Articolo 9 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49
Articolo 8Articolo 10
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6 marzo 1985
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10 luglio 1986
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Versione
22 febbraio 2014
Art. 9.

Ai finanziamenti del Foncooper ((e a quelli erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,)) si applicano le agevolazioni tributarie di cui all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni e integrazioni. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 22 febbraio 2014
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