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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 30/07/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
RG 393 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Stefano Scati Presidente Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. SALARDI DANIELA CP_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. MONTANARI MICHELE Controparte_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig. CP_1 e la sig.ra a Orta Nova (FG) il 24.06.1995, ordinando
[...] Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Per_1 genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con diritti di visita liberi come accade ormai da tempo;
c) assegnare la casa coniugale, sita in Cento (FE) Via Gaetano Maiocchi n. 5 int. 4, alla sig.ra sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia CP_2 Per_1
[...] Per_ d) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1 pari ad euro 325,72 mensili, quale è attualmente, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate così come individuate nella sentenza di separazione;
d) vinte le spese di giudizio in quanto provocate.
Conclusioni per parte resistente: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Per_ Orta Nova (FG) in data 24.06.1995 tra la Sig.ra e il Sig. con atto trascritto CP_2 nel Registro degli atti di Matrimonio del detto Comune al n. 36, Parte II serie A dell'anno 1995, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Per_ 2) Disporre l'obbligo in capo al Sig. di versare direttamente alla Sig.ra CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul c/c bancario/postale alla stessa pagina 1 di 9 intestato, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € Per_1 400,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione annuale ISTAT come per legge a decorrere dalla domanda, somma che verrà corrisposta fino a quando la figlia non sarà diventata maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_
3) Statuire l'obbligo in capo al Sig. di provvedere al pagamento del 60% delle spese di natura straordinaria sostenute dalla Sig.ra per la figlia , come da CP_2 Per_1 Protocollo del Tribunale di Ferrara. Per_
4) Disporre l'obbligo in capo al Sig. di versare direttamente alla Sig.ra CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul c/c bancario/postale alla stessa intestato, a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 200,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione annuale ISTAT come per legge, a decorrere dalla domanda, somma che verrà corrisposta in considerazione anche del sacrificio/contributo dato alla famiglia durante il matrimonio e della sua attuale situazione economica.
5) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cento (FE) alla Via Gaetano Maiocchi n. 5 int. 4, ed il suo contenuto alla Sig.ra che ivi vi risiede con i figli CP_2
e . Per_2 Per_1 Per_
6) Applicare nei confronti del Sig. ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., le seguenti misure sanzionatorie: a) ammonimento formale per le gravi e reiterate inadempienze agli obblighi di mantenimento;
b) determinazione, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., della somma di € 50,00 dovuta dall'obbligato alla sig.ra per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli CP_2 obblighi di mantenimento e/o per ogni violazione successiva all'ammonimento e/o quella maggiore o minore somma che riterrà giusta l'adito Tribunale. Per_
7) Appurato il comportamento non collaborativo e inadempiente del Sig. in spregio alla normativa vigente ex art. 473 bis 18 c.p.c., assumere i conseguenti provvedimenti ai sensi degli artt. 116, 92 co.1 e 96 c.p.c. con conseguente condanna al risarcimento del danno in favore della sig.ra CP_2 Con ogni ulteriore provvedimento di legge, e con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre ad IVA, CPA e spese generali come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del Sig. e per testi CP_1 sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”: Per_ 1) dall'epoca della separazione, avvenuta tra la Sig.ra e il Sig. nell'aprile CP_2 2020, sino ad oggi quest'ultimo ha omesso di versare la sua quota parte pari al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per la figlia minore , disattendendo così le Per_1 disposizioni previste nella sentenza di separazione n. 157/2020? Per_ 2) dall'epoca della separazione, avvenuta tra la Sig.ra e il Sig. nell'aprile CP_2 2020, sino ad oggi quest'ultimo ha omesso di versare il mantenimento per la figlia minore nella forma rivalutata annualmente secondo gli indici istat, disattendendo così le Per_1 disposizioni previste nella sentenza di separazione n. 157/2020? Per_ 3) dall'epoca della separazione, avvenuta tra la Sig.ra e il Sig. nell'aprile CP_2 2020, sino ad oggi la Sig.ra ha sostenuto in via esclusiva da sola tutte le spese CP_2 ordinarie e straordinarie ivi comprese quelle mediche, scolastiche, ludiche e di trasporto scolastico della figlia ? Per_1
pagina 2 di 9 4) La casa familiare di Cento (FE) alla Via Gaetano Maiocchi n. 5 int. 4, di proprietà del Per_ Sig. è stata acquistata con i soldi presenti sul conto corrente cointestato dei coniugi, nel quale confluiva anche lo stipendio della Sig.ra CP_2 Per_
5) dall'epoca della separazione, avvenuta tra la Sig.ra e il Sig. nell'aprile CP_2 2020, sino ad oggi la Sig.ra ha sostenuto in via esclusiva tutte le spese relative CP_2 a imbiancatura ogni due anni, tende oscuranti dei velux presenti nella camera del figlio e della resistente, acquisto di una caldaia nuova, di un frigorifero e di una Per_2 lavatrice, oltre a quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa familiare sita in Cento (FE) alla Via Gaetano Maiocchi n. 5 int. 4, di proprietà esclusiva Per_ del ricorrente
6) nell'anno 2017, e per almeno i due anni successivi, la Sig.ra ha dovuto CP_2 Per_ pagare la er 4 persone anziché per 3 in quanto il Sig. seppur uscito di casa CP_3 manteneva la propria residenza presso l'abitazione familiare sita in Cento (FE) alla Via G. Maiocchi n. 5? Per_
7) in costanza di matrimonio il Sig. ha dimostrato avere una prodigalità /propensione al gioco d'azzardo spendendo anche € 150,00 al giorno al bar e a volte anche cifre maggiori? Per_
8) in costanza di matrimonio il Sig. ha sottoposto la Sig.ra a CP_2 maltrattamenti sia fisici sia verbali che sono stati oggetto di denuncia penale?
9) da quando ad inizio anno 2024 la Sig.ra ha cessato di lavorare presso il CP_2 Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cento ha visto una diminuzione del proprio stipendio, di circa 280,00 euro mensili?
10) la Sig.ra ha sacrificato le proprie aspirazioni professionali in favore della CP_2 famiglia, soprattutto dopo la nascita della figlia e l'allontanamento da casa del Per_1 marito nel gennaio 2017?
11) la Sig.ra in costanza di matrimonio, ha rinunciato a divenire CP_2 infermiera/RAA poiché impossibilitata a frequentare i relativi corsi e ad assumersi carco di studio sia per motivi economici sia perché totalmente ed unicamente impegnata nell'accudimento della casa e dei figli?
12) nessuno dei nonni paterni o materni, in costanza di matrimonio, ha potuto aiutare e sollevare la Sig.ra nei compiti di accudimento dei figli e della casa coniugale? CP_2
13) in costanza di matrimonio mai la Sig.ra ha potuto avvalersi di aiuti per le CP_2 Per_ faccende domestiche in quanto il sig. era contrario a tale sostegno per la moglie ritenendo che doveva occuparsi di tutto lei?
14) sia in costanza di matrimonio sia successivamente alla separazione, avvenuta tra la Per_ Sig.ra e il Sig. nell'aprile 2020, la Sig.ra ha sempre da sola CP_2 CP_2 sostenuto le spese di babysitter, nonché di istruzione (libri scolastici, mensa) mediche e sportive dei figli (basket per e piscina/palestra per ), patente di guida, oltre Per_2 Per_1 alle utenze della casa familiare, le spese condominiali ed alle sanzioni amministrative del figlio ? Per_2
15) la Sig.ra durante il matrimonio ha sempre atteso alle occupazioni CP_2 domestiche, curato la grande casa familiare ed occupandosi della crescita ed istruzione dei figli e andando ai colloqui con i professori, accompagnandoli e Per_2 Per_1 ritirandoli da scuola, dal pediatra o presso le attività sportive, in quanto il marito si trovava fuori casa per lavoro e svago al bar?
16) i figli e , dall'epoca della separazione, ovvero aprile 2020 ad oggi Per_2 Per_1 hanno frequentato il padre in maniera saltuaria e sporadica, senza pernottare dal padre o trascorrerne con lui un intero fine settimana?
pagina 3 di 9 17) la sig.ra dall'epoca della separazione, ovvero aprile 2020 ad oggi ha CP_2 Per_ sempre portato con sé i figli in vacanza sostenendo le relative spese, viceversa il mai ha condotto il figlio in vacanza con lui e per l'ha portata con sé solo gli Per_2 Per_1 ultimi due anni?
18) la Sig.ra era garante in relazione alla fideiussione di € 160.000,00 in favore CP_2 Per_ del contratta per l'acquisto della casa familiare sita in Cento (FE) alla Via G. Maiocchi n. 5 avvenuto il 25/02/2004 come da doc. 4 che si rammostra al teste? Si indicano quali testi i Sigg.ri:
- residente in [...], su tutti i capitoli di Testimone_1 prova;
- residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Per_1
- residente in [...], su tutti i capitoli Testimone_2 di prova;
- residente in [...], 9, 14, 15; Tes_3
- residente in Cento (FE) alla Via Cola, su tutti i capitoli di prova;
Testimone_4 con riserva di indicare ulteriori capitoli e testi nei termini di legge. Si chiede sin da ora che i testi sopra indicati siano sentiti anche a prova contraria sui capitoli di controparte ove ammessi. Per_ Dal momento che le informazioni di carattere economico fornite dal Sig. non risultano sufficientemente documentate, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito:
- ordini l'esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., degli estratti conti correnti completi di tutti i rapporti bancari/investimenti e polizze assicurative degli ultimi Per_ tre anni del Sig. come risultanti dall'accesso all'Agenzia delle Entrate prodotto che li riassume;
- ordini l'esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., del contratto di mutuo e Per_ finanziamento contratto dal Sig. nonché degli atti di acquisto del nuovo immobile sito in Cento (FE) alla Via Lunga n. 61 – fraz. Renazzo e dei documenti attinenti alla ristrutturazione asseritamente effettuata dallo stesso;
- disponga d'ufficio i dovuti accertamenti ed approfondimenti tramite la polizia tributaria Per_ e fiscale sulle condizioni economico/patrimoniali del Sig. anche alla luce dei bonifici effettuati periodicamente a terze persone per importi significativi;
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva di avere contratto CP_1 matrimonio con la resistente il 24.6.95, che dal matrimonio erano nati due figli di cui il primo autosufficiente e la seconda ormai maggiorenne ma non autosufficiente;
che la separazione era stata pronunciata il 6.4.20. Chiedeva la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'assegno a favore della figlia minore Per_1 e della assegnazione della casa, di proprieta' del ricorrente, alla madre di . Per_1 Si costituiva la resistente nulla opponendo allo scioglimento del vincolo ma CP_2 chiedendo un assegno divorzile di euro 200 e l'aumento dell'assegno per la figlia da 325 mensili a 400. Sentite le parti il giudice invitava le stesse a precisare le loro conclusioni assegnando termine di giorni 15 per memorie illustrative. Nulla quaestio sul divorzio, essendo pacifica la ricorrenza dei suoi presupposti.
pagina 4 di 9 Infatti la volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla L.87/74 dimostrano l'impossibilita' di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. La figlia vive con la madre nella casa di proprieta' del ricorrente, che paga la rata Per_1 del mutuo di euro 370 al mese;
nulla oppone il ricorrente a che la casa resti assegnata alla madre fino a che la figlia non sia economicamente autosufficiente. Sul contributo al mantenimento. All'esito dell'istruttoria i redditi delle parti appaiono equivalenti: infatti la resistente guadagna 1600 euro al mese ma non ha spese per la casa ( che e' del ricorrente) mentre il ricorrente guadagna poco piu' di 2500 euro al mese ma sopporta la rata di 370 euro del mutuo contratto per l'acquisto della casa dove vive la resistente e la rata di circa 1000 euro ( si tratta di mutuo a tasso variabile) per l'acquisto della casa dove vive. E' ben vero che il ricorrente ha risparmi, derivanti dalla eredita' dei genitori, per poco meno di 40mila euro, ma e' anche vero che di recente la ricorrente ha venduto un immobile che aveva in puglia e quindi ha ottenuto liquidita'. Non vi sono quindi motivi di mutare la quantificazione del contributo al mantenimento della figlia che si deve presumere paritario, ed essendo circa 700 euro al mese piu' che sufficienti per la esigenze di una figlia di 18 anni. A carico del resistente va posto il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale che sui si riporta:
**
Sull'assegno divorzile. La domanda di assegno divorzile non è fondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti. Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. n. 898 del 1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione. In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che "il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio". La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare "se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un pagina 5 di 9 ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto" (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno. A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia della Suprema Corte n. 17601/2019, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla "natura composita" dell'assegno divorzile e al "principio di solidarietà postconiugale", ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che "4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale". Osserva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una "rilevante" disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale " precondizione": "L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio." (cfr. Cass. 4328/2024); "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della pagina 6 di 9 famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale." (cfr. Cass. 35434/2023); "Com'è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto La natura perequativo- compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021)." (cfr. Cass. 27945/2023). I principi sopra richiamati sono stati, di recente, ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27536/2024, laddove la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla funzione dell'assegno divorzile e della comunione legale tra i coniugi, ovvero "se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno.". In quella sede, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo squilibrio economico- patrimoniale e reddituale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo, costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile sicché, in caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, non si procede alla fase successiva di pagina 7 di 9 verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale delle parti risulti di fatto paritaria: "l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. (...) Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile". Passando al caso di specie, osserva il Collegio che la sig.ra per sua stessa CP_2 prospettazione, sia in costanza di matrimonio che successivamente alla separazione dal marito ha sempre svolto attività lavorativa, e che le due parti hanno un reddito sostanzialmente sovrapponibile.
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto sopra, non sussista alcun rilevante squilibrio tra la condizione economico-reddituale delle parti determinatosi per effetto dello scioglimento del vincolo coniugale, non dovendo, quindi, procedersi, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, alla verifica dell'applicabilità dei criteri di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018. E se anche si volesse accedere alla tesi della resistente che ritiene vi sia squilibrio patrimoniale, e che quindi la precondizione per aversi assegno divorzile si sia verificata va ricordato che in ogni caso per aversi diritto all'assegno in commento occorre accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale, circostanze rispetto alla quali le prove dedotte dalla parte resistente non sono affatto rilevanti. Le spese di giudizio vanno poste a carico della resistente.
PQM
Il Tribunale, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
in ORTA NOVA in data 24/06/1995 (atto trascritto al Controparte_2 n.36 parte II Serie A); assegna la casa in Cento via Miocchi 5 alla fino al raggiungimento della CP_2 indipendenza economica della figlia convivente;
Per_1 a) pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al mantenimento CP_1
pagina 8 di 9 di € 325,72 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Respinge nel resto. Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_2 CP_1 causa che determina in euro 1500 per compensi oltre ad accessori di legge. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 30.7.25
Il presidente est.
Anna Ghedini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Stefano Scati Presidente Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. SALARDI DANIELA CP_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. MONTANARI MICHELE Controparte_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig. CP_1 e la sig.ra a Orta Nova (FG) il 24.06.1995, ordinando
[...] Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Per_1 genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con diritti di visita liberi come accade ormai da tempo;
c) assegnare la casa coniugale, sita in Cento (FE) Via Gaetano Maiocchi n. 5 int. 4, alla sig.ra sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia CP_2 Per_1
[...] Per_ d) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1 pari ad euro 325,72 mensili, quale è attualmente, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate così come individuate nella sentenza di separazione;
d) vinte le spese di giudizio in quanto provocate.
Conclusioni per parte resistente: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Per_ Orta Nova (FG) in data 24.06.1995 tra la Sig.ra e il Sig. con atto trascritto CP_2 nel Registro degli atti di Matrimonio del detto Comune al n. 36, Parte II serie A dell'anno 1995, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Per_ 2) Disporre l'obbligo in capo al Sig. di versare direttamente alla Sig.ra CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul c/c bancario/postale alla stessa pagina 1 di 9 intestato, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € Per_1 400,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione annuale ISTAT come per legge a decorrere dalla domanda, somma che verrà corrisposta fino a quando la figlia non sarà diventata maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_
3) Statuire l'obbligo in capo al Sig. di provvedere al pagamento del 60% delle spese di natura straordinaria sostenute dalla Sig.ra per la figlia , come da CP_2 Per_1 Protocollo del Tribunale di Ferrara. Per_
4) Disporre l'obbligo in capo al Sig. di versare direttamente alla Sig.ra CP_2 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul c/c bancario/postale alla stessa intestato, a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 200,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione annuale ISTAT come per legge, a decorrere dalla domanda, somma che verrà corrisposta in considerazione anche del sacrificio/contributo dato alla famiglia durante il matrimonio e della sua attuale situazione economica.
5) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cento (FE) alla Via Gaetano Maiocchi n. 5 int. 4, ed il suo contenuto alla Sig.ra che ivi vi risiede con i figli CP_2
e . Per_2 Per_1 Per_
6) Applicare nei confronti del Sig. ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., le seguenti misure sanzionatorie: a) ammonimento formale per le gravi e reiterate inadempienze agli obblighi di mantenimento;
b) determinazione, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., della somma di € 50,00 dovuta dall'obbligato alla sig.ra per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli CP_2 obblighi di mantenimento e/o per ogni violazione successiva all'ammonimento e/o quella maggiore o minore somma che riterrà giusta l'adito Tribunale. Per_
7) Appurato il comportamento non collaborativo e inadempiente del Sig. in spregio alla normativa vigente ex art. 473 bis 18 c.p.c., assumere i conseguenti provvedimenti ai sensi degli artt. 116, 92 co.1 e 96 c.p.c. con conseguente condanna al risarcimento del danno in favore della sig.ra CP_2 Con ogni ulteriore provvedimento di legge, e con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre ad IVA, CPA e spese generali come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del Sig. e per testi CP_1 sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”: Per_ 1) dall'epoca della separazione, avvenuta tra la Sig.ra e il Sig. nell'aprile CP_2 2020, sino ad oggi quest'ultimo ha omesso di versare la sua quota parte pari al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per la figlia minore , disattendendo così le Per_1 disposizioni previste nella sentenza di separazione n. 157/2020? Per_ 2) dall'epoca della separazione, avvenuta tra la Sig.ra e il Sig. nell'aprile CP_2 2020, sino ad oggi quest'ultimo ha omesso di versare il mantenimento per la figlia minore nella forma rivalutata annualmente secondo gli indici istat, disattendendo così le Per_1 disposizioni previste nella sentenza di separazione n. 157/2020? Per_ 3) dall'epoca della separazione, avvenuta tra la Sig.ra e il Sig. nell'aprile CP_2 2020, sino ad oggi la Sig.ra ha sostenuto in via esclusiva da sola tutte le spese CP_2 ordinarie e straordinarie ivi comprese quelle mediche, scolastiche, ludiche e di trasporto scolastico della figlia ? Per_1
pagina 2 di 9 4) La casa familiare di Cento (FE) alla Via Gaetano Maiocchi n. 5 int. 4, di proprietà del Per_ Sig. è stata acquistata con i soldi presenti sul conto corrente cointestato dei coniugi, nel quale confluiva anche lo stipendio della Sig.ra CP_2 Per_
5) dall'epoca della separazione, avvenuta tra la Sig.ra e il Sig. nell'aprile CP_2 2020, sino ad oggi la Sig.ra ha sostenuto in via esclusiva tutte le spese relative CP_2 a imbiancatura ogni due anni, tende oscuranti dei velux presenti nella camera del figlio e della resistente, acquisto di una caldaia nuova, di un frigorifero e di una Per_2 lavatrice, oltre a quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa familiare sita in Cento (FE) alla Via Gaetano Maiocchi n. 5 int. 4, di proprietà esclusiva Per_ del ricorrente
6) nell'anno 2017, e per almeno i due anni successivi, la Sig.ra ha dovuto CP_2 Per_ pagare la er 4 persone anziché per 3 in quanto il Sig. seppur uscito di casa CP_3 manteneva la propria residenza presso l'abitazione familiare sita in Cento (FE) alla Via G. Maiocchi n. 5? Per_
7) in costanza di matrimonio il Sig. ha dimostrato avere una prodigalità /propensione al gioco d'azzardo spendendo anche € 150,00 al giorno al bar e a volte anche cifre maggiori? Per_
8) in costanza di matrimonio il Sig. ha sottoposto la Sig.ra a CP_2 maltrattamenti sia fisici sia verbali che sono stati oggetto di denuncia penale?
9) da quando ad inizio anno 2024 la Sig.ra ha cessato di lavorare presso il CP_2 Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cento ha visto una diminuzione del proprio stipendio, di circa 280,00 euro mensili?
10) la Sig.ra ha sacrificato le proprie aspirazioni professionali in favore della CP_2 famiglia, soprattutto dopo la nascita della figlia e l'allontanamento da casa del Per_1 marito nel gennaio 2017?
11) la Sig.ra in costanza di matrimonio, ha rinunciato a divenire CP_2 infermiera/RAA poiché impossibilitata a frequentare i relativi corsi e ad assumersi carco di studio sia per motivi economici sia perché totalmente ed unicamente impegnata nell'accudimento della casa e dei figli?
12) nessuno dei nonni paterni o materni, in costanza di matrimonio, ha potuto aiutare e sollevare la Sig.ra nei compiti di accudimento dei figli e della casa coniugale? CP_2
13) in costanza di matrimonio mai la Sig.ra ha potuto avvalersi di aiuti per le CP_2 Per_ faccende domestiche in quanto il sig. era contrario a tale sostegno per la moglie ritenendo che doveva occuparsi di tutto lei?
14) sia in costanza di matrimonio sia successivamente alla separazione, avvenuta tra la Per_ Sig.ra e il Sig. nell'aprile 2020, la Sig.ra ha sempre da sola CP_2 CP_2 sostenuto le spese di babysitter, nonché di istruzione (libri scolastici, mensa) mediche e sportive dei figli (basket per e piscina/palestra per ), patente di guida, oltre Per_2 Per_1 alle utenze della casa familiare, le spese condominiali ed alle sanzioni amministrative del figlio ? Per_2
15) la Sig.ra durante il matrimonio ha sempre atteso alle occupazioni CP_2 domestiche, curato la grande casa familiare ed occupandosi della crescita ed istruzione dei figli e andando ai colloqui con i professori, accompagnandoli e Per_2 Per_1 ritirandoli da scuola, dal pediatra o presso le attività sportive, in quanto il marito si trovava fuori casa per lavoro e svago al bar?
16) i figli e , dall'epoca della separazione, ovvero aprile 2020 ad oggi Per_2 Per_1 hanno frequentato il padre in maniera saltuaria e sporadica, senza pernottare dal padre o trascorrerne con lui un intero fine settimana?
pagina 3 di 9 17) la sig.ra dall'epoca della separazione, ovvero aprile 2020 ad oggi ha CP_2 Per_ sempre portato con sé i figli in vacanza sostenendo le relative spese, viceversa il mai ha condotto il figlio in vacanza con lui e per l'ha portata con sé solo gli Per_2 Per_1 ultimi due anni?
18) la Sig.ra era garante in relazione alla fideiussione di € 160.000,00 in favore CP_2 Per_ del contratta per l'acquisto della casa familiare sita in Cento (FE) alla Via G. Maiocchi n. 5 avvenuto il 25/02/2004 come da doc. 4 che si rammostra al teste? Si indicano quali testi i Sigg.ri:
- residente in [...], su tutti i capitoli di Testimone_1 prova;
- residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Per_1
- residente in [...], su tutti i capitoli Testimone_2 di prova;
- residente in [...], 9, 14, 15; Tes_3
- residente in Cento (FE) alla Via Cola, su tutti i capitoli di prova;
Testimone_4 con riserva di indicare ulteriori capitoli e testi nei termini di legge. Si chiede sin da ora che i testi sopra indicati siano sentiti anche a prova contraria sui capitoli di controparte ove ammessi. Per_ Dal momento che le informazioni di carattere economico fornite dal Sig. non risultano sufficientemente documentate, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito:
- ordini l'esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., degli estratti conti correnti completi di tutti i rapporti bancari/investimenti e polizze assicurative degli ultimi Per_ tre anni del Sig. come risultanti dall'accesso all'Agenzia delle Entrate prodotto che li riassume;
- ordini l'esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., del contratto di mutuo e Per_ finanziamento contratto dal Sig. nonché degli atti di acquisto del nuovo immobile sito in Cento (FE) alla Via Lunga n. 61 – fraz. Renazzo e dei documenti attinenti alla ristrutturazione asseritamente effettuata dallo stesso;
- disponga d'ufficio i dovuti accertamenti ed approfondimenti tramite la polizia tributaria Per_ e fiscale sulle condizioni economico/patrimoniali del Sig. anche alla luce dei bonifici effettuati periodicamente a terze persone per importi significativi;
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva di avere contratto CP_1 matrimonio con la resistente il 24.6.95, che dal matrimonio erano nati due figli di cui il primo autosufficiente e la seconda ormai maggiorenne ma non autosufficiente;
che la separazione era stata pronunciata il 6.4.20. Chiedeva la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'assegno a favore della figlia minore Per_1 e della assegnazione della casa, di proprieta' del ricorrente, alla madre di . Per_1 Si costituiva la resistente nulla opponendo allo scioglimento del vincolo ma CP_2 chiedendo un assegno divorzile di euro 200 e l'aumento dell'assegno per la figlia da 325 mensili a 400. Sentite le parti il giudice invitava le stesse a precisare le loro conclusioni assegnando termine di giorni 15 per memorie illustrative. Nulla quaestio sul divorzio, essendo pacifica la ricorrenza dei suoi presupposti.
pagina 4 di 9 Infatti la volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla L.87/74 dimostrano l'impossibilita' di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. La figlia vive con la madre nella casa di proprieta' del ricorrente, che paga la rata Per_1 del mutuo di euro 370 al mese;
nulla oppone il ricorrente a che la casa resti assegnata alla madre fino a che la figlia non sia economicamente autosufficiente. Sul contributo al mantenimento. All'esito dell'istruttoria i redditi delle parti appaiono equivalenti: infatti la resistente guadagna 1600 euro al mese ma non ha spese per la casa ( che e' del ricorrente) mentre il ricorrente guadagna poco piu' di 2500 euro al mese ma sopporta la rata di 370 euro del mutuo contratto per l'acquisto della casa dove vive la resistente e la rata di circa 1000 euro ( si tratta di mutuo a tasso variabile) per l'acquisto della casa dove vive. E' ben vero che il ricorrente ha risparmi, derivanti dalla eredita' dei genitori, per poco meno di 40mila euro, ma e' anche vero che di recente la ricorrente ha venduto un immobile che aveva in puglia e quindi ha ottenuto liquidita'. Non vi sono quindi motivi di mutare la quantificazione del contributo al mantenimento della figlia che si deve presumere paritario, ed essendo circa 700 euro al mese piu' che sufficienti per la esigenze di una figlia di 18 anni. A carico del resistente va posto il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale che sui si riporta:
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Sull'assegno divorzile. La domanda di assegno divorzile non è fondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti. Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. n. 898 del 1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione. In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che "il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio". La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare "se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un pagina 5 di 9 ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto" (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno. A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia della Suprema Corte n. 17601/2019, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla "natura composita" dell'assegno divorzile e al "principio di solidarietà postconiugale", ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che "4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale". Osserva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una "rilevante" disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale " precondizione": "L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio." (cfr. Cass. 4328/2024); "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della pagina 6 di 9 famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale." (cfr. Cass. 35434/2023); "Com'è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto La natura perequativo- compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021)." (cfr. Cass. 27945/2023). I principi sopra richiamati sono stati, di recente, ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27536/2024, laddove la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla funzione dell'assegno divorzile e della comunione legale tra i coniugi, ovvero "se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno.". In quella sede, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo squilibrio economico- patrimoniale e reddituale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo, costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile sicché, in caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, non si procede alla fase successiva di pagina 7 di 9 verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale delle parti risulti di fatto paritaria: "l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. (...) Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile". Passando al caso di specie, osserva il Collegio che la sig.ra per sua stessa CP_2 prospettazione, sia in costanza di matrimonio che successivamente alla separazione dal marito ha sempre svolto attività lavorativa, e che le due parti hanno un reddito sostanzialmente sovrapponibile.
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto sopra, non sussista alcun rilevante squilibrio tra la condizione economico-reddituale delle parti determinatosi per effetto dello scioglimento del vincolo coniugale, non dovendo, quindi, procedersi, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, alla verifica dell'applicabilità dei criteri di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018. E se anche si volesse accedere alla tesi della resistente che ritiene vi sia squilibrio patrimoniale, e che quindi la precondizione per aversi assegno divorzile si sia verificata va ricordato che in ogni caso per aversi diritto all'assegno in commento occorre accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale, circostanze rispetto alla quali le prove dedotte dalla parte resistente non sono affatto rilevanti. Le spese di giudizio vanno poste a carico della resistente.
PQM
Il Tribunale, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
in ORTA NOVA in data 24/06/1995 (atto trascritto al Controparte_2 n.36 parte II Serie A); assegna la casa in Cento via Miocchi 5 alla fino al raggiungimento della CP_2 indipendenza economica della figlia convivente;
Per_1 a) pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al mantenimento CP_1
pagina 8 di 9 di € 325,72 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Respinge nel resto. Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_2 CP_1 causa che determina in euro 1500 per compensi oltre ad accessori di legge. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 30.7.25
Il presidente est.
Anna Ghedini
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