Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01375/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03334/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3334 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Longano, Raffaele Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- della nota prot. -OMISSIS-, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale degli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, ha rigettato la richiesta del ricorrente a non essere trasferito dal 19/8/2025 presso la città di Roma, per poter assistere l'anziano genitore, portatore di handicap ex lege 104/1992;
- del provvedimento di assegnazione alla Polstrada di Lazio - Umbria - Roma a far data dal 19/8/2025, emesso a seguito della pubblicazione della graduatoria del concorso di Concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
nonché per l'accertamento e la dichiarazione
del diritto del ricorrente a non essere trasferito presso la sede di Roma necessitando l'assistenza in Napoli al proprio genitore, ai sensi e per gli effetti della Legge 104/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa MA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato il 1° luglio 2025, il ricorrente espone che: - è dipendente della Polizia di Stato dal 10/11/1993; - vive con il proprio genitore, sig. -OMISSIS-in -OMISSIS-; - al padre è stata riconosciuta la situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 nonché l’invalidità civile;- il ricorrente presta assistenza al padre e usufruisce dei giorni di permesso di cui alla legge n. 104/1992; - in data 4/4/2024, il Ministero dell’Interno ha bandito un concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato; - il ricorrente ha presentato istanza di partecipazione a detto concorso e si è classificato nella graduatoria, pubblicata in data 8/5/2025, al -OMISSIS-con punteggio-OMISSIS-; - il ricorrente è stato assegnato, dal 19/8/2025, al compartimento Polstrada Lazio – Umbria – Roma; - con istanza del 12/05/2025 , il ricorrente ha chiesto all’amministrazione “ la permanenza presso l'attuale sede di servizio, sezione polizia stradale di Napoli e, in subordine, in qualsiasi Reparto della Specialità Polizia Stradale della Provincia di Napoli, o alternativamente in qualsiasi Ufficio della Provincia di Napoli", al fine di poter continuare ad assistere il proprio padre con lui residente a [...], evidenziando che si occupava del padre, portatore di handicap, ed era l’unico nel proprio nucleo familiare che poteva farlo, essendo la madre anch’essa affetta da invalidità al 50% e la sorella occupata ad assistere il marito, anch’esso portatore di handicap; - l’amministrazione con atto del 16 maggio 2025 ha dato riscontro negativo all’istanza del ricorrente.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, violazione del giusto procedimento, in quanto, in sostanza: l’amministrazione avrebbe negato i benefici richiesti senza fornire motivazione adeguata e senza considerare che non vi sarebbero altri parenti in grado di poter assistere il padre ultraottantenne con cui il ricorrente convive; - l’art. 33 della legge n. 104 del 1992 non richiede più i requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza e, comunque, nella fattispecie, sarebbe possibile configurare in capo al ricorrente anche il requisito della esclusività dell’assistenza in favore del padre; - l’amministrazione avrebbe “sacrificato” gli interessi azionati dal ricorrente senza specificare una particolare esigenza pubblica da tutelare: il provvedimento impugnato non recherebbe alcuna motivazione né una articolata indicazione descrittiva della dotazione organica della sede di Napoli e/o in Provincia di Napoli, dove il ricorrente ha chiesto invece di rimanere.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata argomentando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n.-OMISSIS-del 23 luglio 2025, questo Tar ha respinto l’istanza cautelare.
Con ordinanza n. -OMISSIS-del 29 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame da parte dell’amministrazione.
In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro pretese.
All’udienza pubblica del 21gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va respinto secondo quanto segue.
Va innanzitutto evidenziato che: - il ricorrente ha partecipato volontariamente al concorso interno, per titoli, a 959 Vice ispettori della Polizia di Stato; - a seguito della pubblicazione della graduatoria, con circolare ministeriale del’8 maggio 2025 sono state individuate le sedi di assegnazione dei frequentatori del Corso di formazione (tra le quali non figurava Napoli) nonché le modalità per la scelta delle sedi di preferenza, evidenziando che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ai soli vincitori in possesso della qualifica di Sovrintendente capo è riconosciuto il diritto al mantenimento della "sede di servizio"; - nella stessa circolare è stato previsto che i vincitori avrebbero dovuto effettuare la scelta della sede entro le ore 23,59 del giorno 9 maggio 2025 e, che una volta conosciute le effettive assegnazioni, gli stessi avrebbero potuto effettuare rinuncia al Corso e alla conseguente nomina alla qualifica di Vice ispettore, tra il giorno 16 e il giorno 17 maggio 2025; - il ricorrente nell’apposito portale ha indicato la sede di Roma quale unica sede di preferenza, dichiarando, altresì, nelle "NOTE" "Compartimento o sezione Polizia Stradale Roma… Dichiaro di assistere il proprio genitore…titolare di L. 104/92, fruendo dei relativi permessi mensili"; - in data 12 maggio 2025, il ricorrente ha poi presentato istanza al fine di non essere assegnato presso la sede di Roma, pur indicata come unica sede di preferenza, e di permanere presso la Polizia Stradale di Napoli, o comunque in Provincia di Napoli, al fine di assistere il proprio genitore; - a tale richiesta l’amministrazione ha dato riscontro evidenziando che “allo stato” la richiesta non poteva trovare favorevole accoglimento e specificando che “…Ulteriori richieste di assegnazione, anche in via temporanea, saranno valutate, secondo la normativa vigente, ricorrendone i presupposti normativi, allorquando, a conclusione favorevole del citato corso di formazione, il dipendente sarà assunto in forza, con la nuova qualifica, presso il Compartimento polizia stradale "Lazio e Umbria" di Roma”.
Tanto premesso, va rilevato che, dalla motivazione del provvedimento impugnato, è chiaro che l’amministrazione si è limitata a respingere l’istanza del ricorrente allo stato degli atti, e ciò in quanto la procedura di avanzamento in questione era ancora in corso e non era ancora intervenuta l’assunzione in forza con la nuova qualifica e ha anche precisato che avrebbe valutato ulteriori richieste di assegnazione una volta conclusa favorevolmente la procedura.
Il che è da ritenersi coerente con le caratteristiche della procedura concorsuale in questione (il personale collocatosi in posizione utile è infatti tenuto alla frequenza di un corso di formazione e solo all'esito positivo dello stesso è previsto l'effettivo ingresso nel ruolo degli Ispettori e il conseguimento della qualifica di Vice ispettore nonché la concreta assegnazione alle sedi), per cui, come comunicato al ricorrente, l’amministrazione non poteva in quel momento apprezzare nel merito gli elementi addotti dal dipendente al fine di valutare l'effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti la concessione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992.
Solo dopo la conclusione favorevole della procedura concorsuale, a cui ogni candidato ha partecipato liberamente, e l’effettiva assunzione della nuova qualifica, invero, l’amministrazione poteva compiutamente valutare la richiesta di eventuale assegnazione ad altra sede, anche in via temporanea, alla luce delle effettive esigenze di carattere organizzativo e funzionale dell'amministrazione e in relazione ai dipendenti in possesso delle nuove qualifiche acquisite a conclusione della procedura.
Nei termini di cui sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
MA ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZI | SA EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.