giunta in corrispondenza del civico n. 133, notava il conducente di uno scooter Aprilia
Scarabeo di colore nero, tale che procedeva nello stesso senso di marcia ed a velocità Parte_1 moderata, perdere l'equilibrio del mezzo e cadere a terra pochi metri più avanti): “Confermo il capitolo. Ero assieme ad un'amica, stavamo passeggiando sul marciapiede, ho visto un ragazzo su uno scooter che ci ha superato e dopo poco è caduto assieme allo scooter”.
Aggiunge al riguardo: “dunque, è del tutto errata e contraddetta dalle emergenze Pt_1 processuali la sentenza del Giudice di primo grado nella parte in cui afferma che “Nel caso di specie
l'infortunio è accaduto su una strada rettilinea e a visuale libera, strada urbana quindi presumibilmente fornita di illuminazione pubblica, in assenza di pioggia o altre condizioni metereologiche idonee a diminuire la visibilità” (cfr. pag. 4 sentenza primo grado). I testi hanno, infatti, inequivocabilmente riferito che la strada era scarsamente illuminata e la buca era ricoperta da fogliame, circostanze del tutto ignorate dal Giudice di primo grado. Peraltro, è appena il caso di ribadire anche in questa sede che il tratto stradale teatro del sinistro si trova all'interno della perimetrazione del centro abitato e, pertanto, tale localizzazione costituisce un chiaro ed incontestabile indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del di tal ché sarebbe CP_4 profondamente arduo sostenere una presunta impossibilità di governo del territorio da parte dell'ente
a ciò preposto. Di contro, la convenuta in qualità di custode della strada, (né CP_1 tantomeno gli altri soggetti coinvolti nel giudizio), non ha minimamente fornito la prova positiva del caso fortuito, così come previsto dall'art. 2051 c.c., inteso quale unico fattore causale capace di elidere il nesso eziologico tra la cosa custodita ed il danno verificatosi. In tale contesto non possono assumere alcun rilievo le prospettazioni avversarie relative alla presunta visibilità del pericolo ed alla asserita non adeguata condotta di guida del conducente del motociclo, posto che tali elementi in concreto sono smentiti dalle emergenze processuali, dalle quali non si ricava alcuna conferma obiettiva di quanto ex adverso asserito. Sotto altro profilo, pur senza rinunciare alla principale qualificazione giuridica della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c., il Giudice di primo grado ha gravemente errato anche nella parte in cui ha escluso la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la violazione del principio generale del neminem CP_1 laedere, posto che nella fattispecie ricorrevano entrambi i requisiti richiesti per la configurabilità di una situazione di pericolo occulto (non visibilità e non prevedibilità). Ed infatti, dalle emergenze processuali è pacificamente emerso che il sinistro è occorso in serata (alle ore 22:00 circa), in assenza di adeguata illuminazione artificiale, in assenza di qualsivoglia segnaletica di pericolo e su una buca coperta da fogliame”.
pagina 8 di 16 Il motivo d'appello deve ritenersi parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati, dovendosi ricondurre la caduta – così come descritta nell'atto di citazione e comprovata dalle risultanze istruttorie di primo grado – alla fattispecie di responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Tuttavia, va riconosciuto un concorso di colpa in capo al danneggiato, il quale, alla guida del motociclo Aprilia Scarabeo 125, in violazione dell'art. 143 del Codice della Strada, ha percorso la parte centrale della carreggiata, dove era presente la buca, anziché mantenersi sul margine destro della stessa, nonostante la strada si presentasse come un rettilineo sgombro da traffico.
Va premesso in diritto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
06/09/2023, n. 26013).
Più specificatamente il caso fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma
"incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass.
6/02/2007 n. 2563; Cass. 20/10/2005 n. 20317).
Tuttavia, qualora la condotta colposa del danneggiato non sia di per sé sufficiente a escludere il nesso eziologico, essa può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., comportando una riduzione proporzionale della responsabilità del custode in relazione al grado di incidenza della colpa del danneggiato nella produzione dell'evento (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
08/05/2008, n. 11227).
Peraltro, in tema di onere della prova, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il danneggiato che agisce per il risarcimento del danno causato da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. è tenuto ad allegare e provare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, senza necessità di dimostrare la pericolosità intrinseca della cosa stessa. Non è invece necessario provare la capacità di vigilanza del custode, elemento estrinseco tenuto in conto solo come canone interpretativo della ratio legis (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/07/2025, n. 21321). pagina 9 di 16 Constatato, dunque, che in tema di danni da cose in custodia la responsabilità del custode si fonda sul rischio connesso alla cosa, salvo il caso fortuito, va rilevato come abbia Parte_1 pienamente assolto all'onere probatorio su di lui gravante, dimostrando l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Nel caso di specie, la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, consistente nella dimostrazione che l'evento dannoso si è verificato a causa della particolare condizione del manto stradale, è stata fornita dall'attore attraverso le deposizioni delle testi e sentite nel Tes_1 Tes_2 corso dell'istruttoria di primo grado. Esse hanno riferito di aver assistito alla caduta di Parte_1 descrivendo la strada percorsa dal medesimo a bordo del ciclomotore scarsamente illuminata e sottolineando che la buca, situata al centro della carreggiata, era coperta da fogliame, circostanza che, unitamente alla poca illuminazione, ne rendeva evidentemente difficile l'individuazione.
Difatti, le testi così riferivano: “Quando mi sono avvicinata all'attore per soccorrerlo, ho visto che il motorino si trovava a terra, vicino ad una buca, che corrisponde alla buca rappresentata nella foto...”…. “Non ho visto il motociclo nel momento in cui transitava sula buca, anche perché era buio e poco illuminato. Mi sono accorta della buca quando mi sono avvicinata;
”… “5) Vero è che nel luogo e nel momento del sinistro la visibilità era scarsa e sul manto stradale vi era un intenso fogliame caduto dagli alberi presenti su entrambi i lati della corsia, che ricopriva anche la predetta buca? Adr. E' vero” (verbale d'udienza del 27/04/2016 – teste ); “Ho visto lo scooter cadere in mezzo alla Tes_1 strada, la visibilità non era buona. Dopo essermi avvicinata per prestare soccorso ho visto che c'era una buca coperta di foglie, come il resto della strada” (verbale d'udienza del 27/04/2016 – teste
. Tes_2
Da quanto precede, emerge in modo evidente e con elevato grado di probabilità che la caduta dell'appellante dallo scooter sia stata determinata dalla presenza di una buca coperta da fogliame in un tratto di strada scarsamente illuminato e che quindi la stessa non fosse visibile e pertanto evitabile con l'ordinaria diligenza.
Tuttavia, deve parimenti rilevarsi che, come dichiarato dallo stesso in sede di CP_10 interrogatorio, detta buca era collocata al centro della carreggiata, lungo un rettilineo, il traffico risultava scarso e la sede stradale pressoché libera da ostacoli (verbale d'udienza del 27/04/2016).
Ne consegue che la condotta di guida dell'appellante, non pienamente conforme alle norme del
Codice della Strada, e in particolare all'art. 143 CdS, abbia concorso causalmente al verificarsi dell'evento dannoso. Tale disposizione, infatti, stabilisce che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è
pagina 10 di 16 libera”, prescrizione che impone un obbligo costante di mantenere una condotta di guida prudente e rispettosa della regola di marcia sul margine destro.
Il conducente, pertanto, avrebbe dovuto attenersi a tale precetto, evitando di percorrere la zona centrale della carreggiata ove si trovava la buca.
Alla luce di ciò, in applicazione dei principi di causalità concorrente e di autoresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c., deve ritenersi che la caduta e i conseguenti danni siano eziologicamente riconducibili in misura paritaria – e dunque nella misura del 50% – anche alla condotta dell'appellante stesso, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Ne consegue che, pur non potendosi ritenere interrotto il nesso causale, la condotta negligente del danneggiato concorre alla produzione del danno ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., e deve pertanto essere considerata ai fini della liquidazione, comportando una riduzione proporzionale del risarcimento dovuto.
Ciò posto, non essendo emerso alcun elemento in grado di liberare dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia sulla strada, deve ritenersi che sia responsabile dell'evento lesivo occorso CP_1 all'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c..
Deve dunque procedersi alla liquidazione dei danni patiti da Parte_1
Con riferimento ai danni non patrimoniali e patrimoniali per le spese mediche sostenute, deve applicarsi il criterio tabellare per le c.d. micropermanenti di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 (aggiornate dal D.M. 16/07/2024), tenuto conto delle risultanze della c.t.u. medico-legale svolta in primo grado - precise, congrue, prive di vizi logico-argomentativi, non oggetto di efficace confutazione ad opera delle parti - che ha accertato che il danneggiato ebbe a riportare nell'occorso, un “trauma contusivo del ginocchio destro in soggetto con pregressa lesione del LCA e meniscosi del menisco mediale” e conseguentemente una invalidità permanente pari al 2%, una incapacità temporanea totale di 3 gg. e una incapacità parziale (al 50%) di 15 gg, senza riscontrare alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa del medesimo, e ha verificato l'esistenza di spese documentate di natura sanitaria derivanti dal sinistro per complessivi € 281,81.
Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di danno morale.
Invero, consistendo il danno morale nella “sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 27482 del
30/10/2018), appare evidente che lo stesso possa perdere di rilevanza nel caso in cui il danno biologico riscontrato - come nella fattispecie - sia di esigua entità.
pagina 11 di 16 Occorre evidenziare, al riguardo, che la Suprema Corte ha chiarito che va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 27/08/2015, n.17209).
Ne consegue che, soprattutto in caso di lesioni micropermanenti - quali sono quelle che ricorrono nel caso concreto - deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 339 del 13/01/2016).
Ciò non è avvenuto nella specie, posto che l'attore in primo grado si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza assolvere lo specifico onere della prova incombente su di lui.
Né può essere riconosciuta, infine, alcuna personalizzazione del danno biologico in assenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari delle lesioni tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5984 del 6/03/2025).
Pertanto, applicando come tabella di riferimento quella per le c.d. micropermanenti, si ricavano le seguenti somme:
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 24 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.971,12
Invalidità temporanea totale € 168,54
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 589,89 pagina 12 di 16 Spese mediche € 281,81
TOTALE GENERALE: € 2.842,82
Ne consegue per quanto sopra che l'importo da riconoscersi al danneggiato ammonta ad €
2.842,82 che va tuttavia ridotto per il concorso del medesimo al 50% quale sopra evidenziato in €
1.421,41 cui applicare interessi e rivalutazione previa devalutazione alla data dell'evento con applicazione dei principi evidenziati dalla S.C. con la sentenza n.1712 del 1995 e ss.
Con la conseguenza che all'importo di € 1.421,41 - devalutato alla data del sinistro - debbono aggiungersi gli interessi cd. compensativi, da calcolarsi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno con la conseguenza che l'importo definitivamente da riconoscersi a ammonta a Parte_1 complessivi euro € 2.000,23 importo sul quale decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella di effettivo soddisfo per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al "quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la domanda svolta da nei confronti Parte_1 di va accolta e va condannata al risarcimento del danno patito CP_1 CP_1 dall'appellante e liquidato in € 2.000,23 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
§ 10.2 — Nel costituirsi ha riproposto, spiegando appello incidentale CP_1 condizionato, la domanda di manleva nei confronti dell'impresa appaltatrice Controparte_2
Al riguardo, l'appellata sostiene che, all'epoca dei fatti, la manutenzione del tratto stradale interessato fosse affidata alla (facente parte del gruppo Controparte_5 Controparte_6
con quale capogruppo).
[...] Controparte_2
Tale circostanza trova conferma nella documentazione versata in atti, e, in particolare, nel capitolato di appalto (per gli anni 2010-2011-2012) (allegato alla memoria ex 183, VI comma, n.1
c.p.c. di , in cui si afferma che “con la consegna dell'appalto l'Impresa è obbligata ad CP_1 iniziare immediatamente il servizio di sorveglianza e pronto intervento (descritto più avanti) su tutte le superfici delle infrastrutture stradali, sugli arredi ed accessori e su ogni altra opera esistente sul suolo, nonché su tutti i manufatti costituenti il sistema di smaltimento delle acque bianche stradali fino al punto di recapito alla fognatura compreso, purché non siano oggetto di altro specifico appalto di manutenzione. […]. Il monitoraggio periodico (giornaliero o altro, è volto ad accertare con tempestività ogni eventuale stato di pericolo in atto o pericolo incipiente). L'Amministrazione deve essere messa contestualmente a conoscenza della segnalazione e delle attività di svolgimento fino al completamento, a tale scopo l'incaricato della sorveglianza provvede alla creazione ed aggiornamento di una banca dati da porre a disposizione dell'amministrazione” (art. 45 – capitolato d'appalto depositato da . CP_1
pagina 13 di 16 Peraltro, in relazione ai suddetti obblighi contrattuali, l'appaltatore si assumeva, con clausola espressa, la responsabilità di ogni incidente a terzi in corso d'appalto (art. 29 – capitolato d'appalto depositato da . CP_1
Non vi è dubbio che nell'attività di manutenzione e sorveglianza dovesse essere compresa anche il controllo del tratto di strada ove insisteva il dissesto che ha visto coinvolto l'appellante, con la conseguenza che l'impresa chiamata in primo grado è tenuta a manlevare e tenere indenne
[...]
dagli obblighi risarcitori derivati dal presente giudizio, in difetto di prova che detta impresa CP_1 abbia sorvegliato il tratto di strada, ponendo in essere ogni iniziativa volta a salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada.
Va infatti evidenziato, al riguardo, che il citato rapporto contrattuale non esclude la custodia di e quindi la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente locale nei confronti del danneggiato, CP_1 ma nei rapporti contrattuali interni la società che si è assunta l'obbligo di sorveglianza e manutenzione delle strade è tenuta a manlevare l'ente per i danni causali ai terzi.
Ne consegue che la società appaltatrice deve essere condannata a manlevare CP_1 dall'obbligo risarcitorio posto a suo carico per il danno subito dall'attore.
§ 10.3 — Nel costituirsi ha riproposto la domanda di manleva nei confronti Controparte_2
in forza della polizza stipulata con tale compagnia. CP_3
a sua volta, ha riproposto le stesse eccezioni sollevate in primo grado nei CP_3 confronti della chiamante, ovvero il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inoperatività della garanzia assicurativa e, in ogni caso, la previsione nella polizza di una franchigia di € 2.500,00.
Tanto premesso, osserva la Corte in via assorbente che la somma liquidata al danneggiato è inferiore alla franchigia contrattualmente prevista (pari a € 2.500,00: cfr. Polizza allegata in CP_3 atti) con conseguente inoperatività della garanzia.
Ne deriva che la domanda avanzata da a carico di deve essere rigettata. CP_2 CP_3
§ 11. — L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e con riferimento al rapporto processuale – sono poste a Parte_1 CP_1 carico di nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in considerazione CP_1 del valore della causa (da € 1.101 a € 5.200 valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione per il giudizio di secondo grado, attesa l'assenza di attività istruttoria).
Restano a carico di anche le spese della ctu svolta in primo grado. CP_1
pagina 14 di 16 La terza chiamata dovrà tenere indenne anche dalla condanna al Controparte_2 CP_1 pagamento delle spese legali in favore dell'appellante.
Le spese processuali di secondo grado relative al rapporto - ferma CP_2 CP_3 restando la compensazione in primo grado atteso il mancato scrutinio in quella sede della domanda di garanzia, vanno poste a carico di stante la soccombenza, nella misura liquidata in Controparte_2 dispositivo sempre ai sensi del DM 55/2014 e con gli stessi criteri.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
e avverso la sentenza n. sentenza n. 14383/2019, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, accertato il concorso di colpa in misura pari al 50% da parte di nella determinazione dei danni di cui in parte Parte_1 motiva, condanna in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore di CP_1 dell'importo pari a € 2.000,23 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza Parte_1 sino al soddisfo;
2) in accoglimento dell'appello incidentale condizionato spiegato da condanna la CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare e tenere indenne Controparte_2 CP_1 delle somme dovute all'appellante in forza della presente sentenza;
3) Rigetta la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti della Controparte_2 CP_3
[...]
4) Condanna in persona del sindaco p.t., a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1 che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 2.552,00 per compensi ed € 477,00 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cristiano d'Ettorre, dichiaratosi antistatario, e per il presente grado in complessivi € 2.419,00 per compensi ed € 382,5 per spese oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cristiano d'Ettorre, dichiaratosi antistatario;
5) Pone a carico di le spese della CTU, liquidate in primo grado, con i conseguenti CP_1 effetti restitutori;
6) Dichiara la in persona del legale rappresentante p.t., tenute a manlevare Controparte_2 [...]
anche dalla condanna al pagamento delle spese legali e delle spese di ctu in favore CP_1 dell'appellante di cui ai punti che precedono;
7) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a Controparte_2 CP_3 le spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi € 2.419,00 oltre spese generali e
[...] pagina 15 di 16 accessori di legge.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Il consigliere estensore dott. Raffele Miele
Il Presidente
dott. NI EL
pagina 16 di 16
Presidente Dott. NI EL
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. D'ETTORRE CRISTIANO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. SANTIROCCHI GIOVANNA presente Avv. MURRA RODOLFO
Controparte_2
Avv. FALCONETTI ANGELA
Controparte_3
Avv. VIZZONE DOMENICO
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione Verbale chiuso alle ore 10.55 IL PRESIDENTE
NI EL IA EL AN Assistente giudiziario pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NI EL - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7431 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Via Prisciano Parte_1 C.F._1 CP_1
n. 42, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Galluzzo, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano d'Ettorre
(C.F. – giusta procura in atti C.F._2 Email_1
– APPELLANTE – E
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Via Sabotino n. 46 presso lo studio dell'avv. Giovanna Santirocchi che la CP_1 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Rodolfo Murra, giusta procura in atti
– APPELLATA –
E (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Via Domenico Chelini n. 9, presso lo studio dell'avv. Angela CP_1
Falconetti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
– APPELLATA – E
pagina 2 di 16 (C.F. ), in persona del suo procuratore ad negotia, elettivamente Controparte_3 P.IVA_3 domiciliata in Via Cratilo di Atene n. 31, presso lo studio dell'avv. Domenico Vizzone che la CP_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 14383/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma - pubblicata l'8/07/2019 - resa nel procedimento R.G. n. 72317/2013 promosso dallo stesso nei confronti di e, successivamente Parte_1 CP_1 all'autorizzazione ottenuta dal giudice, nei confronti della terza chiamata Controparte_2
Quest'ultima è stata autorizzata a chiamare in garanzia la propria assicurazione . CP_3
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti al Tribunale Parte_1 di Roma, chiedendo il risarcimento dei danni subito in data 27. 1.2012, alle ore 22:00, CP_1 in Viale Vignola altezza civico 127, allorché il medesimo attore, mentre percorreva la suddetta CP_1 via alla guida del motociclo Aprilia Scarabeo 125 tg DW50624, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra a causa di una buca presente nel manto stradale. Sosteneva l'attore la responsabilità del CP_4 convenuto, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 del c.c., per difetto di manutenzione o vigilanza quale custode in quanto ente proprietario della strada o, comunque, per inosservanza del dovere del
"neminem laedere" in presenza dei requisiti per la configurabilità di un pericolo occulto. Deducendo di aver subito, a seguito del sinistro, un danno biologico, morale e patrimoniale, così come documentato dal preventivo, l'attore chiedeva quindi la condanna del convenuto al CP_4 risarcimento della complessiva somma di euro 55.304,00. Si costituiva in giudizio CP_1 contestando la sussistenza della propria responsabilità, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto all'epoca teatro del sinistro era stata affidata all' Controparte_5 chiedendo comunque il rigetto della domanda attorea in quanto infondata per assenza di prova dei fatti e insussistenza di nesso causale tra causa e l'evento dannoso, e in subordine di essere manlevata dall'impresa appaltatrice. Si costituiva in giudizio a socio unico, nella qualità di Controparte_2 capogruppo della chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in Controparte_6 quanto infondata per assenza di nesso eziologico tra l'inadempienza dalla P.A. e l'evento - essendosi il sinistro verificato per esclusivamente per colpa e disattenzione dell'attore- e, in via subordinata di essere tenuta indenne di quanto tenuta a pagare da parte della propria compagnia assicurativa
che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa. Si costituiva in Controparte_3
pagina 3 di 16 giudizio la contestando la domanda attorea in quanto infondata, in particolare Controparte_3 deducendo l'assenza di prova del fatto storico oltre che l'assenza di nesso causale tra la presenza della buca e le lesioni subite dall'attore, in presenza di buca di grandi dimensioni e posta al centro della corsia di marcia, quindi ben visibile.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta integralmente la domanda attorea;
2. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
3. pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte attrice soccombente”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in integrale riforma dell'impugnata sentenza e richiamando tutte le domande, istanze e richieste formulate nel giudizio di primo grado: 1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. di in qualità di proprietaria e custode della strada sita in Viale Vignola, nella
CP_1 CP_1 verificazione del sinistro per cui è causa e dei danni eziologicamente dipendenti;
2) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di in qualità di proprietaria e
CP_1 custode della strada sita in Viale Vignola, nella verificazione del sinistro per cui è causa e dei
CP_1 danni eziologicamente dipendenti;
3) per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i
CP_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal Sig. in dipendenza del Parte_1 sinistro, nella misura risultante all'esito della C.T.U. medico-legale in atti ovvero nella maggiore e più congrua misura ritenuta di giustizia e risultante dalla C.T.P. medico-legale in atti, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento e fino all'effettivo soddisfo, da calcolarsi secondo
l'insegnamento della Corte di Cassazione, S.U., n. 1712 del 17 febbraio 1995, nonché il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario ai sensi dell'art.
93 c.p.c.”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta, ha resistito CP_1 all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, reiterando tutte le conclusioni già prese nel giudizio di I grado, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione in via principale, rigettare l'odierno appello proposto da
in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi suesposti, e per l'effetto, confermare Parte_1 la sentenza impugnata con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento dell'appello principale si insiste nell'accoglimento della domanda di manleva già formulata nei confronti dell'impresa appaltatrice a Controparte_2
pagina 4 di 16 (già ) nq di Capogruppo della CP_7 Controparte_8 Controparte_6
Capogruppo o in chi per essa e sulla quale nel giudizio di I grado il Tribunale di Roma non si è in alcun modo pronunziato pur avendo proposto, in via subordinata, domanda di CP_1 garanzia e manleva nei confronti dell'Impresa appaltatrice. Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 6. — L' appellata a socio unico, costituitasi con comparsa di risposta, ha Controparte_2 resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello Civile di Roma, adito respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nel merito, in via principale rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, poiché non ha alcuna probabilità di trovare accoglimento in sede di gravame nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, e di tutte le domande avanzate nei confronti dell'odierna concludente, condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_3 pro tempore, a mallevare e/o rimborsare alla già Controparte_6 Controparte_8
(capogruppo)– quanto la stessa sarà tenuta a versare per sorte, interessi
[...] Controparte_9
e quant'altro dovesse risultare dovuto per i fatti per cui è causa, nel limite del massimale di polizza.
Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali al 15%, il tutto oltre iva e cpa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Angela Falconetti, che se ne dichiara antistatario”.
§ 7. — L' appellata costituitasi con comparsa di risposta, ha eccepito, in via CP_3 pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di appello, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c., con condanna dell'appellante alle spese e competenze di questo grado di giudizio;
in via principale, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto confermando la sentenza impugnata, con condanna alle spese e competenze di questo grado di giudizio;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello limitare il risarcimento alla minor somma dovuta, tenendo conto del prevalente concorso di colpa in capo al sig. ponendolo a Pt_1 carico della sola rigettando la chiamata in causa della con CP_1 Parte_2 vittoria di spese e competenze del grado di giudizio. In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e della chiamata in causa ad opera di CP_1 della ditta appaltatrice limitare il risarcimento alla minor somma rivalutata realmente dovuta in relazione all'effettivo valore del danno, tenendo conto del prevalente concorso di colpa in capo all'attore, ponendolo a carico della rigettando la chiamata in causa nei confronti Controparte_2
pagina 5 di 16 di per difetto di legittimazione passiva e per inoperatività della garanzia prestata nel Controparte_3 merito con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio;
in ogni caso, limitare la manleva tenendo conto della franchigia contrattuale, con compensazione di spese di lite”.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti presenti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa di in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con CP_3 chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 10. — L'appello di è articolato in un motivo. Parte_1
§ 10.1 — Con il motivo di appello viene dedotta la “l'errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla responsabilità del soggetto custode della strada pubblica.
Sull'errata applicazione ed interpretazione delle norme di legge in relazione agli artt. 2051 e 2043
c.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In ordine alle modalità del sinistro si osserva che, pur in assenza di verbale dell'autorità di pubblica sicurezza in atti, la dinamica del sinistro risulta provata in base alle deposizioni rese dai testi e (vedasi verbale di Testimone_1 Testimone_2 udienza del 27.04.2016) i quali hanno dichiarato di aver visto l'attore cadere in mezzo alla strada – teste – e di aver notato, avvicinandosi, che nel punto in cui era caduto vi era una buca Tes_2 corrispondente a quella rappresentata nelle foto prodotte in atti, foto sottoposte in visione ai testi stessi. Tuttavia, pur in presenza di prova del fatto storico, in punto di responsabilità, ritiene il giudicante che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c. ….Nel caso di specie
l'infortunio è accaduto su una strada rettilinea ed a visuale libera, strada urbana quindi presumibilmente fornita di illuminazione pubblica, in assenza di pioggia o altre condizioni metereologiche idonee a diminuire la visibilità …Inoltre, anche laddove si voglia inquadrare, in virtù dell'ormai pacifico orientamento della Suprema Corte, la fattispecie in questione nella disciplina dell'art. 2051 c.c. (…) grava così in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ovvero del sinistro occorso, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità – cioè il caso fortuito – in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. Cass. n.11016/11). Tale caso fortuito peraltro ben può essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiante – idoneo ad interrompere il nesso eziologico con l'evento pagina 6 di 16 dannoso – laddove il suo comportamento non sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni ad estensione collettiva (cfr. ex pluribus
Cass. n.4476/11)….Orbene, si evidenzia che l'attore non ha dimostrato, in presenza di strada rettilinea, pianeggiante ed illuminata in quanto urbana e di buca di ampie dimensioni, che la buca presente al centro della carreggiata avesse quei requisiti di pericolosità richiesti per giurisprudenza consolidata, ovvero fosse invisibile, imprevedibile ed inevitabile con un incedere accorto e diligente.
Va, quindi, esclusa la responsabilità di parte convenuta in ordine all'accaduto e CP_1 rigettata la domanda attrice, rimanendo, quindi, del tutto assorbite le richieste di manleva spiegate dal convenuto nei confronti della Sussistono giustificati motivi per CP_4 Controparte_3 disporre, in deroga al criterio della soccombenza, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, risultando dimostrato lo stato di non perfetta manutenzione della sede stradale…”.
Deduce l'appellante: “Ebbene, il percorso motivazionale seguito dal Giudice di prime cure è palesemente viziato, illogico e contraddetto dalle risultanze processuali in atti. Ed infatti, è di tutta evidenza che il Tribunale di Roma non ha correttamente valutato le circostanze fattuali relative al sinistro denunciato dall'odierna appellata, valutando in modo errato e contraddittorio le emergenze processuali, non facendo buon governo delle norme di diritto sulla disciplina che regola la responsabilità ex art. 2051 c.c. e della interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto. [...] Alla stregua della giurisprudenza di legittimità ora evidenziata non può evidentemente condividersi il decisum del Giudice di primo grado circa l'assenza di responsabilità di in ordine al CP_1 sinistro per cui è causa. Ed infatti, pur con espressa dichiarazione di non inversione dell'onere probatorio a carico della convenuta l'odierna appellante ritiene di aver pienamente CP_1 allegato e dimostrato il fatto storico (la dinamica del sinistro), così come riconosciuto dal medesimo
Giudice di prime cure, ed il nesso causale tra la cosa in custodia (la buca presente sul manto stradale) ed il danno occorso al motociclista. Più precisamente, tanto l'interrogatorio formale deferito nei confronti dell'attore quanto la prova testimoniale formatasi in giudizio e la documentazione versata in atti referenziano la sussistenza della responsabilità custodiale da parte della convenuta CP_1 per i fatti di cui è causa. In particolare, durante l'interrogatorio formale il Sig. , Parte_1 rispondendo alle domande formulate dai procuratori delle parti convenute, ha confermato la presenza della buca sul manto stradale, le caratteristiche della strada e la scarsa illuminazione al momento del sinistro. Parimenti, il teste escusso , rispondendo sui capitoli di prova articolati Testimone_1 da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c., ha dichiarato: - sul capitolo 1 (Vero è che in data 27 novembre 2012, alle ore 22:00 circa, Lei si trovava a camminare, in compagnia di un'amica, lungo il marciapiede sito in Viale del Vignola con direzione Via Flaminia, CP_1
pagina 7 di 16 allorquando, giunta in corrispondenza del civico n. 133, notava il conducente di uno scooter Aprilia
Scarabeo di colore nero, tale che procedeva nello stesso senso di marcia ed a velocità Parte_1 moderata, perdere l'equilibrio del mezzo e cadere a terra pochi metri più avanti): “Confermo il capitolo. Ero assieme ad un'amica, stavamo passeggiando sul marciapiede, ho visto un ragazzo su uno scooter che ci ha superato e dopo poco è caduto assieme allo scooter”.
Aggiunge al riguardo: “dunque, è del tutto errata e contraddetta dalle emergenze Pt_1 processuali la sentenza del Giudice di primo grado nella parte in cui afferma che “Nel caso di specie
l'infortunio è accaduto su una strada rettilinea e a visuale libera, strada urbana quindi presumibilmente fornita di illuminazione pubblica, in assenza di pioggia o altre condizioni metereologiche idonee a diminuire la visibilità” (cfr. pag. 4 sentenza primo grado). I testi hanno, infatti, inequivocabilmente riferito che la strada era scarsamente illuminata e la buca era ricoperta da fogliame, circostanze del tutto ignorate dal Giudice di primo grado. Peraltro, è appena il caso di ribadire anche in questa sede che il tratto stradale teatro del sinistro si trova all'interno della perimetrazione del centro abitato e, pertanto, tale localizzazione costituisce un chiaro ed incontestabile indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del di tal ché sarebbe CP_4 profondamente arduo sostenere una presunta impossibilità di governo del territorio da parte dell'ente
a ciò preposto. Di contro, la convenuta in qualità di custode della strada, (né CP_1 tantomeno gli altri soggetti coinvolti nel giudizio), non ha minimamente fornito la prova positiva del caso fortuito, così come previsto dall'art. 2051 c.c., inteso quale unico fattore causale capace di elidere il nesso eziologico tra la cosa custodita ed il danno verificatosi. In tale contesto non possono assumere alcun rilievo le prospettazioni avversarie relative alla presunta visibilità del pericolo ed alla asserita non adeguata condotta di guida del conducente del motociclo, posto che tali elementi in concreto sono smentiti dalle emergenze processuali, dalle quali non si ricava alcuna conferma obiettiva di quanto ex adverso asserito. Sotto altro profilo, pur senza rinunciare alla principale qualificazione giuridica della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c., il Giudice di primo grado ha gravemente errato anche nella parte in cui ha escluso la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la violazione del principio generale del neminem CP_1 laedere, posto che nella fattispecie ricorrevano entrambi i requisiti richiesti per la configurabilità di una situazione di pericolo occulto (non visibilità e non prevedibilità). Ed infatti, dalle emergenze processuali è pacificamente emerso che il sinistro è occorso in serata (alle ore 22:00 circa), in assenza di adeguata illuminazione artificiale, in assenza di qualsivoglia segnaletica di pericolo e su una buca coperta da fogliame”.
pagina 8 di 16 Il motivo d'appello deve ritenersi parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati, dovendosi ricondurre la caduta – così come descritta nell'atto di citazione e comprovata dalle risultanze istruttorie di primo grado – alla fattispecie di responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Tuttavia, va riconosciuto un concorso di colpa in capo al danneggiato, il quale, alla guida del motociclo Aprilia Scarabeo 125, in violazione dell'art. 143 del Codice della Strada, ha percorso la parte centrale della carreggiata, dove era presente la buca, anziché mantenersi sul margine destro della stessa, nonostante la strada si presentasse come un rettilineo sgombro da traffico.
Va premesso in diritto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
06/09/2023, n. 26013).
Più specificatamente il caso fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma
"incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass.
6/02/2007 n. 2563; Cass. 20/10/2005 n. 20317).
Tuttavia, qualora la condotta colposa del danneggiato non sia di per sé sufficiente a escludere il nesso eziologico, essa può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., comportando una riduzione proporzionale della responsabilità del custode in relazione al grado di incidenza della colpa del danneggiato nella produzione dell'evento (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
08/05/2008, n. 11227).
Peraltro, in tema di onere della prova, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il danneggiato che agisce per il risarcimento del danno causato da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. è tenuto ad allegare e provare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, senza necessità di dimostrare la pericolosità intrinseca della cosa stessa. Non è invece necessario provare la capacità di vigilanza del custode, elemento estrinseco tenuto in conto solo come canone interpretativo della ratio legis (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/07/2025, n. 21321). pagina 9 di 16 Constatato, dunque, che in tema di danni da cose in custodia la responsabilità del custode si fonda sul rischio connesso alla cosa, salvo il caso fortuito, va rilevato come abbia Parte_1 pienamente assolto all'onere probatorio su di lui gravante, dimostrando l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Nel caso di specie, la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, consistente nella dimostrazione che l'evento dannoso si è verificato a causa della particolare condizione del manto stradale, è stata fornita dall'attore attraverso le deposizioni delle testi e sentite nel Tes_1 Tes_2 corso dell'istruttoria di primo grado. Esse hanno riferito di aver assistito alla caduta di Parte_1 descrivendo la strada percorsa dal medesimo a bordo del ciclomotore scarsamente illuminata e sottolineando che la buca, situata al centro della carreggiata, era coperta da fogliame, circostanza che, unitamente alla poca illuminazione, ne rendeva evidentemente difficile l'individuazione.
Difatti, le testi così riferivano: “Quando mi sono avvicinata all'attore per soccorrerlo, ho visto che il motorino si trovava a terra, vicino ad una buca, che corrisponde alla buca rappresentata nella foto...”…. “Non ho visto il motociclo nel momento in cui transitava sula buca, anche perché era buio e poco illuminato. Mi sono accorta della buca quando mi sono avvicinata;
”… “5) Vero è che nel luogo e nel momento del sinistro la visibilità era scarsa e sul manto stradale vi era un intenso fogliame caduto dagli alberi presenti su entrambi i lati della corsia, che ricopriva anche la predetta buca? Adr. E' vero” (verbale d'udienza del 27/04/2016 – teste ); “Ho visto lo scooter cadere in mezzo alla Tes_1 strada, la visibilità non era buona. Dopo essermi avvicinata per prestare soccorso ho visto che c'era una buca coperta di foglie, come il resto della strada” (verbale d'udienza del 27/04/2016 – teste
. Tes_2
Da quanto precede, emerge in modo evidente e con elevato grado di probabilità che la caduta dell'appellante dallo scooter sia stata determinata dalla presenza di una buca coperta da fogliame in un tratto di strada scarsamente illuminato e che quindi la stessa non fosse visibile e pertanto evitabile con l'ordinaria diligenza.
Tuttavia, deve parimenti rilevarsi che, come dichiarato dallo stesso in sede di CP_10 interrogatorio, detta buca era collocata al centro della carreggiata, lungo un rettilineo, il traffico risultava scarso e la sede stradale pressoché libera da ostacoli (verbale d'udienza del 27/04/2016).
Ne consegue che la condotta di guida dell'appellante, non pienamente conforme alle norme del
Codice della Strada, e in particolare all'art. 143 CdS, abbia concorso causalmente al verificarsi dell'evento dannoso. Tale disposizione, infatti, stabilisce che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è
pagina 10 di 16 libera”, prescrizione che impone un obbligo costante di mantenere una condotta di guida prudente e rispettosa della regola di marcia sul margine destro.
Il conducente, pertanto, avrebbe dovuto attenersi a tale precetto, evitando di percorrere la zona centrale della carreggiata ove si trovava la buca.
Alla luce di ciò, in applicazione dei principi di causalità concorrente e di autoresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c., deve ritenersi che la caduta e i conseguenti danni siano eziologicamente riconducibili in misura paritaria – e dunque nella misura del 50% – anche alla condotta dell'appellante stesso, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Ne consegue che, pur non potendosi ritenere interrotto il nesso causale, la condotta negligente del danneggiato concorre alla produzione del danno ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., e deve pertanto essere considerata ai fini della liquidazione, comportando una riduzione proporzionale del risarcimento dovuto.
Ciò posto, non essendo emerso alcun elemento in grado di liberare dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia sulla strada, deve ritenersi che sia responsabile dell'evento lesivo occorso CP_1 all'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c..
Deve dunque procedersi alla liquidazione dei danni patiti da Parte_1
Con riferimento ai danni non patrimoniali e patrimoniali per le spese mediche sostenute, deve applicarsi il criterio tabellare per le c.d. micropermanenti di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 (aggiornate dal D.M. 16/07/2024), tenuto conto delle risultanze della c.t.u. medico-legale svolta in primo grado - precise, congrue, prive di vizi logico-argomentativi, non oggetto di efficace confutazione ad opera delle parti - che ha accertato che il danneggiato ebbe a riportare nell'occorso, un “trauma contusivo del ginocchio destro in soggetto con pregressa lesione del LCA e meniscosi del menisco mediale” e conseguentemente una invalidità permanente pari al 2%, una incapacità temporanea totale di 3 gg. e una incapacità parziale (al 50%) di 15 gg, senza riscontrare alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa del medesimo, e ha verificato l'esistenza di spese documentate di natura sanitaria derivanti dal sinistro per complessivi € 281,81.
Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di danno morale.
Invero, consistendo il danno morale nella “sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 27482 del
30/10/2018), appare evidente che lo stesso possa perdere di rilevanza nel caso in cui il danno biologico riscontrato - come nella fattispecie - sia di esigua entità.
pagina 11 di 16 Occorre evidenziare, al riguardo, che la Suprema Corte ha chiarito che va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 27/08/2015, n.17209).
Ne consegue che, soprattutto in caso di lesioni micropermanenti - quali sono quelle che ricorrono nel caso concreto - deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 339 del 13/01/2016).
Ciò non è avvenuto nella specie, posto che l'attore in primo grado si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza assolvere lo specifico onere della prova incombente su di lui.
Né può essere riconosciuta, infine, alcuna personalizzazione del danno biologico in assenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari delle lesioni tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5984 del 6/03/2025).
Pertanto, applicando come tabella di riferimento quella per le c.d. micropermanenti, si ricavano le seguenti somme:
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 24 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.971,12
Invalidità temporanea totale € 168,54
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 589,89 pagina 12 di 16 Spese mediche € 281,81
TOTALE GENERALE: € 2.842,82
Ne consegue per quanto sopra che l'importo da riconoscersi al danneggiato ammonta ad €
2.842,82 che va tuttavia ridotto per il concorso del medesimo al 50% quale sopra evidenziato in €
1.421,41 cui applicare interessi e rivalutazione previa devalutazione alla data dell'evento con applicazione dei principi evidenziati dalla S.C. con la sentenza n.1712 del 1995 e ss.
Con la conseguenza che all'importo di € 1.421,41 - devalutato alla data del sinistro - debbono aggiungersi gli interessi cd. compensativi, da calcolarsi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno con la conseguenza che l'importo definitivamente da riconoscersi a ammonta a Parte_1 complessivi euro € 2.000,23 importo sul quale decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella di effettivo soddisfo per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al "quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la domanda svolta da nei confronti Parte_1 di va accolta e va condannata al risarcimento del danno patito CP_1 CP_1 dall'appellante e liquidato in € 2.000,23 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
§ 10.2 — Nel costituirsi ha riproposto, spiegando appello incidentale CP_1 condizionato, la domanda di manleva nei confronti dell'impresa appaltatrice Controparte_2
Al riguardo, l'appellata sostiene che, all'epoca dei fatti, la manutenzione del tratto stradale interessato fosse affidata alla (facente parte del gruppo Controparte_5 Controparte_6
con quale capogruppo).
[...] Controparte_2
Tale circostanza trova conferma nella documentazione versata in atti, e, in particolare, nel capitolato di appalto (per gli anni 2010-2011-2012) (allegato alla memoria ex 183, VI comma, n.1
c.p.c. di , in cui si afferma che “con la consegna dell'appalto l'Impresa è obbligata ad CP_1 iniziare immediatamente il servizio di sorveglianza e pronto intervento (descritto più avanti) su tutte le superfici delle infrastrutture stradali, sugli arredi ed accessori e su ogni altra opera esistente sul suolo, nonché su tutti i manufatti costituenti il sistema di smaltimento delle acque bianche stradali fino al punto di recapito alla fognatura compreso, purché non siano oggetto di altro specifico appalto di manutenzione. […]. Il monitoraggio periodico (giornaliero o altro, è volto ad accertare con tempestività ogni eventuale stato di pericolo in atto o pericolo incipiente). L'Amministrazione deve essere messa contestualmente a conoscenza della segnalazione e delle attività di svolgimento fino al completamento, a tale scopo l'incaricato della sorveglianza provvede alla creazione ed aggiornamento di una banca dati da porre a disposizione dell'amministrazione” (art. 45 – capitolato d'appalto depositato da . CP_1
pagina 13 di 16 Peraltro, in relazione ai suddetti obblighi contrattuali, l'appaltatore si assumeva, con clausola espressa, la responsabilità di ogni incidente a terzi in corso d'appalto (art. 29 – capitolato d'appalto depositato da . CP_1
Non vi è dubbio che nell'attività di manutenzione e sorveglianza dovesse essere compresa anche il controllo del tratto di strada ove insisteva il dissesto che ha visto coinvolto l'appellante, con la conseguenza che l'impresa chiamata in primo grado è tenuta a manlevare e tenere indenne
[...]
dagli obblighi risarcitori derivati dal presente giudizio, in difetto di prova che detta impresa CP_1 abbia sorvegliato il tratto di strada, ponendo in essere ogni iniziativa volta a salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada.
Va infatti evidenziato, al riguardo, che il citato rapporto contrattuale non esclude la custodia di e quindi la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente locale nei confronti del danneggiato, CP_1 ma nei rapporti contrattuali interni la società che si è assunta l'obbligo di sorveglianza e manutenzione delle strade è tenuta a manlevare l'ente per i danni causali ai terzi.
Ne consegue che la società appaltatrice deve essere condannata a manlevare CP_1 dall'obbligo risarcitorio posto a suo carico per il danno subito dall'attore.
§ 10.3 — Nel costituirsi ha riproposto la domanda di manleva nei confronti Controparte_2
in forza della polizza stipulata con tale compagnia. CP_3
a sua volta, ha riproposto le stesse eccezioni sollevate in primo grado nei CP_3 confronti della chiamante, ovvero il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inoperatività della garanzia assicurativa e, in ogni caso, la previsione nella polizza di una franchigia di € 2.500,00.
Tanto premesso, osserva la Corte in via assorbente che la somma liquidata al danneggiato è inferiore alla franchigia contrattualmente prevista (pari a € 2.500,00: cfr. Polizza allegata in CP_3 atti) con conseguente inoperatività della garanzia.
Ne deriva che la domanda avanzata da a carico di deve essere rigettata. CP_2 CP_3
§ 11. — L'accoglimento dell'appello comporta una nuova regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e con riferimento al rapporto processuale – sono poste a Parte_1 CP_1 carico di nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in considerazione CP_1 del valore della causa (da € 1.101 a € 5.200 valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione per il giudizio di secondo grado, attesa l'assenza di attività istruttoria).
Restano a carico di anche le spese della ctu svolta in primo grado. CP_1
pagina 14 di 16 La terza chiamata dovrà tenere indenne anche dalla condanna al Controparte_2 CP_1 pagamento delle spese legali in favore dell'appellante.
Le spese processuali di secondo grado relative al rapporto - ferma CP_2 CP_3 restando la compensazione in primo grado atteso il mancato scrutinio in quella sede della domanda di garanzia, vanno poste a carico di stante la soccombenza, nella misura liquidata in Controparte_2 dispositivo sempre ai sensi del DM 55/2014 e con gli stessi criteri.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
e avverso la sentenza n. sentenza n. 14383/2019, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, accertato il concorso di colpa in misura pari al 50% da parte di nella determinazione dei danni di cui in parte Parte_1 motiva, condanna in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore di CP_1 dell'importo pari a € 2.000,23 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza Parte_1 sino al soddisfo;
2) in accoglimento dell'appello incidentale condizionato spiegato da condanna la CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare e tenere indenne Controparte_2 CP_1 delle somme dovute all'appellante in forza della presente sentenza;
3) Rigetta la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti della Controparte_2 CP_3
[...]
4) Condanna in persona del sindaco p.t., a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1 che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 2.552,00 per compensi ed € 477,00 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cristiano d'Ettorre, dichiaratosi antistatario, e per il presente grado in complessivi € 2.419,00 per compensi ed € 382,5 per spese oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cristiano d'Ettorre, dichiaratosi antistatario;
5) Pone a carico di le spese della CTU, liquidate in primo grado, con i conseguenti CP_1 effetti restitutori;
6) Dichiara la in persona del legale rappresentante p.t., tenute a manlevare Controparte_2 [...]
anche dalla condanna al pagamento delle spese legali e delle spese di ctu in favore CP_1 dell'appellante di cui ai punti che precedono;
7) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a Controparte_2 CP_3 le spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi € 2.419,00 oltre spese generali e
[...] pagina 15 di 16 accessori di legge.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Il consigliere estensore dott. Raffele Miele
Il Presidente
dott. NI EL
pagina 16 di 16