TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1375
TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
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Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione Legge 104/1992 e difetto di motivazione e istruttoria

    L'amministrazione ha respinto l'istanza allo stato degli atti, poiché la procedura concorsuale era ancora in corso e l'assunzione nella nuova qualifica non era ancora avvenuta. Ha precisato che ulteriori richieste sarebbero state valutate una volta concluso il corso di formazione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'assegnazione per mancata considerazione delle esigenze familiari

    L'amministrazione ha agito coerentemente con la procedura concorsuale, la quale prevede la valutazione delle richieste di assegnazione solo dopo la conclusione del corso di formazione e l'effettiva assunzione nella nuova qualifica. Il ricorrente aveva indicato Roma come unica sede di preferenza.

  • Rigettato
    Diritto all'assistenza familiare ai sensi della Legge 104/1992

    Il diritto all'assistenza familiare non poteva essere pienamente valutato dall'amministrazione in fase concorsuale, ma solo successivamente alla conclusione del corso di formazione e all'assunzione nella nuova qualifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1375
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1375
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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