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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/10/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R.G. 268/2025 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 286/2022, posta in decisione all'udienza collegiale del 30.09.2025, OGGETTO: promossa con ricorso depositato in data 08.04.2025 Altri istituti d a del diritto
Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , e , C.F. delle locazioni
, rappresentate e difese dall'Avvocato Mario Mossali (C.F. C.F._2
pec giusta procura in atti C.F._3 Email_1
-appellanti- contro
C.F. e P.IVA , in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, signor , rappresentata e di-fesa dall'avvocato Stefania Baranca (c.f. Parte_3
, pec , giusta procura in atti C.F._4 Email_2
-appellata-
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dagli avvocati Luigi Ammirati ( , pec CodiceFiscale_5
) e AR L- ( , pec Email_3 C.F._6
, giusta procura in atti Email_4
-appellata-
, in persona del proprio le-gale rappresentante Controparte_3
pro tempore signor -appellata contumace- Parte_3
pagina 1 di 19 In punto: appello avverso la sentenza n. 2209/2024 del Tribunale di Bergamo, in data
28/11/2024 nella controversia rubricata al n. 772/2022 R.G., a cui è stata riunita la causa n.
5641/2022 R.G., notificata il 31/03/2025
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2209/2024, il Tribunale di Bergamo così disponeva:
“- dichiara la risoluzione del contratto costitutivo del diritto di uso in capo alle signore
e nonché la inefficacia del contratto di Parte_1 Parte_2
locazione per cui è causa nei confronti di Controparte_1
- accerta e dichiara che è il soggetto legittimato a ricevere il corrispettivo per Controparte_1 la concessione in godimento a dell'area indicata nel contratto di locazione Controparte_2
stipulato in data 4.12.2015;
-condanna le signore e alla restituzione dei Parte_1 Parte_2
canoni percepiti a far data dalla stipulazione del contratto di locazione, oltre interessi di mora sino al saldo;
-condanna alla restituzione dell'immobile alla proprietaria Controparte_2 CP_1
[...]
-condanna altresì le signore e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Parte_2
parte le spese di lite…. CP_1
- condanna altresì le signore e a rimborsare a Parte_1 Parte_2
parte le spese di lite….” CP_4
Le Sig.ra hanno proposto appello: Pt_1
precisano che l'immobile di cui si controverte consta di un traliccio, ove vengono installate le antenne/parabole e di adiacenti locali, ove risultano allocati gli apparati di trasmissione e ricezione dei segnali dei conduttori ivi presenti.
Riferiscono che, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 04.02.2022, ha Controparte_2 evidenziato la pendenza, con loro, di un contratto di locazione e l'esistenza di contestazioni in ordine alla legittimità del medesimo, sollevate da e Controparte_1 Controparte_3
, a loro dire proprietari dei beni immobili locati e soli legittimati a disporre
[...]
dei medesimi e ad introitare i frutti derivanti dal loro godimento;
per questo ha chiesto al CP_2
Tribunale di Bergamo di individuare tra i contendenti il soggetto legittimato a ricevere il corrispettivo per la concessione in godimento dei beni locati.
pagina 2 di 19 Le appellanti asseriscono di avere il legittimo godimento e la disponibilità degli immobili locati a in forza dell'Atto di costituzione di uso, a rogito del Notaio Dott. CP_2 Persona_1
(Rep. n. 39497 – Racc. 16861), del 29.10.2003, tramite cui l'allora proprietaria,
[...]
aveva costituito in favore loro e della loro madre, (deceduta il CP_5 Persona_2
22.4.2021), il diritto d'uso avente ad oggetto “i tre corpi di fabbrica all'interno dei quali sono collocati gli impianti e le attrezzature per la ricezione e la trasmissione dei segnali televisivi, radiofonici e telefonici” siti in Foppolo (BG), loc. Valgussera, riportati nel N.C.E.U. al foglio 23, mappali 1077, 1078, 1079 sub 701 e sub 702 e precisano che l'atto è stato trascritto il 13.11.2003 alla Conservatoria di Bergamo. aveva già in precedenza locato gli spazi a terzi operatori radio- Controparte_5
televisivi e telefonici, in particolare, in data 30.06.2002, aveva locato la particella 1079 a oggi . Controparte_6 CP_2
In data 19.02.2004 (Rep. n.40071– Racc.17273) si è fusa ed è stata Controparte_5
incorporata da che ha cambiato la denominazione sociale in Controparte_7 [...]
ed è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo in data 18/12/2007. Controparte_8
A seguito di domanda di Concordato Fallimentare, il Tribunale di Bergamo, con provvedimento
08.02.2011, ha trasferito in capo all'assuntore, , tutti i beni immobili della fallita. CP_1
Asseriscono che, con contratto di locazione 04.12.2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate
e a loro avviso, noto a controparte, perché notificato a come proprietaria, tramite CP_1 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, hanno rinnovato la locazione a di CP_2
“porzione di terreno di mq 30 circa, sito nel Comune di Foppolo (BG), via Valgussera n. 7, riportato al N.C.E.U. di al foglio 23, corrispondente in mappa al foglio 923, particella CP_3
1079”per la durata di 9 anni rinnovabili a partire dal 26.1.2016.
Chiedono: l'accoglimento della loro eccezione di prescrizione di tutte le domande di risoluzione, annullamento, risarcimento del danno o retrocessione di canoni formulate da
[...]
CP_1
Previo accertamento della regolarità del contratto di costituzione di diritto reale del 29/10/2003,
a rogito del Notaio Dott. dichiarare la loro legittimazione a disporre delle Persona_1
unità immobiliari oggetto del contratto e, per l'effetto, a ricevere il corrispettivo previsto nel contratto di locazione in essere con la ricorrente del 04/12/2015. Controparte_2
pagina 3 di 19 Nella denegata ipotesi in cui il contratto 29/10/2003 venisse dichiarato invalido o si ritenesse che, come costituzione di diritto d'uso a loro favore, non consente la locazione a terzi dei beni che ne sono oggetto, chiedono di interpretare detto contratto come costitutivo di un diritto di usufrutto o di un diritto personale di godimento, con connessa facoltà e/o potere di locare le unità immobiliari per cui è causa, o di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà ovvero del diritto di usufrutto a loro favore.
In via istruttoria, insistono per le istanze già formulate in primo grado.
Con vittoria di spese chiede di dichiarare l'appello inammissibile ex artt. 342 cpc e 348 bis c.p., o Controparte_1
rigettarlo nel merito, perché infondato e, per quanto concerne le domande di usucapione chiede altresì di dichiararne l'improcedibilità, in quanto non precedute da procedimento di mediazione.
Riporta le conclusioni già precisate in primo grado. chiede di accertare quale sia il soggetto legittimato a ricevere il Controparte_2 corrispettivo per la concessione in godimento dell'area indicata nel contratto di locazione stipulato in data 4.12.2015; nel caso di rigetto dell'appello proposto dalle signore confermare la sentenza di primo Pt_1
grado anche in punto di condanna delle signore medesime alla refusione delle spese legali Pt_1
a suo favore, respingendo il correlato motivo di censura;
condannare in ogni caso la parte che risulterà soccombente all'esito del presente giudizio di appello al pagamento in suo favore di onorari e spese del doppio grado di giudizio.
è rimasta contumace. Controparte_3
All'udienza del 01.07.2025 la Corte ha concesso termine al 10.09.2025 per memorie integrative, depositate dalle Sig.re e dalla e ha rinviato la causa all'udienza del 30.09.2025, Pt_1 CP_1
da tenersi in forma cartolare, per la quale tutte le parti costituite hanno depositato le note di trattazione scritta.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione e depositato il dispositivo ex art. 127-ter ultimo comma c.p.c., indicando il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza
Motivi della decisione
Le appellanti, col primo motivo di impugnazione, (punto C), lamentano che il contratto costitutivo del diritto d'uso a loro favore sia stato mal interpretato e sostengono la legittimità del contratto di locazione da loro stipulato con nel 2015. CP_2
pagina 4 di 19 Contestano l'affermazione del tribunale per cui nell'atto costitutivo del diritto d'uso, all'art. 6, risulta il divieto di cessione del diritto stesso e non risulta, invece, una espressa deroga alla previsione dell'art. 1024 c.c., che vieta di concedere in locazione i beni oggetto del diritto d'uso, dunque tale divieto era vigente e sarebbe stato da loro violato.
Ritengono che il tribunale non abbia considerato gli effetti che l'esistenza del divieto di locare avrebbe comportato alla ratio e alla sinallagmaticità del contratto, visto che i beni oggetto dello stesso sono utilizzabili solo da concessionari televisivi, radiofonici e telefonici, titolati a radiodiffondere i segnali radio e a fornire al pubblico servizi di telecomunicazioni, ma né loro, né
prima, sono mai stati concessionari pubblici in ambito radiotelevisivo, Controparte_5
fornitrici di pubblici servizi ovvero operatori di comunicazione, dunque i beni per cui è causa sono sempre stati dati in locazione a soggetti che potevano trarne utilità.
Sottolineano che non avrebbero avuto motivo di acquisire il diritto d'uso, accollandosi tutti i costi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei corpi di fabbrica, degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, a fronte dell'impossibilità di godere delle strutture mediante l'unica modalità di utilizzazione, ossia la locazione.
Ritengono che il Tribunale si sia limitato ad analizzare il nomen iuris del negozio giuridico, senza indagare sulla comune intenzione delle parti alla stipula e il comportamento complessivo delle medesime dopo la conclusione del contratto (art. 1362 c.c.), senza considerare che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.), in modo tale che possa produrre qualche effetto (art. 1367 c.c.) e analizzando le clausole le une per mezzo delle altre, così attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.).
Sottolineano che le missive che inviò ai propri conduttori, per informarli Controparte_5 della cessione del diritto d'uso e del fatto che i canoni dovevano essere pagati alla titolare di tale diritto, provano che il diritto d'uso consentiva la locazione. Controparte_9
Le appellanti ritengono che, alla luce delle considerazioni svolte, il fatto che l'art. 6 del contratto riporti il divieto di cessione di cui all'art. 1024 c.c., ma non il divieto di locazione, pure previsto dal citato articolo, deve interpretarsi come volontà di derogare a quest'ultimo divieto, per dare un significato all'articolo 6, che l'interpretazione data dal Tribunale porta, invece, a ritenere del tutto irrilevante, in violazione dell'art. 1367 c.c.
Ritengono si debba concludere che le parti hanno inteso il concetto di “uso” nel senso etimologico del termine “utilizzare”, conclusione avvalorata dal richiamo nel medesimo atto di pagina 5 di 19 costituzione dell'art. 997 c.c., che disciplina le ipotesi di beni con destinazione produttiva concessi in usufrutto, equiparando, di fatto, le contraenti usuarie ad usufruttuarie.
Affermano che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1021 e 1026 c.c. (che richiama in quanto applicabili le norme in materia di usufrutto), il diritto di uso si estende a tutte le utilità che possono obiettivamente trarsi dal bene secondo la sua destinazione, potendo quindi l'usuario servirsi della cosa in modo pieno, dovendone soltanto rispettare la destinazione economica.
Sottolineano che l'art. 1021 c.c. legittima il titolare del diritto di uso a raccogliere i frutti della res e, ai sensi dell'art. 820 c.c., i frutti si distinguono in naturali in quanto provenienti direttamente dalla cosa, oppure civili “quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono (…) il corrispettivo delle locazioni”.
Concludono che il contratto di locazione 04.12.2015, con decorrenza 26.01.2016, registrato il
17.02.2016, è valido e opponibile alla proprietaria, essendo loro legittimate alla stipula.
Ritengono errato sostenere che il contratto di locazione per cui è causa non sia opponibile alla in quanto concluso e trascritto successivamente al trasferimento dei beni per cui Controparte_1
è causa alla , in qualità di assuntore universale del concordato fallimentare “ CP_1 [...]
in data 08.02.2011, perché , subentrando nella posizione giuridica Controparte_8 CP_1
della fallita, è tenuta a rispettare le pattuizioni contrattuali della sua dante causa e detto contratto di locazione non era che il rinnovo del contratto concluso tra e Controparte_5 [...]
il 30.06.2002. Controparte_10
Col secondo motivo di impugnazione (punto D), le appellanti contestano la violazione delle norme in materia di prescrizione e dei principi in punto opponibilità ai terzi dell'atto costitutivo del diritto d'uso del 29.10.2003 e, in ogni caso, contestano la sussistenza dei presupposti della risoluzione, per rinuncia tacita o mancanza di gravità nell'inadempimento.
Sostengono che il Tribunale ha errato nell'escludere l'intervenuta prescrizione delle domande avanzate da , sostenendo che quest'ultima non era a conoscenza del diritto d'uso nel CP_1
2011, visto che non veniva menzionato dal decreto di trasferimento del Tribunale 08.02.2011.
Osservano che l'atto di costituzione del diritto d'uso è stato trascritto nei registri immobiliari presso la Conservatoria di Bergamo in data 13.11.2003, dunque era opponibile ai terzi, tra cui la
, ex art. 2644 c.c. e loro sono subentrate, a partire dal 29.10.2003, nei contratti di CP_1 locazione in essere, quindi si sarebbero rese inadempienti sin da allora all'asserito divieto di locare che la pretende sussista ab origine, perciò tutte le domande della CP_1 CP_1
pagina 6 di 19 sono prescritte, essendo la prima formale contestazione, risalente al 09.03. 2021, posteriore di oltre dieci anni rispetto al momento in cui la , col decreto di trasferimento 08.02.2011, CP_1
è divenuta proprietaria e avrebbe potuto far valere il diritto, controllando, con la normale diligenza, i pubblici registri.
Peraltro, asseriscono che la non ha prodotto la relazione dell'esperto estimatore e il Parte_4
decreto di omologa del concordato fallimentare, con la conseguenza che non si può nemmeno ritenere provato che non abbia avuto notizia del diritto d'uso per cui è causa, circostanza, comunque, irrilevante, visto che il diritto d'uso era trascritto, quindi opponibile a qualsiasi terzo.
Osservano, inoltre, che l'inerzia della , che, dopo l'acquisizione dei beni immobili, si CP_1
è completamente disinteressata del sito trasmissivo, rileva anche per ritenere provata la rinunzia tacita alla risoluzione e alle connesse domande risarcitorie o la mancanza di inadempimento grave, che è presupposto della risoluzione, perché non è possibile considerare sussistente l'inadempimento quando il creditore ha acconsentito alla condotta del debitore o l'ha tollerata o, in ogni caso, vi ha prestato acquiescenza, anche per fatti concludenti (v. Cass. civ. n. 7083/2006).
Col terzo motivo di impugnazione (punto E), contestano l'accoglimento della domanda di restituzione dei canoni a , sottolineando l'impossibilità della nuda proprietaria, in ogni CP_1 caso, di locare l'immobile e contestano la mancata ammissione delle prove testimoniali che avrebbero confermato l'assenza del divieto di locare nel contratto di uso.
Osservano che, ad avviso del Giudicante, l'inadempimento contrattuale a loro contestato costituisce causa di risoluzione del contratto d'uso ”dovuta ad abuso del beneficiario delle condizioni di esercizio del diritto di godimento” e detta risoluzione comporta la loro condanna a versare alla i canoni percepiti dalla a far data dalla stipulazione CP_1 Controparte_2
del contratto di locazione 4.12.2015, oltre interessi di mora al saldo e la condanna del conduttore
“alla restituzione dell'immobile alla proprietaria , ma ritengono che CP_2 Controparte_1
ciò contrasti con l'affermazione dello stesso giudice per cui: “…per costante orientamento della giurisprudenza, il contratto di locazione, in caso di difetto di legittimazione a stipulare, non è da considerarsi nullo o invalido, bensì inefficace soltanto nei confronti del legittimato effettivo, non impedendo l'attuazione del rapporto obbligatorio (Cass. 19/11/2013 n. 25911)”.
Affermano che, se il contratto di locazione stipulato da soggetto non legittimato è inefficace nei confronti del legittimato, nel caso di specie individuato nella , non può produrre CP_1
pagina 7 di 19 effetti nei confronti di quest'ultima, che non ha diritto a percepire i canoni, ma, tutt'al più, avrebbe potuto formulare domanda di indebito arricchimento, che non è stata proposta.
Osservano, inoltre, che la non avrebbe, comunque, avuto il diritto di ottenere la CP_1
restituzione di alcun corrispettivo, perché, essendo nuda proprietaria, non aveva alcun diritto di godere del bene, concesso alle usuarie, e non avrebbe, comunque, potuto incassare alcun corrispettivo per il godimento del medesimo da parte di soggetti terzi.
Ritengono che la domanda di restituzione dei canoni comporti una indebita locupletazione poiché, non può, a posteriori, pretendere di beneficiare del godimento di un bene di CP_1
cui si è completamente disinteressata fino al marzo 2021.
Ribadiscono, peraltro, che la sapeva del loro diritto d'uso, infatti, nel 2019, aveva CP_1
sottoscritto un contratto di locazione con Enel Green Power, che è stato risolto a seguito delle loro contestazioni ed è stato poi sottoscritto dall'operatore in questione con loro il 15/10/2019 e lamentano la mancata ammissione di una prova testimoniale da loro dedotta sul punto.
Col quarto motivo di impugnazione (punto F), riguardo alla restituzione dei canoni a far data dalla stipula del contratto di locazione, lamentano l'erronea indicazione della data di decorrenza e la violazione dei principi in materia di prescrizione.
Osservano che il negozio di locazione è datato 04.12.2015, ma la decorrenza del pagamento del canone è stata concordata a partire dal 26.01.2016; la prima contestazione da parte di risale al 09.03.2021 e, visto che per i canoni di CP_1
locazione è prevista la prescrizione quinquennale ex art. 2948 co.1 n.3 c.c., la decorrenza dell'obbligo restitutorio decorrerà, al più, dal 09.03.2016 sino alla data di effettiva percezione del canone, attesa la determinazione di di interrompere il pagamento nel corso del 2021. CP_2
Infine, lamentano che il Tribunale le ha condannate alla restituzione dei canoni, senza decurtare le tasse corrisposte sui canoni incamerati e le ulteriori imposte versate nel periodo.
Col quinto motivo di impugnazione (punto G), lamentano la violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto e di valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. che dovrebbero portare a qualificare il contratto da loro concluso con come costitutivo di CP_5 CP_5
un diritto reale di usufrutto o di un diritto personale di godimento.
Affermano che il Tribunale ritiene perfezionato un diritto reale d'uso, quindi esclude le prospettazioni alternative, ma poi svuota di contenuto il contratto d'uso, nel momento in cui esclude che le parti abbiano voluto consentire la locazione dei beni, in deroga all'art. 1024 c.c.
pagina 8 di 19 Ritengono evidente che , con la stipula del contratto, abbia voluto Controparte_5
concedere a loro la possibilità di sfruttare economicamente i beni concessi in godimento, come già erano utilizzati dalla conferente, attraverso contratti di locazione a terzi per l'utilizzo della postazione radioelettrica, atteso che altro e diverso utilizzo non era possibile e contemplabile.
Se la veste giuridica del contratto reale di diritto d'uso non venisse dalla Corte ritenuta confacente con la facoltà di locare i beni oggetto del contendere, ritengono che il contratto potrebbe essere interpretato come costituzione di diritto reale di usufrutto.
Se, invece, il contratto d'uso dovesse essere ritenuto nullo, chiedono l'applicazione del principio di conversione, per cui un contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, di cui abbia i requisiti di sostanza e forma, se, considerato lo scopo voluto dalle parti, debba ritenersi che lo avrebbero voluto, se ne avessero conosciuto la nullità (art.1424 c.c.), con conseguente qualificazione del contratto come costitutivo di un diritto reale di usufrutto, o di un diritto personale di godimento, con connessa facoltà di locare le unità immobiliari.
Col sesto motivo di impugnazione (punto H), contestano l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà o di usufrutto.
Ritengono di aver usucapito la proprietà degli immobili oggetto del contendere ex art. 1158 c.c., stante il possesso dei predetti uti dominus da oltre vent'anni, in forza dell'unione del loro possesso con quello del dante causa, , senza contestazione di sorta da parte Controparte_5
degli asseriti proprietari, quantomeno sino allo 09.03.2021.
Affermano che, in forza dei decreti di esproprio e di asservimento del settembre 1975, CP_5
ha utilizzato e si è servita delle unità immobiliari in contestazione in qualità di
[...]
esclusivo possessore ed esercitando su di esse i tipici poteri del proprietario e loro sono succedute nella medesima posizione, utilizzando i beni in contestazione come fossero proprietarie per complessivi 45 anni al 2021; anche se si fa decorrere la data di inizio del possesso di dalla concessione edilizia per la realizzazione del traliccio Controparte_5
porta antenne e per la trasformazione del locale accessorio del gennaio 1998, se al predetto possesso si unisce il loro sino al 2021, risultano decorsi oltre vent'anni.
In subordine, in forza delle medesime argomentazioni, evidenziano l'intervenuta usucapione, quanto meno, del diritto reale di usufrutto sul traliccio ed i locali asserviti, avendo le medesime,
pagina 9 di 19 e prima di loro , utilizzato i citati beni esercitandovi i poteri tipici Controparte_5 dell'usufruttuario, anche attraverso la locazione a terzi delle postazioni radioelettriche.
In aggiunta, asseriscono che, a decorrere dal novembre 2003, risulta comunque intervenuta l'usucapione decennale del diritto di usufrutto ex art. 1159, comma 2, c.c., avendo loro acquistato in buona fede i relativi diritti da chi (secondo la prospettazione avversaria) non era proprietario delle unità immobiliari oggetto del contendere, ossia , Controparte_5
dichiaratosi tale in un atto pubblico, trascritto sui registri immobiliari in data 13.11.2003.
Infine, considerato che è un comune classificato montano, alla data del 29.10.2018, CP_3
ritengono di aver usucapito il diritto di proprietà dei citati beni immobili in forza del possesso continuato e senza contestazione o interruzione, quanto meno, per quindici anni, decorrenti dal
29.10.2003 ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. Se, diversamente, si volesse considerare la data di realizzazione del traliccio porta antenne e della trasformazione del locale accessorio degli apparati, realizzato da di nel 1998, i beni risulterebbero usucapiti nel 2013. CP_5 CP_3
Col settimo motivo di impugnazione (punto I), contestano la loro condanna alla refusione delle spese legali di . CP_2
Ritengono che, essendo il contratto di locazione valido ed efficace tra loro e e inefficace CP_2
solo nei confronti della , la conduttrice avrebbe dovuto continuare a corrispondere a CP_1
loro i canoni e non interrompere il versamento ante giudizio, a far data dal 23.11.2021 e, soprattutto, avrebbe potuto evitare di incardinare un giudizio per l'accertamento del soggetto titolato a ricevere il compenso per l'occupazione dei beni concessi in locazione, essendo la questione della titolarità del diritto a locare di esclusiva pertinenza loro e di , dunque CP_1
dovrebbe sostenere le spese legali conseguenti alla sua scelta di provocare il giudizio. CP_2
- precisa che, in data 15.3.2021, la e la Controparte_2 Controparte_1 [...]
le hanno fatto pervenire una diffida, con la quale hanno Controparte_3 CP_3 reclamato la proprietà dell'area locata per cui è causa e le hanno intimato il pagamento in loro favore del corrispettivo di godimento, chiedendo la restituzione delle somme già versate alle signore per il periodo pregresso, mentre le Sig.re hanno avanzato pretese contrarie. Pt_1 Pt_1
afferma di restare indifferente all'accoglimento delle ragioni dell'una o dell'altra parte, CP_2
chiedendo solo di sapere a quale soggetto deve pagare i canoni.
In ogni caso, chiede di essere tenuta indenne da qualunque condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del soggetto che risulterà l'avente diritto, atteso che il presente giudizio si è reso pagina 10 di 19 necessario in conseguenza delle contestazioni reciprocamente sollevate tra loro dalle odierne controparti;
per converso, vanta il diritto al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da parte del soggetto che risulterà soccombente, atteso che la controversia è insorta a causa delle pretese di pagamento di quest'ultimo, poi rivelatesi infondate.
Afferma che, convocata da in una procedura di mediazione, non avrebbe potuto CP_1
invocare la liberatorietà di eventuali pagamenti eseguiti da quel momento in poi in favore delle signore peraltro si è vista costretta a promuovere il giudizio proprio dalle iniziative assunte Pt_1
dalle signore le quali, nonostante la pendenza della procedura di mediazione, le hanno Pt_1
intimato lo sfratto (rigettato dal Tribunale di Bergamo), onde compulsarla ad un pagamento in loro favore, nonostante le rivendicazioni di . CP_1
- riferisce che, in seguito al fallimento n. 97/2007 della società CP_1 [...]
”, col Decreto di Trasferimento rep. n. 15157, cron. n. 245, del 08.02.2011 Parte_5
veniva trasferito a suo favore, quale assuntore universale del concordato fallimentare, un compendio immobiliare composto da centinaia di mappali nei Comuni di , Carona, CP_3
RA e VE (in provincia di Bergamo), tra cui i beni immobili siti in coincidenti CP_3
con le particelle 1077,1078, 1079/701, 1079/702, censite al N.C.E.U. al foglio 23.
Sostiene che, non risultando il diritto d'uso nella perizia del perito estimatore nominato dal
Tribunale Fallimentare e nemmeno nel decreto di trasferimento e non essendo i contratti di locazione trascritti, in buona fede, ne ignorava l'esistenza sino al ricevimento della p.e.c. del 26 febbraio 2021 con la quale la le chiedeva di acquistare un diritto reale CP_2 CP_2 sull'immobile oggetto del contratto di locazione per cui è causa.
Evidenzia che tra la costituzione del preteso diritto d'uso, ceduto a titolo gratuito, e l'intervenuto fallimento della concedente è decorso un termine breve, a riprova del Controparte_8 fatto che l'effettiva volontà delle ricorrenti era quella di sottrarre alla società il corrispettivo dei contratti di locazione e sottolinea che, dalla visura storica prodotta, emerge che la signora Per_2
ed il marito padre delle odierne ricorrenti, sono stati membri del Consiglio di Persona_3
amministrazione della società e ne conoscevano, quindi, lo stato di decozione.
Ritiene palese la malafede delle sig.re che hanno sottratto alla società il flusso di affitti, Pt_1
versati dalle società di telecomunicazioni, stimabile in almeno 70 mila euro annui (la cifra non è nota perché le non hanno prodotto i contratti) e che la non aveva alcun Pt_1 Controparte_8
interesse a perdere, senza contropartita, in un momento in cui era fortemente indebitata.
pagina 11 di 19 Ciò premesso, in primo luogo, chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., o manifestamente infondato.
Sul primo motivo di impugnazione afferma che l'appellante non specifica in quale modo il
Giudice di primo grado si sia discostato dai canoni ermeneutici di cui, genericamente, lamenta la violazione e ricorda che i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 s.s. c.c. sono governati da un principio di “gerarchia interna”, per cui il Giudice non può privare completamente di significato le parole fatte proprie dalle parti nella stesura delle clausole accogliendo, come pretenderebbe l'appellante, un'interpretazione che risulti totalmente ablativa delle espressioni utilizzate.
Sostiene che, stante la natura personale del diritto d'uso, sancita dall'art. 1021 c.c., le appellanti non erano legittimate a trasferire il loro diritto a terzi o dare i beni per cui è causa in locazione a terzi, come previsto dall'art. 1024 c.c. e il divieto di cessione è ribadito dall'art. 6 del contratto d'uso, del resto , non aveva alcun interesse a cedere gratuitamente il diritto Controparte_5
a percepire questo flusso di affitti e non lo ha fatto.
Rileva che i contratti prodotti in causa da parte ricorrente, non sono solo contratti di locazione, ma anche contratti di servizi (contratto Berera/ Eolo e Berera/Green Power), ritiene quindi, palese la plurima violazione dell'espresso divieto di cessione ex art. 6 del contratto.
Sottolinea che l'articolo 1024 c.c. può essere derogato solo espressamente dalle parti e non, come preteso dall'appellante, implicitamente (Cass. II, n. 4599/2006)
Contesta la tesi avversaria per cui il diritto d'uso attribuisce al titolare il diritto di trarre dal bene i frutti, anche civili, estendendosi a tutte le utilità che esso può dare e ritiene tale tesi contraria alla natura stessa del diritto d'uso, che è limitato al soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia ed impedisce uno sfruttamento economico del bene.
Ritiene che l'insussistenza del preteso diritto delle signore a procedere alla locazione Pt_1 dell'immobile trovi conferma anche nel fatto che, nell'atto costitutivo il valore del diritto d'uso è indicato in € 10.000 e viene ceduto gratuitamente, mentre la locazione, negli anni, ha generato, in capo alle , importi molto più elevati, incompatibili con il valore dichiarato. Parte_6
Ricorda che la giurisprudenza è costante nello statuire che il giudice deve individuare la comune intenzione delle parti procedendo, innanzitutto, all'interpretazione letterale delle singole clausole, le une per mezzo delle altre, dando contezza del risultato dell'indagine e, solo qualora dimostri la impossibilità di conoscere la reale intenzione delle parti, potrà fare ricorso ai criteri sussidiari, a cui, invece, le appellanti danno prevalenza (Cass. civ. n. 6405/2011e 19493/2018).
pagina 12 di 19 Ritiene priva di rilevanza la comunicazione inviata da , ai conduttori, CP_5 CP_3
trattandosi di lettera a firma della signora nella quale si precisa che il diritto di utilizzo è Per_2 stato ceduto a lei stessa, peraltro è anteriore alla costituzione del diritto d'uso e prova solo la malafede della e la sua volontà di appropiarsi di somme di competenza della società. Per_2
La nega che il contratto tra e le le sia stato notificato, in qualità di CP_1 CP_2 Pt_1
proprietaria, circostanza che le appellanti riportano solo nel presente grado e senza darne prova.
Contesta l'affermazione delle appellanti per cui il contratto di locazione per cui è causa sarebbe la prosecuzione di quello tra e trattandosi, invece, di un contratto Controparte_5 CP_6
nuovo, stipulato nel 2015 tra soggetti diversi ( e le signore . CP_2 Pt_1
Sul secondo motivo di impugnazione, contesta l'intervenuta prescrizione delle sue domande e la pretesa rinuncia tacita alla pronuncia di risoluzione.
Ribadisce che il diritto d'uso non veniva menzionato dal decreto di trasferimento del Tribunale
08.02.2011 prodotto sub doc. 1 con la costituzione nel giudizio R.G. 772/2022, rileva di essere terza rispetto alla Procedura e tenuta unicamente al rispetto degli obblighi evidenziati nel decreto e sottolinea di essere venuta a conoscenza dell'esistenza del contratto di locazione tra
[...]
e le signore solo a seguito del ricevimento della comunicazione a mezzo p.e.c. CP_2 Pt_1
26.02.2021, con la quale le chiedeva di acquistare un diritto reale Controparte_2 sull'immobile oggetto del contendere e solo in quell'occasione ha realizzato che era in corso uno sfruttamento del traliccio da parte delle appellanti, dunque, ha approfondito la situazione del sito.
In ogni caso, ammesso e non concesso che la tesi avversaria in relazione all'opponibilità del diritto d'uso, sia accoglibile, rileva che per esercitare la risoluzione del diritto d'uso aveva 10 anni decorrenti dall'inadempimento del contratto, perpetrato nel 2015 con la stipula del contratto di locazione per cui è causa, a lei resa nota nel 2021.
Sostiene che l'affermazione avversaria per cui lei avrebbe abdicato al suo diritto, non avendo avanzato richieste restitutorie nel termine di 10 anni dall'omologa del concordato fallimentare è tardiva, perché espressa solo nelle note conclusive del giudizio di primo grado e, comunque, ribadisce di aver fatto valere il suo diritto appena venuta a conoscenza dell'esistenza del contratto di locazione per cui è causa.
Sul terzo motivo di impugnazione, con cui le appellanti contestano la condanna alla restituzione dei canoni, sottolineano l'impossibilità della nuda proprietaria di locare a terzi e insistono per l'ammissione di una prova dedotta, afferma che l'appellante nulla deduce in merito pagina 13 di 19 alle norme violate dal Giudice nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione del contratto “dovuta ad abuso del beneficiario delle condizioni di esercizio del diritto di godimento” con conseguente passaggio in giudicato del capo della sentenza nella parte in cui la gravità dell'inadempimento è stata ritenuta idonea a produrre la risoluzione e, in forza dell'accoglimento della domanda risolutiva, ribadisce il suo diritto alla restituzione dei canoni, anche ex art. 2033 c.c.
Ritiene che la prova sulla quale insiste l'appellante sia inammissibile ex art. 2722 c.c. in quanto contraria a prova scritta, ossia all'art. 6 del contratto d'uso.
Sul quarto motivo di impugnazione, afferma che l'azione di risoluzione e conseguente restituzione dei canoni soggiace al termine di prescrizione generale di dieci anni, decorrenti dalla data del pagamento ex art. 2946 c.c. e non al termine quinquennale ex adverso invocato.
Sul quinto motivo di impugnazione, afferma che il Giudice, basandosi sul tenore letterale del contratto, in conformità agli artt. 1362 e ss. c.c., ha escluso entrambe le interpretazioni alternative sostenute dall'appellante e, in ogni caso, ritiene che, se il contratto d'uso fosse costitutivo di un diritto di usufrutto o di un diritto personale di godimento, sarebbe nullo, in quanto privo di causa, poiché non avrebbe alcun senso che una società ceda a titolo gratuito, ad un terzo, il diritto di percepire i frutti di un suo immobile.
Sul sesto motivo di impugnazione, relativo alla pretesa omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà ed usufrutto, ricorda di aver eccepito, già in primo grado, l'improcedibilità della domanda di usucapione, sia in riferimento alla proprietà sia in riferimento all'usufrutto, in quanto parte avversa ha eccepito solo il diritto d'uso e non l'usucapione nel procedimento di mediazione.
Comunque, afferma che l'usucapione è esclusa per la malafede delle appellanti, che sottraevano i flussi generati dall'immobile di cui è causa alle casse sociali della Controparte_5 inoltre l'applicazione della disciplina dell'usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. è esclusa posto che l'oggetto del diritto d'uso non sono fondi rustici;
infine, nella fattispecie non è intervenuta alcuna interversione del possesso, necessaria per invocare l'usucapione.
La Corte osserva quanto segue: riguardo all'atto pubblico 29.10.2003 a rogito del Notaio Dott. (Rep. n. 39497 Persona_1
– Racc. 16861), denominato “Costituzione di uso” tra la e le signore Controparte_5
, e trascritto il 13 novembre 2003, Persona_2 Parte_1 Parte_2
la sentenza impugnata a pag. 5 recita (con argomentazione, peraltro, condivisa da questa Corte):
pagina 14 di 19 “ Non risultava provato né che la pattuizione de qua fosse priva di causa e né che si fosse trattato di un atto posto in essere al solo scopo di sottrarre un bene fruttifero alla procedura fallimentare. La costituzione del diritto reale veniva, infatti, realizzata in un periodo antecedente all'apertura del fallimento. In ogni caso, si sarebbe trattato, al più, di un atto in frode ai creditori e non in frode alla legge, pertanto, non soggetto al rimedio della nullità, bensì eventualmente all'azione revocatoria.”
La sentenza non è stata impugnata sul punto con appello incidentale, dunque la statuizione circa la validità del contratto in questione è passata in giudicato.
Neppure è stato impugnato il capo che dispone l'accrescimento del diritto reale della Sig.ra deceduta, in capo alle di lei figlie e , attuali appellanti. Per_2 Parte_1 Parte_2
La domanda di risoluzione per inadempimento del contratto 29.10.2003, proposta da CP_1
per asserita violazione del divieto di locare da parte delle appellanti (e accolta dalla sentenza impugnata) non è prescritta, perché la prescrizione decorre non dalla data in cui, col decreto
08.02.2011, sono stati trasferiti in capo all'assuntore tutti i beni immobili della fallita CP_1
(già , con conseguente possibilità di Controparte_8 Controparte_5 CP_1
di conoscere la costituzione di diritto reale a favore delle odierne appellanti sui beni per cui
[...]
è causa, essendo il relativo contratto trascritto, dunque opponibile erga omnes, ma dalla data in cui è venuta a conoscenza della asserita violazione del divieto di locare i beni oggetto CP_1
del costituito diritto reale, violazione che è presupposto della domanda di risoluzione, e tale conoscenza non è provato che sia anteriore 26.02.2021, data della p.e.c. inviata dalla conduttrice
, alla quale la ha fatto immediatamente seguire la contestazione del CP_2 CP_1
09/03/2021, proponendo poi le domande a tutela dei suoi diritti e, in particolare, la domanda di risoluzione del contratto 29.10.2003 per inadempimento, nel giudizio RG 772+5641/2022.
Il capitolo di prova dedotto dalle appellanti, volto a dimostrare che aveva sottoscritto CP_1
un contratto di locazione relativo ai beni per cui è causa con Enel Green Power nel 2019, poi risolto a seguito delle contestazioni delle Sig.re di essere le uniche legittimate a disporre Pt_1
del godimento dei beni concessi in uso, non è rilevante, perché, comunque, se anche la conoscenza del fatto che le odierne appellanti davano in locazione i beni per cui è causa risalisse al 2019, la domanda di risoluzione non sarebbe prescritta, rispettando il termine decennale.
Ciò premesso, in questa sede si deve verificare se il contratto 29.10.2003 comporti la
“costituzione di uso”, come da denominazione e, in tal caso, se consenta la locazione del bene pagina 15 di 19 oggetto dell'uso, in deroga all'art.1024 c.c., o se l'interpretazione porti a qualificarlo come contratto di usufrutto o diritto personale di godimento, come sostengono, in subordine, le appellanti.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'interpretazione letterale delle clausole porti a confermare che si tratta di costituzione di uso e ha dichiarato risolto il contratto, per violazione, da parte delle appellanti-usuarie, del divieto di locazione dei beni concessi in uso.
Questa Corte non condivide tale conclusione:
Ai sensi dell'art. 1362 c.c. comma 1: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.”
È vero che, quando il senso letterale è chiaro, non dando adito a dubbi, non c'è necessità di fare ulteriori indagini (“in claris non fit interpretatio”), ma, dal testo letterale del contratto in esame, non emerge una simile chiarezza, anzi, si rilevano contraddizioni:
1) All'art.1 si legge che oggetto del contratto sono “ i tre copri di fabbrica all'interno dei quali sono collocati gli impianti e le attrezzature per la ricezione e la trasmissione dei segnali televisivi, radiofonici e telefonici…”, dunque non si tratta di beni dei quali le odierne appellanti potevano servirsi direttamente per soddisfare i bisogni loro e della loro famiglia, come prevede l'art. 1021 c.c. per il diritto di uso, perciò, se il contratto fosse di uso, non prevedendo un'espressa deroga al divieto di cui all'art. 1024 c.c., non permetterebbe alle usuarie di trarre alcuna utilità dai beni che ne sono oggetto, essendo l'utile impiego degli stessi possibile solo dandoli in locazione a concessionari in ambito radiotelevisivo, fornitori di pubblici servizi, od operatori di comunicazione, come già faceva la . Controparte_5
2) all'art. 3 è menzionato l'art. 997 c.c., che regola il caso in cui l'usufrutto “comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva”, come nel caso di specie e il citato articolo del contratto pone a carico delle Sig, le spese di assicurazione Parte_7
degli impianti e corpi di fabbrica e tutti i costi, non solo di manutenzione e riparazione, ma anche di sostituzione, che devono avere una contropartita, non individuabile, se il contratto fosse inteso come uso, per le ragioni sopra esposte;
peraltro non si capirebbe a quale scopo l'impianto debba essere tenuto in efficienza, visto che l'utilizzo non sarebbe possibile non solo per le usuarie, ma neppure per il nudo proprietario, che, non avendo la disponibilità del bene, non potrebbe darlo in locazione;
pagina 16 di 19 3) l'art 6, che recita: “E' fatto espresso divieto alle usuarie di cedere il diritto di uso testé costituito a loro favore”, da un lato non avrebbe alcuna utilità e, dall'altro, risulterebbe incompleto, se il contratto si considerasse di uso, in quanto si limiterebbe a riprodurre il divieto di cessione già espresso dall'art. 1024 c.c., senza nulla dire sull'ulteriore divieto contenuto nella medesima norma, ossia quello di locazione, che sarebbe il divieto più rilevante, nello specifico, per stabilire se il diritto concesso sui beni in questione, inteso come di uso, possa avere una qualche utilità per le odierne appellanti;
se, invece, il contratto si considera di usufrutto, l'art. 6 ha una precisa utilità e significato, in quanto deroga espressamente all'art. 980 co.1 c.c. per cui:
“L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo” e, quanto alla locazione dei beni oggetto di usufrutto, la possibilità è espressamente stabilita dall'art. 999 c.c., perciò è coerente che il contratto (e nello specifico l'art. 6) nulla dica in merito;
4) all'art. 8 si legge: “Il possesso dei corpi di fabbrica in oggetto viene trasferito fin da questo momento alle usuarie, che da oggi ne godranno i frutti e ne sopporteranno gli oneri” e i “frutti “ ai quali il contratto fa riferimento non possono che essere i frutti civili, generati dalla locazione dei beni, che era già in corso (la dante causa, aveva già stipulato Controparte_5
almeno due contratti di locazione dei beni il cui possesso è stato trasferito alle odierne appellanti: il contratto 30.06.2002 con la alla Controparte_6
quale è poi subentrata ora e il contratto 01.05.2001 con Wind CP_11 Controparte_2
Telecomunicazioni S.p.A., ora Wind Tre S.p.A., che sono agli atti), dunque, la volontà espressa dalla dante causa era quella di consentire alle odierne appellanti di incassare i canoni derivanti dalla locazione dei beni in questione, a fronte dell'assunzione da parte loro degli obblighi di cui agli artt. 3 e 11 del contratto;
5) le sig.re e sono, di regola, definite usuarie nel contratto costitutivo di diritto Per_2 Pt_1 reale, ma l'art. 11 del contratto le indica come “usufruttuarie”, specificando che è a loro carico, al 50%, il costo, eccedente € 10.000, dello smantellamento degli impianti e attrezzature, qualora non fossero più utilizzati, ad es. perché superati da nuove tecnologie e l'articolo precisa che la cessazione dell'utilizzabilità, o, comunque, dell'utilizzo, comporta la cessazione del contratto di costituzione del diritto reale, la cui ratio, dunque, è quella di consentire alle odierne appellanti di godere dei frutti civili degli impianti e attrezzature, godimento che è possibile solo tramite la pagina 17 di 19 locazione, se viene meno tale possibilità di godimento, il contratto non ha più ragione di esistere e ne è prevista l'automatica cessazione.
Il contratto 29.10.2003, interpretato alla luce degli artt. 1362 s.s. c.c., è, dunque, da intendersi come costitutivo del diritto di usufrutto, supportando questa conclusione non solo la natura stessa dei beni oggetto del contratto, ma anche la disciplina complessivamente dettata dalle clausole, come sopra specificato, pertanto le appellanti, usufruttuarie, sono legittimate a disporre delle unità immobiliari in Foppolo (BG), loc. Valgussera, contraddistinte al N.C.E.U. foglio 23, mapp.
1077, 1078, 1079 sub 701 e sub 702 e a concludere contratti di locazione dei suddetti beni, come quello per cui è causa, con (già , in data 04.12.2015, la cui Controparte_2 CP_11
validità resta confermata, con diritto delle appellanti di percepire il relativo canone.
Le appellanti propongono, in via subordinata, una domanda di usucapione della proprietà dei beni per cui è causa, domanda che non ha alcun fondamento, non essendo dedotto alcun atto di interversione del possesso. La nuda proprietà resta, pertanto, in capo alla Controparte_1
Quando riforma, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, il giudice d'appello è tenuto a dettare nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 12963/2007), pertanto vista la reciproca soccombenza, stante il rigetto della domanda di usucapione delle appellanti, le spese di entrambi i gradi si compensano al 20% tra le Sig.re e la e si pongono, per il Pt_1 CP_1 restante 80%, a carico di quest'ultima.
La rimborserà anche le spese sostenute da che ha avviato avanti al Controparte_1 CP_4
Tribunale di Bergamo il giudizio RG 772/2022 (al quale è stato riunito il giudizio R.G. n.
5641/2022, instaurato dalle Sig.re , solo per chiedere di accertare quale fosse il soggetto Pt_1
legittimato a ricevere il corrispettivo per il contratto di locazione da lei stipulato in data
4.12.2015 con , e (deceduta), a fronte delle pretese Parte_1 Parte_2 Persona_2
avanzate sui beni oggetto del contratto, con la diffida in data 15.3.2021, dalla Controparte_1
unitamente alla , che reclamavano la proprietà Controparte_3 dell'area locata e, eccepita l'invalidità/inefficacia del contratto di locazione stipulato con le signore intimavano alla il pagamento in loro favore del corrispettivo di godimento Pt_1 CP_2 dell'area e la restituzione delle somme già versate alle signore per il periodo pregresso, Pt_1
pretese poi portate avanti in giudizio solo da , non essendosi la CP_1 [...]
costituita. Controparte_3
pagina 18 di 19 Le spese si liquidano in base al valore indeterminato, complessità media, nei parametri medi a favore delle appellanti e nei minimi a favore di , dato il minore impegno profuso nella CP_2
difesa della sua posizione, che era di semplice richiesta di accertare il titolare del diritto a ricevere il canone da lei dovuto per il godimento del bene condotto in locazione, restando indifferente alle argomentazioni con cui ciascuna delle altre parti ha sostenuto le proprie ragioni.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 2209/2024 del Tribunale di Bergamo e, per l'effetto,
-accerta che le signore e in forza del contratto Parte_1 Parte_2
29.10.2003 con a rogito del Notaio Dott. (Rep. n. Controparte_5 Persona_1
39497 – Racc. n. 16861), erano legittimate a concludere il contratto di locazione 4.12.2015 con
(già , avente ad oggetto porzione di terreno di mq 30 circa, nel Controparte_2 CP_11
Comune di Foppolo (BG), via Valgussera n. 7, riportato nel N.C.E.U. di , al Foglio 23, CP_3
corrispondente in mappa al foglio 923, Particella 1079, per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni e sono legittimate ad incassare il relativo canone.
-Condanna a rimborsare a e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2
spese di lite, che si liquidano, nella percentuale dell'80%, per il primo grado in € 8.688
(10.860x80%), di cui € 1.701,6 per la fase di studio, € 1.132,8 per la fase introduttiva, € 2.990,4 per la fase istruttoria ed € 2.863,2 per la fase decisionale e, per il secondo grado, in € 6.776
(8.470x80%), di cui € 2.014,4 per la fase di studio, € 1.332 per la fase introduttiva ed € 3.429,6 per la fase decisionale, oltre, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e anticipazioni per C.U. e marca di entrambi i gradi.
-Condanna altresì a rimborsare le spese di lite, che si liquidano per Controparte_1 CP_4 il primo grado in € 5.431, di cui € 1.064 per la fase di studio, € 708 per la fase introduttiva, €
1.869 per la fase istruttoria, € 1.790 per la fase decisionale, oltre alle anticipazioni per C.U. e marca e per il secondo grado in € 4.236, di cui € 1.259 per la fase di studio, € 833 per la fase introduttiva ed € 2.144 per la fase decisionale, tutto oltre, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, collegio del 30.09.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pagina 19 di 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R.G. 268/2025 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 286/2022, posta in decisione all'udienza collegiale del 30.09.2025, OGGETTO: promossa con ricorso depositato in data 08.04.2025 Altri istituti d a del diritto
Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , e , C.F. delle locazioni
, rappresentate e difese dall'Avvocato Mario Mossali (C.F. C.F._2
pec giusta procura in atti C.F._3 Email_1
-appellanti- contro
C.F. e P.IVA , in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, signor , rappresentata e di-fesa dall'avvocato Stefania Baranca (c.f. Parte_3
, pec , giusta procura in atti C.F._4 Email_2
-appellata-
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dagli avvocati Luigi Ammirati ( , pec CodiceFiscale_5
) e AR L- ( , pec Email_3 C.F._6
, giusta procura in atti Email_4
-appellata-
, in persona del proprio le-gale rappresentante Controparte_3
pro tempore signor -appellata contumace- Parte_3
pagina 1 di 19 In punto: appello avverso la sentenza n. 2209/2024 del Tribunale di Bergamo, in data
28/11/2024 nella controversia rubricata al n. 772/2022 R.G., a cui è stata riunita la causa n.
5641/2022 R.G., notificata il 31/03/2025
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2209/2024, il Tribunale di Bergamo così disponeva:
“- dichiara la risoluzione del contratto costitutivo del diritto di uso in capo alle signore
e nonché la inefficacia del contratto di Parte_1 Parte_2
locazione per cui è causa nei confronti di Controparte_1
- accerta e dichiara che è il soggetto legittimato a ricevere il corrispettivo per Controparte_1 la concessione in godimento a dell'area indicata nel contratto di locazione Controparte_2
stipulato in data 4.12.2015;
-condanna le signore e alla restituzione dei Parte_1 Parte_2
canoni percepiti a far data dalla stipulazione del contratto di locazione, oltre interessi di mora sino al saldo;
-condanna alla restituzione dell'immobile alla proprietaria Controparte_2 CP_1
[...]
-condanna altresì le signore e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Parte_2
parte le spese di lite…. CP_1
- condanna altresì le signore e a rimborsare a Parte_1 Parte_2
parte le spese di lite….” CP_4
Le Sig.ra hanno proposto appello: Pt_1
precisano che l'immobile di cui si controverte consta di un traliccio, ove vengono installate le antenne/parabole e di adiacenti locali, ove risultano allocati gli apparati di trasmissione e ricezione dei segnali dei conduttori ivi presenti.
Riferiscono che, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 04.02.2022, ha Controparte_2 evidenziato la pendenza, con loro, di un contratto di locazione e l'esistenza di contestazioni in ordine alla legittimità del medesimo, sollevate da e Controparte_1 Controparte_3
, a loro dire proprietari dei beni immobili locati e soli legittimati a disporre
[...]
dei medesimi e ad introitare i frutti derivanti dal loro godimento;
per questo ha chiesto al CP_2
Tribunale di Bergamo di individuare tra i contendenti il soggetto legittimato a ricevere il corrispettivo per la concessione in godimento dei beni locati.
pagina 2 di 19 Le appellanti asseriscono di avere il legittimo godimento e la disponibilità degli immobili locati a in forza dell'Atto di costituzione di uso, a rogito del Notaio Dott. CP_2 Persona_1
(Rep. n. 39497 – Racc. 16861), del 29.10.2003, tramite cui l'allora proprietaria,
[...]
aveva costituito in favore loro e della loro madre, (deceduta il CP_5 Persona_2
22.4.2021), il diritto d'uso avente ad oggetto “i tre corpi di fabbrica all'interno dei quali sono collocati gli impianti e le attrezzature per la ricezione e la trasmissione dei segnali televisivi, radiofonici e telefonici” siti in Foppolo (BG), loc. Valgussera, riportati nel N.C.E.U. al foglio 23, mappali 1077, 1078, 1079 sub 701 e sub 702 e precisano che l'atto è stato trascritto il 13.11.2003 alla Conservatoria di Bergamo. aveva già in precedenza locato gli spazi a terzi operatori radio- Controparte_5
televisivi e telefonici, in particolare, in data 30.06.2002, aveva locato la particella 1079 a oggi . Controparte_6 CP_2
In data 19.02.2004 (Rep. n.40071– Racc.17273) si è fusa ed è stata Controparte_5
incorporata da che ha cambiato la denominazione sociale in Controparte_7 [...]
ed è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo in data 18/12/2007. Controparte_8
A seguito di domanda di Concordato Fallimentare, il Tribunale di Bergamo, con provvedimento
08.02.2011, ha trasferito in capo all'assuntore, , tutti i beni immobili della fallita. CP_1
Asseriscono che, con contratto di locazione 04.12.2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate
e a loro avviso, noto a controparte, perché notificato a come proprietaria, tramite CP_1 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, hanno rinnovato la locazione a di CP_2
“porzione di terreno di mq 30 circa, sito nel Comune di Foppolo (BG), via Valgussera n. 7, riportato al N.C.E.U. di al foglio 23, corrispondente in mappa al foglio 923, particella CP_3
1079”per la durata di 9 anni rinnovabili a partire dal 26.1.2016.
Chiedono: l'accoglimento della loro eccezione di prescrizione di tutte le domande di risoluzione, annullamento, risarcimento del danno o retrocessione di canoni formulate da
[...]
CP_1
Previo accertamento della regolarità del contratto di costituzione di diritto reale del 29/10/2003,
a rogito del Notaio Dott. dichiarare la loro legittimazione a disporre delle Persona_1
unità immobiliari oggetto del contratto e, per l'effetto, a ricevere il corrispettivo previsto nel contratto di locazione in essere con la ricorrente del 04/12/2015. Controparte_2
pagina 3 di 19 Nella denegata ipotesi in cui il contratto 29/10/2003 venisse dichiarato invalido o si ritenesse che, come costituzione di diritto d'uso a loro favore, non consente la locazione a terzi dei beni che ne sono oggetto, chiedono di interpretare detto contratto come costitutivo di un diritto di usufrutto o di un diritto personale di godimento, con connessa facoltà e/o potere di locare le unità immobiliari per cui è causa, o di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà ovvero del diritto di usufrutto a loro favore.
In via istruttoria, insistono per le istanze già formulate in primo grado.
Con vittoria di spese chiede di dichiarare l'appello inammissibile ex artt. 342 cpc e 348 bis c.p., o Controparte_1
rigettarlo nel merito, perché infondato e, per quanto concerne le domande di usucapione chiede altresì di dichiararne l'improcedibilità, in quanto non precedute da procedimento di mediazione.
Riporta le conclusioni già precisate in primo grado. chiede di accertare quale sia il soggetto legittimato a ricevere il Controparte_2 corrispettivo per la concessione in godimento dell'area indicata nel contratto di locazione stipulato in data 4.12.2015; nel caso di rigetto dell'appello proposto dalle signore confermare la sentenza di primo Pt_1
grado anche in punto di condanna delle signore medesime alla refusione delle spese legali Pt_1
a suo favore, respingendo il correlato motivo di censura;
condannare in ogni caso la parte che risulterà soccombente all'esito del presente giudizio di appello al pagamento in suo favore di onorari e spese del doppio grado di giudizio.
è rimasta contumace. Controparte_3
All'udienza del 01.07.2025 la Corte ha concesso termine al 10.09.2025 per memorie integrative, depositate dalle Sig.re e dalla e ha rinviato la causa all'udienza del 30.09.2025, Pt_1 CP_1
da tenersi in forma cartolare, per la quale tutte le parti costituite hanno depositato le note di trattazione scritta.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione e depositato il dispositivo ex art. 127-ter ultimo comma c.p.c., indicando il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza
Motivi della decisione
Le appellanti, col primo motivo di impugnazione, (punto C), lamentano che il contratto costitutivo del diritto d'uso a loro favore sia stato mal interpretato e sostengono la legittimità del contratto di locazione da loro stipulato con nel 2015. CP_2
pagina 4 di 19 Contestano l'affermazione del tribunale per cui nell'atto costitutivo del diritto d'uso, all'art. 6, risulta il divieto di cessione del diritto stesso e non risulta, invece, una espressa deroga alla previsione dell'art. 1024 c.c., che vieta di concedere in locazione i beni oggetto del diritto d'uso, dunque tale divieto era vigente e sarebbe stato da loro violato.
Ritengono che il tribunale non abbia considerato gli effetti che l'esistenza del divieto di locare avrebbe comportato alla ratio e alla sinallagmaticità del contratto, visto che i beni oggetto dello stesso sono utilizzabili solo da concessionari televisivi, radiofonici e telefonici, titolati a radiodiffondere i segnali radio e a fornire al pubblico servizi di telecomunicazioni, ma né loro, né
prima, sono mai stati concessionari pubblici in ambito radiotelevisivo, Controparte_5
fornitrici di pubblici servizi ovvero operatori di comunicazione, dunque i beni per cui è causa sono sempre stati dati in locazione a soggetti che potevano trarne utilità.
Sottolineano che non avrebbero avuto motivo di acquisire il diritto d'uso, accollandosi tutti i costi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei corpi di fabbrica, degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, a fronte dell'impossibilità di godere delle strutture mediante l'unica modalità di utilizzazione, ossia la locazione.
Ritengono che il Tribunale si sia limitato ad analizzare il nomen iuris del negozio giuridico, senza indagare sulla comune intenzione delle parti alla stipula e il comportamento complessivo delle medesime dopo la conclusione del contratto (art. 1362 c.c.), senza considerare che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.), in modo tale che possa produrre qualche effetto (art. 1367 c.c.) e analizzando le clausole le une per mezzo delle altre, così attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.).
Sottolineano che le missive che inviò ai propri conduttori, per informarli Controparte_5 della cessione del diritto d'uso e del fatto che i canoni dovevano essere pagati alla titolare di tale diritto, provano che il diritto d'uso consentiva la locazione. Controparte_9
Le appellanti ritengono che, alla luce delle considerazioni svolte, il fatto che l'art. 6 del contratto riporti il divieto di cessione di cui all'art. 1024 c.c., ma non il divieto di locazione, pure previsto dal citato articolo, deve interpretarsi come volontà di derogare a quest'ultimo divieto, per dare un significato all'articolo 6, che l'interpretazione data dal Tribunale porta, invece, a ritenere del tutto irrilevante, in violazione dell'art. 1367 c.c.
Ritengono si debba concludere che le parti hanno inteso il concetto di “uso” nel senso etimologico del termine “utilizzare”, conclusione avvalorata dal richiamo nel medesimo atto di pagina 5 di 19 costituzione dell'art. 997 c.c., che disciplina le ipotesi di beni con destinazione produttiva concessi in usufrutto, equiparando, di fatto, le contraenti usuarie ad usufruttuarie.
Affermano che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1021 e 1026 c.c. (che richiama in quanto applicabili le norme in materia di usufrutto), il diritto di uso si estende a tutte le utilità che possono obiettivamente trarsi dal bene secondo la sua destinazione, potendo quindi l'usuario servirsi della cosa in modo pieno, dovendone soltanto rispettare la destinazione economica.
Sottolineano che l'art. 1021 c.c. legittima il titolare del diritto di uso a raccogliere i frutti della res e, ai sensi dell'art. 820 c.c., i frutti si distinguono in naturali in quanto provenienti direttamente dalla cosa, oppure civili “quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono (…) il corrispettivo delle locazioni”.
Concludono che il contratto di locazione 04.12.2015, con decorrenza 26.01.2016, registrato il
17.02.2016, è valido e opponibile alla proprietaria, essendo loro legittimate alla stipula.
Ritengono errato sostenere che il contratto di locazione per cui è causa non sia opponibile alla in quanto concluso e trascritto successivamente al trasferimento dei beni per cui Controparte_1
è causa alla , in qualità di assuntore universale del concordato fallimentare “ CP_1 [...]
in data 08.02.2011, perché , subentrando nella posizione giuridica Controparte_8 CP_1
della fallita, è tenuta a rispettare le pattuizioni contrattuali della sua dante causa e detto contratto di locazione non era che il rinnovo del contratto concluso tra e Controparte_5 [...]
il 30.06.2002. Controparte_10
Col secondo motivo di impugnazione (punto D), le appellanti contestano la violazione delle norme in materia di prescrizione e dei principi in punto opponibilità ai terzi dell'atto costitutivo del diritto d'uso del 29.10.2003 e, in ogni caso, contestano la sussistenza dei presupposti della risoluzione, per rinuncia tacita o mancanza di gravità nell'inadempimento.
Sostengono che il Tribunale ha errato nell'escludere l'intervenuta prescrizione delle domande avanzate da , sostenendo che quest'ultima non era a conoscenza del diritto d'uso nel CP_1
2011, visto che non veniva menzionato dal decreto di trasferimento del Tribunale 08.02.2011.
Osservano che l'atto di costituzione del diritto d'uso è stato trascritto nei registri immobiliari presso la Conservatoria di Bergamo in data 13.11.2003, dunque era opponibile ai terzi, tra cui la
, ex art. 2644 c.c. e loro sono subentrate, a partire dal 29.10.2003, nei contratti di CP_1 locazione in essere, quindi si sarebbero rese inadempienti sin da allora all'asserito divieto di locare che la pretende sussista ab origine, perciò tutte le domande della CP_1 CP_1
pagina 6 di 19 sono prescritte, essendo la prima formale contestazione, risalente al 09.03. 2021, posteriore di oltre dieci anni rispetto al momento in cui la , col decreto di trasferimento 08.02.2011, CP_1
è divenuta proprietaria e avrebbe potuto far valere il diritto, controllando, con la normale diligenza, i pubblici registri.
Peraltro, asseriscono che la non ha prodotto la relazione dell'esperto estimatore e il Parte_4
decreto di omologa del concordato fallimentare, con la conseguenza che non si può nemmeno ritenere provato che non abbia avuto notizia del diritto d'uso per cui è causa, circostanza, comunque, irrilevante, visto che il diritto d'uso era trascritto, quindi opponibile a qualsiasi terzo.
Osservano, inoltre, che l'inerzia della , che, dopo l'acquisizione dei beni immobili, si CP_1
è completamente disinteressata del sito trasmissivo, rileva anche per ritenere provata la rinunzia tacita alla risoluzione e alle connesse domande risarcitorie o la mancanza di inadempimento grave, che è presupposto della risoluzione, perché non è possibile considerare sussistente l'inadempimento quando il creditore ha acconsentito alla condotta del debitore o l'ha tollerata o, in ogni caso, vi ha prestato acquiescenza, anche per fatti concludenti (v. Cass. civ. n. 7083/2006).
Col terzo motivo di impugnazione (punto E), contestano l'accoglimento della domanda di restituzione dei canoni a , sottolineando l'impossibilità della nuda proprietaria, in ogni CP_1 caso, di locare l'immobile e contestano la mancata ammissione delle prove testimoniali che avrebbero confermato l'assenza del divieto di locare nel contratto di uso.
Osservano che, ad avviso del Giudicante, l'inadempimento contrattuale a loro contestato costituisce causa di risoluzione del contratto d'uso ”dovuta ad abuso del beneficiario delle condizioni di esercizio del diritto di godimento” e detta risoluzione comporta la loro condanna a versare alla i canoni percepiti dalla a far data dalla stipulazione CP_1 Controparte_2
del contratto di locazione 4.12.2015, oltre interessi di mora al saldo e la condanna del conduttore
“alla restituzione dell'immobile alla proprietaria , ma ritengono che CP_2 Controparte_1
ciò contrasti con l'affermazione dello stesso giudice per cui: “…per costante orientamento della giurisprudenza, il contratto di locazione, in caso di difetto di legittimazione a stipulare, non è da considerarsi nullo o invalido, bensì inefficace soltanto nei confronti del legittimato effettivo, non impedendo l'attuazione del rapporto obbligatorio (Cass. 19/11/2013 n. 25911)”.
Affermano che, se il contratto di locazione stipulato da soggetto non legittimato è inefficace nei confronti del legittimato, nel caso di specie individuato nella , non può produrre CP_1
pagina 7 di 19 effetti nei confronti di quest'ultima, che non ha diritto a percepire i canoni, ma, tutt'al più, avrebbe potuto formulare domanda di indebito arricchimento, che non è stata proposta.
Osservano, inoltre, che la non avrebbe, comunque, avuto il diritto di ottenere la CP_1
restituzione di alcun corrispettivo, perché, essendo nuda proprietaria, non aveva alcun diritto di godere del bene, concesso alle usuarie, e non avrebbe, comunque, potuto incassare alcun corrispettivo per il godimento del medesimo da parte di soggetti terzi.
Ritengono che la domanda di restituzione dei canoni comporti una indebita locupletazione poiché, non può, a posteriori, pretendere di beneficiare del godimento di un bene di CP_1
cui si è completamente disinteressata fino al marzo 2021.
Ribadiscono, peraltro, che la sapeva del loro diritto d'uso, infatti, nel 2019, aveva CP_1
sottoscritto un contratto di locazione con Enel Green Power, che è stato risolto a seguito delle loro contestazioni ed è stato poi sottoscritto dall'operatore in questione con loro il 15/10/2019 e lamentano la mancata ammissione di una prova testimoniale da loro dedotta sul punto.
Col quarto motivo di impugnazione (punto F), riguardo alla restituzione dei canoni a far data dalla stipula del contratto di locazione, lamentano l'erronea indicazione della data di decorrenza e la violazione dei principi in materia di prescrizione.
Osservano che il negozio di locazione è datato 04.12.2015, ma la decorrenza del pagamento del canone è stata concordata a partire dal 26.01.2016; la prima contestazione da parte di risale al 09.03.2021 e, visto che per i canoni di CP_1
locazione è prevista la prescrizione quinquennale ex art. 2948 co.1 n.3 c.c., la decorrenza dell'obbligo restitutorio decorrerà, al più, dal 09.03.2016 sino alla data di effettiva percezione del canone, attesa la determinazione di di interrompere il pagamento nel corso del 2021. CP_2
Infine, lamentano che il Tribunale le ha condannate alla restituzione dei canoni, senza decurtare le tasse corrisposte sui canoni incamerati e le ulteriori imposte versate nel periodo.
Col quinto motivo di impugnazione (punto G), lamentano la violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto e di valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. che dovrebbero portare a qualificare il contratto da loro concluso con come costitutivo di CP_5 CP_5
un diritto reale di usufrutto o di un diritto personale di godimento.
Affermano che il Tribunale ritiene perfezionato un diritto reale d'uso, quindi esclude le prospettazioni alternative, ma poi svuota di contenuto il contratto d'uso, nel momento in cui esclude che le parti abbiano voluto consentire la locazione dei beni, in deroga all'art. 1024 c.c.
pagina 8 di 19 Ritengono evidente che , con la stipula del contratto, abbia voluto Controparte_5
concedere a loro la possibilità di sfruttare economicamente i beni concessi in godimento, come già erano utilizzati dalla conferente, attraverso contratti di locazione a terzi per l'utilizzo della postazione radioelettrica, atteso che altro e diverso utilizzo non era possibile e contemplabile.
Se la veste giuridica del contratto reale di diritto d'uso non venisse dalla Corte ritenuta confacente con la facoltà di locare i beni oggetto del contendere, ritengono che il contratto potrebbe essere interpretato come costituzione di diritto reale di usufrutto.
Se, invece, il contratto d'uso dovesse essere ritenuto nullo, chiedono l'applicazione del principio di conversione, per cui un contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, di cui abbia i requisiti di sostanza e forma, se, considerato lo scopo voluto dalle parti, debba ritenersi che lo avrebbero voluto, se ne avessero conosciuto la nullità (art.1424 c.c.), con conseguente qualificazione del contratto come costitutivo di un diritto reale di usufrutto, o di un diritto personale di godimento, con connessa facoltà di locare le unità immobiliari.
Col sesto motivo di impugnazione (punto H), contestano l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà o di usufrutto.
Ritengono di aver usucapito la proprietà degli immobili oggetto del contendere ex art. 1158 c.c., stante il possesso dei predetti uti dominus da oltre vent'anni, in forza dell'unione del loro possesso con quello del dante causa, , senza contestazione di sorta da parte Controparte_5
degli asseriti proprietari, quantomeno sino allo 09.03.2021.
Affermano che, in forza dei decreti di esproprio e di asservimento del settembre 1975, CP_5
ha utilizzato e si è servita delle unità immobiliari in contestazione in qualità di
[...]
esclusivo possessore ed esercitando su di esse i tipici poteri del proprietario e loro sono succedute nella medesima posizione, utilizzando i beni in contestazione come fossero proprietarie per complessivi 45 anni al 2021; anche se si fa decorrere la data di inizio del possesso di dalla concessione edilizia per la realizzazione del traliccio Controparte_5
porta antenne e per la trasformazione del locale accessorio del gennaio 1998, se al predetto possesso si unisce il loro sino al 2021, risultano decorsi oltre vent'anni.
In subordine, in forza delle medesime argomentazioni, evidenziano l'intervenuta usucapione, quanto meno, del diritto reale di usufrutto sul traliccio ed i locali asserviti, avendo le medesime,
pagina 9 di 19 e prima di loro , utilizzato i citati beni esercitandovi i poteri tipici Controparte_5 dell'usufruttuario, anche attraverso la locazione a terzi delle postazioni radioelettriche.
In aggiunta, asseriscono che, a decorrere dal novembre 2003, risulta comunque intervenuta l'usucapione decennale del diritto di usufrutto ex art. 1159, comma 2, c.c., avendo loro acquistato in buona fede i relativi diritti da chi (secondo la prospettazione avversaria) non era proprietario delle unità immobiliari oggetto del contendere, ossia , Controparte_5
dichiaratosi tale in un atto pubblico, trascritto sui registri immobiliari in data 13.11.2003.
Infine, considerato che è un comune classificato montano, alla data del 29.10.2018, CP_3
ritengono di aver usucapito il diritto di proprietà dei citati beni immobili in forza del possesso continuato e senza contestazione o interruzione, quanto meno, per quindici anni, decorrenti dal
29.10.2003 ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. Se, diversamente, si volesse considerare la data di realizzazione del traliccio porta antenne e della trasformazione del locale accessorio degli apparati, realizzato da di nel 1998, i beni risulterebbero usucapiti nel 2013. CP_5 CP_3
Col settimo motivo di impugnazione (punto I), contestano la loro condanna alla refusione delle spese legali di . CP_2
Ritengono che, essendo il contratto di locazione valido ed efficace tra loro e e inefficace CP_2
solo nei confronti della , la conduttrice avrebbe dovuto continuare a corrispondere a CP_1
loro i canoni e non interrompere il versamento ante giudizio, a far data dal 23.11.2021 e, soprattutto, avrebbe potuto evitare di incardinare un giudizio per l'accertamento del soggetto titolato a ricevere il compenso per l'occupazione dei beni concessi in locazione, essendo la questione della titolarità del diritto a locare di esclusiva pertinenza loro e di , dunque CP_1
dovrebbe sostenere le spese legali conseguenti alla sua scelta di provocare il giudizio. CP_2
- precisa che, in data 15.3.2021, la e la Controparte_2 Controparte_1 [...]
le hanno fatto pervenire una diffida, con la quale hanno Controparte_3 CP_3 reclamato la proprietà dell'area locata per cui è causa e le hanno intimato il pagamento in loro favore del corrispettivo di godimento, chiedendo la restituzione delle somme già versate alle signore per il periodo pregresso, mentre le Sig.re hanno avanzato pretese contrarie. Pt_1 Pt_1
afferma di restare indifferente all'accoglimento delle ragioni dell'una o dell'altra parte, CP_2
chiedendo solo di sapere a quale soggetto deve pagare i canoni.
In ogni caso, chiede di essere tenuta indenne da qualunque condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del soggetto che risulterà l'avente diritto, atteso che il presente giudizio si è reso pagina 10 di 19 necessario in conseguenza delle contestazioni reciprocamente sollevate tra loro dalle odierne controparti;
per converso, vanta il diritto al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da parte del soggetto che risulterà soccombente, atteso che la controversia è insorta a causa delle pretese di pagamento di quest'ultimo, poi rivelatesi infondate.
Afferma che, convocata da in una procedura di mediazione, non avrebbe potuto CP_1
invocare la liberatorietà di eventuali pagamenti eseguiti da quel momento in poi in favore delle signore peraltro si è vista costretta a promuovere il giudizio proprio dalle iniziative assunte Pt_1
dalle signore le quali, nonostante la pendenza della procedura di mediazione, le hanno Pt_1
intimato lo sfratto (rigettato dal Tribunale di Bergamo), onde compulsarla ad un pagamento in loro favore, nonostante le rivendicazioni di . CP_1
- riferisce che, in seguito al fallimento n. 97/2007 della società CP_1 [...]
”, col Decreto di Trasferimento rep. n. 15157, cron. n. 245, del 08.02.2011 Parte_5
veniva trasferito a suo favore, quale assuntore universale del concordato fallimentare, un compendio immobiliare composto da centinaia di mappali nei Comuni di , Carona, CP_3
RA e VE (in provincia di Bergamo), tra cui i beni immobili siti in coincidenti CP_3
con le particelle 1077,1078, 1079/701, 1079/702, censite al N.C.E.U. al foglio 23.
Sostiene che, non risultando il diritto d'uso nella perizia del perito estimatore nominato dal
Tribunale Fallimentare e nemmeno nel decreto di trasferimento e non essendo i contratti di locazione trascritti, in buona fede, ne ignorava l'esistenza sino al ricevimento della p.e.c. del 26 febbraio 2021 con la quale la le chiedeva di acquistare un diritto reale CP_2 CP_2 sull'immobile oggetto del contratto di locazione per cui è causa.
Evidenzia che tra la costituzione del preteso diritto d'uso, ceduto a titolo gratuito, e l'intervenuto fallimento della concedente è decorso un termine breve, a riprova del Controparte_8 fatto che l'effettiva volontà delle ricorrenti era quella di sottrarre alla società il corrispettivo dei contratti di locazione e sottolinea che, dalla visura storica prodotta, emerge che la signora Per_2
ed il marito padre delle odierne ricorrenti, sono stati membri del Consiglio di Persona_3
amministrazione della società e ne conoscevano, quindi, lo stato di decozione.
Ritiene palese la malafede delle sig.re che hanno sottratto alla società il flusso di affitti, Pt_1
versati dalle società di telecomunicazioni, stimabile in almeno 70 mila euro annui (la cifra non è nota perché le non hanno prodotto i contratti) e che la non aveva alcun Pt_1 Controparte_8
interesse a perdere, senza contropartita, in un momento in cui era fortemente indebitata.
pagina 11 di 19 Ciò premesso, in primo luogo, chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., o manifestamente infondato.
Sul primo motivo di impugnazione afferma che l'appellante non specifica in quale modo il
Giudice di primo grado si sia discostato dai canoni ermeneutici di cui, genericamente, lamenta la violazione e ricorda che i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 s.s. c.c. sono governati da un principio di “gerarchia interna”, per cui il Giudice non può privare completamente di significato le parole fatte proprie dalle parti nella stesura delle clausole accogliendo, come pretenderebbe l'appellante, un'interpretazione che risulti totalmente ablativa delle espressioni utilizzate.
Sostiene che, stante la natura personale del diritto d'uso, sancita dall'art. 1021 c.c., le appellanti non erano legittimate a trasferire il loro diritto a terzi o dare i beni per cui è causa in locazione a terzi, come previsto dall'art. 1024 c.c. e il divieto di cessione è ribadito dall'art. 6 del contratto d'uso, del resto , non aveva alcun interesse a cedere gratuitamente il diritto Controparte_5
a percepire questo flusso di affitti e non lo ha fatto.
Rileva che i contratti prodotti in causa da parte ricorrente, non sono solo contratti di locazione, ma anche contratti di servizi (contratto Berera/ Eolo e Berera/Green Power), ritiene quindi, palese la plurima violazione dell'espresso divieto di cessione ex art. 6 del contratto.
Sottolinea che l'articolo 1024 c.c. può essere derogato solo espressamente dalle parti e non, come preteso dall'appellante, implicitamente (Cass. II, n. 4599/2006)
Contesta la tesi avversaria per cui il diritto d'uso attribuisce al titolare il diritto di trarre dal bene i frutti, anche civili, estendendosi a tutte le utilità che esso può dare e ritiene tale tesi contraria alla natura stessa del diritto d'uso, che è limitato al soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia ed impedisce uno sfruttamento economico del bene.
Ritiene che l'insussistenza del preteso diritto delle signore a procedere alla locazione Pt_1 dell'immobile trovi conferma anche nel fatto che, nell'atto costitutivo il valore del diritto d'uso è indicato in € 10.000 e viene ceduto gratuitamente, mentre la locazione, negli anni, ha generato, in capo alle , importi molto più elevati, incompatibili con il valore dichiarato. Parte_6
Ricorda che la giurisprudenza è costante nello statuire che il giudice deve individuare la comune intenzione delle parti procedendo, innanzitutto, all'interpretazione letterale delle singole clausole, le une per mezzo delle altre, dando contezza del risultato dell'indagine e, solo qualora dimostri la impossibilità di conoscere la reale intenzione delle parti, potrà fare ricorso ai criteri sussidiari, a cui, invece, le appellanti danno prevalenza (Cass. civ. n. 6405/2011e 19493/2018).
pagina 12 di 19 Ritiene priva di rilevanza la comunicazione inviata da , ai conduttori, CP_5 CP_3
trattandosi di lettera a firma della signora nella quale si precisa che il diritto di utilizzo è Per_2 stato ceduto a lei stessa, peraltro è anteriore alla costituzione del diritto d'uso e prova solo la malafede della e la sua volontà di appropiarsi di somme di competenza della società. Per_2
La nega che il contratto tra e le le sia stato notificato, in qualità di CP_1 CP_2 Pt_1
proprietaria, circostanza che le appellanti riportano solo nel presente grado e senza darne prova.
Contesta l'affermazione delle appellanti per cui il contratto di locazione per cui è causa sarebbe la prosecuzione di quello tra e trattandosi, invece, di un contratto Controparte_5 CP_6
nuovo, stipulato nel 2015 tra soggetti diversi ( e le signore . CP_2 Pt_1
Sul secondo motivo di impugnazione, contesta l'intervenuta prescrizione delle sue domande e la pretesa rinuncia tacita alla pronuncia di risoluzione.
Ribadisce che il diritto d'uso non veniva menzionato dal decreto di trasferimento del Tribunale
08.02.2011 prodotto sub doc. 1 con la costituzione nel giudizio R.G. 772/2022, rileva di essere terza rispetto alla Procedura e tenuta unicamente al rispetto degli obblighi evidenziati nel decreto e sottolinea di essere venuta a conoscenza dell'esistenza del contratto di locazione tra
[...]
e le signore solo a seguito del ricevimento della comunicazione a mezzo p.e.c. CP_2 Pt_1
26.02.2021, con la quale le chiedeva di acquistare un diritto reale Controparte_2 sull'immobile oggetto del contendere e solo in quell'occasione ha realizzato che era in corso uno sfruttamento del traliccio da parte delle appellanti, dunque, ha approfondito la situazione del sito.
In ogni caso, ammesso e non concesso che la tesi avversaria in relazione all'opponibilità del diritto d'uso, sia accoglibile, rileva che per esercitare la risoluzione del diritto d'uso aveva 10 anni decorrenti dall'inadempimento del contratto, perpetrato nel 2015 con la stipula del contratto di locazione per cui è causa, a lei resa nota nel 2021.
Sostiene che l'affermazione avversaria per cui lei avrebbe abdicato al suo diritto, non avendo avanzato richieste restitutorie nel termine di 10 anni dall'omologa del concordato fallimentare è tardiva, perché espressa solo nelle note conclusive del giudizio di primo grado e, comunque, ribadisce di aver fatto valere il suo diritto appena venuta a conoscenza dell'esistenza del contratto di locazione per cui è causa.
Sul terzo motivo di impugnazione, con cui le appellanti contestano la condanna alla restituzione dei canoni, sottolineano l'impossibilità della nuda proprietaria di locare a terzi e insistono per l'ammissione di una prova dedotta, afferma che l'appellante nulla deduce in merito pagina 13 di 19 alle norme violate dal Giudice nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione del contratto “dovuta ad abuso del beneficiario delle condizioni di esercizio del diritto di godimento” con conseguente passaggio in giudicato del capo della sentenza nella parte in cui la gravità dell'inadempimento è stata ritenuta idonea a produrre la risoluzione e, in forza dell'accoglimento della domanda risolutiva, ribadisce il suo diritto alla restituzione dei canoni, anche ex art. 2033 c.c.
Ritiene che la prova sulla quale insiste l'appellante sia inammissibile ex art. 2722 c.c. in quanto contraria a prova scritta, ossia all'art. 6 del contratto d'uso.
Sul quarto motivo di impugnazione, afferma che l'azione di risoluzione e conseguente restituzione dei canoni soggiace al termine di prescrizione generale di dieci anni, decorrenti dalla data del pagamento ex art. 2946 c.c. e non al termine quinquennale ex adverso invocato.
Sul quinto motivo di impugnazione, afferma che il Giudice, basandosi sul tenore letterale del contratto, in conformità agli artt. 1362 e ss. c.c., ha escluso entrambe le interpretazioni alternative sostenute dall'appellante e, in ogni caso, ritiene che, se il contratto d'uso fosse costitutivo di un diritto di usufrutto o di un diritto personale di godimento, sarebbe nullo, in quanto privo di causa, poiché non avrebbe alcun senso che una società ceda a titolo gratuito, ad un terzo, il diritto di percepire i frutti di un suo immobile.
Sul sesto motivo di impugnazione, relativo alla pretesa omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà ed usufrutto, ricorda di aver eccepito, già in primo grado, l'improcedibilità della domanda di usucapione, sia in riferimento alla proprietà sia in riferimento all'usufrutto, in quanto parte avversa ha eccepito solo il diritto d'uso e non l'usucapione nel procedimento di mediazione.
Comunque, afferma che l'usucapione è esclusa per la malafede delle appellanti, che sottraevano i flussi generati dall'immobile di cui è causa alle casse sociali della Controparte_5 inoltre l'applicazione della disciplina dell'usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. è esclusa posto che l'oggetto del diritto d'uso non sono fondi rustici;
infine, nella fattispecie non è intervenuta alcuna interversione del possesso, necessaria per invocare l'usucapione.
La Corte osserva quanto segue: riguardo all'atto pubblico 29.10.2003 a rogito del Notaio Dott. (Rep. n. 39497 Persona_1
– Racc. 16861), denominato “Costituzione di uso” tra la e le signore Controparte_5
, e trascritto il 13 novembre 2003, Persona_2 Parte_1 Parte_2
la sentenza impugnata a pag. 5 recita (con argomentazione, peraltro, condivisa da questa Corte):
pagina 14 di 19 “ Non risultava provato né che la pattuizione de qua fosse priva di causa e né che si fosse trattato di un atto posto in essere al solo scopo di sottrarre un bene fruttifero alla procedura fallimentare. La costituzione del diritto reale veniva, infatti, realizzata in un periodo antecedente all'apertura del fallimento. In ogni caso, si sarebbe trattato, al più, di un atto in frode ai creditori e non in frode alla legge, pertanto, non soggetto al rimedio della nullità, bensì eventualmente all'azione revocatoria.”
La sentenza non è stata impugnata sul punto con appello incidentale, dunque la statuizione circa la validità del contratto in questione è passata in giudicato.
Neppure è stato impugnato il capo che dispone l'accrescimento del diritto reale della Sig.ra deceduta, in capo alle di lei figlie e , attuali appellanti. Per_2 Parte_1 Parte_2
La domanda di risoluzione per inadempimento del contratto 29.10.2003, proposta da CP_1
per asserita violazione del divieto di locare da parte delle appellanti (e accolta dalla sentenza impugnata) non è prescritta, perché la prescrizione decorre non dalla data in cui, col decreto
08.02.2011, sono stati trasferiti in capo all'assuntore tutti i beni immobili della fallita CP_1
(già , con conseguente possibilità di Controparte_8 Controparte_5 CP_1
di conoscere la costituzione di diritto reale a favore delle odierne appellanti sui beni per cui
[...]
è causa, essendo il relativo contratto trascritto, dunque opponibile erga omnes, ma dalla data in cui è venuta a conoscenza della asserita violazione del divieto di locare i beni oggetto CP_1
del costituito diritto reale, violazione che è presupposto della domanda di risoluzione, e tale conoscenza non è provato che sia anteriore 26.02.2021, data della p.e.c. inviata dalla conduttrice
, alla quale la ha fatto immediatamente seguire la contestazione del CP_2 CP_1
09/03/2021, proponendo poi le domande a tutela dei suoi diritti e, in particolare, la domanda di risoluzione del contratto 29.10.2003 per inadempimento, nel giudizio RG 772+5641/2022.
Il capitolo di prova dedotto dalle appellanti, volto a dimostrare che aveva sottoscritto CP_1
un contratto di locazione relativo ai beni per cui è causa con Enel Green Power nel 2019, poi risolto a seguito delle contestazioni delle Sig.re di essere le uniche legittimate a disporre Pt_1
del godimento dei beni concessi in uso, non è rilevante, perché, comunque, se anche la conoscenza del fatto che le odierne appellanti davano in locazione i beni per cui è causa risalisse al 2019, la domanda di risoluzione non sarebbe prescritta, rispettando il termine decennale.
Ciò premesso, in questa sede si deve verificare se il contratto 29.10.2003 comporti la
“costituzione di uso”, come da denominazione e, in tal caso, se consenta la locazione del bene pagina 15 di 19 oggetto dell'uso, in deroga all'art.1024 c.c., o se l'interpretazione porti a qualificarlo come contratto di usufrutto o diritto personale di godimento, come sostengono, in subordine, le appellanti.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'interpretazione letterale delle clausole porti a confermare che si tratta di costituzione di uso e ha dichiarato risolto il contratto, per violazione, da parte delle appellanti-usuarie, del divieto di locazione dei beni concessi in uso.
Questa Corte non condivide tale conclusione:
Ai sensi dell'art. 1362 c.c. comma 1: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.”
È vero che, quando il senso letterale è chiaro, non dando adito a dubbi, non c'è necessità di fare ulteriori indagini (“in claris non fit interpretatio”), ma, dal testo letterale del contratto in esame, non emerge una simile chiarezza, anzi, si rilevano contraddizioni:
1) All'art.1 si legge che oggetto del contratto sono “ i tre copri di fabbrica all'interno dei quali sono collocati gli impianti e le attrezzature per la ricezione e la trasmissione dei segnali televisivi, radiofonici e telefonici…”, dunque non si tratta di beni dei quali le odierne appellanti potevano servirsi direttamente per soddisfare i bisogni loro e della loro famiglia, come prevede l'art. 1021 c.c. per il diritto di uso, perciò, se il contratto fosse di uso, non prevedendo un'espressa deroga al divieto di cui all'art. 1024 c.c., non permetterebbe alle usuarie di trarre alcuna utilità dai beni che ne sono oggetto, essendo l'utile impiego degli stessi possibile solo dandoli in locazione a concessionari in ambito radiotelevisivo, fornitori di pubblici servizi, od operatori di comunicazione, come già faceva la . Controparte_5
2) all'art. 3 è menzionato l'art. 997 c.c., che regola il caso in cui l'usufrutto “comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva”, come nel caso di specie e il citato articolo del contratto pone a carico delle Sig, le spese di assicurazione Parte_7
degli impianti e corpi di fabbrica e tutti i costi, non solo di manutenzione e riparazione, ma anche di sostituzione, che devono avere una contropartita, non individuabile, se il contratto fosse inteso come uso, per le ragioni sopra esposte;
peraltro non si capirebbe a quale scopo l'impianto debba essere tenuto in efficienza, visto che l'utilizzo non sarebbe possibile non solo per le usuarie, ma neppure per il nudo proprietario, che, non avendo la disponibilità del bene, non potrebbe darlo in locazione;
pagina 16 di 19 3) l'art 6, che recita: “E' fatto espresso divieto alle usuarie di cedere il diritto di uso testé costituito a loro favore”, da un lato non avrebbe alcuna utilità e, dall'altro, risulterebbe incompleto, se il contratto si considerasse di uso, in quanto si limiterebbe a riprodurre il divieto di cessione già espresso dall'art. 1024 c.c., senza nulla dire sull'ulteriore divieto contenuto nella medesima norma, ossia quello di locazione, che sarebbe il divieto più rilevante, nello specifico, per stabilire se il diritto concesso sui beni in questione, inteso come di uso, possa avere una qualche utilità per le odierne appellanti;
se, invece, il contratto si considera di usufrutto, l'art. 6 ha una precisa utilità e significato, in quanto deroga espressamente all'art. 980 co.1 c.c. per cui:
“L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo” e, quanto alla locazione dei beni oggetto di usufrutto, la possibilità è espressamente stabilita dall'art. 999 c.c., perciò è coerente che il contratto (e nello specifico l'art. 6) nulla dica in merito;
4) all'art. 8 si legge: “Il possesso dei corpi di fabbrica in oggetto viene trasferito fin da questo momento alle usuarie, che da oggi ne godranno i frutti e ne sopporteranno gli oneri” e i “frutti “ ai quali il contratto fa riferimento non possono che essere i frutti civili, generati dalla locazione dei beni, che era già in corso (la dante causa, aveva già stipulato Controparte_5
almeno due contratti di locazione dei beni il cui possesso è stato trasferito alle odierne appellanti: il contratto 30.06.2002 con la alla Controparte_6
quale è poi subentrata ora e il contratto 01.05.2001 con Wind CP_11 Controparte_2
Telecomunicazioni S.p.A., ora Wind Tre S.p.A., che sono agli atti), dunque, la volontà espressa dalla dante causa era quella di consentire alle odierne appellanti di incassare i canoni derivanti dalla locazione dei beni in questione, a fronte dell'assunzione da parte loro degli obblighi di cui agli artt. 3 e 11 del contratto;
5) le sig.re e sono, di regola, definite usuarie nel contratto costitutivo di diritto Per_2 Pt_1 reale, ma l'art. 11 del contratto le indica come “usufruttuarie”, specificando che è a loro carico, al 50%, il costo, eccedente € 10.000, dello smantellamento degli impianti e attrezzature, qualora non fossero più utilizzati, ad es. perché superati da nuove tecnologie e l'articolo precisa che la cessazione dell'utilizzabilità, o, comunque, dell'utilizzo, comporta la cessazione del contratto di costituzione del diritto reale, la cui ratio, dunque, è quella di consentire alle odierne appellanti di godere dei frutti civili degli impianti e attrezzature, godimento che è possibile solo tramite la pagina 17 di 19 locazione, se viene meno tale possibilità di godimento, il contratto non ha più ragione di esistere e ne è prevista l'automatica cessazione.
Il contratto 29.10.2003, interpretato alla luce degli artt. 1362 s.s. c.c., è, dunque, da intendersi come costitutivo del diritto di usufrutto, supportando questa conclusione non solo la natura stessa dei beni oggetto del contratto, ma anche la disciplina complessivamente dettata dalle clausole, come sopra specificato, pertanto le appellanti, usufruttuarie, sono legittimate a disporre delle unità immobiliari in Foppolo (BG), loc. Valgussera, contraddistinte al N.C.E.U. foglio 23, mapp.
1077, 1078, 1079 sub 701 e sub 702 e a concludere contratti di locazione dei suddetti beni, come quello per cui è causa, con (già , in data 04.12.2015, la cui Controparte_2 CP_11
validità resta confermata, con diritto delle appellanti di percepire il relativo canone.
Le appellanti propongono, in via subordinata, una domanda di usucapione della proprietà dei beni per cui è causa, domanda che non ha alcun fondamento, non essendo dedotto alcun atto di interversione del possesso. La nuda proprietà resta, pertanto, in capo alla Controparte_1
Quando riforma, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, il giudice d'appello è tenuto a dettare nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 12963/2007), pertanto vista la reciproca soccombenza, stante il rigetto della domanda di usucapione delle appellanti, le spese di entrambi i gradi si compensano al 20% tra le Sig.re e la e si pongono, per il Pt_1 CP_1 restante 80%, a carico di quest'ultima.
La rimborserà anche le spese sostenute da che ha avviato avanti al Controparte_1 CP_4
Tribunale di Bergamo il giudizio RG 772/2022 (al quale è stato riunito il giudizio R.G. n.
5641/2022, instaurato dalle Sig.re , solo per chiedere di accertare quale fosse il soggetto Pt_1
legittimato a ricevere il corrispettivo per il contratto di locazione da lei stipulato in data
4.12.2015 con , e (deceduta), a fronte delle pretese Parte_1 Parte_2 Persona_2
avanzate sui beni oggetto del contratto, con la diffida in data 15.3.2021, dalla Controparte_1
unitamente alla , che reclamavano la proprietà Controparte_3 dell'area locata e, eccepita l'invalidità/inefficacia del contratto di locazione stipulato con le signore intimavano alla il pagamento in loro favore del corrispettivo di godimento Pt_1 CP_2 dell'area e la restituzione delle somme già versate alle signore per il periodo pregresso, Pt_1
pretese poi portate avanti in giudizio solo da , non essendosi la CP_1 [...]
costituita. Controparte_3
pagina 18 di 19 Le spese si liquidano in base al valore indeterminato, complessità media, nei parametri medi a favore delle appellanti e nei minimi a favore di , dato il minore impegno profuso nella CP_2
difesa della sua posizione, che era di semplice richiesta di accertare il titolare del diritto a ricevere il canone da lei dovuto per il godimento del bene condotto in locazione, restando indifferente alle argomentazioni con cui ciascuna delle altre parti ha sostenuto le proprie ragioni.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 2209/2024 del Tribunale di Bergamo e, per l'effetto,
-accerta che le signore e in forza del contratto Parte_1 Parte_2
29.10.2003 con a rogito del Notaio Dott. (Rep. n. Controparte_5 Persona_1
39497 – Racc. n. 16861), erano legittimate a concludere il contratto di locazione 4.12.2015 con
(già , avente ad oggetto porzione di terreno di mq 30 circa, nel Controparte_2 CP_11
Comune di Foppolo (BG), via Valgussera n. 7, riportato nel N.C.E.U. di , al Foglio 23, CP_3
corrispondente in mappa al foglio 923, Particella 1079, per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni e sono legittimate ad incassare il relativo canone.
-Condanna a rimborsare a e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2
spese di lite, che si liquidano, nella percentuale dell'80%, per il primo grado in € 8.688
(10.860x80%), di cui € 1.701,6 per la fase di studio, € 1.132,8 per la fase introduttiva, € 2.990,4 per la fase istruttoria ed € 2.863,2 per la fase decisionale e, per il secondo grado, in € 6.776
(8.470x80%), di cui € 2.014,4 per la fase di studio, € 1.332 per la fase introduttiva ed € 3.429,6 per la fase decisionale, oltre, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e anticipazioni per C.U. e marca di entrambi i gradi.
-Condanna altresì a rimborsare le spese di lite, che si liquidano per Controparte_1 CP_4 il primo grado in € 5.431, di cui € 1.064 per la fase di studio, € 708 per la fase introduttiva, €
1.869 per la fase istruttoria, € 1.790 per la fase decisionale, oltre alle anticipazioni per C.U. e marca e per il secondo grado in € 4.236, di cui € 1.259 per la fase di studio, € 833 per la fase introduttiva ed € 2.144 per la fase decisionale, tutto oltre, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, collegio del 30.09.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
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