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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente relatore
Dr. Aida SABBATO Consigliera
Dr. Rosa LAROCCA Consigliera
ha pronunziato, all'udienza del 12/6/2025, la seguente:
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 183/2022 del ruolo generale appelli lavoro,
avente ad oggetto “reddito di cittadinanza” e vertente:
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI CC presso il cui studio in Rionero in V.re (PZ), alla Via G. Marconi n. 76,
elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
suo Presidente pro tempore, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti P.IVA_1
GI IT e VI OI, giusta procura generale alle liti notar in Roma Persona_1 in data 23.7.2015 n. rep. 80974/21569, elettivamente domiciliato presso la sede della propria
Avvocatura in Potenza, alla Via Pretoria n. 263;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “l'On.le Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
ritenga fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 178/2022, emessa dal Tribunale di Potenza, sez. lavoro, Giudice
dott. E. Facciolla, nel procedimento n. 1912/2021 RG lav., accolga le seguenti conclusioni:
1) annullare i provvedimenti impugnati per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso;
2) in conseguenza di ciò, ripristinare il beneficio del RDC con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la corresponsione, a far data dalla domanda, di tutti gli importi dovuti e non corrisposti, con interessi e rivalutazione fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia il Giudice del Lavoro respingere l'appello confermando la sentenza di primo grado. Spese come per legge”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, in data 20/7/2021,
lamentata l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza ricevuto per Parte_1
gli anni 2019 e 2020, chiedeva al giudice adito di annullare i rispettivi provvedimenti concessori e ripristinare l'erogazione del beneficio.
Con memoria difensiva depositata in data 20/1/2022 si costituiva l' , in persona del suo CP_1
Presidente pro tempore, chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
e, nel merito, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con l'impugnata sentenza n. 178/2022, il giudice di prime cure, rigettata preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , affermava carenti i requisiti di CP_1
residenza e soggiorno del richiedente, rigettando la domanda azionata.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 12/9/2022 proponeva Parte_1
appello, deducendo la non condivisibilità della sentenza impugnata, dal momento che, a suo dire, la documentazione versata in atti avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata l'udienza di discussione per il giorno 5/10/2023, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, all'appellato, l' CP_1
si costituiva in giudizio, depositando in data 17/1/2023 memoria difensiva e, a sua volta,
concludendo come in atti.
Dopo una serie di rinvii all'udienza odierna, celebrata in modalità a trattazione scritta, la
Corte, lette le note autorizzate, si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il reddito di cittadinanza è un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari,
associato a un percorso di reinserimento lavorativo e sociale stipulato attraverso il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale (vds. D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26).
Il beneficio economico è accreditato mensilmente su una carta elettronica, a partire dal mese successivo l'accoglimento della domanda. Il richiedente deve essere maggiorenne e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Quanto ai requisiti di cittadinanza e soggiorno, il richiedente deve trovarsi in una delle seguenti condizioni: - italiano o cittadino dell'Unione Europea;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
- cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolare di protezione internazionale.
Trattasi di elementi costitutivi del beneficio economico in questione che, come tali, devono essere provati dal richiedente avente diritto.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, a nulla rilevando la circostanza di essere stato l'istante in possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo, della durata di sei mesi,
trattandosi di fatto emerso al di fuori del procedimento amministrativo previdenziale e,
comunque, contrastato dall'esito di un diverso accertamento svolto dai Carabinieri di Melfi
(assenza per irreperibilità in occasione del censimento dell'anno 2013, con conseguente cancellazione dall'anagrafe comunale).
Al rigetto dell'appello non segue alcunchè sul piano del regolamento delle spese, avendo l'appellante fatto formale dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 183/2022 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 178/2022 del 10/2/2022 del
[...] CP_1
Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per spese.
Potenza, 12/6/2025 Il Presidente rel.
dott. Roberto SPAGNUOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente relatore
Dr. Aida SABBATO Consigliera
Dr. Rosa LAROCCA Consigliera
ha pronunziato, all'udienza del 12/6/2025, la seguente:
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 183/2022 del ruolo generale appelli lavoro,
avente ad oggetto “reddito di cittadinanza” e vertente:
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI CC presso il cui studio in Rionero in V.re (PZ), alla Via G. Marconi n. 76,
elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
suo Presidente pro tempore, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti P.IVA_1
GI IT e VI OI, giusta procura generale alle liti notar in Roma Persona_1 in data 23.7.2015 n. rep. 80974/21569, elettivamente domiciliato presso la sede della propria
Avvocatura in Potenza, alla Via Pretoria n. 263;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “l'On.le Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
ritenga fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 178/2022, emessa dal Tribunale di Potenza, sez. lavoro, Giudice
dott. E. Facciolla, nel procedimento n. 1912/2021 RG lav., accolga le seguenti conclusioni:
1) annullare i provvedimenti impugnati per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso;
2) in conseguenza di ciò, ripristinare il beneficio del RDC con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la corresponsione, a far data dalla domanda, di tutti gli importi dovuti e non corrisposti, con interessi e rivalutazione fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia il Giudice del Lavoro respingere l'appello confermando la sentenza di primo grado. Spese come per legge”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, in data 20/7/2021,
lamentata l'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza ricevuto per Parte_1
gli anni 2019 e 2020, chiedeva al giudice adito di annullare i rispettivi provvedimenti concessori e ripristinare l'erogazione del beneficio.
Con memoria difensiva depositata in data 20/1/2022 si costituiva l' , in persona del suo CP_1
Presidente pro tempore, chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
e, nel merito, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con l'impugnata sentenza n. 178/2022, il giudice di prime cure, rigettata preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , affermava carenti i requisiti di CP_1
residenza e soggiorno del richiedente, rigettando la domanda azionata.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 12/9/2022 proponeva Parte_1
appello, deducendo la non condivisibilità della sentenza impugnata, dal momento che, a suo dire, la documentazione versata in atti avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata l'udienza di discussione per il giorno 5/10/2023, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, all'appellato, l' CP_1
si costituiva in giudizio, depositando in data 17/1/2023 memoria difensiva e, a sua volta,
concludendo come in atti.
Dopo una serie di rinvii all'udienza odierna, celebrata in modalità a trattazione scritta, la
Corte, lette le note autorizzate, si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il reddito di cittadinanza è un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari,
associato a un percorso di reinserimento lavorativo e sociale stipulato attraverso il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale (vds. D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26).
Il beneficio economico è accreditato mensilmente su una carta elettronica, a partire dal mese successivo l'accoglimento della domanda. Il richiedente deve essere maggiorenne e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Quanto ai requisiti di cittadinanza e soggiorno, il richiedente deve trovarsi in una delle seguenti condizioni: - italiano o cittadino dell'Unione Europea;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
- cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolare di protezione internazionale.
Trattasi di elementi costitutivi del beneficio economico in questione che, come tali, devono essere provati dal richiedente avente diritto.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, a nulla rilevando la circostanza di essere stato l'istante in possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo, della durata di sei mesi,
trattandosi di fatto emerso al di fuori del procedimento amministrativo previdenziale e,
comunque, contrastato dall'esito di un diverso accertamento svolto dai Carabinieri di Melfi
(assenza per irreperibilità in occasione del censimento dell'anno 2013, con conseguente cancellazione dall'anagrafe comunale).
Al rigetto dell'appello non segue alcunchè sul piano del regolamento delle spese, avendo l'appellante fatto formale dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 183/2022 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 178/2022 del 10/2/2022 del
[...] CP_1
Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per spese.
Potenza, 12/6/2025 Il Presidente rel.
dott. Roberto SPAGNUOLO