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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 2071/2024 tra
(C.F.: ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
del Friuli (UD) con l'Avv. Simona Stefanutto di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: residente in [...]di Controparte_1 C.F._2
Aquileia (UD) con l'Avv. Paolo Visintin
Resistente
*
Oggetto: Rilascio dell'immobile detenuto senza titolo
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso dell'1.8.2024, depositato il 2.8.2024, la signora Parte_1
(di seguito anche: e/o ricorrente) ha chiesto che sia disposto Pt_1
l'immediato rilascio da parte dell'ex marito GN (di Controparte_1
seguito anche: e/o resistente) delle unità immobiliari site nel CP_1
Comune di Terzo di Aquileia, Via Garibaldi n.7, partita tavolare 963, Corpo
Tavolare I, p.c. 906/1 fabb. e corte, catastalmente identificate al NCEU, Partita
306, Fg 2, mapp. 328 – 329 sub 1, Cat. A/3 e mapp. 329 sub 2, Cat. C/6. La ricorrente ha esposto:
➢ che con sentenza n.883/2018 del Tribunale di Udine veniva pronunciato il divorzio tra la medesima ed il accogliendo le condizioni CP_1
congiunte decise dagli ex coniugi, tra le quali l'accordo - di cui alla clausola g) - che la casa di sua proprietà sarebbe rimasta in uso all'ex marito a fronte del versamento, fino alla vendita del bene, di €.300,00 mensili a titolo di occupazione;
➢ che non vi è stata una concreta possibilità di vendere l'immobile poiché il resistente, per varie ragioni, non ha mai voluto rilasciarla;
➢ che il resistente, vivendo nell'immobile, a seguito della visita di potenziali acquirenti è sempre riuscito a rendere improseguibile e/o impraticabile lo svolgimento di ogni trattativa;
➢ che, conseguentemente, nel 2021 ha richiesto la modifica delle condizioni di divorzio, nello specifico la revoca del suddetto accordo divorzile, richiesta che è stata accolta con decreto del 4.8.2023, divenuto definitivo a seguito del rigetto del reclamo promosso dal resistente;
➢ che si è reso necessario dar corso alla suddetta azione in quanto con il decreto del 4.8.2023 il Tribunale ha precisato di non essere competente ad ordinare il rilascio dell'immobile da richiedersi con separata procedura;
➢ che a seguito della modifica delle condizioni divorzili il resistente non ha più titolo per continuare ad occupare l'immobile di proprietà esclusiva dell'ex moglie.
La ricorrente oltre al rilascio dell'immobile ha pure chiesto la condanna del resistente ex art. 96 c.p.c..
Con memoria del 24.10.2024 si è costituito il contestando le CP_1
deduzioni della ricorrente, formulando domanda riconvenzionale ed affermando: ➢ di aver sempre corrisposto la somma di €.300,00 per l'occupazione dell'immobile quale giusto importo per il godimento dell'abitazione;
➢ che nell'immobile vive anche il figlio delle parti, che in caso di Per_1
rilascio non avrebbe un alloggio dove recarsi;
➢ che il figlio dopo aver deciso di non vivere con la madre ha concordato con entrambi i genitori di vivere con il padre;
➢ che dal giorno del trasferimento, il figlio non ha più richiesto alcuna somma di denaro alla madre e, pertanto, si è fatto carico di ogni necessità del ragazzo, mentre la madre ha acconsentito che l'immobile continuasse ad essere abitato dal medesimo e dal figlio a fronte del versamento della somma di €.300,00 mensile;
➢ l'erroneità del rito scelto dalla ricorrente poiché il rito di cui all'art. 447 bis
c.p.c è norma eccezionale contenente un elenco tassativo di ipotesi cui applicarsi, tra le quali non rientra l'azione di rilascio dell'immobile;
➢ il mancato esperimento della procedura di mediazione;
➢ che il possesso da parte sua dell'immobile non è illegittimo e/o privo di titolo, costituito dalla sentenza di divorzio n.883/2018;
Il resistente, oltre ad eccepire l'infondatezza della domanda della ricorrente, ha pure chiesto la restituzione della somma di €.13.500,00 per i canoni versati alla dal febbraio 2021 all'ottobre del 2024, precisando che la richiesta Pt_1
decorre da febbraio 2021 in quanto l'efficacia delle modifiche delle condizioni di divorzio decorrono alla data di presentazione del ricorso iscritto a ruolo l'8.2.2021.
La prima udienza del 4.11.2024 veniva rinviata al 13.1.2025 a seguito della domanda riconvenzionale svolta dal resistente.
Alla suddetta udienza la ricorrente ha ribadito la correttezza del rito scelto e che la procedura di mediazione non è prevista per la domanda di restituzione dell'immobile, quanto alla riconvenzionale ex adverso formulata, ha precisato che la somma corrisposta è stata versata quale indennità per l'occupazione senza titolo.
Con ordinanza del 20.1.2025, ritenuto che la domanda di rilascio dell'immobile detenuto senza titolo rientri nell'ambito dei diritti reali di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n.28/2010, veniva assegnato alla termine di giorni quindici per Pt_1
l'introduzione della procedura di mediazione e la causa veniva rinviata per la discussione e lettura della sentenza all'udienza del 12.5.2025.
La domanda della ricorrente va accolta.
Con il decreto 4.8.2023, divenuto definitivo, il Tribunale di Udine ha revocato la clausola g) delle condizioni di divorzio in forza della quale all'ex marito era stato permesso di continuare ad abitare nella casa coniugale di esclusiva proprietà della moglie (e sin da subito messa in vendita), sino alla stipula del rogito di compravendita, pattuendo un'indennità di occupazione di €.300,00 mensili e l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile all'atto della vendita.
Clausola che è stata interpretata dal Tribunale come “un benefit al marito temporalmente limitato per il tempo strettamente necessario alla vendita della casa, cui entrambi coniugi aspiravano e speravano avvenisse il più preso possibile”.
Quanto al rilascio, il Tribunale si è dichiarato non competente precisando che la ricorrente dovrà agire in separata sede secondo le regole codicistiche ed affermando che il rilascio “inesorabilmente conseguirà al presente provvedimento” [i.e.: il decreto del 4.8.2023].
La revoca della suddetta clausola ha, dunque, determinato l'effetto – inevitabile - del rilascio dell'immobile da parte del non avendo CP_1
quest'ultimo alcun titolo per poter occupare l'immobile, con ciò smentendo quanto dal medesimo affermato al punto 3.1 di pag. 3 della memoria di costituzione secondo il cui il titolo che gli consentirebbe di rimanere nell'immobile sarebbe dato dalla sentenza n. 883/2018.
Irrilevante ai fini di impedire il rilascio è la circostanza, dedotta dal resistente, che il figlio vive insieme a lui nel suddetto immobile e che il ragazzo Per_1
dal giorno del trasferimento presso l'abitazione non ha più richiesto alcuna somma di denaro alla madre, ricevendo invece dal padre quanto necessario e che, in caso di rilascio, il ragazzo non avrebbe un alloggio dove recarsi.
Ebbene a pag.2 del richiamato decreto del 4.8.2023 viene riportata - tra le varie domande formulate dal nella comparsa di costituzione – CP_1
anche la richiesta di quest'ultimo di “revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico per il figlio in quanto maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente”, alla quale ha aderito anche la ricorrente, mentre a pag. 4 il
Tribunale ha precisato che a ventitré anni e che “sebbene non siano Per_1
state prodotto evidenze documentali della sopravvenuta indipendenza economica del figlio, va dato atto che ad oggi vive con il padre e la Per_1
madre stessa ha aderito a questa domanda [i.e. di revoca dell'assegno di mantenimento]: spetterà dunque a se lo vorrà, instaurare un giudizio Per_1
nei confronti dei genitori per il diritto all'assegno di mantenimento”.
Dunque, a distanza di 21 mesi dal suddetto provvedimento, l'odierno resistente ha genericamente affermato di provvedere ad ogni necessità del figlio e che quest'ultimo non viene aiutato economicamente dalla madre, ma nulla viene riferito e soprattutto provato in merito al fatto che on sia Per_1
più economicamente indipendente, anzi le circostanze, da un lato, che il padre nel 2023 abbia riferito che lo sia e, dall'altro, che il ragazzo non abbia richiesto l'assegno di mantenimento ai genitori porta a pensare che il figlio, oggi venticinquenne, sia, invece, ancora economicamente indipendente. Ne consegue che debba ritenersi irrilevante e inverosimile l'affermazione del resistente secondo cui in caso di rilascio dell'abitazione anche da parte del figlio, quest'ultimo non avrebbe un alloggio dove recarsi;
essendo Per_1
economicamente indipendente – non è stato né dedotto né provato il contrario
– è, quindi, in grado di trovarsi una nuova sistemazione.
A ciò si aggiunga che è pure irrilevante anche la mera circostanza che il figlio viva con il padre nell'abitazione della madre, in quanto è verosimile che il ragazzo fosse a conoscenza dell'esistenza della precedente clausola g) delle condizioni di divorzio dei genitori e che sappia che tale accordo è stato revocato dal Tribunale e, quindi, che già il padre, prima, poteva rimanere della casa solo per un tempo limitato strettamente necessario alla vendita dell'abitazione, mentre ora deve rilasciare l'immobile.
E', altrettanto, verosimile che anche appia che pure lui deve rilasciare Per_1
l'immobile e che non può rimanere a lungo nell'abitazione dal momento che la madre da tempo ha posto in vendita l'immobile (circostanza confermata ed accertata dal Tribunale che proprio su tale presupposto ha accolto la domanda di revoca della clausola g) delle condizioni divorzili).
La domanda della ricorrente va, dunque, accolta con conseguente condanna del resistente al rilascio dell'immobile che dovrà avvenire nel termine che si ritiene congruo di fissare nel giorno 12 giugno 2025 considerato che quest'ultimo sin dal 4.8.2023 è consapevole che deve rilasciare l'immobile.
*
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal CP_1
Va, inoltre, rigettata la domanda riconvenzionale svolta dal di CP_1
restituzione della somma di €.13.500,00 corrisposta alla resistente pari ai canoni versati dal febbraio 2021 all'ottobre 2024 trattandosi, a suo dire, di indebito oggettivo o, comunque, di un importo non dovuto quale conseguenza della revoca della clausola g) delle condizioni divorzili.
Va preliminarmente rilevato che la somma di €.300,00 versata mensilmente dal alla non era dovuta a titolo di canone, ma a titolo di CP_1 Pt_1
indennità di occupazione dell'immobile, circostanza confermata dal Tribunale di
Udine nel decreto del 4.8.2023 laddove ha affermato che era stato permesso al resistente di continuare a vivere nell'immobile di proprietà della moglie
“pagando una indennità mensile ben inferiore a quello che sarebbe un canone di locazione al valore attuale di mercato”.
Ebbene, la revoca della clausola g) delle condizioni divorzili non ha fatto venir meno l'obbligo del resistente di continuare a versare alla ricorrente un'indennità di occupazione dell'immobile.
E' vero che con la revoca dell'intera clausola g) è venuta meno anche la parte dell'accordo relativa alla corresponsione della somma di €.300,00 mensili, ma ciò va riferito solo al quantum dovuto e non all'an, poiché a fronte del mancato rilascio dell'immobile da parte del resistente, la ha, comunque, diritto Pt_1
ad ottenere dall'ex marito a decorrere dal febbraio 2021 l'indennità di occupazione senza titolo dell'abitazione, indennità che, però, dovrebbe determinarsi in un importo ben maggiore di quello in precedenza concordato, ma in assenza di specifiche richieste della ricorrente - alla quale evidentemente andava bene continuare a percepire a titolo di indennità di occupazione la minor somma di €.300,00 - nulla deve essere restituito al
CP_1
*
Quanto alle spese del giudizio ed alla condanna del resistente ex art.
96 c.p.c. Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo. CP_1
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (non celebratasi) e riduzione al 50% della fase conclusiva, considerando la causa di valore pari ad €.36.461,00.
La ricorrente ha richiesto che sia disposto l'immediato rilascio di un immobile ad uso abitativo senza dare elementi per determinare il valore della causa ex art. 15, ultimo comma, c.p.c. limitandosi solo a dichiarare nella nota del
2.8.2024 un valore pari ad €.3.600,00 calcolati sul canone annuo di locazione.
Invero “La domanda di rilascio di un immobile che si assume occupato "sine titulo" si risolve in caso di mancata contestazione da parte del convenuto del diritto dominicale dell'attore, in una azione personale di risarcimento del danno in forma specifica comunque implicante un bene immobile, onde, allorché dagli atti non risulti il reddito dominicale o la rendita catastale, opera la presunzione di competenza del giudice adito, per cui grava sul convenuto che eccepisce
l'incompetenza per valore provare i dati su cui fonda l'eccezione, in modo da consentire al giudice di accertare il valore della causa secondo i parametri indicati dall'art. 15 cod. proc. civ. o che questa, non risultando dagli atti altri elementi di valutazione, deve considerarsi di valore indeterminabile” (Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n.4700 del 12.5.1999).
Il valore della presente causa viene, pertanto, determinato ex art. 15, ultimo comma, c.p.c. secondo quanto emerge dagli atti e, nello specifico, dal contratto di compravendita dimesso dalla ricorrente (doc. 3) nel quale risulta indicata una rendita catastale per l'abitazione pari a Lire 637.000 ossia
€.328,98 e per il garage pari a Lire 69.000 ossia €.35,63 per un totale di €.364,61 da moltiplicarsi per cento ex art. 15, comma 1, c.p.c., determinando il valore della causa in €.36.461,00.
Il contributo unificato inizialmente versato andrà, pertanto, integrato sulla base del valore della causa di €.36.461,00.
“Alla condanna alle spese deve seguire, d'ufficio, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.. Infatti agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., del 28.10.2022 n. 32001).
Il che è avvenuto nella fattispecie in esame alla luce di quanto sopra motivato poiché il non solo non ha ancora rilasciato l'immobile quale CP_1
inesorabile conseguenza della revoca della clausola g) delle condizioni divorzili, ma ha pure resistito con colpa grave, affermando che il titolo che lo legittimerebbe a rimanere nell'immobile è la sentenza di divorzio n.883/2018 ed ha pure preteso la restituzione di quanto versato a titolo di indennità di occupazione che, non solo, continua ad essere dovuta, ma è stata versata alla ricorrente una somma mensile ben inferiore ad una maggior congrua somma dovuta a titolo di indennità per occupazione senza titolo per la tipologia di immobile oggetto della presente causa.
Il mancato rilascio dell'immobile da parte del resistente che - sebbene non poteva essere disposto dal Tribunale di Udine con il decreto del 4.8.2023 - era stato indicato quale inesorabile conseguenza della revoca della clausola g) delle condizioni divorzili, ha costretto l'attrice a dar corso all'odierna azione ed il rilascio non è avvenuto nemmeno a seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, senza dimenticare che nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio il Tribunale aveva dato atto che il resistente si era reso disponibile a restituire le chiavi alla ricorrente per poi ammettere di non aver ottemperato alla consegna. Tutti elementi – compreso quello di resistere all'odierno giudizio – sintomatici di un comportamento ostruzionistico del e della continua volontà di quest'ultimo di non CP_1
voler consegnare l'immobile, già presente nei comportamenti evidenziati dal
Tribunale che hanno portato alla revoca della suddetta clausola ed ancora attuale.
Il resistente deve, quindi, essere condannato al pagamento in favore della ricorrente, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in misura pari all'importo delle spese di lite, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un, del 28.10.2022 n. 32001 cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di e condanna a Parte_1 Controparte_1
rilasciare le unità immobiliari site in Comune di Terzo di Aquileia, Via
Garibaldi n.7, partita tavolare 963, Corpo Tavolare I, p.c. 906/1 fabb. e corte, catastalmente identificato al NCEU, Partita 306, Fg 2, mapp. 328 –
329 sub 1, Cat. A/3 e mapp. 329 sub 2, Cat. C/6, libere da sé e persone e cose anche interposte a favore della ricorrente;
- fissa per il rilascio il giorno 12 giugno 2025; - rigetta la domanda riconvenzionale del resistente;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1
, che si liquidano ex D.M. n. 55/2014, così come Parte_1
modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi
€.5.964,50 (di cui euro 536,00 per la fase di attivazione ed €.1.071,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione ed €.1.701,00 per la fase di studio della controversia, €.1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €.1.452,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre contributo unificato anche integrato, anticipazioni forfettarie, spese di notifica e spese della procedura di mediazione;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
ex art. 96 c.p.c. della somma di €.5.964,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- determina il valore della causa in €.36.461,00 con conseguente integrazione del contributo unificato da parte della ricorrente.
Così deciso in Udine il 12.5.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024
3 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024
4 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024
5 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024
6 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024
7 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024
8 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024
9 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024
10 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024
11 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 2071/2024 tra
(C.F.: ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
del Friuli (UD) con l'Avv. Simona Stefanutto di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: residente in [...]di Controparte_1 C.F._2
Aquileia (UD) con l'Avv. Paolo Visintin
Resistente
*
Oggetto: Rilascio dell'immobile detenuto senza titolo
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso dell'1.8.2024, depositato il 2.8.2024, la signora Parte_1
(di seguito anche: e/o ricorrente) ha chiesto che sia disposto Pt_1
l'immediato rilascio da parte dell'ex marito GN (di Controparte_1
seguito anche: e/o resistente) delle unità immobiliari site nel CP_1
Comune di Terzo di Aquileia, Via Garibaldi n.7, partita tavolare 963, Corpo
Tavolare I, p.c. 906/1 fabb. e corte, catastalmente identificate al NCEU, Partita
306, Fg 2, mapp. 328 – 329 sub 1, Cat. A/3 e mapp. 329 sub 2, Cat. C/6. La ricorrente ha esposto:
➢ che con sentenza n.883/2018 del Tribunale di Udine veniva pronunciato il divorzio tra la medesima ed il accogliendo le condizioni CP_1
congiunte decise dagli ex coniugi, tra le quali l'accordo - di cui alla clausola g) - che la casa di sua proprietà sarebbe rimasta in uso all'ex marito a fronte del versamento, fino alla vendita del bene, di €.300,00 mensili a titolo di occupazione;
➢ che non vi è stata una concreta possibilità di vendere l'immobile poiché il resistente, per varie ragioni, non ha mai voluto rilasciarla;
➢ che il resistente, vivendo nell'immobile, a seguito della visita di potenziali acquirenti è sempre riuscito a rendere improseguibile e/o impraticabile lo svolgimento di ogni trattativa;
➢ che, conseguentemente, nel 2021 ha richiesto la modifica delle condizioni di divorzio, nello specifico la revoca del suddetto accordo divorzile, richiesta che è stata accolta con decreto del 4.8.2023, divenuto definitivo a seguito del rigetto del reclamo promosso dal resistente;
➢ che si è reso necessario dar corso alla suddetta azione in quanto con il decreto del 4.8.2023 il Tribunale ha precisato di non essere competente ad ordinare il rilascio dell'immobile da richiedersi con separata procedura;
➢ che a seguito della modifica delle condizioni divorzili il resistente non ha più titolo per continuare ad occupare l'immobile di proprietà esclusiva dell'ex moglie.
La ricorrente oltre al rilascio dell'immobile ha pure chiesto la condanna del resistente ex art. 96 c.p.c..
Con memoria del 24.10.2024 si è costituito il contestando le CP_1
deduzioni della ricorrente, formulando domanda riconvenzionale ed affermando: ➢ di aver sempre corrisposto la somma di €.300,00 per l'occupazione dell'immobile quale giusto importo per il godimento dell'abitazione;
➢ che nell'immobile vive anche il figlio delle parti, che in caso di Per_1
rilascio non avrebbe un alloggio dove recarsi;
➢ che il figlio dopo aver deciso di non vivere con la madre ha concordato con entrambi i genitori di vivere con il padre;
➢ che dal giorno del trasferimento, il figlio non ha più richiesto alcuna somma di denaro alla madre e, pertanto, si è fatto carico di ogni necessità del ragazzo, mentre la madre ha acconsentito che l'immobile continuasse ad essere abitato dal medesimo e dal figlio a fronte del versamento della somma di €.300,00 mensile;
➢ l'erroneità del rito scelto dalla ricorrente poiché il rito di cui all'art. 447 bis
c.p.c è norma eccezionale contenente un elenco tassativo di ipotesi cui applicarsi, tra le quali non rientra l'azione di rilascio dell'immobile;
➢ il mancato esperimento della procedura di mediazione;
➢ che il possesso da parte sua dell'immobile non è illegittimo e/o privo di titolo, costituito dalla sentenza di divorzio n.883/2018;
Il resistente, oltre ad eccepire l'infondatezza della domanda della ricorrente, ha pure chiesto la restituzione della somma di €.13.500,00 per i canoni versati alla dal febbraio 2021 all'ottobre del 2024, precisando che la richiesta Pt_1
decorre da febbraio 2021 in quanto l'efficacia delle modifiche delle condizioni di divorzio decorrono alla data di presentazione del ricorso iscritto a ruolo l'8.2.2021.
La prima udienza del 4.11.2024 veniva rinviata al 13.1.2025 a seguito della domanda riconvenzionale svolta dal resistente.
Alla suddetta udienza la ricorrente ha ribadito la correttezza del rito scelto e che la procedura di mediazione non è prevista per la domanda di restituzione dell'immobile, quanto alla riconvenzionale ex adverso formulata, ha precisato che la somma corrisposta è stata versata quale indennità per l'occupazione senza titolo.
Con ordinanza del 20.1.2025, ritenuto che la domanda di rilascio dell'immobile detenuto senza titolo rientri nell'ambito dei diritti reali di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n.28/2010, veniva assegnato alla termine di giorni quindici per Pt_1
l'introduzione della procedura di mediazione e la causa veniva rinviata per la discussione e lettura della sentenza all'udienza del 12.5.2025.
La domanda della ricorrente va accolta.
Con il decreto 4.8.2023, divenuto definitivo, il Tribunale di Udine ha revocato la clausola g) delle condizioni di divorzio in forza della quale all'ex marito era stato permesso di continuare ad abitare nella casa coniugale di esclusiva proprietà della moglie (e sin da subito messa in vendita), sino alla stipula del rogito di compravendita, pattuendo un'indennità di occupazione di €.300,00 mensili e l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile all'atto della vendita.
Clausola che è stata interpretata dal Tribunale come “un benefit al marito temporalmente limitato per il tempo strettamente necessario alla vendita della casa, cui entrambi coniugi aspiravano e speravano avvenisse il più preso possibile”.
Quanto al rilascio, il Tribunale si è dichiarato non competente precisando che la ricorrente dovrà agire in separata sede secondo le regole codicistiche ed affermando che il rilascio “inesorabilmente conseguirà al presente provvedimento” [i.e.: il decreto del 4.8.2023].
La revoca della suddetta clausola ha, dunque, determinato l'effetto – inevitabile - del rilascio dell'immobile da parte del non avendo CP_1
quest'ultimo alcun titolo per poter occupare l'immobile, con ciò smentendo quanto dal medesimo affermato al punto 3.1 di pag. 3 della memoria di costituzione secondo il cui il titolo che gli consentirebbe di rimanere nell'immobile sarebbe dato dalla sentenza n. 883/2018.
Irrilevante ai fini di impedire il rilascio è la circostanza, dedotta dal resistente, che il figlio vive insieme a lui nel suddetto immobile e che il ragazzo Per_1
dal giorno del trasferimento presso l'abitazione non ha più richiesto alcuna somma di denaro alla madre, ricevendo invece dal padre quanto necessario e che, in caso di rilascio, il ragazzo non avrebbe un alloggio dove recarsi.
Ebbene a pag.2 del richiamato decreto del 4.8.2023 viene riportata - tra le varie domande formulate dal nella comparsa di costituzione – CP_1
anche la richiesta di quest'ultimo di “revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico per il figlio in quanto maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente”, alla quale ha aderito anche la ricorrente, mentre a pag. 4 il
Tribunale ha precisato che a ventitré anni e che “sebbene non siano Per_1
state prodotto evidenze documentali della sopravvenuta indipendenza economica del figlio, va dato atto che ad oggi vive con il padre e la Per_1
madre stessa ha aderito a questa domanda [i.e. di revoca dell'assegno di mantenimento]: spetterà dunque a se lo vorrà, instaurare un giudizio Per_1
nei confronti dei genitori per il diritto all'assegno di mantenimento”.
Dunque, a distanza di 21 mesi dal suddetto provvedimento, l'odierno resistente ha genericamente affermato di provvedere ad ogni necessità del figlio e che quest'ultimo non viene aiutato economicamente dalla madre, ma nulla viene riferito e soprattutto provato in merito al fatto che on sia Per_1
più economicamente indipendente, anzi le circostanze, da un lato, che il padre nel 2023 abbia riferito che lo sia e, dall'altro, che il ragazzo non abbia richiesto l'assegno di mantenimento ai genitori porta a pensare che il figlio, oggi venticinquenne, sia, invece, ancora economicamente indipendente. Ne consegue che debba ritenersi irrilevante e inverosimile l'affermazione del resistente secondo cui in caso di rilascio dell'abitazione anche da parte del figlio, quest'ultimo non avrebbe un alloggio dove recarsi;
essendo Per_1
economicamente indipendente – non è stato né dedotto né provato il contrario
– è, quindi, in grado di trovarsi una nuova sistemazione.
A ciò si aggiunga che è pure irrilevante anche la mera circostanza che il figlio viva con il padre nell'abitazione della madre, in quanto è verosimile che il ragazzo fosse a conoscenza dell'esistenza della precedente clausola g) delle condizioni di divorzio dei genitori e che sappia che tale accordo è stato revocato dal Tribunale e, quindi, che già il padre, prima, poteva rimanere della casa solo per un tempo limitato strettamente necessario alla vendita dell'abitazione, mentre ora deve rilasciare l'immobile.
E', altrettanto, verosimile che anche appia che pure lui deve rilasciare Per_1
l'immobile e che non può rimanere a lungo nell'abitazione dal momento che la madre da tempo ha posto in vendita l'immobile (circostanza confermata ed accertata dal Tribunale che proprio su tale presupposto ha accolto la domanda di revoca della clausola g) delle condizioni divorzili).
La domanda della ricorrente va, dunque, accolta con conseguente condanna del resistente al rilascio dell'immobile che dovrà avvenire nel termine che si ritiene congruo di fissare nel giorno 12 giugno 2025 considerato che quest'ultimo sin dal 4.8.2023 è consapevole che deve rilasciare l'immobile.
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Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal CP_1
Va, inoltre, rigettata la domanda riconvenzionale svolta dal di CP_1
restituzione della somma di €.13.500,00 corrisposta alla resistente pari ai canoni versati dal febbraio 2021 all'ottobre 2024 trattandosi, a suo dire, di indebito oggettivo o, comunque, di un importo non dovuto quale conseguenza della revoca della clausola g) delle condizioni divorzili.
Va preliminarmente rilevato che la somma di €.300,00 versata mensilmente dal alla non era dovuta a titolo di canone, ma a titolo di CP_1 Pt_1
indennità di occupazione dell'immobile, circostanza confermata dal Tribunale di
Udine nel decreto del 4.8.2023 laddove ha affermato che era stato permesso al resistente di continuare a vivere nell'immobile di proprietà della moglie
“pagando una indennità mensile ben inferiore a quello che sarebbe un canone di locazione al valore attuale di mercato”.
Ebbene, la revoca della clausola g) delle condizioni divorzili non ha fatto venir meno l'obbligo del resistente di continuare a versare alla ricorrente un'indennità di occupazione dell'immobile.
E' vero che con la revoca dell'intera clausola g) è venuta meno anche la parte dell'accordo relativa alla corresponsione della somma di €.300,00 mensili, ma ciò va riferito solo al quantum dovuto e non all'an, poiché a fronte del mancato rilascio dell'immobile da parte del resistente, la ha, comunque, diritto Pt_1
ad ottenere dall'ex marito a decorrere dal febbraio 2021 l'indennità di occupazione senza titolo dell'abitazione, indennità che, però, dovrebbe determinarsi in un importo ben maggiore di quello in precedenza concordato, ma in assenza di specifiche richieste della ricorrente - alla quale evidentemente andava bene continuare a percepire a titolo di indennità di occupazione la minor somma di €.300,00 - nulla deve essere restituito al
CP_1
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Quanto alle spese del giudizio ed alla condanna del resistente ex art.
96 c.p.c. Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo. CP_1
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (non celebratasi) e riduzione al 50% della fase conclusiva, considerando la causa di valore pari ad €.36.461,00.
La ricorrente ha richiesto che sia disposto l'immediato rilascio di un immobile ad uso abitativo senza dare elementi per determinare il valore della causa ex art. 15, ultimo comma, c.p.c. limitandosi solo a dichiarare nella nota del
2.8.2024 un valore pari ad €.3.600,00 calcolati sul canone annuo di locazione.
Invero “La domanda di rilascio di un immobile che si assume occupato "sine titulo" si risolve in caso di mancata contestazione da parte del convenuto del diritto dominicale dell'attore, in una azione personale di risarcimento del danno in forma specifica comunque implicante un bene immobile, onde, allorché dagli atti non risulti il reddito dominicale o la rendita catastale, opera la presunzione di competenza del giudice adito, per cui grava sul convenuto che eccepisce
l'incompetenza per valore provare i dati su cui fonda l'eccezione, in modo da consentire al giudice di accertare il valore della causa secondo i parametri indicati dall'art. 15 cod. proc. civ. o che questa, non risultando dagli atti altri elementi di valutazione, deve considerarsi di valore indeterminabile” (Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n.4700 del 12.5.1999).
Il valore della presente causa viene, pertanto, determinato ex art. 15, ultimo comma, c.p.c. secondo quanto emerge dagli atti e, nello specifico, dal contratto di compravendita dimesso dalla ricorrente (doc. 3) nel quale risulta indicata una rendita catastale per l'abitazione pari a Lire 637.000 ossia
€.328,98 e per il garage pari a Lire 69.000 ossia €.35,63 per un totale di €.364,61 da moltiplicarsi per cento ex art. 15, comma 1, c.p.c., determinando il valore della causa in €.36.461,00.
Il contributo unificato inizialmente versato andrà, pertanto, integrato sulla base del valore della causa di €.36.461,00.
“Alla condanna alle spese deve seguire, d'ufficio, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.. Infatti agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., del 28.10.2022 n. 32001).
Il che è avvenuto nella fattispecie in esame alla luce di quanto sopra motivato poiché il non solo non ha ancora rilasciato l'immobile quale CP_1
inesorabile conseguenza della revoca della clausola g) delle condizioni divorzili, ma ha pure resistito con colpa grave, affermando che il titolo che lo legittimerebbe a rimanere nell'immobile è la sentenza di divorzio n.883/2018 ed ha pure preteso la restituzione di quanto versato a titolo di indennità di occupazione che, non solo, continua ad essere dovuta, ma è stata versata alla ricorrente una somma mensile ben inferiore ad una maggior congrua somma dovuta a titolo di indennità per occupazione senza titolo per la tipologia di immobile oggetto della presente causa.
Il mancato rilascio dell'immobile da parte del resistente che - sebbene non poteva essere disposto dal Tribunale di Udine con il decreto del 4.8.2023 - era stato indicato quale inesorabile conseguenza della revoca della clausola g) delle condizioni divorzili, ha costretto l'attrice a dar corso all'odierna azione ed il rilascio non è avvenuto nemmeno a seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, senza dimenticare che nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio il Tribunale aveva dato atto che il resistente si era reso disponibile a restituire le chiavi alla ricorrente per poi ammettere di non aver ottemperato alla consegna. Tutti elementi – compreso quello di resistere all'odierno giudizio – sintomatici di un comportamento ostruzionistico del e della continua volontà di quest'ultimo di non CP_1
voler consegnare l'immobile, già presente nei comportamenti evidenziati dal
Tribunale che hanno portato alla revoca della suddetta clausola ed ancora attuale.
Il resistente deve, quindi, essere condannato al pagamento in favore della ricorrente, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in misura pari all'importo delle spese di lite, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un, del 28.10.2022 n. 32001 cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di e condanna a Parte_1 Controparte_1
rilasciare le unità immobiliari site in Comune di Terzo di Aquileia, Via
Garibaldi n.7, partita tavolare 963, Corpo Tavolare I, p.c. 906/1 fabb. e corte, catastalmente identificato al NCEU, Partita 306, Fg 2, mapp. 328 –
329 sub 1, Cat. A/3 e mapp. 329 sub 2, Cat. C/6, libere da sé e persone e cose anche interposte a favore della ricorrente;
- fissa per il rilascio il giorno 12 giugno 2025; - rigetta la domanda riconvenzionale del resistente;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1
, che si liquidano ex D.M. n. 55/2014, così come Parte_1
modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi
€.5.964,50 (di cui euro 536,00 per la fase di attivazione ed €.1.071,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione ed €.1.701,00 per la fase di studio della controversia, €.1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €.1.452,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre contributo unificato anche integrato, anticipazioni forfettarie, spese di notifica e spese della procedura di mediazione;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
ex art. 96 c.p.c. della somma di €.5.964,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- determina il valore della causa in €.36.461,00 con conseguente integrazione del contributo unificato da parte della ricorrente.
Così deciso in Udine il 12.5.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024
3 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024
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6 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024
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11 Tribunale di Udine – R.G. 2071/2024