Articolo 997 del Codice civile
Articolo 996Articolo 971
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19 aprile 1942
Art. 997.

(Impianti, opifici e macchinari).

Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario e' tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell'usufrutto, e' tenuto a corrispondergli una congrua indennita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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