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Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09749/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02242 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09749/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9749 del 2023, proposto da AR Lo deserto, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di IU
contro
Comune di Lecce in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
IU e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco
Baldassarre in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Libera Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
IU
per la riforma N. 09749/2023 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 477/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
TI;
Viste le conclusioni delle parti come in atti.;
FATTO e DIRITTO
1 – L'appellante chiede la riforma o l'annullamento della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n.
477/2023, che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento in data 21 aprile
2022 prot. n. 67476, con il quale il Comune di Lecce – Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio, Gare Appalti, Contratti, Ufficio Condono Edilizio – aveva rigettato la domanda di condono in data 1 marzo 1995, n. 11732 - Pratica n. 2016, relativa alla realizzazione di opere abusive sull'immobile ad uso residenziale di proprietà del ricorrente, sito in Lecce, località Spiaggia Bella, in catasto Fabbricati al foglio 22, particella 958 sub 3 e 4, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, avverso il presupposto provvedimento n.
AOO_180/PROT - 29/10/2021 - 0070586 - Post.: Uscita - Registro: Protocollo
Generale, con cui la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale Lecce, N. 09749/2023 REG.RIC.
aveva espresso parere idrogeologico negativo ex RDL n. 3267/1923 - RD n.
1126/1926- r.r. n. 09/2015.
Il Comune e la Regione intimati si sono costituiti in giudizio e le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive difese mediante scambio di memorie.
2 – In particolare, l'appellante è proprietario di un immobile ad uso residenziale sito in Lecce, località Spiaggia Bella, alla via del Corallo Rosso, realizzato in assenza dei prescritti titoli abilitativi ed oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, presentata in data 1 marzo 1995. A tal fine ha anche richiesto la valutazione di compatibilità idrogeologica dell'immobile alla Regione Puglia.
3 - Con nota del 29 ottobre 2021, la Regione Puglia – Servizio Territoriale regionale di Lecce , ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza di parere idrogeologico, rilevando plurime criticità, tra cui la localizzazione dell'immobile su area di spiaggia,
l'arretramento della linea di costa, la classificazione dell'area come C2S2 ai sensi del
Piano Regionale delle Coste e la circostanza che, durante le mareggiate, l'acqua raggiunge la base dell'immobile, evidenziando altresì come la presenza del fabbricato ostacolasse la naturale evoluzione del sistema dunale e fosse esposta a crescenti rischi connessi ai fenomeni meteomarini.
Con provvedimento n. AOO_180/PROT 0084561 del 28 dicembre 2021 la Regione
Puglia ha quindi respinto l'istanza e su tale base il Comune di Lecce, previa comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990
e valutate le osservazioni presentate dal ricorrente, con provvedimento prot. n. 67476 del 21 aprile 2022 ha respinto la domanda di condono edilizio
4 - Avverso il diniego comunale e il presupposto atto regionale, il sig. Lo Deserto in data 9 maggio 2022 ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, a seguito dell'opposizione proposta dal Comune di Lecce ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, è stato trasposto in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. per la N. 09749/2023 REG.RIC.
Puglia – Sezione di Lecce, ove il ricorrente si è costituito unitamente alla Regione
Puglia e al Comune di Lecce.
5 - Il TAR per la Puglia – sezione di Lecce, con sentenza n. 477/2023 ha dichiarato infondato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite per
Euro 1.500,00 in favore della Regione Puglia e Euro 1.500,00 in favore del Comune di Lecce.
6 - Il ricorrente soccombente con il ricorso in appello in epigrafe ha chiesto la riforma della citata sentenza e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati in primo grado. Si sono costituiti il Comune di Lecce e la Regione Puglia, depositando memorie con cui si richiede il rigetto dell'appello in quanto improcedibile o comunque infondato, con vittoria di spese di lite.
7 - L'appellante propone un unico motivo di appello rubricato “ Violazione art. 64
c.p.a.: Violazione e falsa applicazione del Regolamento Regionale n. 09 del 2015.
Violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 3267 del 1923. Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1126/1926. Eccesso di Potere per difetto d'istruttoria e disparità di trattamento. Difetto di motivazione. Incompetenza.”
7.1 - In particolare, si censura la sentenza del TAR per avere fondato il rigetto del ricorso su elementi istruttori non presenti nel fascicolo di causa, richiamando immagini asseritamente tratte da “Google Street View” mai prodotte in giudizio, né dalla Regione né dal Comune, e comunque prive di attendibilità.
7.2 - Secondo l'appellante, il TAR avrebbe poi disatteso la perizia tecnica di parte, regolarmente depositata, che escludeva la localizzazione dell'immobile su area di spiaggia, l'arretramento della linea di costa, la sussistenza di rischi idrogeologici o di interferenze con il sistema dunale, nonché l'esposizione dell'immobile alle mareggiate.
7.3 - Si contesta altresì la svalutazione del parere favorevole rilasciato dall'Ente Parco
Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”, ritenuto invece rilevante alla luce N. 09749/2023 REG.RIC.
delle competenze attribuite dalla legge istitutiva del Parco in materia di tutela idraulica e idrogeologica.
8 – L'appello non è fondato e, in particolare, non vi sono ragioni per discostarsi dalla sentenza appellata in relazione al motivo di appello con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 64 c.p.a., assumendo che il giudice di primo grado avrebbe fondato la decisione su immagini non prodotte in giudizio, omettendo di valorizzare la perizia tecnica di parte e il parere favorevole dell'Ente Parco.
8.1 - In primo luogo, non è ravvisabile alcuna violazione delle regole probatorie, atteso che il T.A.R. ha proceduto a una valutazione completa e puntuale del materiale istruttorio ritualmente versato in atti dalle parti. Dalla lettura della sentenza emerge, infatti, che il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi probatori, tra cui la documentazione fotografica prodotta dalla
Regione, quella depositata dallo stesso ricorrente e allegata alla relazione di consulenza tecnica, nonché gli estratti cartografici relativi all'evoluzione della linea di costa. In tale contesto, la stessa relazione tecnica di parte è stata espressamente considerata e valorizzata, nella parte in cui dà atto che la distanza dell'immobile dal piede della spiaggia, secondo la rilevazione più recente (febbraio 2023), è inferiore a trenta metri, pari a 27,80 metri, dato coerente con le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione regionale.
8.2 - Quanto al riferimento alle immagini tratte da Google Street View, occorre premettere che le informazioni acquisibili in rete e verificabili mediante il confronto fra una pluralità di fonti costituiscono un elemento conoscitivo di dominio pubblico cui il giudice può sempre aver accesso trattandosi di fatto notorio rimesso alla sua scienza e disponibilità. In ogni caso, le stesse informazioni non hanno costituito il fondamento esclusivo né decisivo della decisione, ma sono state richiamate dal giudice di primo grado quale elemento meramente confermativo di un quadro fattuale già ampiamente delineato sulla base della documentazione ritualmente acquisita al N. 09749/2023 REG.RIC.
processo. Anche a voler prescindere da tale riferimento, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da un compendio probatorio autonomo e sufficiente, sicché non è configurabile alcuna lesione del principio del contraddittorio o del divieto di utilizzo di elementi estranei al fascicolo processuale.
8.3 - Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata considerazione del parere favorevole dell'Ente Parco Naturale, correttamente ritenuto non dirimente dal giudice di primo grado, in quanto proveniente da un'autorità priva di competenza in materia di compatibilità idrogeologica, riservata per legge alla Regione. Tale parere non era comunque idoneo a superare le valutazioni negative espresse dall'Amministrazione regionale, fondate su un'istruttoria approfondita e su dati tecnici e cartografici riferiti allo stato dei luoghi, all'arretramento della linea di costa, all'assenza di cordoni dunari e all'esposizione dell'immobile ai fenomeni meteomarini.
9 - Conclusivamente, l'appello va respinto con conferma della gravata sentenza e degli atti impugnati e con condanna dell'appellante alle spese di giudizio, in quanto dalla documentazione agli atti di causa emerge che, così come esattamente dedotto dal
Come e dalla Regione e accertato dal TAR, l'immobile per cui è causa è stato edificato sulla spiaggia in prossimità della linea di costa, in area classificata C2 [Costa a media intensità di erosione] ed S2 [Costa a media sensibilità ambientale, e durante la mareggiata l'acqua raggiunge la base dell'immobile, mentre il fatto che si tratti di una zona caratterizzata da edificato ampiamente abusivo (e in parte condonato) non fa emergere profili di disparità di trattamento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 09749/2023 REG.RIC.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 oltre ad oneri di legge in favore del Comune di Lecce ed in
Euro 2.000,00 oltre ad oneri di legge in favore della Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NT, Presidente
Raffaello TI, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello TI IO NT
IL SEGRETARIO N. 09749/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02242 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09749/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9749 del 2023, proposto da AR Lo deserto, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di IU
contro
Comune di Lecce in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
IU e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco
Baldassarre in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Libera Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
IU
per la riforma N. 09749/2023 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 477/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
TI;
Viste le conclusioni delle parti come in atti.;
FATTO e DIRITTO
1 – L'appellante chiede la riforma o l'annullamento della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n.
477/2023, che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento in data 21 aprile
2022 prot. n. 67476, con il quale il Comune di Lecce – Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio, Gare Appalti, Contratti, Ufficio Condono Edilizio – aveva rigettato la domanda di condono in data 1 marzo 1995, n. 11732 - Pratica n. 2016, relativa alla realizzazione di opere abusive sull'immobile ad uso residenziale di proprietà del ricorrente, sito in Lecce, località Spiaggia Bella, in catasto Fabbricati al foglio 22, particella 958 sub 3 e 4, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, avverso il presupposto provvedimento n.
AOO_180/PROT - 29/10/2021 - 0070586 - Post.: Uscita - Registro: Protocollo
Generale, con cui la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale Lecce, N. 09749/2023 REG.RIC.
aveva espresso parere idrogeologico negativo ex RDL n. 3267/1923 - RD n.
1126/1926- r.r. n. 09/2015.
Il Comune e la Regione intimati si sono costituiti in giudizio e le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive difese mediante scambio di memorie.
2 – In particolare, l'appellante è proprietario di un immobile ad uso residenziale sito in Lecce, località Spiaggia Bella, alla via del Corallo Rosso, realizzato in assenza dei prescritti titoli abilitativi ed oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, presentata in data 1 marzo 1995. A tal fine ha anche richiesto la valutazione di compatibilità idrogeologica dell'immobile alla Regione Puglia.
3 - Con nota del 29 ottobre 2021, la Regione Puglia – Servizio Territoriale regionale di Lecce , ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza di parere idrogeologico, rilevando plurime criticità, tra cui la localizzazione dell'immobile su area di spiaggia,
l'arretramento della linea di costa, la classificazione dell'area come C2S2 ai sensi del
Piano Regionale delle Coste e la circostanza che, durante le mareggiate, l'acqua raggiunge la base dell'immobile, evidenziando altresì come la presenza del fabbricato ostacolasse la naturale evoluzione del sistema dunale e fosse esposta a crescenti rischi connessi ai fenomeni meteomarini.
Con provvedimento n. AOO_180/PROT 0084561 del 28 dicembre 2021 la Regione
Puglia ha quindi respinto l'istanza e su tale base il Comune di Lecce, previa comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990
e valutate le osservazioni presentate dal ricorrente, con provvedimento prot. n. 67476 del 21 aprile 2022 ha respinto la domanda di condono edilizio
4 - Avverso il diniego comunale e il presupposto atto regionale, il sig. Lo Deserto in data 9 maggio 2022 ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, a seguito dell'opposizione proposta dal Comune di Lecce ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, è stato trasposto in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. per la N. 09749/2023 REG.RIC.
Puglia – Sezione di Lecce, ove il ricorrente si è costituito unitamente alla Regione
Puglia e al Comune di Lecce.
5 - Il TAR per la Puglia – sezione di Lecce, con sentenza n. 477/2023 ha dichiarato infondato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite per
Euro 1.500,00 in favore della Regione Puglia e Euro 1.500,00 in favore del Comune di Lecce.
6 - Il ricorrente soccombente con il ricorso in appello in epigrafe ha chiesto la riforma della citata sentenza e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati in primo grado. Si sono costituiti il Comune di Lecce e la Regione Puglia, depositando memorie con cui si richiede il rigetto dell'appello in quanto improcedibile o comunque infondato, con vittoria di spese di lite.
7 - L'appellante propone un unico motivo di appello rubricato “ Violazione art. 64
c.p.a.: Violazione e falsa applicazione del Regolamento Regionale n. 09 del 2015.
Violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 3267 del 1923. Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1126/1926. Eccesso di Potere per difetto d'istruttoria e disparità di trattamento. Difetto di motivazione. Incompetenza.”
7.1 - In particolare, si censura la sentenza del TAR per avere fondato il rigetto del ricorso su elementi istruttori non presenti nel fascicolo di causa, richiamando immagini asseritamente tratte da “Google Street View” mai prodotte in giudizio, né dalla Regione né dal Comune, e comunque prive di attendibilità.
7.2 - Secondo l'appellante, il TAR avrebbe poi disatteso la perizia tecnica di parte, regolarmente depositata, che escludeva la localizzazione dell'immobile su area di spiaggia, l'arretramento della linea di costa, la sussistenza di rischi idrogeologici o di interferenze con il sistema dunale, nonché l'esposizione dell'immobile alle mareggiate.
7.3 - Si contesta altresì la svalutazione del parere favorevole rilasciato dall'Ente Parco
Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”, ritenuto invece rilevante alla luce N. 09749/2023 REG.RIC.
delle competenze attribuite dalla legge istitutiva del Parco in materia di tutela idraulica e idrogeologica.
8 – L'appello non è fondato e, in particolare, non vi sono ragioni per discostarsi dalla sentenza appellata in relazione al motivo di appello con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 64 c.p.a., assumendo che il giudice di primo grado avrebbe fondato la decisione su immagini non prodotte in giudizio, omettendo di valorizzare la perizia tecnica di parte e il parere favorevole dell'Ente Parco.
8.1 - In primo luogo, non è ravvisabile alcuna violazione delle regole probatorie, atteso che il T.A.R. ha proceduto a una valutazione completa e puntuale del materiale istruttorio ritualmente versato in atti dalle parti. Dalla lettura della sentenza emerge, infatti, che il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi probatori, tra cui la documentazione fotografica prodotta dalla
Regione, quella depositata dallo stesso ricorrente e allegata alla relazione di consulenza tecnica, nonché gli estratti cartografici relativi all'evoluzione della linea di costa. In tale contesto, la stessa relazione tecnica di parte è stata espressamente considerata e valorizzata, nella parte in cui dà atto che la distanza dell'immobile dal piede della spiaggia, secondo la rilevazione più recente (febbraio 2023), è inferiore a trenta metri, pari a 27,80 metri, dato coerente con le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione regionale.
8.2 - Quanto al riferimento alle immagini tratte da Google Street View, occorre premettere che le informazioni acquisibili in rete e verificabili mediante il confronto fra una pluralità di fonti costituiscono un elemento conoscitivo di dominio pubblico cui il giudice può sempre aver accesso trattandosi di fatto notorio rimesso alla sua scienza e disponibilità. In ogni caso, le stesse informazioni non hanno costituito il fondamento esclusivo né decisivo della decisione, ma sono state richiamate dal giudice di primo grado quale elemento meramente confermativo di un quadro fattuale già ampiamente delineato sulla base della documentazione ritualmente acquisita al N. 09749/2023 REG.RIC.
processo. Anche a voler prescindere da tale riferimento, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da un compendio probatorio autonomo e sufficiente, sicché non è configurabile alcuna lesione del principio del contraddittorio o del divieto di utilizzo di elementi estranei al fascicolo processuale.
8.3 - Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata considerazione del parere favorevole dell'Ente Parco Naturale, correttamente ritenuto non dirimente dal giudice di primo grado, in quanto proveniente da un'autorità priva di competenza in materia di compatibilità idrogeologica, riservata per legge alla Regione. Tale parere non era comunque idoneo a superare le valutazioni negative espresse dall'Amministrazione regionale, fondate su un'istruttoria approfondita e su dati tecnici e cartografici riferiti allo stato dei luoghi, all'arretramento della linea di costa, all'assenza di cordoni dunari e all'esposizione dell'immobile ai fenomeni meteomarini.
9 - Conclusivamente, l'appello va respinto con conferma della gravata sentenza e degli atti impugnati e con condanna dell'appellante alle spese di giudizio, in quanto dalla documentazione agli atti di causa emerge che, così come esattamente dedotto dal
Come e dalla Regione e accertato dal TAR, l'immobile per cui è causa è stato edificato sulla spiaggia in prossimità della linea di costa, in area classificata C2 [Costa a media intensità di erosione] ed S2 [Costa a media sensibilità ambientale, e durante la mareggiata l'acqua raggiunge la base dell'immobile, mentre il fatto che si tratti di una zona caratterizzata da edificato ampiamente abusivo (e in parte condonato) non fa emergere profili di disparità di trattamento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 09749/2023 REG.RIC.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 oltre ad oneri di legge in favore del Comune di Lecce ed in
Euro 2.000,00 oltre ad oneri di legge in favore della Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NT, Presidente
Raffaello TI, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello TI IO NT
IL SEGRETARIO N. 09749/2023 REG.RIC.