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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2.dott.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3.dott.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere. riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1564 del R.G. Sez.Lav. dell'anno 2023, vertente TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] Abate, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla busta C.F._1 telematica del fascicolo di primo grado recante n. RG. 8195/2020 dall'Avv. Maria Conforti, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere C.F._2 (CE) alla Via A. Pierantoni n. 24. L'avvocata ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: Email_1 APPELLANTE CONTRO
(ora Controparte_1 Controparte_2
, P.I. con sede legale in Torino al Corso Orbassano n. 367, in persona del
[...] P.IVA_1 l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio separato di cui è estratta copia informatica inserita nella busta del fascicolo telematico del primo grado e nuovamente inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dagli Avvocati Raffaele De UC JO (C.F.:
, fax 02.72144500, PEC: e C.F._3 Email_2 Maria Teresa Salimbeni (C.F.: , fax 02.72144500 PEC: C.F._4
, ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Email_3 Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale OF De UC JO e Soci (attuale denominazione della Controparte_3
, con sede legale in Torrice (FR), in persona del l.r.p.t. Dott. Controparte_4 CP_5
, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Italico Perlini
[...] (c.f. n. ), dall'Avv. Luisa Celani (c.f. n. ) e dall'avv. C.F._5 C.F._6 Gaetano Cappucci (C.F. ) e presso i medesimi elettivamente domiciliata in C.F._7 Frosinone, Via Adige n.41, in virtù di delega in calce al presente atto, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al seguente numero di fax: 0775212054, oppure agli indirizzi di posta elettronica certificata avvitalico. Email_4 Email_5 Email_6 APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 41/2023 pubblicata il giorno 10.01.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (dipendente dal 08.09.2005, data di Parte_1 assunzione, al 31.08.2017 addetta dapprima alla sede della sita in Napoli, di poi, a seguito CP_6 della cessione ex art 2112 c.c., addetta alla stabilimento della con sede in Controparte_4 Gricignano di Aversa, con mansioni di operaia addetta al reparto montaggio con inquadramento nel livello retributivo 5/2 CCNL Metalmeccanici applicabile al rapporto di lavoro come da buste paga) tendente ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dall'attività lavorativa, per i periodi rispettivamente indicati, in forza di quattro procedure di CIGS attuate previa una prima comunicazione del 15.06.2011, così statuiva: “…a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in CIGS di parte ricorrente nel periodo compreso tra il 01.12.2011 ed il 9.7.2013, condanna le società e Controparte_1 [...] al pagamento, in solido tra loro, della somma di € Controparte_7 13.084,23 lordi in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla Parte_1 maturazione al saldo;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) compensa le spese di lite.” Avverso tale pronuncia , con ricorso depositato il 3.07.2023, ha proposto Parte_1 appello ed ha lamentato l'erroneità della statuizione laddove il giudice di prime cure aveva omesso di considerare da un lato la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, stante la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di
“specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione;
dall'altro la mancata applicazione, in concreto, di tali criteri, stante l'assenza di un'effettiva rotazione. Insistendo, dunque, nella prospettata violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della Legge 223/1991, per tutte le comunicazioni di sospensione in CIGS, anche quelle del 14.6.2013, 09.06.2014 e successive e nell'assenza di un'effettiva rotazione, ha concluso chiedendo alla Corte l'integrale accoglimento delle proprie domande così come formulate in primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Si sono costituite le società appellate con distinte memorie e, nel ribadire la legittimità dell'intera procedura, hanno resistito all'appello principale e al contempo hanno proposto appelli incidentali per la riforma parziale della sentenza indicata nella parte in cui aveva accolto, in riferimento alla procedura iniziata con comunicazione del 15.06.2011, le istanze del lavoratore. Le stesse hanno infine concluso chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello principale, perché assolutamente infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare tutte le richieste formulate nel ricorso di primo grado;
- condannare l'appellante principale al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. La Corte, disposta la trattazione cartolare dei procedimenti con sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio statuiva come da presente sentenza.
Ciò premesso, pacifici i fatti con riguardo alle circostanze relative all'avvio delle procedure di sospensione (v. sentenza C. App. NA 692/2023 pubbl. il 23/03/2023 contenente un'accurata ricostruzione della vicenda), si controverte dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, della sufficienza dei contenuti delle comunicazioni, dell'adeguata attuazione della prevista rotazione dei lavoratori.
1.Con riguardo al primo aspetto, nella suddetta sentenza, sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità (V. da ultimo sentenza n. 10844 del 04/05/2017), si è affermato che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. La disposizione ha, infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000. La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975. In linea con il suddetto principio, come ricordato dal giudice di prime cure, è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass.23 aprile 2004, n. 7720); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006 n. 11660)”. La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri. In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui :
“In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi
…” (Cass. S.U. sentenza n. 302/2000). Conseguentemente l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 6761 del 10.03.2020). Trasponendo gli enunciati principi alla fattispecie in esame, deve affermarsi la correttezza della sentenza ed il rigetto dell'appello principale in quanto, dall'esame della documentazione in atti, deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013. Ed infatti in base al meccanismo di rotazione previsto nella successiva comunicazione del 2013, durante la i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio non più in base a generiche CP_8
“esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del 14.6.2013). Ad avviso della Corte in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”). L'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alla differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”. (v. comunicazione cit.). Non solo, la possibilità di una individuazione “per relationem” della tipologia di maestranze da occupare, era assicurata dalla premessa organizzativa contenuta nelle comunicazioni aziendali di proroga: per esempio, nella comunicazione del 14.06.2013 l'azienda prospettava come plausibile necessità di richiamo dei lavoratori quella di potenziare il settore della “ricambistica” e garantire la continuità delle attività produttive del prodotto 244OE (Vecchio Ducato) in quanto resistente alla crisi;
nella comunicazione del 26.06.2015, invece, aggiungeva l'esigenza di produttività delle pedaliere e di attività di logistica e containerizzazione degli stessi particolari del Modello 244; così anche nell'ultima delle comunicazioni esaminate, in cui a pagina 2 si evidenziavano i settori in cui verosimilmente sarebbero potuti confluire gli sforzi produttivi. Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata, la specificità dei criteri ivi indicati: risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore – come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013 - diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento ad elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria. Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo compreso tra CP_6 il 10.07.2013 e il 09.07.2014. Quanto agli ultimi periodi di , analoga modalità di individuazione dei lavoratori da CP_8 ruotare- come già detto- è stata inserita nella richiesta proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (dal
10.04.2014 al 09.07.2015) e nella successiva e richiesta di per ulteriori 24 mesi (dal CP_8
11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 03.07.2015. In entrambe, pertanto, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e da consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione. Dunque l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione e la pertinenza con le residue e verosimili esigenze produttive prospettate costituiscono criteri oggettivi che consentono di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile in modo preciso ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata dovrà, cioè, distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost. n. 694/1988) correlato alla sospensione. In presenza di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.) che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria. Ex post, cioè, dopo che le esigenze di saranno concretizzate, sarà pertanto possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato. Alla luce di ciò, la domanda risarcitoria spiegata in primo grado, è stata correttamente rigettata.
2. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, perché in ogni caso carente delle necessarie allegazioni. Sul punto la sentenza sottolinea che la paventata violazione risulta smentita sia dalle precise deduzioni difensive della che CP_6 dalla documentazione in atti – non contestata – ove risulta che i lavoratori, durante l'intero periodo di sono rientrati al lavoro prestando attività nelle giornate ivi indicate. Inoltre, qualora si fosse CP_8 voluta dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni inferiore rispetto agli altri dipendenti (e quindi della violazione dei criteri di rotazione), la parte avrebbe dovuto allegare nel ricorso introduttivo del giudizio il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dallo stesso effettivamente lavorate, come rilevato dal giudice di primo grado che ha ritenuto inammissibile la domanda, poiché a fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo “specifico” meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive ed ha correttamente ritenuto tardive le allegazioni contenute nelle note difensive (e peraltro non precise rispetto alle deduzioni effettuate dalle parti convenute). E' evidente che qualora la ricorrente si fosse voluta dolere di un rientro avvenuto, ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra situazioni analoghe alla propria: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso. Parte appellante ha contestato tali conclusioni del Tribunale sia affermando la tempestività della deduzione e la sufficienza delle allegazioni, sia argomentando sul riparto degli oneri probatori. Tuttavia – con effetto assorbente – deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità (v. C. Cass. sent. n. 31943/2019) ha affermato che «in tema di ricorso alla CIGS, "grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori" (Cass. n. 3558/1999 e successive numerose conformi).». Quanto invece alla giurisprudenza allegata a sostegno delle richieste del lavoratore, deve osservarsi che l'ordinanza di Cassazione n. 25312/2018 si riferisce esclusivamente alla violazione degli obblighi procedurali incombenti sul datore di lavoro e non quindi alla violazione dei criteri qui dedotta, ed afferma che, in tale materia, è sufficiente che il lavoratore alleghi la non conformità della comunicazione di apertura della procedura al modello legale, perché la sospensione in CIGS sia dichiarata illegittima. Deve confermarsi la sentenza impugnata anche laddove ha ritenuto di non accogliere la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione. 3. Infondato poi è l'appello sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado.. In proposito il Tribunale motiva la statuizione in ragione dell'accoglimento parziale della domanda. La Suprema Corte , con orientamento consolidato, ha affermato che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati, mentre nel caso di accoglimento solo parziale (dal punto di vista quantitativo) di un'unica domanda -non sussistendo l'assimilazione alla reciproca soccombenza- occorre la specificazione di ulteriori motivi analoghi a quelli indicati dall'art. 92 c.p.c (cfr. Cass. Sezioni Unite con sentenza n.32061/2022). Nel caso in esame, pur in presenza di un unico ricorso, si è verificato un cumulo di domande atteso che ciascuna imponeva la valutazione della legittimità di diverse procedure di accesso alla
. Per tale ragione, l'accoglimento della domanda riferita ai soli capi sopra indicati, giustifica la CP_8 compensazione delle spese, non trattandosi di una riduzione meramente quantitativa. D'altra parte, l'appellante lamenta la mancata valutazione del rifiuto della proposta transattiva senza considerare che l'oggetto della domanda investiva una tematica ampia, comportante valutazioni circa la legittimità del ricorso ad ammortizzatori sociali che andava ben oltre la tematica strettamente economica limitata all'interesse del lavoratore ricorrente. Conseguentemente la sentenza va confermata anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio. 4.Vanno infine respinti gli appelli incidentali che censurano la ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del primo periodo di sospensione in CIGS, dovendosi anche sul punto confermare la sentenza impugnata. Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2011 ed il 09.07.2013 (iniziato per il ricorrente dal 1^.1.2012), si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa). Deve concordarsi con il giudice di primo grado che ha rilevato la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 laddove è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali ….(omissis)… la Controparte_1 richiederà l'intervento straordinario della per
[...] Parte_2 riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità organizzativa di Napoli…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di Parte_3 potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle CP_8 mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” . In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate tuttavia, risultano del tutto indeterminate poiché , dalla lettura del predetto documento, non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente. In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa. Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00. La giurisprudenza infatti ha ritenuto che “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale. In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a CP_8 non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione..” (v. Cass. 2216/16). Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità che “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta".Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”. Giova, altresì, precisare che non ha pregio la tesi difensiva della secondo cui, a fronte CP_6 della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava l'odierno appellato non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista. E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva di Napoli, ma i criteri della CP_8 rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le CP_8 qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”). Dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti. Tutto ciò tuttavia non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione. Di fatto non è contestato che vi sia stato il rientro dalla dell'odierno appellante e che, CP_8 quindi, la rotazione dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguìti, sia ad un'analisi preventiva che successiva. La ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che anche nella prima CP_6 comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il Ducato (244) prodotto da FCA in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” (doc. 9) – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella CP_6 predisposizione della propria organizzazione produttiva. Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio, poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono, innanzitutto, la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione. In seconda battuta poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino sent. n. 773/2013 ), in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.” Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante che la verificabilità ex post sono state certamente escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 e superate nelle successive comunicazioni, come sopra riassunte. Il vizio riscontrato non può, poi, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. In primo luogo, come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “ il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori..” (cfr.da ultimo Cass. 6761/2020 cit.). In secondo luogo si rileva l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011. Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e CP_8 le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei Controparte_1 profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”. Anche nell'accordo i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti,”; all'esigenza di tenere conto di “ tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel rispetto delle Controparte_1 Controparte_1 mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili..”. Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale. Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate. Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso a fondare un criterio adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni). In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione a tale periodo , e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla CP_1 Controparte_1
“viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio
[...] 1991, n. 223” e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS. Concludendo, dunque, deve confermarsi la sentenza impugnata, con rigetto degli appelli proposti . In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito, della reciproca soccombenza, sussistono motivi sufficienti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Nella fattispecie con riguardo alle contrapposte impugnazioni è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1- ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile
o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta gli appelli incidentali;
3)compensa interamente tra le parti le spese del grado;
4) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per le parti dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2.dott.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3.dott.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere. riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1564 del R.G. Sez.Lav. dell'anno 2023, vertente TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] Abate, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla busta C.F._1 telematica del fascicolo di primo grado recante n. RG. 8195/2020 dall'Avv. Maria Conforti, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere C.F._2 (CE) alla Via A. Pierantoni n. 24. L'avvocata ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: Email_1 APPELLANTE CONTRO
(ora Controparte_1 Controparte_2
, P.I. con sede legale in Torino al Corso Orbassano n. 367, in persona del
[...] P.IVA_1 l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio separato di cui è estratta copia informatica inserita nella busta del fascicolo telematico del primo grado e nuovamente inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dagli Avvocati Raffaele De UC JO (C.F.:
, fax 02.72144500, PEC: e C.F._3 Email_2 Maria Teresa Salimbeni (C.F.: , fax 02.72144500 PEC: C.F._4
, ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Email_3 Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale OF De UC JO e Soci (attuale denominazione della Controparte_3
, con sede legale in Torrice (FR), in persona del l.r.p.t. Dott. Controparte_4 CP_5
, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Italico Perlini
[...] (c.f. n. ), dall'Avv. Luisa Celani (c.f. n. ) e dall'avv. C.F._5 C.F._6 Gaetano Cappucci (C.F. ) e presso i medesimi elettivamente domiciliata in C.F._7 Frosinone, Via Adige n.41, in virtù di delega in calce al presente atto, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al seguente numero di fax: 0775212054, oppure agli indirizzi di posta elettronica certificata avvitalico. Email_4 Email_5 Email_6 APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 41/2023 pubblicata il giorno 10.01.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (dipendente dal 08.09.2005, data di Parte_1 assunzione, al 31.08.2017 addetta dapprima alla sede della sita in Napoli, di poi, a seguito CP_6 della cessione ex art 2112 c.c., addetta alla stabilimento della con sede in Controparte_4 Gricignano di Aversa, con mansioni di operaia addetta al reparto montaggio con inquadramento nel livello retributivo 5/2 CCNL Metalmeccanici applicabile al rapporto di lavoro come da buste paga) tendente ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dall'attività lavorativa, per i periodi rispettivamente indicati, in forza di quattro procedure di CIGS attuate previa una prima comunicazione del 15.06.2011, così statuiva: “…a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in CIGS di parte ricorrente nel periodo compreso tra il 01.12.2011 ed il 9.7.2013, condanna le società e Controparte_1 [...] al pagamento, in solido tra loro, della somma di € Controparte_7 13.084,23 lordi in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla Parte_1 maturazione al saldo;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) compensa le spese di lite.” Avverso tale pronuncia , con ricorso depositato il 3.07.2023, ha proposto Parte_1 appello ed ha lamentato l'erroneità della statuizione laddove il giudice di prime cure aveva omesso di considerare da un lato la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, stante la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di
“specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione;
dall'altro la mancata applicazione, in concreto, di tali criteri, stante l'assenza di un'effettiva rotazione. Insistendo, dunque, nella prospettata violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della Legge 223/1991, per tutte le comunicazioni di sospensione in CIGS, anche quelle del 14.6.2013, 09.06.2014 e successive e nell'assenza di un'effettiva rotazione, ha concluso chiedendo alla Corte l'integrale accoglimento delle proprie domande così come formulate in primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Si sono costituite le società appellate con distinte memorie e, nel ribadire la legittimità dell'intera procedura, hanno resistito all'appello principale e al contempo hanno proposto appelli incidentali per la riforma parziale della sentenza indicata nella parte in cui aveva accolto, in riferimento alla procedura iniziata con comunicazione del 15.06.2011, le istanze del lavoratore. Le stesse hanno infine concluso chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello principale, perché assolutamente infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare tutte le richieste formulate nel ricorso di primo grado;
- condannare l'appellante principale al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. La Corte, disposta la trattazione cartolare dei procedimenti con sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio statuiva come da presente sentenza.
Ciò premesso, pacifici i fatti con riguardo alle circostanze relative all'avvio delle procedure di sospensione (v. sentenza C. App. NA 692/2023 pubbl. il 23/03/2023 contenente un'accurata ricostruzione della vicenda), si controverte dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, della sufficienza dei contenuti delle comunicazioni, dell'adeguata attuazione della prevista rotazione dei lavoratori.
1.Con riguardo al primo aspetto, nella suddetta sentenza, sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità (V. da ultimo sentenza n. 10844 del 04/05/2017), si è affermato che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. La disposizione ha, infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000. La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975. In linea con il suddetto principio, come ricordato dal giudice di prime cure, è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass.23 aprile 2004, n. 7720); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006 n. 11660)”. La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri. In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui :
“In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi
…” (Cass. S.U. sentenza n. 302/2000). Conseguentemente l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 6761 del 10.03.2020). Trasponendo gli enunciati principi alla fattispecie in esame, deve affermarsi la correttezza della sentenza ed il rigetto dell'appello principale in quanto, dall'esame della documentazione in atti, deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013. Ed infatti in base al meccanismo di rotazione previsto nella successiva comunicazione del 2013, durante la i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio non più in base a generiche CP_8
“esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del 14.6.2013). Ad avviso della Corte in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”). L'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alla differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”. (v. comunicazione cit.). Non solo, la possibilità di una individuazione “per relationem” della tipologia di maestranze da occupare, era assicurata dalla premessa organizzativa contenuta nelle comunicazioni aziendali di proroga: per esempio, nella comunicazione del 14.06.2013 l'azienda prospettava come plausibile necessità di richiamo dei lavoratori quella di potenziare il settore della “ricambistica” e garantire la continuità delle attività produttive del prodotto 244OE (Vecchio Ducato) in quanto resistente alla crisi;
nella comunicazione del 26.06.2015, invece, aggiungeva l'esigenza di produttività delle pedaliere e di attività di logistica e containerizzazione degli stessi particolari del Modello 244; così anche nell'ultima delle comunicazioni esaminate, in cui a pagina 2 si evidenziavano i settori in cui verosimilmente sarebbero potuti confluire gli sforzi produttivi. Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata, la specificità dei criteri ivi indicati: risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore – come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013 - diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento ad elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria. Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo compreso tra CP_6 il 10.07.2013 e il 09.07.2014. Quanto agli ultimi periodi di , analoga modalità di individuazione dei lavoratori da CP_8 ruotare- come già detto- è stata inserita nella richiesta proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (dal
10.04.2014 al 09.07.2015) e nella successiva e richiesta di per ulteriori 24 mesi (dal CP_8
11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 03.07.2015. In entrambe, pertanto, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e da consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione. Dunque l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione e la pertinenza con le residue e verosimili esigenze produttive prospettate costituiscono criteri oggettivi che consentono di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile in modo preciso ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata dovrà, cioè, distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost. n. 694/1988) correlato alla sospensione. In presenza di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.) che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria. Ex post, cioè, dopo che le esigenze di saranno concretizzate, sarà pertanto possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato. Alla luce di ciò, la domanda risarcitoria spiegata in primo grado, è stata correttamente rigettata.
2. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, perché in ogni caso carente delle necessarie allegazioni. Sul punto la sentenza sottolinea che la paventata violazione risulta smentita sia dalle precise deduzioni difensive della che CP_6 dalla documentazione in atti – non contestata – ove risulta che i lavoratori, durante l'intero periodo di sono rientrati al lavoro prestando attività nelle giornate ivi indicate. Inoltre, qualora si fosse CP_8 voluta dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni inferiore rispetto agli altri dipendenti (e quindi della violazione dei criteri di rotazione), la parte avrebbe dovuto allegare nel ricorso introduttivo del giudizio il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dallo stesso effettivamente lavorate, come rilevato dal giudice di primo grado che ha ritenuto inammissibile la domanda, poiché a fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo “specifico” meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive ed ha correttamente ritenuto tardive le allegazioni contenute nelle note difensive (e peraltro non precise rispetto alle deduzioni effettuate dalle parti convenute). E' evidente che qualora la ricorrente si fosse voluta dolere di un rientro avvenuto, ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra situazioni analoghe alla propria: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso. Parte appellante ha contestato tali conclusioni del Tribunale sia affermando la tempestività della deduzione e la sufficienza delle allegazioni, sia argomentando sul riparto degli oneri probatori. Tuttavia – con effetto assorbente – deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità (v. C. Cass. sent. n. 31943/2019) ha affermato che «in tema di ricorso alla CIGS, "grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori" (Cass. n. 3558/1999 e successive numerose conformi).». Quanto invece alla giurisprudenza allegata a sostegno delle richieste del lavoratore, deve osservarsi che l'ordinanza di Cassazione n. 25312/2018 si riferisce esclusivamente alla violazione degli obblighi procedurali incombenti sul datore di lavoro e non quindi alla violazione dei criteri qui dedotta, ed afferma che, in tale materia, è sufficiente che il lavoratore alleghi la non conformità della comunicazione di apertura della procedura al modello legale, perché la sospensione in CIGS sia dichiarata illegittima. Deve confermarsi la sentenza impugnata anche laddove ha ritenuto di non accogliere la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione. 3. Infondato poi è l'appello sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado.. In proposito il Tribunale motiva la statuizione in ragione dell'accoglimento parziale della domanda. La Suprema Corte , con orientamento consolidato, ha affermato che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati, mentre nel caso di accoglimento solo parziale (dal punto di vista quantitativo) di un'unica domanda -non sussistendo l'assimilazione alla reciproca soccombenza- occorre la specificazione di ulteriori motivi analoghi a quelli indicati dall'art. 92 c.p.c (cfr. Cass. Sezioni Unite con sentenza n.32061/2022). Nel caso in esame, pur in presenza di un unico ricorso, si è verificato un cumulo di domande atteso che ciascuna imponeva la valutazione della legittimità di diverse procedure di accesso alla
. Per tale ragione, l'accoglimento della domanda riferita ai soli capi sopra indicati, giustifica la CP_8 compensazione delle spese, non trattandosi di una riduzione meramente quantitativa. D'altra parte, l'appellante lamenta la mancata valutazione del rifiuto della proposta transattiva senza considerare che l'oggetto della domanda investiva una tematica ampia, comportante valutazioni circa la legittimità del ricorso ad ammortizzatori sociali che andava ben oltre la tematica strettamente economica limitata all'interesse del lavoratore ricorrente. Conseguentemente la sentenza va confermata anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio. 4.Vanno infine respinti gli appelli incidentali che censurano la ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del primo periodo di sospensione in CIGS, dovendosi anche sul punto confermare la sentenza impugnata. Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2011 ed il 09.07.2013 (iniziato per il ricorrente dal 1^.1.2012), si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa). Deve concordarsi con il giudice di primo grado che ha rilevato la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 laddove è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali ….(omissis)… la Controparte_1 richiederà l'intervento straordinario della per
[...] Parte_2 riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità organizzativa di Napoli…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di Parte_3 potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle CP_8 mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” . In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate tuttavia, risultano del tutto indeterminate poiché , dalla lettura del predetto documento, non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente. In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa. Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00. La giurisprudenza infatti ha ritenuto che “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale. In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a CP_8 non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione..” (v. Cass. 2216/16). Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità che “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta".Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”. Giova, altresì, precisare che non ha pregio la tesi difensiva della secondo cui, a fronte CP_6 della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava l'odierno appellato non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista. E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva di Napoli, ma i criteri della CP_8 rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le CP_8 qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”). Dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti. Tutto ciò tuttavia non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione. Di fatto non è contestato che vi sia stato il rientro dalla dell'odierno appellante e che, CP_8 quindi, la rotazione dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguìti, sia ad un'analisi preventiva che successiva. La ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che anche nella prima CP_6 comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il Ducato (244) prodotto da FCA in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” (doc. 9) – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella CP_6 predisposizione della propria organizzazione produttiva. Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio, poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono, innanzitutto, la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione. In seconda battuta poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino sent. n. 773/2013 ), in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.” Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante che la verificabilità ex post sono state certamente escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 e superate nelle successive comunicazioni, come sopra riassunte. Il vizio riscontrato non può, poi, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. In primo luogo, come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “ il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori..” (cfr.da ultimo Cass. 6761/2020 cit.). In secondo luogo si rileva l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011. Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e CP_8 le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei Controparte_1 profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”. Anche nell'accordo i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti,”; all'esigenza di tenere conto di “ tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel rispetto delle Controparte_1 Controparte_1 mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili..”. Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale. Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate. Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso a fondare un criterio adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni). In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione a tale periodo , e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla CP_1 Controparte_1
“viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio
[...] 1991, n. 223” e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS. Concludendo, dunque, deve confermarsi la sentenza impugnata, con rigetto degli appelli proposti . In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito, della reciproca soccombenza, sussistono motivi sufficienti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Nella fattispecie con riguardo alle contrapposte impugnazioni è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1- ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile
o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta gli appelli incidentali;
3)compensa interamente tra le parti le spese del grado;
4) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per le parti dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano