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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/12/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1499 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di RO Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1499/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/01/1970, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Filippo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2 telematici;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3 in, La Spezia (SP), Via Sant'Eutichiano n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Filippo
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi. pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
25/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 25/07/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in TA (BA) e che dall'unione sono nati i figli RO (il 27/11/2000) e (il Per_1
14/05/2002) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 30/05/2017. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TA al n. 433, parte II CP_1 serie A anno 1997, (ove già compare l'annotazione dell'omologa della separazione del 30.05.2017) da comunicarsi allo stato civile del Comune di TA (BA).
2. Che il IG. non sarà più tenuto al versamento del contributo al mantenimento dei CP_1 due figli maggiorenni RO e come già stabilito con la scrittura privata tra i coniugi del Per_1 luglio 2025;
3. Che i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e non sarà dovuto alcun assegno divorzile.
4. Che il IG. sarà tenuto al versamento della somma di € 100,00 mensili a favore della CP_1
IG.ra quale compenso per il godimento dell'immobile in comproprietà e non come Parte_1 contributo al suo mantenimento, sino alla data del rogito notarile di trasferimento della quota di proprietà della IG.ra . Parte_1
5. Che le spese straordinarie dell'immobile in comproprietà sito a La Spezia in Via Sant'Eutichiano
32 rimarranno a carico di entrambi i coniugi sino al rogito notarile, mentre le spese ordinarie e di conduzione dell'immobile rimarranno a carico esclusivo del IG. . CP_1
6. Che il IG. rimarrà titolare esclusivo delle auto e moto a lui intestate. CP_1
pag. 2 di 7 7. Che la IG.ra , con la sottoscrizione del ricorso congiunto, dichiara di impegnarsi a Parte_1 trasferire al IG. ai sensi dell'art. 1376 c.c. la sua quota di proprietà del 50% dell'immobile CP_1 sito a La Spezia in Via Sant'Eutichiano 32, piano 4, interno 8, censito al catasto urbano del Comune della Spezia al Foglio 57, particella 559, sub. 12 zona cens. 1, cat A/2, classe 1, di 4 vani superficie catastale di 54 mq, redita catastale di € 568,10 per il prezzo di € 42.000,00 di cui € 12.000,00 verrà versato a titolo di caparra a favore della con bonifico bancario contestualmente al Parte_1 deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il saldo prezzo di €
30.000,00 al rogito notarile da fissarsi entro e non oltre il 30.03.2026, salvo diverso accordo tra le parti.
8. Conseguentemente la IG.ra in qualità di attuale comproprietaria dell'immobile sito a Parte_1
La Spezia in Via Sant'Eutichiano 32, piano 4, interno 8, censito al catasto urbano del Comune della
Spezia al Foglio 57, particella 559, sub. 12 zona cens. 1, cat A/2, classe 1, di 4 vani superficie catastale di 54 mq, redita catastale di € 568,10 dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie che verranno allegate al rogito notarile, nonché la conformità soggettiva degli intestatari catastali del sopra descritto immobile alle risultanze dei registri immobiliari.
9. Che il IG. , con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, dichiara di CP_1 accettare il trasferimento della quota del 50% della proprietà della IG. ra Parte_1 dell'immobile sito a La Spezia in Via Sant'Eutichiano 32, piano 4, interno 8, censito al catasto urbano del Comune della Spezia al Foglio 57, particella 559, sub. 12 zona cens. 1, cat A/2, classe 1, di 4 vani superficie catastale di 54 mq, redita catastale di € 568,10.
10. Che il trasferimento della quota del 50% della proprietà del sopra descritto immobile viene eseguita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte del
IG. e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota CP_1 proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione e i millesimi;
11. Che al momento del rogito notarile verranno rese dalla IG.ra le necessarie Parte_1 dichiarazioni sostitutive ovvero verranno indicati tutti i titoli urbanistici abilitativi rilasciati dal
Comune della Spezia, nonché verrà resa la dichiarazione dell'esistenza di agibilità e abitabilità, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio su regolarità urbanistica, identificazione catastale e correttezza delle trascrizioni immobiliari. La IG.ra si impegna a rinunciare Parte_1 all'iscrizione di ipoteca legale.
12. Che la IG.ra si impegna a fornire tutte le dichiarazioni necessarie al rogito notarile Parte_1 di trasferimento della sua quota di proprietà, tra cui anche: la dichiarazione e certificato APE, la pag. 3 di 7 dichiarazione di non sussistenza di prelazioni legali, la mancanza di eventuali vincoli culturali o paesaggistici.
13. Che i ricorrenti dichiarano che il trasferimento della quota del 50% della proprietà dell'immobile sopra descritto di avviene in sede di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio consensuale e, pertanto, gode di esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent. n. 154 del 10/05/1999 C. Cost. e che il trasferimento è avvenuto senza l'intervento del mediatore.
14. Che i ricorrenti si impegnano alla stipula del rogito di trasferimento dell'immobile descritti nel punto 7 che precede entro e non oltre il 30.03.2026, davanti al Notaio che verrà indicato dal IG.
, fatto salvo diverso termine che potrà essere stabilito e accettato tra le parti. CP_1
15. Quanto ai mobili, arredi e suppellettili presenti nell'immobile di La Spezia Via Sant'Eutichiano
32 essi rimarranno nella disponibilità del marito”.
All'udienza del 25/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire-senza esito positivo-il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dal D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
pag. 4 di 7 La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta poi passata in giudicato la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Viene poi dato atto del raggiungimento da parte dei figli maggiorenni RO e della Per_1 autosufficienza economica che permette loro di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in TA (BA) in data 06/10/1997 e trascritto nei Registri
[...] CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune di TA (BA) dell'anno 1997, al n. 433, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“2. Che il IG. non sarà più tenuto al versamento del contributo al mantenimento dei CP_1 due figli maggiorenni RO e come già stabilito con la scrittura privata tra i coniugi del Per_1 luglio 2025; pag. 5 di 7 3. Che i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e non sarà dovuto alcun assegno divorzile.
4. Che il IG. sarà tenuto al versamento della somma di € 100,00 mensili a favore della CP_1
IG.ra quale compenso per il godimento dell'immobile in comproprietà e non come Parte_1 contributo al suo mantenimento, sino alla data del rogito notarile di trasferimento della quota di proprietà della IG.ra . Parte_1
5. Che le spese straordinarie dell'immobile in comproprietà sito a La Spezia in Via Sant'Eutichiano
32 rimarranno a carico di entrambi i coniugi sino al rogito notarile, mentre le spese ordinarie e di conduzione dell'immobile rimarranno a carico esclusivo del IG. . CP_1
6. Che il IG. rimarrà titolare esclusivo delle auto e moto a lui intestate. CP_1
7. Che la IG.ra , con la sottoscrizione del ricorso congiunto, dichiara di impegnarsi a Parte_1 trasferire al IG. ai sensi dell'art. 1376 c.c. la sua quota di proprietà del 50% dell'immobile CP_1 sito a La Spezia in Via Sant'Eutichiano 32, piano 4, interno 8, censito al catasto urbano del Comune della Spezia al Foglio 57, particella 559, sub. 12 zona cens. 1, cat A/2, classe 1, di 4 vani superficie catastale di 54 mq, redita catastale di € 568,10 per il prezzo di € 42.000,00 di cui € 12.000,00 verrà versato a titolo di caparra a favore della con bonifico bancario contestualmente al Parte_1 deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il saldo prezzo di €
30.000,00 al rogito notarile da fissarsi entro e non oltre il 30.03.2026, salvo diverso accordo tra le parti.
8. Conseguentemente la IG.ra in qualità di attuale comproprietaria dell'immobile sito a Parte_1
La Spezia in Via Sant'Eutichiano 32, piano 4, interno 8, censito al catasto urbano del Comune della
Spezia al Foglio 57, particella 559, sub. 12 zona cens. 1, cat A/2, classe 1, di 4 vani superficie catastale di 54 mq, redita catastale di € 568,10 dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie che verranno allegate al rogito notarile, nonché la conformità soggettiva degli intestatari catastali del sopra descritto immobile alle risultanze dei registri immobiliari.
9. Che il IG. , con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, dichiara di CP_1 accettare il trasferimento della quota del 50% della proprietà della IG. ra Parte_1 dell'immobile sito a La Spezia in Via Sant'Eutichiano 32, piano 4, interno 8, censito al catasto urbano del Comune della Spezia al Foglio 57, particella 559, sub. 12 zona cens. 1, cat A/2, classe 1, di 4 vani superficie catastale di 54 mq, redita catastale di € 568,10.
10. Che il trasferimento della quota del 50% della proprietà del sopra descritto immobile viene eseguita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte del pag. 6 di 7 IG. e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota CP_1 proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione e i millesimi;
11. Che al momento del rogito notarile verranno rese dalla IG.ra le necessarie Parte_1 dichiarazioni sostitutive ovvero verranno indicati tutti i titoli urbanistici abilitativi rilasciati dal
Comune della Spezia, nonché verrà resa la dichiarazione dell'esistenza di agibilità e abitabilità, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio su regolarità urbanistica, identificazione catastale e correttezza delle trascrizioni immobiliari. La IG.ra si impegna a rinunciare Parte_1 all'iscrizione di ipoteca legale.
12. Che la IG.ra si impegna a fornire tutte le dichiarazioni necessarie al rogito notarile Parte_1 di trasferimento della sua quota di proprietà, tra cui anche: la dichiarazione e certificato APE, la dichiarazione di non sussistenza di prelazioni legali, la mancanza di eventuali vincoli culturali o paesaggistici.
13. Che i ricorrenti dichiarano che il trasferimento della quota del 50% della proprietà dell'immobile sopra descritto di avviene in sede di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio consensuale e, pertanto, gode di esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent. n. 154 del 10/05/1999 C. Cost. e che il trasferimento è avvenuto senza l'intervento del mediatore.
14. Che i ricorrenti si impegnano alla stipula del rogito di trasferimento dell'immobile descritti nel punto 7 che precede entro e non oltre il 30.03.2026, davanti al Notaio che verrà indicato dal IG.
, fatto salvo diverso termine che potrà essere stabilito e accettato tra le parti. CP_1
15. Quanto ai mobili, arredi e suppellettili presenti nell'immobile di La Spezia Via Sant'Eutichiano
32 essi rimarranno nella disponibilità del marito”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di RO Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1499/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/01/1970, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Filippo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2 telematici;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3 in, La Spezia (SP), Via Sant'Eutichiano n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Filippo
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi. pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
25/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 25/07/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in TA (BA) e che dall'unione sono nati i figli RO (il 27/11/2000) e (il Per_1
14/05/2002) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 30/05/2017. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TA al n. 433, parte II CP_1 serie A anno 1997, (ove già compare l'annotazione dell'omologa della separazione del 30.05.2017) da comunicarsi allo stato civile del Comune di TA (BA).
2. Che il IG. non sarà più tenuto al versamento del contributo al mantenimento dei CP_1 due figli maggiorenni RO e come già stabilito con la scrittura privata tra i coniugi del Per_1 luglio 2025;
3. Che i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e non sarà dovuto alcun assegno divorzile.
4. Che il IG. sarà tenuto al versamento della somma di € 100,00 mensili a favore della CP_1
IG.ra quale compenso per il godimento dell'immobile in comproprietà e non come Parte_1 contributo al suo mantenimento, sino alla data del rogito notarile di trasferimento della quota di proprietà della IG.ra . Parte_1
5. Che le spese straordinarie dell'immobile in comproprietà sito a La Spezia in Via Sant'Eutichiano
32 rimarranno a carico di entrambi i coniugi sino al rogito notarile, mentre le spese ordinarie e di conduzione dell'immobile rimarranno a carico esclusivo del IG. . CP_1
6. Che il IG. rimarrà titolare esclusivo delle auto e moto a lui intestate. CP_1
pag. 2 di 7 7. Che la IG.ra , con la sottoscrizione del ricorso congiunto, dichiara di impegnarsi a Parte_1 trasferire al IG. ai sensi dell'art. 1376 c.c. la sua quota di proprietà del 50% dell'immobile CP_1 sito a La Spezia in Via Sant'Eutichiano 32, piano 4, interno 8, censito al catasto urbano del Comune della Spezia al Foglio 57, particella 559, sub. 12 zona cens. 1, cat A/2, classe 1, di 4 vani superficie catastale di 54 mq, redita catastale di € 568,10 per il prezzo di € 42.000,00 di cui € 12.000,00 verrà versato a titolo di caparra a favore della con bonifico bancario contestualmente al Parte_1 deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il saldo prezzo di €
30.000,00 al rogito notarile da fissarsi entro e non oltre il 30.03.2026, salvo diverso accordo tra le parti.
8. Conseguentemente la IG.ra in qualità di attuale comproprietaria dell'immobile sito a Parte_1
La Spezia in Via Sant'Eutichiano 32, piano 4, interno 8, censito al catasto urbano del Comune della
Spezia al Foglio 57, particella 559, sub. 12 zona cens. 1, cat A/2, classe 1, di 4 vani superficie catastale di 54 mq, redita catastale di € 568,10 dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie che verranno allegate al rogito notarile, nonché la conformità soggettiva degli intestatari catastali del sopra descritto immobile alle risultanze dei registri immobiliari.
9. Che il IG. , con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, dichiara di CP_1 accettare il trasferimento della quota del 50% della proprietà della IG. ra Parte_1 dell'immobile sito a La Spezia in Via Sant'Eutichiano 32, piano 4, interno 8, censito al catasto urbano del Comune della Spezia al Foglio 57, particella 559, sub. 12 zona cens. 1, cat A/2, classe 1, di 4 vani superficie catastale di 54 mq, redita catastale di € 568,10.
10. Che il trasferimento della quota del 50% della proprietà del sopra descritto immobile viene eseguita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte del
IG. e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota CP_1 proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione e i millesimi;
11. Che al momento del rogito notarile verranno rese dalla IG.ra le necessarie Parte_1 dichiarazioni sostitutive ovvero verranno indicati tutti i titoli urbanistici abilitativi rilasciati dal
Comune della Spezia, nonché verrà resa la dichiarazione dell'esistenza di agibilità e abitabilità, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio su regolarità urbanistica, identificazione catastale e correttezza delle trascrizioni immobiliari. La IG.ra si impegna a rinunciare Parte_1 all'iscrizione di ipoteca legale.
12. Che la IG.ra si impegna a fornire tutte le dichiarazioni necessarie al rogito notarile Parte_1 di trasferimento della sua quota di proprietà, tra cui anche: la dichiarazione e certificato APE, la pag. 3 di 7 dichiarazione di non sussistenza di prelazioni legali, la mancanza di eventuali vincoli culturali o paesaggistici.
13. Che i ricorrenti dichiarano che il trasferimento della quota del 50% della proprietà dell'immobile sopra descritto di avviene in sede di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio consensuale e, pertanto, gode di esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent. n. 154 del 10/05/1999 C. Cost. e che il trasferimento è avvenuto senza l'intervento del mediatore.
14. Che i ricorrenti si impegnano alla stipula del rogito di trasferimento dell'immobile descritti nel punto 7 che precede entro e non oltre il 30.03.2026, davanti al Notaio che verrà indicato dal IG.
, fatto salvo diverso termine che potrà essere stabilito e accettato tra le parti. CP_1
15. Quanto ai mobili, arredi e suppellettili presenti nell'immobile di La Spezia Via Sant'Eutichiano
32 essi rimarranno nella disponibilità del marito”.
All'udienza del 25/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire-senza esito positivo-il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dal D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
pag. 4 di 7 La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta poi passata in giudicato la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Viene poi dato atto del raggiungimento da parte dei figli maggiorenni RO e della Per_1 autosufficienza economica che permette loro di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in TA (BA) in data 06/10/1997 e trascritto nei Registri
[...] CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune di TA (BA) dell'anno 1997, al n. 433, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“2. Che il IG. non sarà più tenuto al versamento del contributo al mantenimento dei CP_1 due figli maggiorenni RO e come già stabilito con la scrittura privata tra i coniugi del Per_1 luglio 2025; pag. 5 di 7 3. Che i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e non sarà dovuto alcun assegno divorzile.
4. Che il IG. sarà tenuto al versamento della somma di € 100,00 mensili a favore della CP_1
IG.ra quale compenso per il godimento dell'immobile in comproprietà e non come Parte_1 contributo al suo mantenimento, sino alla data del rogito notarile di trasferimento della quota di proprietà della IG.ra . Parte_1
5. Che le spese straordinarie dell'immobile in comproprietà sito a La Spezia in Via Sant'Eutichiano
32 rimarranno a carico di entrambi i coniugi sino al rogito notarile, mentre le spese ordinarie e di conduzione dell'immobile rimarranno a carico esclusivo del IG. . CP_1
6. Che il IG. rimarrà titolare esclusivo delle auto e moto a lui intestate. CP_1
7. Che la IG.ra , con la sottoscrizione del ricorso congiunto, dichiara di impegnarsi a Parte_1 trasferire al IG. ai sensi dell'art. 1376 c.c. la sua quota di proprietà del 50% dell'immobile CP_1 sito a La Spezia in Via Sant'Eutichiano 32, piano 4, interno 8, censito al catasto urbano del Comune della Spezia al Foglio 57, particella 559, sub. 12 zona cens. 1, cat A/2, classe 1, di 4 vani superficie catastale di 54 mq, redita catastale di € 568,10 per il prezzo di € 42.000,00 di cui € 12.000,00 verrà versato a titolo di caparra a favore della con bonifico bancario contestualmente al Parte_1 deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il saldo prezzo di €
30.000,00 al rogito notarile da fissarsi entro e non oltre il 30.03.2026, salvo diverso accordo tra le parti.
8. Conseguentemente la IG.ra in qualità di attuale comproprietaria dell'immobile sito a Parte_1
La Spezia in Via Sant'Eutichiano 32, piano 4, interno 8, censito al catasto urbano del Comune della
Spezia al Foglio 57, particella 559, sub. 12 zona cens. 1, cat A/2, classe 1, di 4 vani superficie catastale di 54 mq, redita catastale di € 568,10 dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie che verranno allegate al rogito notarile, nonché la conformità soggettiva degli intestatari catastali del sopra descritto immobile alle risultanze dei registri immobiliari.
9. Che il IG. , con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, dichiara di CP_1 accettare il trasferimento della quota del 50% della proprietà della IG. ra Parte_1 dell'immobile sito a La Spezia in Via Sant'Eutichiano 32, piano 4, interno 8, censito al catasto urbano del Comune della Spezia al Foglio 57, particella 559, sub. 12 zona cens. 1, cat A/2, classe 1, di 4 vani superficie catastale di 54 mq, redita catastale di € 568,10.
10. Che il trasferimento della quota del 50% della proprietà del sopra descritto immobile viene eseguita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte del pag. 6 di 7 IG. e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota CP_1 proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione e i millesimi;
11. Che al momento del rogito notarile verranno rese dalla IG.ra le necessarie Parte_1 dichiarazioni sostitutive ovvero verranno indicati tutti i titoli urbanistici abilitativi rilasciati dal
Comune della Spezia, nonché verrà resa la dichiarazione dell'esistenza di agibilità e abitabilità, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio su regolarità urbanistica, identificazione catastale e correttezza delle trascrizioni immobiliari. La IG.ra si impegna a rinunciare Parte_1 all'iscrizione di ipoteca legale.
12. Che la IG.ra si impegna a fornire tutte le dichiarazioni necessarie al rogito notarile Parte_1 di trasferimento della sua quota di proprietà, tra cui anche: la dichiarazione e certificato APE, la dichiarazione di non sussistenza di prelazioni legali, la mancanza di eventuali vincoli culturali o paesaggistici.
13. Che i ricorrenti dichiarano che il trasferimento della quota del 50% della proprietà dell'immobile sopra descritto di avviene in sede di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio consensuale e, pertanto, gode di esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent. n. 154 del 10/05/1999 C. Cost. e che il trasferimento è avvenuto senza l'intervento del mediatore.
14. Che i ricorrenti si impegnano alla stipula del rogito di trasferimento dell'immobile descritti nel punto 7 che precede entro e non oltre il 30.03.2026, davanti al Notaio che verrà indicato dal IG.
, fatto salvo diverso termine che potrà essere stabilito e accettato tra le parti. CP_1
15. Quanto ai mobili, arredi e suppellettili presenti nell'immobile di La Spezia Via Sant'Eutichiano
32 essi rimarranno nella disponibilità del marito”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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