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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2720/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2720/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Francesco Sorrentino Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1
Pesenti Marco
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, presentava Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2021, emesso dal Tribunale di
Nola in favore della per la somma di € 10.334,30 oltre interessi Controparte_1
e spese di lite, contestando l'ammontare del credito vantato dall'opposta.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio e denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il procedimento veniva reputato maturo per la decisione senza necessità di alcuna attività istruttoria e giungeva quindi all'udienza cartolare del 06/11/2025 per discussione e decisione ex art 281-sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
2 Occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile,
in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti
non specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
3 l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Nel caso in esame, a fondamento della propria pretesa creditoria la banca opposta produceva due contratti di finanziamento, i relativi estratti conti e le cessioni dei crediti in questione. Alla luce di tale documentazione risulta adeguatamente provata la fondatezza della pretesa per la quale l'odierna opposta agiva in sede monitoria, con la conseguenza che, in ragione delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, l'opponente in quanto convenuta in senso sostanziale avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi,
impeditivi o modificativi idonei ad incidere sul diritto di credito vantato dalla
4 banca ma tale prova non veniva fornita, in quanto le eccezioni risultavano del tutto generiche e, pertanto, insuscettibili di accoglimento.
Difatti, l'opponente si limitava ad eccepire l'avvenuto pagamento dei finanziamenti in esame in forza di un accordo intercorso con la cedente UB
SPV S.r.l. senza, tuttavia, fornire prova adeguata dello stesse, risultando allegata in atti solo una proposta di accordo priva di sottoscrizioni. Inoltre, i bollettini allegati dall'opponente non risultano nemmeno specificamente riferibili ai finanziamenti per cui è causa, in quanto solo alcuni risultano riferiti al rapporto nr. 12607931 e nessuno di essi al rapporto nr. 4301528512536911.
Per di più, il disconoscimento della sottoscrizione apposta dall'opponente ad uno dei due contratti depositati dalla controparte parte, appariva così formulato:
“Orbene, ad una semplice visione del contrato n. 2 offerto in produzione è
evidente che la firma apposta in calce (a pag.1 di 7) a detto contratto (contratto
n. 2) è chiaramente diversa da quella autografa apposta nel precedente
contratto (contratto n.1) o da quella apposta in calce al documento di identità”
(cfr. pag. 5 dell'atto di citazione), non risultando, quindi, nemmeno chiaramente evincibile quale fosse l'oggetto della suddetta impugnazione.
Ebbene, giova evidenziare che “Il disconoscimento della propria sottoscrizione,
ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco
essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita,
perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa
versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico
riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non
vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza
riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni
5 eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da
controparte” (Cass. civ. sez. trib. 17/06/2021 , n. 17313). Tale orientamento è
stato affermato anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui “Il
disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale ed
inequivoco, essendo a tal fine inidonea una contestazione generica o implicita;
la relativa eccezione deve contenere lo specifico riferimento al documento ed al
profilo di esso che viene contestato e non ha valore se effettuato con riguardo
ad ogni produzione in copia effettuata da controparte” (Tribunale Napoli Nord
sez. II, 24/03/2023, n.1246). Nel caso in esame, il disconoscimento operato dall'opponente non può che reputarsi generico;
inoltre, deve rilevarsi l'allegazione ad entrambi i contratti oggetto di causa della fotocopia della carta di identità e dei cedolini degli stipendi della circostanza che Parte_1
nemmeno veniva valutata dalla stessa e che, tuttavia, depone fortemente a favore dell'autenticità delle relative sottoscrizioni.
Per tutte le esposte ragioni l'opposizione in esame non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 364/2021 emesso dal Tribunale di Nola;
6 - Condanna l'opponente al pagamento, in favore della Banca opposta,
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 04/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2720/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Francesco Sorrentino Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1
Pesenti Marco
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, presentava Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2021, emesso dal Tribunale di
Nola in favore della per la somma di € 10.334,30 oltre interessi Controparte_1
e spese di lite, contestando l'ammontare del credito vantato dall'opposta.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio e denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il procedimento veniva reputato maturo per la decisione senza necessità di alcuna attività istruttoria e giungeva quindi all'udienza cartolare del 06/11/2025 per discussione e decisione ex art 281-sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
2 Occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile,
in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti
non specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
3 l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Nel caso in esame, a fondamento della propria pretesa creditoria la banca opposta produceva due contratti di finanziamento, i relativi estratti conti e le cessioni dei crediti in questione. Alla luce di tale documentazione risulta adeguatamente provata la fondatezza della pretesa per la quale l'odierna opposta agiva in sede monitoria, con la conseguenza che, in ragione delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, l'opponente in quanto convenuta in senso sostanziale avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi,
impeditivi o modificativi idonei ad incidere sul diritto di credito vantato dalla
4 banca ma tale prova non veniva fornita, in quanto le eccezioni risultavano del tutto generiche e, pertanto, insuscettibili di accoglimento.
Difatti, l'opponente si limitava ad eccepire l'avvenuto pagamento dei finanziamenti in esame in forza di un accordo intercorso con la cedente UB
SPV S.r.l. senza, tuttavia, fornire prova adeguata dello stesse, risultando allegata in atti solo una proposta di accordo priva di sottoscrizioni. Inoltre, i bollettini allegati dall'opponente non risultano nemmeno specificamente riferibili ai finanziamenti per cui è causa, in quanto solo alcuni risultano riferiti al rapporto nr. 12607931 e nessuno di essi al rapporto nr. 4301528512536911.
Per di più, il disconoscimento della sottoscrizione apposta dall'opponente ad uno dei due contratti depositati dalla controparte parte, appariva così formulato:
“Orbene, ad una semplice visione del contrato n. 2 offerto in produzione è
evidente che la firma apposta in calce (a pag.1 di 7) a detto contratto (contratto
n. 2) è chiaramente diversa da quella autografa apposta nel precedente
contratto (contratto n.1) o da quella apposta in calce al documento di identità”
(cfr. pag. 5 dell'atto di citazione), non risultando, quindi, nemmeno chiaramente evincibile quale fosse l'oggetto della suddetta impugnazione.
Ebbene, giova evidenziare che “Il disconoscimento della propria sottoscrizione,
ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco
essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita,
perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa
versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico
riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non
vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza
riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni
5 eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da
controparte” (Cass. civ. sez. trib. 17/06/2021 , n. 17313). Tale orientamento è
stato affermato anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui “Il
disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale ed
inequivoco, essendo a tal fine inidonea una contestazione generica o implicita;
la relativa eccezione deve contenere lo specifico riferimento al documento ed al
profilo di esso che viene contestato e non ha valore se effettuato con riguardo
ad ogni produzione in copia effettuata da controparte” (Tribunale Napoli Nord
sez. II, 24/03/2023, n.1246). Nel caso in esame, il disconoscimento operato dall'opponente non può che reputarsi generico;
inoltre, deve rilevarsi l'allegazione ad entrambi i contratti oggetto di causa della fotocopia della carta di identità e dei cedolini degli stipendi della circostanza che Parte_1
nemmeno veniva valutata dalla stessa e che, tuttavia, depone fortemente a favore dell'autenticità delle relative sottoscrizioni.
Per tutte le esposte ragioni l'opposizione in esame non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 364/2021 emesso dal Tribunale di Nola;
6 - Condanna l'opponente al pagamento, in favore della Banca opposta,
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 04/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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