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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4985/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CE Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. LE Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 4985/2023 r.g. promossa da:
, nato a [...], il [...], con l'avv. Parte_1
LO NI
-RICORRENTE- nei confronti di
, nata a [...], il [...], con l'avv. CP_1
ON NA RI
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni conformi dei procuratori delle parti, come in atti trascritte
(cfr. conclusioni conformi, di cui al verbale di udienza del 29 maggio 2025).
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
IN DI CE (LE), il 31/08/2015 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IN DI CE (LE), al n.
7, P. II, Serie A, anno 2015).
Dall'unione coniugale è nato LE, il 02.02.2018.
Con decreto depositato in data 06.05.2022, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi. Con ricorso depositato il 12/07/2023, il ricorrente, Parte_1
, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario, contratto con la sig.ra , “alle stesse CP_1 condizioni della separazione, relativamente al figlio LE, per quanto attiene alle condizioni economiche, ma diversamente modulando, secondo l'allegato piano genitoriale, il diritto di visita, tenuto di conto della peculiare attività svolta dal ricorrente, in quel di Taranto, nonché del fatto che, a cadenza mensile, lo stesso svolge attività fuori dall'ambito regionale, con la correlata cessazione, in ogni caso, diversamente da quanto convenuto in sede separativa, di ogni obbligo patrimoniale nel confronti della sig.ra , CP_1 in quanto di giovane età e capace economicamente, e con la cessazione del diritto di abitazione sull'immobile sito in Porto Cesareo alla Via Bainsizza, giacché da sempre non utilizzato dalla sig.ra , la quale vive CP_1 stabilmente presso il prefato domicilio in Uggiano la Chiesa, e, da ultimo, con il trasferimento in suo favore dell'autovettura targata ES938WY.”
Narrava che, successivamente alla separazione, i coniugi non avevano ripristinato una comunione di vita, materiale e spirituale.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva, a sua volta, quanto segue: “- In via preliminare e pregiudiziale, rigettare le richieste del ricorrente, in ordine alla modifica delle condizioni di affidamento e per la conferma di quelle di mantenimento del figlio minore LE, come da omologa del Tribunale di Lecce nel proc. Nr. 527/2022 R.G., del 2, perché non rispettano l'interesse e la crescita psico fisica del figlio e non suffragate da ragioni in fatto ed in diritto;
- Sempre in via preliminare, accogliere la domanda riconvenzionale della resistente, in ordine alla modifica delle modalità di affidamento e dei tempi di permanenza del figlio LE presso il padre, come da calendario e piano genitoriale indicato in parte narrativa;
- Sempre in via preliminare, accogliere la domanda riconvenzionale della resistente in ordine alla modifica dell'assegno di mantenimento, per il figlio, con l'aumento all'importo di €. 700,00 (settecento/00), oltre rivalutazione Istat e il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Lecce. - Sempre in via preliminare, accogliere la domanda riconvenzionale della resistente, in ordine alla modifica dell'assegno di mantenimento, già convenuto in sede separativa, in suo favore, prevedendosi un innalzamento dello stesso all'importo di €. 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione Istat, quale contributo una tantum per il lavoro prestato Parte nell'attività di del marito, nonché quale aiuto per il pagamento del canone di una nuova casa in affitto o per adeguare quella dove attualmente si trova, in Uggiano La Chiesa (LE) alla Via Mameli nr.14. -Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Deduceva che: entrambi i coniugi avevano sporto, reciprocamente, denuncia per mancato rispetto del diritto di visita per il figlio, statuito in sede di separazione;
allo stato, sussisteva una “esacerbato conflitto tra i genitori sulle modalità e i tempi di visita del padre, e i giorni in cui è collocato presso di lui, anche con il pernotto”; il ricorrente pretendeva di modificare le abitudini di vita del minore;
il ricorrente si trovava spesso “in mare, lontano da casa, in missione e per lunghi periodi, stabilendo in maniera arbitraria tempi e modalità di frequentazione” del figlio;
il ricorrente era irascibile;
l'atteggiamento del ricorrente ostacolava il corretto esercizio della responsabilità genitoriale;
ella (id est la resistente), unitamente al minore, era andata a vivere presso l'abitazione della defunta nonna materna, “per essere sostenuta dai genitori per cercare di trovare un'occupazione lavorativa in grado di consentire a lei e al figlio di vivere in maniera più dignitosa”; il ricorrente era Comandante presso la Marina Militare;
inoltre, il ricorrente era proprietario di una unità immobiliare, che, dal 2017 al 2022, era stata utilizzata come b&b; ella si occupava “dell'accoglienza e della pulizia delle camere e della biancheria, oltre a restare a disposizione degli ospiti, per tutto il tempo della permanenza presso l'attività”; per tale ragione, ella aveva diritto ad un assegno divorzile, pari ad euro 300,00 mensili.
In data 02.11.2023 perveniva il parere del PM.
Con ordinanza monocratica, depositata il 29.01.2024, il Giudice delegato, in via provvisoria e urgente, adottava le seguenti determinazioni, a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c.: <<-dispone[va] l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
-dispone[va] che il padre esercitasse il diritto di visita verso il minore, come indicato in parte motiva;
pone[va], a carico del ricorrente, il versamento, in Parte_1 favore della resistente , dell'importo di euro 580,00, a titolo di CP_1 mantenimento per il minore, somma da corrispondersi, a far data dalla costituzione della resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
pone[va] le spese straordinarie per il minore, individuate come da vigente protocollo del Tribunale, a carico delle parti in pari misura;
pone[va], ancora, a carico del ricorrente, Parte_1 il versamento, in favore della resistente, dell'importo di euro 100,00, a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat. Tale ammontare, relativamente al trattamento economico periodico, provvisoriamente riconosciuto alla moglie, , veniva giustificato, sul rilievo che CP_1 la stessa, pur non lavorando, era comunque dotata di capacità lavorativa specifica, e, oltretutto, di lì a breve, avrebbe ricevuto la Con la CP_2 medesima ordinanza, il Giudice delegato ammetteva le richieste istruttorie formulate dalla sola resistente.
Con provvedimento depositato il 23.04.2024, il Giudice delegato, stante il contenuto della segnalazione resa dai SS di Uggiano la Chiesa (LE), datata
16.04.2024, disponeva, in via d'urgenza, l'immediata attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità.
In sede di udienza del 16.05.2024, il Giudice delegato convalidava il provvedimento depositato il 23.04.2024.
All'udienza del 29.05.2025, i procuratori delle parti, previa autorizzazione del giudicante, precisavano le conclusioni, chiedendo, concordemente,
l'integrale recepimento delle condizioni, personali ed economiche, del divorzio, di cui alla convenzione in atti (depositata telematicamente, da parte ricorrente, in data 06.05.2025), trattandosi di convenzione integralmente riproduttiva dell'accordo di mediazione “già sottoscritto in data 9 dicembre
2024, al cospetto del mediatore (raggiunto, per l'appunto, a seguito di percorso di mediazione)”. (Segnatamente: “La premessa di quanto segue è che ogni ulteriore accordo tra i genitori, diverso da quanto verrà scritto, verrà preso sempre nell'interesse di LE e terrà conto della compatibilità con impegni lavorativi dei genitori o ludici/sportivi/scolastici di LE ed invero entrambi convengono circa la necessarietà della presenza costante di entrambi i genitori, nella vita del piccolo LE, e dell'arricchimento portato dalla collaborazione e dal confronto nella serena crescita del figlio;
1) LE manterrà allocazione prevalente presso la madre , così come è tutt'ora; 2) in considerazione dei turni di imbarco CP_1 di LE trascorrerà con il padre: 2a) nel periodo Pt_1 infrasettimanale: 1 (uno) giorno, a metà settimana, tra il martedì e il giovedì, orientativamente, dalle 17:00 alle 21:00, da concordare sulla base degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici/sportivi di LE;
2b) numero 2 (due) week end al mese, con il padre, di cui, uno, a partire dal venerdì pomeriggio, orientativamente dopo la scuola, e l'altro, invece, a partire dal sabato mattina, verso le 10.00, e, in entrambi i casi, fino alla domenica sera, con rientro per le 20,00/20,30 circa;
2c) Vacanze natalizie/capodanno: 1 (una) settimana, di massima dal 23 al 29 dicembre con un genitore;
1 (una) settimana di massima, dal 30 dicembre al 6 gennaio, con l'altro genitore. Qualora le circostanze lo permettano e dietro preventivi accordi, nei giorni di festività (Natale e Capodanno) l'altro genitore avrà la possibilità di salutare LE, recandosi presso il proprio figlio, per il tempo necessario che si stabilisce, in linea di massima non inferiore alle quattro ore;
2d) 2 febbraio, compleanno di LE: ove possibile,
LE trascorrerà il giorno del suo compleanno, con entrambi i genitori, per la festicciola pomeridiana che organizzeranno;
si prevede, in ogni caso, che, qualora il padre dovesse essere impossibilitato a trascorrere parte della giornata con il figlio, poiché imbarcato, egli potrà recuperare il tempo della mezza giornata al suo rientro;
2e) Vacanze di carnevale: in base alla chiusura della scuola, vacanze divise equamente tra i genitori;
2f) Vacanze di Pasqua: Pasqua con un genitore e pasquetta con l'altro, ad anni alterni;
- tutte le altre festività: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, comprensive di eventuali ponti scolastici, da trascorrere in maniera alternata tra i genitori;
2g) Vacanze estive: 1 (una) settimana a
Luglio e una ad Agosto, da comunicare all'altro genitore, il prima possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. La settimana di
Agosto, qualora la stessa ricada, a cavallo di Ferragosto, presso il padre, essa non dovrà includere il giorno 18, che verrà trascorso presso la madre
(compleanno); per le altre settimane estive, dalla chiusura della scuola alla riapertura, a meno di diversi accordi tra i genitori, verranno seguiti quelli classici infrasettimanali;
2h) il giorno del compleanno del padre (28 marzo) presso il padre, così come il giorno 19 marzo (festa del papà). Il giorno della festa della mamma, presso la madre;
2i) quando LE è presso l'altro genitore, deve essere prevista almeno una telefonata al giorno, anche preferibilmente video;
2l) qualora si preveda di trascorrere la notte presso altri luoghi, diversi dalla normale dimora/residenza, ogni genitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro; 2m) data la particolare professione del padre e i non programmabili/prevedibili periodi di assenza per lavoro, a seguito di accordi tra i genitori, il padre potrà recuperare un paio di giorni con il figlio, al proprio rientro in sede, preferibilmente il successivo fine settimana oppure durante i giorni infra settimanali, ferma la premessa di svolgere anche il recupero nell'interesse degli impegni del minore;
2n) qualora l'impiego del padre preveda un trasferimento fuori sede (ipotesi
Roma), verranno garantiti due fine settimana al mese, dal venerdì, orientativamente dopo la scuola, alla domenica sera, verso le 20,00/20,30, qualora il padre dovesse permanere in loco;
oppure, nel caso in cui
LE dovesse spostarsi, si prevede che possa farlo, a spese e cura del padre, il quale si occuperà, personalmente, di accompagnarlo negli spostamenti;
3) il sig. avrà cura di comunicare alla sig.ra Parte_1
, con assoluta tempestività, i tempi e modi di imbarco e rimane CP_1 stabilito, tra gli scriventi che, qualora il Sig. abbia incarichi a Parte_1 terra, egli dovrà rispettare il calendario generale di frequenza, e non avrà diritto ai recuperi, salvo accordo contrario tra i genitori;
4) i genitori si impegnano a mantenere rapporti costanti tra loro per concordare le decisioni da assumere per il benessere di LE e a garantire contatti telefonici, come previsto al punto 2i). Al pari, si impegnano a condividere e a discutere di ciascuna criticità che riguardi la crescita di LE, ricordando sempre l'obiettivo finale dell'equilibrio psicofisico del figlio;
5) con riferimento alle denunce penali, reciprocamente fatte, i Sigg.ri e Parte_1
riferiscono che ciascuna delle posizioni denunciate è stata CP_1 archiviata, ma, in ogni caso, espressamente si impegnano, a rimettere ogni querela su posizioni non archiviate e ad accettare la relativa rimessione;
6) per ciò che concerne, invece, le questioni attinenti all'assetto economico, il quale prevede, attualmente, a carico del Sig. , la Parte_1 dazione della somma di € 580,00, quale contributo paterno al mantenimento ordinario di LE, e della ulteriore somma di € 100,00, in favore di , a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, i sigg.ri CP_1
e prevedono, espressamente, che dal gennaio 2026, Parte_1 CP_1
rinuncerà all'assegno di mantenimento in suo favore (rectius, rinuncerà CP_1 all'assegno divorzile), qualunque sia il suo stato lavorativo, e l'assegno per
LE diventerà, in automatico, di € 680,00.”).
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 3 anni,
e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, il Tribunale ritiene senz'altro meritevole di accoglimento la richiesta, congiuntamente formulata in corso di causa, di pronuncia del divorzio, alle condizioni che sono state medio tempore concordate.
Si ponga mente, da un lato, al dato della conformità delle condizioni de quibus ai superiori e inderogabili interessi della prole minore, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, rubricato al n. 4985/2023
R.G., introdotto con domanda proposta, in data 12.07.2023, da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in IN DI CE (LE), il 31/08/2015
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
IN DI CE (LE), al n. 7, P. II, Serie A, anno 2015); 2) DICHIARA valide ed efficaci tra le parti, le condizioni, personali ed economiche, del divorzio, di cui alla convenzione, in atti, ivi depositata, da parte ricorrente, in data 06.05.2025, per come riportate in parte motiva
(convenzione transattiva, a sua volta riproduttiva dell'accordo conciliativo, raggiunto davanti al mediatore, in Lecce, in data 9 dicembre
2024), ferma restando, naturalmente, la possibilità, per le parti medesime, di far riferimento, per il futuro, alle previsioni di cui al vigente Protocollo di intesa, adottato dal Tribunale di Lecce, e sottoscritto, in Lecce, il 21 maggio 2018, in materia di spese straordinarie, con riguardo, per l'appunto, alle spese straordinarie, da affrontare nell'interesse del figlio comune LE (Gli odierni paciscenti ben potranno, quindi, conformare la loro futura gestione delle c.d. spese straordinarie alle disposizioni contenute nel citato Protocollo, tanto con riguardo al profilo problematico della concreta identificazione di detti esborsi, quanto con riguardo a quello della concreta individuazione delle condizioni e delle modalità di rimborso degli esborsi medesimi);
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott. LE Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CE Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. LE Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 4985/2023 r.g. promossa da:
, nato a [...], il [...], con l'avv. Parte_1
LO NI
-RICORRENTE- nei confronti di
, nata a [...], il [...], con l'avv. CP_1
ON NA RI
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni conformi dei procuratori delle parti, come in atti trascritte
(cfr. conclusioni conformi, di cui al verbale di udienza del 29 maggio 2025).
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
IN DI CE (LE), il 31/08/2015 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IN DI CE (LE), al n.
7, P. II, Serie A, anno 2015).
Dall'unione coniugale è nato LE, il 02.02.2018.
Con decreto depositato in data 06.05.2022, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi. Con ricorso depositato il 12/07/2023, il ricorrente, Parte_1
, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario, contratto con la sig.ra , “alle stesse CP_1 condizioni della separazione, relativamente al figlio LE, per quanto attiene alle condizioni economiche, ma diversamente modulando, secondo l'allegato piano genitoriale, il diritto di visita, tenuto di conto della peculiare attività svolta dal ricorrente, in quel di Taranto, nonché del fatto che, a cadenza mensile, lo stesso svolge attività fuori dall'ambito regionale, con la correlata cessazione, in ogni caso, diversamente da quanto convenuto in sede separativa, di ogni obbligo patrimoniale nel confronti della sig.ra , CP_1 in quanto di giovane età e capace economicamente, e con la cessazione del diritto di abitazione sull'immobile sito in Porto Cesareo alla Via Bainsizza, giacché da sempre non utilizzato dalla sig.ra , la quale vive CP_1 stabilmente presso il prefato domicilio in Uggiano la Chiesa, e, da ultimo, con il trasferimento in suo favore dell'autovettura targata ES938WY.”
Narrava che, successivamente alla separazione, i coniugi non avevano ripristinato una comunione di vita, materiale e spirituale.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva, a sua volta, quanto segue: “- In via preliminare e pregiudiziale, rigettare le richieste del ricorrente, in ordine alla modifica delle condizioni di affidamento e per la conferma di quelle di mantenimento del figlio minore LE, come da omologa del Tribunale di Lecce nel proc. Nr. 527/2022 R.G., del 2, perché non rispettano l'interesse e la crescita psico fisica del figlio e non suffragate da ragioni in fatto ed in diritto;
- Sempre in via preliminare, accogliere la domanda riconvenzionale della resistente, in ordine alla modifica delle modalità di affidamento e dei tempi di permanenza del figlio LE presso il padre, come da calendario e piano genitoriale indicato in parte narrativa;
- Sempre in via preliminare, accogliere la domanda riconvenzionale della resistente in ordine alla modifica dell'assegno di mantenimento, per il figlio, con l'aumento all'importo di €. 700,00 (settecento/00), oltre rivalutazione Istat e il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Lecce. - Sempre in via preliminare, accogliere la domanda riconvenzionale della resistente, in ordine alla modifica dell'assegno di mantenimento, già convenuto in sede separativa, in suo favore, prevedendosi un innalzamento dello stesso all'importo di €. 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione Istat, quale contributo una tantum per il lavoro prestato Parte nell'attività di del marito, nonché quale aiuto per il pagamento del canone di una nuova casa in affitto o per adeguare quella dove attualmente si trova, in Uggiano La Chiesa (LE) alla Via Mameli nr.14. -Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Deduceva che: entrambi i coniugi avevano sporto, reciprocamente, denuncia per mancato rispetto del diritto di visita per il figlio, statuito in sede di separazione;
allo stato, sussisteva una “esacerbato conflitto tra i genitori sulle modalità e i tempi di visita del padre, e i giorni in cui è collocato presso di lui, anche con il pernotto”; il ricorrente pretendeva di modificare le abitudini di vita del minore;
il ricorrente si trovava spesso “in mare, lontano da casa, in missione e per lunghi periodi, stabilendo in maniera arbitraria tempi e modalità di frequentazione” del figlio;
il ricorrente era irascibile;
l'atteggiamento del ricorrente ostacolava il corretto esercizio della responsabilità genitoriale;
ella (id est la resistente), unitamente al minore, era andata a vivere presso l'abitazione della defunta nonna materna, “per essere sostenuta dai genitori per cercare di trovare un'occupazione lavorativa in grado di consentire a lei e al figlio di vivere in maniera più dignitosa”; il ricorrente era Comandante presso la Marina Militare;
inoltre, il ricorrente era proprietario di una unità immobiliare, che, dal 2017 al 2022, era stata utilizzata come b&b; ella si occupava “dell'accoglienza e della pulizia delle camere e della biancheria, oltre a restare a disposizione degli ospiti, per tutto il tempo della permanenza presso l'attività”; per tale ragione, ella aveva diritto ad un assegno divorzile, pari ad euro 300,00 mensili.
In data 02.11.2023 perveniva il parere del PM.
Con ordinanza monocratica, depositata il 29.01.2024, il Giudice delegato, in via provvisoria e urgente, adottava le seguenti determinazioni, a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c.: <<-dispone[va] l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
-dispone[va] che il padre esercitasse il diritto di visita verso il minore, come indicato in parte motiva;
pone[va], a carico del ricorrente, il versamento, in Parte_1 favore della resistente , dell'importo di euro 580,00, a titolo di CP_1 mantenimento per il minore, somma da corrispondersi, a far data dalla costituzione della resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
pone[va] le spese straordinarie per il minore, individuate come da vigente protocollo del Tribunale, a carico delle parti in pari misura;
pone[va], ancora, a carico del ricorrente, Parte_1 il versamento, in favore della resistente, dell'importo di euro 100,00, a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat. Tale ammontare, relativamente al trattamento economico periodico, provvisoriamente riconosciuto alla moglie, , veniva giustificato, sul rilievo che CP_1 la stessa, pur non lavorando, era comunque dotata di capacità lavorativa specifica, e, oltretutto, di lì a breve, avrebbe ricevuto la Con la CP_2 medesima ordinanza, il Giudice delegato ammetteva le richieste istruttorie formulate dalla sola resistente.
Con provvedimento depositato il 23.04.2024, il Giudice delegato, stante il contenuto della segnalazione resa dai SS di Uggiano la Chiesa (LE), datata
16.04.2024, disponeva, in via d'urgenza, l'immediata attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità.
In sede di udienza del 16.05.2024, il Giudice delegato convalidava il provvedimento depositato il 23.04.2024.
All'udienza del 29.05.2025, i procuratori delle parti, previa autorizzazione del giudicante, precisavano le conclusioni, chiedendo, concordemente,
l'integrale recepimento delle condizioni, personali ed economiche, del divorzio, di cui alla convenzione in atti (depositata telematicamente, da parte ricorrente, in data 06.05.2025), trattandosi di convenzione integralmente riproduttiva dell'accordo di mediazione “già sottoscritto in data 9 dicembre
2024, al cospetto del mediatore (raggiunto, per l'appunto, a seguito di percorso di mediazione)”. (Segnatamente: “La premessa di quanto segue è che ogni ulteriore accordo tra i genitori, diverso da quanto verrà scritto, verrà preso sempre nell'interesse di LE e terrà conto della compatibilità con impegni lavorativi dei genitori o ludici/sportivi/scolastici di LE ed invero entrambi convengono circa la necessarietà della presenza costante di entrambi i genitori, nella vita del piccolo LE, e dell'arricchimento portato dalla collaborazione e dal confronto nella serena crescita del figlio;
1) LE manterrà allocazione prevalente presso la madre , così come è tutt'ora; 2) in considerazione dei turni di imbarco CP_1 di LE trascorrerà con il padre: 2a) nel periodo Pt_1 infrasettimanale: 1 (uno) giorno, a metà settimana, tra il martedì e il giovedì, orientativamente, dalle 17:00 alle 21:00, da concordare sulla base degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici/sportivi di LE;
2b) numero 2 (due) week end al mese, con il padre, di cui, uno, a partire dal venerdì pomeriggio, orientativamente dopo la scuola, e l'altro, invece, a partire dal sabato mattina, verso le 10.00, e, in entrambi i casi, fino alla domenica sera, con rientro per le 20,00/20,30 circa;
2c) Vacanze natalizie/capodanno: 1 (una) settimana, di massima dal 23 al 29 dicembre con un genitore;
1 (una) settimana di massima, dal 30 dicembre al 6 gennaio, con l'altro genitore. Qualora le circostanze lo permettano e dietro preventivi accordi, nei giorni di festività (Natale e Capodanno) l'altro genitore avrà la possibilità di salutare LE, recandosi presso il proprio figlio, per il tempo necessario che si stabilisce, in linea di massima non inferiore alle quattro ore;
2d) 2 febbraio, compleanno di LE: ove possibile,
LE trascorrerà il giorno del suo compleanno, con entrambi i genitori, per la festicciola pomeridiana che organizzeranno;
si prevede, in ogni caso, che, qualora il padre dovesse essere impossibilitato a trascorrere parte della giornata con il figlio, poiché imbarcato, egli potrà recuperare il tempo della mezza giornata al suo rientro;
2e) Vacanze di carnevale: in base alla chiusura della scuola, vacanze divise equamente tra i genitori;
2f) Vacanze di Pasqua: Pasqua con un genitore e pasquetta con l'altro, ad anni alterni;
- tutte le altre festività: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, comprensive di eventuali ponti scolastici, da trascorrere in maniera alternata tra i genitori;
2g) Vacanze estive: 1 (una) settimana a
Luglio e una ad Agosto, da comunicare all'altro genitore, il prima possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. La settimana di
Agosto, qualora la stessa ricada, a cavallo di Ferragosto, presso il padre, essa non dovrà includere il giorno 18, che verrà trascorso presso la madre
(compleanno); per le altre settimane estive, dalla chiusura della scuola alla riapertura, a meno di diversi accordi tra i genitori, verranno seguiti quelli classici infrasettimanali;
2h) il giorno del compleanno del padre (28 marzo) presso il padre, così come il giorno 19 marzo (festa del papà). Il giorno della festa della mamma, presso la madre;
2i) quando LE è presso l'altro genitore, deve essere prevista almeno una telefonata al giorno, anche preferibilmente video;
2l) qualora si preveda di trascorrere la notte presso altri luoghi, diversi dalla normale dimora/residenza, ogni genitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro; 2m) data la particolare professione del padre e i non programmabili/prevedibili periodi di assenza per lavoro, a seguito di accordi tra i genitori, il padre potrà recuperare un paio di giorni con il figlio, al proprio rientro in sede, preferibilmente il successivo fine settimana oppure durante i giorni infra settimanali, ferma la premessa di svolgere anche il recupero nell'interesse degli impegni del minore;
2n) qualora l'impiego del padre preveda un trasferimento fuori sede (ipotesi
Roma), verranno garantiti due fine settimana al mese, dal venerdì, orientativamente dopo la scuola, alla domenica sera, verso le 20,00/20,30, qualora il padre dovesse permanere in loco;
oppure, nel caso in cui
LE dovesse spostarsi, si prevede che possa farlo, a spese e cura del padre, il quale si occuperà, personalmente, di accompagnarlo negli spostamenti;
3) il sig. avrà cura di comunicare alla sig.ra Parte_1
, con assoluta tempestività, i tempi e modi di imbarco e rimane CP_1 stabilito, tra gli scriventi che, qualora il Sig. abbia incarichi a Parte_1 terra, egli dovrà rispettare il calendario generale di frequenza, e non avrà diritto ai recuperi, salvo accordo contrario tra i genitori;
4) i genitori si impegnano a mantenere rapporti costanti tra loro per concordare le decisioni da assumere per il benessere di LE e a garantire contatti telefonici, come previsto al punto 2i). Al pari, si impegnano a condividere e a discutere di ciascuna criticità che riguardi la crescita di LE, ricordando sempre l'obiettivo finale dell'equilibrio psicofisico del figlio;
5) con riferimento alle denunce penali, reciprocamente fatte, i Sigg.ri e Parte_1
riferiscono che ciascuna delle posizioni denunciate è stata CP_1 archiviata, ma, in ogni caso, espressamente si impegnano, a rimettere ogni querela su posizioni non archiviate e ad accettare la relativa rimessione;
6) per ciò che concerne, invece, le questioni attinenti all'assetto economico, il quale prevede, attualmente, a carico del Sig. , la Parte_1 dazione della somma di € 580,00, quale contributo paterno al mantenimento ordinario di LE, e della ulteriore somma di € 100,00, in favore di , a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, i sigg.ri CP_1
e prevedono, espressamente, che dal gennaio 2026, Parte_1 CP_1
rinuncerà all'assegno di mantenimento in suo favore (rectius, rinuncerà CP_1 all'assegno divorzile), qualunque sia il suo stato lavorativo, e l'assegno per
LE diventerà, in automatico, di € 680,00.”).
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 3 anni,
e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, il Tribunale ritiene senz'altro meritevole di accoglimento la richiesta, congiuntamente formulata in corso di causa, di pronuncia del divorzio, alle condizioni che sono state medio tempore concordate.
Si ponga mente, da un lato, al dato della conformità delle condizioni de quibus ai superiori e inderogabili interessi della prole minore, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, rubricato al n. 4985/2023
R.G., introdotto con domanda proposta, in data 12.07.2023, da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in IN DI CE (LE), il 31/08/2015
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
IN DI CE (LE), al n. 7, P. II, Serie A, anno 2015); 2) DICHIARA valide ed efficaci tra le parti, le condizioni, personali ed economiche, del divorzio, di cui alla convenzione, in atti, ivi depositata, da parte ricorrente, in data 06.05.2025, per come riportate in parte motiva
(convenzione transattiva, a sua volta riproduttiva dell'accordo conciliativo, raggiunto davanti al mediatore, in Lecce, in data 9 dicembre
2024), ferma restando, naturalmente, la possibilità, per le parti medesime, di far riferimento, per il futuro, alle previsioni di cui al vigente Protocollo di intesa, adottato dal Tribunale di Lecce, e sottoscritto, in Lecce, il 21 maggio 2018, in materia di spese straordinarie, con riguardo, per l'appunto, alle spese straordinarie, da affrontare nell'interesse del figlio comune LE (Gli odierni paciscenti ben potranno, quindi, conformare la loro futura gestione delle c.d. spese straordinarie alle disposizioni contenute nel citato Protocollo, tanto con riguardo al profilo problematico della concreta identificazione di detti esborsi, quanto con riguardo a quello della concreta individuazione delle condizioni e delle modalità di rimborso degli esborsi medesimi);
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott. LE Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore