Articolo 2 della Legge 4 novembre 1951, n. 1287
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 dicembre 1951
Art. 2.
Il Ministero dell'interno provvedera' a stabilire le modalita' per l'attuazione dell'assistenza prevista dall'articolo 1 e, ove occorra, a stipulare, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, apposita convenzione con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, delle provvidenze relative.
In tal caso fara' parte del Consiglio di amministrazione dell'ente medesimo, per quanto attiene all'esercizio dell'assistenza suddetta, anche un membro nominato dal Ministero dell'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1951