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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15888/2024 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(cod.fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michela Bina del C.F._1
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e CP_1
nata a [...] il [...] (cod.fisc. ),
[...] C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rosa Parenti del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori dei ricorrenti concludono riportandosi al ricorso e chiedendo che il
Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 6 maggio 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Roberto Ceroni esprime parere favorevole”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 23 dicembre
2024 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 6 maggio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Roma il 4 giugno 1995 e che dalla loro unione sono nate le figlie
[...]
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] l'11 Per_1 Persona_2
dicembre 2003), entrambe studentesse non economicamente indipendenti;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“Trasferimento Immobiliare:
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi e effettuano il seguente trasferimento immobiliare Parte_1 Controparte_1
6.1 Consenso ed oggetto:
Il signor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla RA Parte_1
che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) Controparte_1
dell'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà della cessionaria che diviene così proprietaria dell'intero): Controparte_1
2 - porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna alla via degli Orti n.59 (già via
Parisio n.31/3 e 33) costituita da un appartamento ad uso civile abitazione facente parte di un Condominio, posto al secondo piano, con annessi due vani, l'uno cantina al piano terra e l'altro ad uso autorimessa al piano interrato, il tutto censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Bologna al Foglio 243, con la particella 1946 ed i subalterni:
-22 Via degli Orti n.57 – P.T. 1 – Z.C. 1° - Cat. A/3 – Cl. 2° - vani 5 R.C. €.929,62
(l'appartamento e cantina);
-46 Via degli Orti n.59 – P.S. 1 – Z.C. 1° - Cat. C/6 – Cl. 3° - mq 17 R.C. € 166,82
(l'autorimessa).
Confini: appartamento ragioni De Rosa, ragioni ragioni comuni salvo altri;
Per_3
cantina ragioni ragioni comuni;
autorimessa ragioni , ragioni CP_2 Per_4
ragioni comuni. Per_5
Unitamente alle sopradescritte unità immobiliari viene ceduta ai sensi dell'art. 1117 e segg. del cod. civ., la comproprietà su tutte le parti e gli impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso a norma di legge o per destinazione e per titoli di provenienza.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nelle planimetrie depositate al Catasto Fabbricati che si producono in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
6.2 provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del dott. Notaio in Bologna dell'8 febbraio 2005 repertorio Persona_6
n.31357 raccolta n.7858 registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 il 15 febbraio
2005 al n.969 serie 1T e trascritto a Bologna il 16 febbraio 2005 all'art.5830 e al n.8706 gen., nonché, limitatamente a parte di beni comuni, per atto di permuta, stipulata con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dalla dott.ssa Notaio in Persona_7
Bologna in data 10 dicembre 2012 n.24007 di rep. e n.15963 raccolta, trascritto il 5 novembre 2012 nel registro generale ai nn. 41563 e 41564, registro particolare ai nn.
29952 e 29953.
3 La quota in oggetto viene ceduta nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte cessionaria in quanto già comproprietaria del residuo 50%- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze e pertinenze, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi citati o richiamati dal rogito e titolo di provenienza, dandosi atto che quest'ultimo richiama:
- il rogito del Notaio di Bologna in data 29/10/1966 Rep. 51851, Persona_8
registrato a Bologna, Atti Pubblici, il 18/11/1966 al N. 12599, trascritto a Bologna il
17/11/1966 all'art. 12789, quanto all'abitazione e cantina identificate dal subalterno
22;
- il rogito del Notaio di Bologna in data 26/05/1992 Rep. 22601, Persona_9
registrato a Bologna, Atti Pubblici, il 08/06/1992 al n. 6326, trascritto a Bologna il
01/06/1992 all'art. 11753, quanto all'autorimessa identificata dal subalterno 46;
- il rogito del Notaio di Bologna, Rep. 48836 in data 21/09/1965, Persona_8
trascritto il 05/10/1965 al n. 15267 all'art. 10725, Registrato a Bologna ATTI pubblici il 30/09/1965 al n. 10101;
6.3 garanzie e ipoteca
La parte cedente garantisce il rilievo della parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti (ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 16 febbraio 2005 all'art.2140 e n.8707 gen. a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., come annotata in surroga con annotazione nn.2170/190 del 16 gennaio 2025 in favore di Controparte_3
come rinnovata con iscrizione del 31 gennaio 2025 art.785 e
[...]
n.gen.4375, ipoteca nota e tollerata).
4 6.4 dichiarazioni urbanistiche
Agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del D.P.R.6 giugno 2001 n.380, la parte cedente consapevole delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e Parte_1
reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara sotto la propria personale responsabilità che la costruzione dell'immobile di cui alla cessione, è stata iniziata anteriormente all'1 settembre 1967.
La stessa parte cedente garantendo la regolarità urbanistica e Parte_1
catastale dei beni oggetto del presente atto, dichiara, inoltre e in ogni caso:
- che il fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari oggetto della presente cessione è stato edificato in base alla licenza edilizia rilasciata dal Comune di Bologna
l'8/09/1965, su domanda Prot. Gen n. 4806/64 del 27 gennaio 1964 e Prot. Gen.
49268/65 del 31 luglio 1965 corrispondenti rispettivamente ai numeri 1202/V/1964 e
11917/V/65 del Reg. U.T., nonché alla licenza rilasciata dallo stesso Comune il 18 febbraio 1967 Prot. Gen. N. 70436/66, cui è seguita certificazione di abitabilità/usabilità in data 29 maggio 1967;
- che non sono state condotte ivi opere implicanti strumenti di legittimazione preventiva, né di fase successiva, a sanatoria e, in particolare, non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi siano essi di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001
o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
- la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di Bologna non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
5 - non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
- che l'immobile non presenta essa vizi, né di forma, né di sostanza, specie agli effetti dell'autorizzazione all'uso, relativamente ai profili ordinamentali richiamati ed
è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche;
- che per l'appartamento oggetto di cessione il Comune di Bologna ha altresì attestato la conformità ai requisiti igienico-sanitari, giusta attestazione di idoneità in atti
6.5 conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 il cedente signor;
Parte_1
- dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto:
- in data 27 ottobre 1966 protocollo n.13187 quanto all'appartamento e alla cantina censite al foglio 243 n.1946 sub 22 che sia allegano sub A)
- in data 27 ottobre 1966 protocollo n.13149 quanto all'autorimessa censita al foglio
243 n.1946 sub 46 che sia allegano sub B)
- dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria RA conferma la dichiarazione di conformità dei dati Controparte_1
catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
6.6 attestato di prestazione energetica
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con
6 d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Emilia Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
I coniugi e dichiarano che l'immobile in oggetto Parte_1 Controparte_1
è dotato di Attestato di Prestazione Energetica numero , rilasciato NumeroDiCartaI_1
in data 21 giugno 2024 dal per.ind. quale tecnico preposto e soggetto Persona_10
certificatore con il n.10873, attestato che in originale si allega a far parte integrante e sostanziale del presente verbale sub C).
La parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la Controparte_1
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Inoltre i coniugi e dichiarano di essere edotti della Parte_1 Controparte_1
sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
6.7 conformità impianti
I coniugi, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M.
22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto.
6.8 assenza di mediatore e corrispettivo
I coniugi e , consapevoli delle sanzioni penali Parte_1 Controparte_1
previste dagli artt.3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in
7 atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonchè a quanto disposto dal comma 49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro, ma la parte cessionaria dichiara di accollarsi il pagamento alla Controparte_1 [...]
della residua parte di mutuo spettante alla parte cedente alla Controparte_3
data odierna, stipulato con atto a ministero dott. Notaio in Bologna Persona_6
n.3138/7859 di rep. dell'8 febbraio 2005 garantito dalla sopra citata ipoteca volontaria iscritta in data 16 febbraio 2005 all'art.2140 e n.8707 gen. a favore di Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., come annotata in surroga con annotazione nn.2170/190 del 16 gennaio 2025 in favore di come rinnovata con Controparte_3
iscrizione del 31 gennaio 2025 art.785 e n.gen.4375.
I coniugi dichiarano di essere a conoscenza del fatto che l'accollo di cui al presente atto, allo stato, ha valore interno, in ogni caso la parte cessionaria si Controparte_1
impegna a pagare le rate di mutuo a far tempo dalla data odierna fino all'estinzione.
6.9 rinuncia all' ipoteca legale
Il signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale Parte_1
nascente dal presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione.
6.10 effetti
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data odierna, purchè la separazione venga omologata con sentenza.
6.11 effetti pubblicitari
8 I coniugi, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione
n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
I coniugi, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo. Ogni costo relativo e connesso alla trascrizione ed a ogni adempimento sarà a carico esclusivo della RA . Controparte_1
6.12 richiesta di esenzioni fiscali
I coniugi e dichiarano di avvalersi dell'esenzione Parte_1 Controparte_1
dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno
2012”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 13 gennaio 2025 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente
Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 24 aprile 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e la mancanza di richieste in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
9 il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 25 settembre 1967 e , nata a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Roma il 4 giugno 1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 469, parte 2, serie A02, anno 1995;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. la RA rimane a vivere, unitamente alle figlie e Controparte_1 Per_1 Per_2
presso la residenza coniugale, dando atto che il signor d'intesa Parte_1
con la moglie, ha già trasferito altrove la propria residenza, prelevando i propri oggetti ed effetti personali, nonché gli arredi ed i beni mobili di sua proprietà;
2. il signor versa alla RA la somma di € Parte_1 Controparte_1
450,00 mensili, entro il giorno 15 del mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e in quanto Per_1 Per_2
studentesse non economicamente autosufficienti, quindi sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute per le esigenze delle medesime, previa esibizione dei giustificativi di spesa, entro sette giorni dalla richiesta, secondo i criteri stabili dal Protocollo spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna il 09/08/2017 che si trascrive: premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli, quindi: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere le seguenti voci:
I) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
− spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o
10 dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
− campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
− spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
− abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
− spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
− visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
II) Spese straordinarie da concordare preventivamente:
- tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
Modalità di rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà previa esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità
11 dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre sette giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
3. l'assegno unico familiare viene percepito per intero dalla RA;
Controparte_1
4. i coniugi hanno già provveduto autonomamente all'assegnazione reciproca di ogni bene mobile, arredo e quant'altro di proprietà comune e/o esclusiva;
5. nulla è dovuto, reciprocamente, a titolo di mantenimento del coniuge in quanto entrambi hanno la propria stabile occupazione e sono economicamente autosufficienti.
6. Trasferimento Immobiliare:
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”, “il signor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla RA Parte_1 CP_1
che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo)
[...]
dell'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà della cessionaria che diviene così proprietaria dell'intero): - porzione Controparte_1
del fabbricato posto in Comune di Bologna alla via degli Orti n.59 (già via Parisio
n.31/3 e 33) costituita da un appartamento ad uso civile abitazione facente parte di un
Condominio, posto al secondo piano, con annessi due vani, l'uno cantina al piano terra e l'altro ad uso autorimessa al piano interrato, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del
Comune di Bologna al Foglio 243, con la particella 1946 ed i subalterni: - 22 Via degli
Orti n.57 – P.T. 1 – Z.C. 1° - Cat. A/3 – Cl. 2° - vani 5 R.C. €.929,62 (l'appartamento e cantina); - 46 Via degli Orti n.59 – P.S. 1 – Z.C. 1° - Cat. C/6 – Cl. 3° - mq 17 R.C.
€ 166,82 (l'autorimessa). Confini: appartamento ragioni De Rosa, ragioni Per_3
ragioni comuni salvo altri;
cantina ragioni ragioni comuni;
autorimessa CP_2
ragioni , ragioni ragioni comuni. Unitamente alle sopradescritte unità Per_4 Per_5
immobiliari viene ceduta ai sensi dell'art. 1117 e segg. del cod. civ., la comproprietà su tutte le parti e gli impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso a norma di legge o per destinazione e per titoli di provenienza”.
12 “La parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti (ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 16 febbraio 2005 all'art.2140 e n.8707 gen. a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., come annotata in surroga con annotazione nn.2170/190 del 16 gennaio 2025 in favore di Controparte_3
come rinnovata con iscrizione del 31 gennaio 2025 art.785 e
[...]
n.gen.4375, ipoteca nota e tollerata)”.
“I coniugi e ” “dichiarano che” “per il presente Parte_1 Controparte_1
trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro, ma la parte cessionaria dichiara di accollarsi il pagamento alla Controparte_1 Controparte_3
della residua parte di mutuo spettante alla parte cedente alla data
[...]
odierna, stipulato con atto a ministero dott. Notaio in Bologna Persona_6
n.3138/7859 di rep. dell'8 febbraio 2005 garantito dalla sopra citata ipoteca volontaria iscritta in data 16 febbraio 2005 all'art.2140 e n.8707 gen. a favore di Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., come annotata in surroga con annotazione nn.2170/190 del 16 gennaio 2025 in favore di come rinnovata con Controparte_3
iscrizione del 31 gennaio 2025 art.785 e n.gen.4375. I coniugi dichiarano di essere a conoscenza del fatto che l'accollo di cui al presente atto, allo stato, ha valore interno, in ogni caso la parte cessionaria si impegna a pagare le rate di mutuo Controparte_1
a far tempo dalla data odierna fino all'estinzione”. “Il signor Parte_1
rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione”.
“Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data odierna, purchè la separazione venga omologata con sentenza”.
Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 6 maggio
2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
13 “7. I coniugi e hanno già regolamentato ogni altra Controparte_1 Parte_1
questione economico-patrimoniale pregressa e che, pertanto, non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altra, eccetto quanto ivi concordato”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
6 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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