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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/10/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 964 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
MO BA;
[...]
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Emma Castellaneta;
-APPELLATO-
NONCHE'
1 residente in [...] ON (BR) Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
E
, residente in [...] ON (BR) Controparte_3
-APPELLATO CONTUMACE-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 04.01.2023, le parti hanno concluso come da note sostitutive della comparizione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“ , quale terza trasportata nell'autovettura Chevrolet Matiz tg. DA259BX, ha adito questo Parte_1
Tribunale al fine di sentire condannare “ai sensi degli artt. 141, 144 e 148 D.lgs. 209/2005, nonché degli artt. 2043, 2054, 2055, 2056, 2059 c.c.” quale proprietario del predetto veicolo, Controparte_3
, quale conducente e la , quale compagnia Controparte_2 Controparte_4
di assicurazione della r.c., in solido fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali ( per spese mediche sostenute ) e dei danni non patrimoniali ( per danno biologico conseguenti alle lesioni ) patiti nel sinistro occorso in data 5.7.2013 alle ore 2:00 circa alla S.P. 90 Capitolo – Savelletri, allorchè la predetta autovettura a causa dell'alta velocità ed una manovra imperita, terminava la propria corsa fuori dalla sede stradale ribaltandosi.
Tempestivamente costituitasi la compagnia assicurativa convenuta ha preliminarmente eccepito
l'improponibilità della domanda proposta a norma dell'art. 141 cod. ass., non vertendosi in ipotesi di scontro fra veicoli e nel merito il rigetto della domanda rilevando che l'attrice al momento del sinistro, non era terza trasportata, bensì conducente del veicolo, secondo quanto dalla stessa dichiarato ai CC intervenuti.
Nella contumacia degli altri convenuti, la causa è stata istruita attraverso prova orale, CTU medico legale” ed all'udienza del 24.01.2019 è stata trattenuta per la decisione.
2 Con sentenza n 453 del 2020, pubblicata in data 18.03.2020 il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda proposta da e l'ha condannata al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali liquidate in € 4.835,00 per compensi, Controparte_4
oltre 15% per rimb. fort., cap, iva, nonché alle spese di CTU.
Con atto di citazione notificato il 10.12.2020 ad già Controparte_1 [...]
ed il 03.12.2020 a e , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
ha interposto appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di “A) Accertare e dichiarare che il sinistro occorso 05.07.2013 alle ore 2:00 circa alla S.P. 90 Capitolo – Savelletri, ha riguardato
l'autovettura Chevrolet Matiz targata DA259BX, assicurata per la r.c.a con la Controparte_4
polizza n. 50771963204, di proprietà del sig. residente in [...]
[...] Controparte_3
alla via Alfieri n. 51 e condotta dalla sig.na , nata a [...] e residente in [...]
ON (BR) alla Via Alfieri n. 51, nonché accertare e dichiarare che in occasione del sinistro per cui è causa, la sig.na era trasportata sul veicolo Chevrolet Matiz targata DA259BX, ed Parte_1
ha subito le lesioni meglio indicate nella premessa del presente atto, nonché accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità della convenuta/appellata , Controparte_2
conducente dell'autovettura Chervrolet Matiz tg. DA259BX; B) Accertare e dichiarare che la
[...]
(nuova denominazione) già in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_4
rappresentante pro tempore, quale assicurazione per la r.c.a. al momento del sinistro, la sig.na CP_2
, quale conducente, e il Sig. quale proprietario, dell'autovettura Chevrolet
[...] Controparte_3
Matiz targata DA259BX, ai sensi dell'articolo 141, 144 e 148 del D. Lgs.vo 07.09.2005 n. 209, nonché degli articoli 2043, 2054, 2055, 2056, 2059 ecc. del c.c. e della normativa tutta, comunque vigente in materia, sono obbligati a risarcire, in solido tra di loro, la sig.na di tutti i danni Parte_1
subiti e subendi, patrimoniali e non, in conseguenza del sinistro per cui è causa, nelle loro qualità suddette
e per le causali di cui in premessa, della somma pari a Euro 25.535,84, come innanzi qualificata e quantificata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
C) e, per l'effetto, condannare la convenuta
(nuova denominazione) già in persona del legale Controparte_1 Controparte_5
rappresentante pro tempore, quale assicurazione per la r.c.a. al momento del sinistro, la sig.na CP_2
, quale conducente, e il Sig. quale proprietario, dell'autovettura Chevrolet
[...] Controparte_3
Matiz targata DA259BX, nella loro qualità in atti, ai sensi dell'articolo 141, 144 e 148 del D. Lgs.vo
3 07.09.2005 n. 209, nonché degli articoli 2043, 2054, 20552056, 2059 ecc. del c.c. e della normativa tutta, comunque vigente in materia, in solido fra lorro, al risarcimento dei danni e al pagamento in favore dell'attrice/appellante della somma quantificata in € 25.535,84, come in premessa e innanzi indicata e specificata, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria, in favore della parte attrice/appellante. D) Condannare gli appellati al pagamento delle spese di ogni fase e grado del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante” (cfr. atto di appello).
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 20.04.2021, si è costituita la quale ha richiesto Controparte_1
il rigetto dell'appello con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
e sono rimasti contumaci, nonostante la regolarità Controparte_2 Controparte_3
della notifica dell'appello nei loro confronti.
All'udienza cartolare del 08.02.2023, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante ha articolato sei motivi di appello (così rubricati: “Erronea pronuncia, omessa ed errata ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie. Indicazione delle modifiche richieste e circostanze da cui deriva la violazione ed errata applicazione di legge (artt. 115, 116, 232 c.p.c e 2697
c.c.) loro rilevanza ai fini della decisione”. “Omessa valutazione ed esame della denuncia di sinistro”.
“Omessa valutazione della compatibilità delle lesioni subite con la dinamica del sinistro così come descritta in citazione e con la posizione di terza trasportata dall'attrice ”. “Erronea valutazione della Parte_1
mancata risposta dei convenuti al deferito interrogatorio formale”. “Valore indiziario delle deposizioni testimoniali”. “Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.”) che si prestano ad essere esaminati congiuntamente in quanto attengono all'apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale ed alla motivazione al riguardo sviluppata.
1.2. In particolare, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni da lei rese in data 5 luglio 2013, nell'immediatezza del sinistro, ai Carabinieri di CP_2
4 omettendo – a suo dire - un'adeguata considerazione delle ulteriori risultanze probatorie, tra cui la denuncia di sinistro, la CTU, le CCTTPP, le deposizioni testimoniali e la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito ai convenuti.
1.3. I motivi sono infondati.
1.3.1. Va premesso che il giudice a quo ha puntualmente motivato in ordine alla valutazione sia del materiale probatorio precostituito sia di quello formato nel corso del giudizio, delineando con chiarezza l'iter logico-giuridico che lo ha condotto al rigetto della domanda attorea.
1.3.2. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto, in quanto tali, riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento
o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. civ., n.4370/2024; cfr. anche Cass. civ., Sez. Un., 7930/2008). È altresì ribadito che al giudice del merito “….spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi” (cfr. Cass. Civ. n.16760/2022).
1.4. Nel caso di specie, deve ritenersi che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione deli principi che governano lo spazio di delibazione delle complessive risultanze di causa a lui riservato, esercitando quel “prudente apprezzamento” previsto dall'art. 116 c.p.c., preordinato alla formazione del suo libero convincimento e motivando ampiamente al riguardo.
Ha attribuito prevalenza alle dichiarazioni rese da nell'immediatezza del Parte_1
sinistro e raccolte dai Carabinieri, ritenute più attendibili in quanto formulate “a caldo”, quindi nell'immediatezza del fatto, prima che valutazioni “opportunistiche”
5 eventualmente suggerite da terzi possano averla indotta ad una revisione così sostanziale della sua prima descrizione dell'accaduto, di cui ella è stata protagonista in prima persona
(il che rende quanto mai inverosimile che ella possa essersi confusa su un aspetto non certo “di contorno” rispetto alla vicenda dedotta in giudizio .
Si tratta di un criterio valutativo coerente con l'orientamento che riconosce particolare affidabilità alle dichiarazioni rese subito dopo i fatti, specie quando acquisite da organi di polizia giudiziaria.
1.5. Tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che le stesse dichiarazioni sono confluite nel rapporto d'incidente redatto dai Carabinieri, atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., con efficacia di piena prova fino a querela di falso quanto alla provenienza dell'atto, alle dichiarazioni rese dalle parti e ai fatti accertati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. In assenza di querela di falso, l'attestazione secondo cui, al momento del fatto, la si qualificò come conducente non può essere superata da Pt_1
una rettifica resa a distanza di giorni.
1.6. Quanto agli ulteriori elementi invocati dall'appellante (deposizioni testimoniali, CTU,
CCTTPP, mancata risposta all'interrogatorio formale), va rilevato che il Tribunale li ha già puntualmente valutati, escludendone la rilevanza ai fini della decisione, senza che l'odierna appellante, nella presente sede, abbia opposto specifici e seri argomenti di critica avverso le valutazioni operate dal tribunale. Giova solo aggiungere che la denuncia di sinistro (cd.
CID) non può esprimere alcun valore probatorio nel caso di specie, trattandosi di un modello destinato alla constatazione amichevole tra due veicoli, mentre l'incidente in esame ha visto coinvolta una sola autovettura.
1.7. Ne consegue che l'appello si risolve nella mera sollecitazione di una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede, essendo la sentenza di primo grado sorretta da motivazione logica, coerente e giuridicamente corretta.
2. Il motivo di appello concernente la quantificazione del danno non può essere esaminato, atteso che la questione del quantum presuppone l'accoglimento della domanda risarcitoria, rimasta invece infondata.
6 3. Pertanto l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nella liquidazione di cui al dispositivo.
4. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado da Parte_1
che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario del 15 % ed accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico di Parte_1
Così deciso in Lecce, il 17.10.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli
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