Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 980.
(Cessione dell'usufrutto).
L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo.
La cessione dev'essere notificata al proprietario; finche' non sia stata notificata, l'usufruttuario e' solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
(Cessione dell'usufrutto).
L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo.
La cessione dev'essere notificata al proprietario; finche' non sia stata notificata, l'usufruttuario e' solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
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- 1. Cessione dell'usufruttohttps://www.brocardi.it/ · 217.27835
Ai sensi dell'art. 980 del c.c. in commento, se il titolo costitutivo dell'usufrutto del padre non lo vieta, egli potrà cedere al figlio il proprio diritto, anche per tutta la sua durata (che coincide con la durata della vita dell'usufruttuario originario). Si sottolinea che il divieto di cessione va sancito con atto avente efficacia reale, che sarà anche opponibile erga omnes se regolarmente trascritto.
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Giurisprudenza • +500
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