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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3845/2023 R.G., introitata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nell'udienza dell'11.11.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Aversa (CE), al Viale
Europa n. 314b, presso lo studio dell'Avv. Antonio Zaccariello (PEC:
, che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Antonio
Salviati n. 1, presso lo studio dell'Avv. Stefano Ottolenghi (PEC:
), che la rappresenta e difende giusta procura Email_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
NONCHE'
(già ) Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_3
Napoli, alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (PEC:
, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege, Email_3
E (C.F.: Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_4
domiciliato in Caserta, al Piazzale Maiorana n. 6, presso lo studio dell'Avv. Marialuigia
NT (PEC: , che lo rappresenta e difende giusta Email_4
procura generale alle liti indicata nella memoria di costituzione,
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.03.2023, il
[...]
proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 02820229006610127000, notificatagli in data 20.02.2023 dall . Controparte_5
L'opposizione era limitata alle pretese creditorie derivanti da due cartelle di pagamento presupposte:
- la cartella n. 02820040019101171000, asseritamente notificata il 01.07.2004, per un credito del (oggi Controparte_3 Controparte_2
) a titolo di “recupero crediti – D.P.R. 06.03.1978” per l'anno 2002;
[...]
- la cartella n. 02820090014697835000, asseritamente notificata il 30.04.2009, per un credito sempre del (oggi Controparte_3 Controparte_2
) a titolo di “recupero spese di giustizia” per l'anno 2007.
[...]
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva: a) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, con conseguente nullità dell'intimazione impugnata;
b) in ogni caso, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito, calcolata tra le date di presunta notifica delle cartelle (2004 e 2009) e la data di notifica dell'intimazione (2023); c) l'inesistenza del titolo esecutivo e l'infondatezza nel merito delle pretese.
Perciò l'opponente conveniva in giudizio l' ed il Controparte_5
(oggi ), Controparte_3 Controparte_2
concludendo, previa sospensione degli effetti dell'intimazione di pagamento, per l'accertamento e la declaratoria di prescrizione, di inesistenza del titolo esecutivo, di decadenza, infondatezza ed illegittimità del diritto delle convenute a richiedere il pagamento delle somme indicate nell'intimazione; con vittoria di spese e competenze, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l , contestando la fondatezza Controparte_5
dell'opposizione e chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l'Ente sosteneva di aver regolarmente notificato le cartelle presupposte e di aver posto in essere plurimi atti interruttivi della prescrizione, tra cui due avvisi di intimazione nel 2016, altresì invocando la sospensione dei termini di prescrizione per effetto della normativa emergenziale COVID-19.
Si costituiva in giudizio pure il (già Controparte_2 [...]
), concludendo per il rigetto dell'opposizione perché Controparte_3
inammissibile, improcedibile ed infondata, vinte le spese di giudizio.
Il , dal canto suo, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, CP_2
qualificando il motivo relativo all'omessa notifica delle cartelle come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., soggetta al termine decadenziale di 20 giorni.
Con ordinanza del 03.11.2023, il Giudice accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rilevando la tardività del motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. relativo alla mancata notifica delle cartelle;
e, procedendo alla delibazione sommaria dell'eccezione di prescrizione, riteneva, ad un primo esame, prescritta la pretesa relativa alla cartella n. 02820040019101171000, essendo decorsi più di dieci anni tra la sua notifica (01.07.2004) e il primo atto interruttivo utile (avviso di intimazione del 2016), mentre riteneva non prescritta la pretesa relativa alla cartella n.
02820090014697835000, risultando il termine decennale essere stato interrotto dal medesimo avviso del 2016; pertanto, sospendeva l'esecutività limitatamente alla prima cartella.
Con successiva ordinanza del 29.05.2024, il Giudice, rilevato che la cartella n.
02820040019101171000 era stata emessa anche per un credito dell , disponeva CP_4
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di detto Ente.
A seguito di rituale notifica, si costituiva in giudizio l , dichiarando che gli importi CP_4
di sua competenza iscritti nella suddetta cartella erano stati oggetto di sgravio in data
10.01.2008 e, perciò, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con ordinanza del 03.07.2025, veniva fissata l'udienza dell'11.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP.
Svoltasi l'udienza dell'11.11.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
1. In via preliminare, occorre dare atto della cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti originariamente vantati dall' e iscritti nella cartella di CP_4
pagamento n. 02820040019101171000.
Infatti l , costituitosi in giudizio a seguito di ordine di integrazione del CP_4
contraddittorio, ha documentato e dichiarato che “gli importi ingiunti di competenza dell'Istituto (cartella esattoriale n. 02820040019101171000) risultano sgravati” a seguito di discarico del 10.01.2008; e tale circostanza è stata altresì confermata dalla stessa
, che in atti ha precisato che gli importi ancora dovuti Controparte_5
in forza della suindicata cartella esattoriale derivano esclusivamente dal recupero crediti operato dal . CP_2 Stante la concorde posizione delle parti sul punto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente a tale porzione del credito.
2. Circa la qualificazione della domanda avanzata in giudizio ed i rapporti tra opposizione ex art. 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha fondato la propria domanda su una pluralità di motivi, riconducibili a due distinte forme di tutela:
- la contestazione della ritualità della procedura di riscossione per omessa notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento), che integra un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
- la contestazione del diritto della parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta estinzione del credito per prescrizione, che costituisce opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Correttamente le parti opposte hanno eccepito la tardività del primo motivo di opposizione: l'art. 617 c.p.c. prevede che l'opposizione per vizi formali degli atti dell'esecuzione debba essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato e, nel caso di specie, l'intimazione è stata notificata il
20.02.2023, mentre l'atto di citazione è stato notificato solo il 21.03.2023, oltre il termine di legge;
pertanto, la domanda volta a far dichiarare la nullità dell'intimazione per il vizio derivato dalla mancata notifica delle cartelle è inammissibile.
Tuttavia, tale inammissibilità non produce l'effetto, invocato dalle difese convenute, di
“sanare” la notifica delle cartelle presupposte ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione.
Infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della fondatezza di un'eccezione di prescrizione (motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c.) è autonoma e distinta da quella sulla regolarità formale della procedura di riscossione;
in particolare, la Suprema Corte ha al riguardo statuito che: “l'omessa tempestiva proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi volta a far valere la nullità dei successivi atti esecutivi (o della procedura di riscossione), per l'omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento, non determina, ovviamente, una situazione anche ad altri fini equivalente alla regolare notificazione della stessa cartella, né sana gli eventuali vizi della sua notificazione, ma semplicemente impedisce di far valere il vizio degli atti successivi alla cartella non regolarmente notificata [...]. La deduzione della prescrizione del credito in riscossione costituisce senza dubbio un motivo di opposizione qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. [...]. Di conseguenza, la valutazione della effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume un valore del tutto differente rispetto a quello che assume ai fini della regolarità degli atti successivi della procedura di riscossione, assume cioè il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale, può e deve essere provato dall'agente della riscossione, senza alcuna preclusione processuale, in positivo o in negativo, derivante dalla mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale notifica” (Cass. Civ., n.
13306 del 14.05.2024).
Quindi, in applicazione di tale principio, occorre verificare se l Controparte_1
, su cui grava il relativo onere probatorio, abbia dimostrato l'esistenza di validi
[...]
atti interruttivi della prescrizione, tra cui la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti successivi.
3. Riguardo all'eccezione di prescrizione relativa alla cartella n.
02820040019101171000, il credito portato da tale cartella, relativo al recupero di un contributo pubblico erogato dal , è soggetto al termine di prescrizione CP_2
ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
L' ha sostenuto che la cartella è stata notificata in data Controparte_1
01.07.2004 e, anche a voler considerare provata e valida tale notifica quale primo atto interruttivo, occorre verificare il decorso del tempo fino al successivo atto interruttivo utile.
In proposito l' ha elencato una serie di presunti atti interruttivi;
Controparte_6
ma, come già delibato in sede cautelare, l'iscrizione di ipoteca legale non notificata al debitore e il preavviso di fermo amministrativo di cui non è stata provata la notifica non possono essere considerati atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Perciò, il primo atto successivo, la cui notifica appare provata e regolare, è l'avviso di intimazione n. 02820169008462351000, la cui notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, in data 05.05.2016.
Ebbene, tra la data di notifica della cartella (01.07.2004) e la data di perfezionamento della notifica del successivo atto interruttivo (05.05.2016) sono trascorsi oltre dieci anni.
Ne consegue che il diritto di credito portato dalla cartella n. 02820040019101171000 si
è estinto per prescrizione.
Mentre l'invocata sospensione dei termini legata all'emergenza COVID-19 è irrilevante per tale credito, in quanto la prescrizione era già ampiamente maturata (nel luglio 2014) prima dell'inizio del periodo di sospensione (marzo 2020).
L'opposizione, su questo punto, è pertanto fondata.
4. Relativamente, poi, all'eccezione di prescrizione riguardante la cartella n.
02820090014697835000, il credito portato da tale cartella deriva da una condanna al pagamento di spese di giustizia contenuta nella sentenza della Corte dei Conti n.
3650/2007; per cui, trattandosi di credito accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione è quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
L' ha sostenuto di aver notificato la cartella in data Controparte_5
30.04.2009, mentre l'opponente ha contestato la regolarità di tale notifica, eccependo che, a fronte del rifiuto del destinatario, l'agente notificatore avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all'art. 140 c.p.c., cosa che non risulta avvenuta.
L'eccezione è giuridicamente corretta e l non ha fornito prova Controparte_6
del perfezionamento della notifica secondo le formalità prescritte in caso di rifiuto della stessa;
pertanto, la notifica del 30.04.2009 deve considerarsi nulla e inidonea a produrre effetti interruttivi.
Tuttavia, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione non muta: il termine decennale che ha iniziato a decorrere dalla data in cui la sentenza della Corte dei Conti è divenuta definitiva (anno 2007), è stato validamente interrotto dalla notifica degli avvisi di intimazione avvenuta nel 2016.
In particolare, come già accertato in sede cautelare, l'avviso n. 02820169008462351000
è stato regolarmente notificato il 05.05.2016 e l'avviso n. 02820169013386091000 è stato notificato il 24.11.2016; per cui entrambi gli atti interruttivi sono intervenuti prima dello spirare del decennio dalla sentenza del 2007 e dalla data dell'ultimo atto interruttivo del
2016 (novembre 2016), ha iniziato a decorrere un nuovo termine decennale.
L'intimazione di pagamento oggi opposta, notificata il 20.02.2023, è stata quindi notificata ampiamente entro tale nuovo termine.
Ne consegue che il diritto di credito portato dalla cartella n. 02820090014697835000 non è prescritto, così l'opposizione risultando, su questo punto, infondata.
5. Relativamente alle spese di lite, l'esito del giudizio, con l'accoglimento parziale dell'opposizione, integra una ipotesi di soccombenza reciproca tra l'opponente e le parti convenute e Controparte_5 Controparte_2 CP_2
, il che giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della
[...]
metà; la restante metà, liquidata come in dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014 (scaglione di valore da € 26.001 a € 52.000, dichiarato in citazione, con applicazione dei valori minimi data la non particolare complessità delle questioni), segue la soccombenza e va posta a carico di e del Controparte_5 [...]
, in solido tra loro, in favore dell'opponente. Controparte_2
Nei rapporti tra l'opponente e l , stante la declaratoria di cessazione della materia CP_4
del contendere per una circostanza (lo sgravio del debito) preesistente e non imputabile all'opponente, nonché considerato che l è stato chiamato in causa per ordine del CP_4
Giudice, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Parte_1
contro l , il
[...] Controparte_5 Controparte_2
e l , disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così
[...] CP_4 provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto dell di procedere ad esecuzione forzata per il Controparte_5
credito di cui alla cartella di pagamento n. 02820040019101171000, per intervenuta prescrizione;
2) annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 02820229006610127000, limitatamente alle somme derivanti dalla cartella di pagamento n.
02820040019101171000;
3) rigetta per il resto l'opposizione, con riferimento alla cartella di pagamento n.
02820090014697835000;
4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai crediti di competenza dell;
CP_4
5) dichiara compensate per la metà le spese di lite tra l'opponente e gli opposti
[...]
e e, per l'effetto, Controparte_5 Controparte_2
condanna questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento in favore del
[...]
della restante metà, che liquida in complessivi € 2.545,00, Parte_1
di cui € 545,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione all'Avv. Antonio Zaccariello, dichiaratosi antistatario;
6) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l'opponente
[...]
e l' . Parte_1 CP_4
Così deciso in Aversa il 18.11.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3845/2023 R.G., introitata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nell'udienza dell'11.11.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Aversa (CE), al Viale
Europa n. 314b, presso lo studio dell'Avv. Antonio Zaccariello (PEC:
, che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Antonio
Salviati n. 1, presso lo studio dell'Avv. Stefano Ottolenghi (PEC:
), che la rappresenta e difende giusta procura Email_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
NONCHE'
(già ) Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_3
Napoli, alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (PEC:
, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege, Email_3
E (C.F.: Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_4
domiciliato in Caserta, al Piazzale Maiorana n. 6, presso lo studio dell'Avv. Marialuigia
NT (PEC: , che lo rappresenta e difende giusta Email_4
procura generale alle liti indicata nella memoria di costituzione,
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.03.2023, il
[...]
proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 02820229006610127000, notificatagli in data 20.02.2023 dall . Controparte_5
L'opposizione era limitata alle pretese creditorie derivanti da due cartelle di pagamento presupposte:
- la cartella n. 02820040019101171000, asseritamente notificata il 01.07.2004, per un credito del (oggi Controparte_3 Controparte_2
) a titolo di “recupero crediti – D.P.R. 06.03.1978” per l'anno 2002;
[...]
- la cartella n. 02820090014697835000, asseritamente notificata il 30.04.2009, per un credito sempre del (oggi Controparte_3 Controparte_2
) a titolo di “recupero spese di giustizia” per l'anno 2007.
[...]
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva: a) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, con conseguente nullità dell'intimazione impugnata;
b) in ogni caso, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito, calcolata tra le date di presunta notifica delle cartelle (2004 e 2009) e la data di notifica dell'intimazione (2023); c) l'inesistenza del titolo esecutivo e l'infondatezza nel merito delle pretese.
Perciò l'opponente conveniva in giudizio l' ed il Controparte_5
(oggi ), Controparte_3 Controparte_2
concludendo, previa sospensione degli effetti dell'intimazione di pagamento, per l'accertamento e la declaratoria di prescrizione, di inesistenza del titolo esecutivo, di decadenza, infondatezza ed illegittimità del diritto delle convenute a richiedere il pagamento delle somme indicate nell'intimazione; con vittoria di spese e competenze, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l , contestando la fondatezza Controparte_5
dell'opposizione e chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l'Ente sosteneva di aver regolarmente notificato le cartelle presupposte e di aver posto in essere plurimi atti interruttivi della prescrizione, tra cui due avvisi di intimazione nel 2016, altresì invocando la sospensione dei termini di prescrizione per effetto della normativa emergenziale COVID-19.
Si costituiva in giudizio pure il (già Controparte_2 [...]
), concludendo per il rigetto dell'opposizione perché Controparte_3
inammissibile, improcedibile ed infondata, vinte le spese di giudizio.
Il , dal canto suo, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, CP_2
qualificando il motivo relativo all'omessa notifica delle cartelle come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., soggetta al termine decadenziale di 20 giorni.
Con ordinanza del 03.11.2023, il Giudice accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rilevando la tardività del motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. relativo alla mancata notifica delle cartelle;
e, procedendo alla delibazione sommaria dell'eccezione di prescrizione, riteneva, ad un primo esame, prescritta la pretesa relativa alla cartella n. 02820040019101171000, essendo decorsi più di dieci anni tra la sua notifica (01.07.2004) e il primo atto interruttivo utile (avviso di intimazione del 2016), mentre riteneva non prescritta la pretesa relativa alla cartella n.
02820090014697835000, risultando il termine decennale essere stato interrotto dal medesimo avviso del 2016; pertanto, sospendeva l'esecutività limitatamente alla prima cartella.
Con successiva ordinanza del 29.05.2024, il Giudice, rilevato che la cartella n.
02820040019101171000 era stata emessa anche per un credito dell , disponeva CP_4
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di detto Ente.
A seguito di rituale notifica, si costituiva in giudizio l , dichiarando che gli importi CP_4
di sua competenza iscritti nella suddetta cartella erano stati oggetto di sgravio in data
10.01.2008 e, perciò, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con ordinanza del 03.07.2025, veniva fissata l'udienza dell'11.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP.
Svoltasi l'udienza dell'11.11.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
1. In via preliminare, occorre dare atto della cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti originariamente vantati dall' e iscritti nella cartella di CP_4
pagamento n. 02820040019101171000.
Infatti l , costituitosi in giudizio a seguito di ordine di integrazione del CP_4
contraddittorio, ha documentato e dichiarato che “gli importi ingiunti di competenza dell'Istituto (cartella esattoriale n. 02820040019101171000) risultano sgravati” a seguito di discarico del 10.01.2008; e tale circostanza è stata altresì confermata dalla stessa
, che in atti ha precisato che gli importi ancora dovuti Controparte_5
in forza della suindicata cartella esattoriale derivano esclusivamente dal recupero crediti operato dal . CP_2 Stante la concorde posizione delle parti sul punto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente a tale porzione del credito.
2. Circa la qualificazione della domanda avanzata in giudizio ed i rapporti tra opposizione ex art. 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha fondato la propria domanda su una pluralità di motivi, riconducibili a due distinte forme di tutela:
- la contestazione della ritualità della procedura di riscossione per omessa notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento), che integra un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
- la contestazione del diritto della parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta estinzione del credito per prescrizione, che costituisce opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Correttamente le parti opposte hanno eccepito la tardività del primo motivo di opposizione: l'art. 617 c.p.c. prevede che l'opposizione per vizi formali degli atti dell'esecuzione debba essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato e, nel caso di specie, l'intimazione è stata notificata il
20.02.2023, mentre l'atto di citazione è stato notificato solo il 21.03.2023, oltre il termine di legge;
pertanto, la domanda volta a far dichiarare la nullità dell'intimazione per il vizio derivato dalla mancata notifica delle cartelle è inammissibile.
Tuttavia, tale inammissibilità non produce l'effetto, invocato dalle difese convenute, di
“sanare” la notifica delle cartelle presupposte ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione.
Infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della fondatezza di un'eccezione di prescrizione (motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c.) è autonoma e distinta da quella sulla regolarità formale della procedura di riscossione;
in particolare, la Suprema Corte ha al riguardo statuito che: “l'omessa tempestiva proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi volta a far valere la nullità dei successivi atti esecutivi (o della procedura di riscossione), per l'omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento, non determina, ovviamente, una situazione anche ad altri fini equivalente alla regolare notificazione della stessa cartella, né sana gli eventuali vizi della sua notificazione, ma semplicemente impedisce di far valere il vizio degli atti successivi alla cartella non regolarmente notificata [...]. La deduzione della prescrizione del credito in riscossione costituisce senza dubbio un motivo di opposizione qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. [...]. Di conseguenza, la valutazione della effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume un valore del tutto differente rispetto a quello che assume ai fini della regolarità degli atti successivi della procedura di riscossione, assume cioè il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale, può e deve essere provato dall'agente della riscossione, senza alcuna preclusione processuale, in positivo o in negativo, derivante dalla mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale notifica” (Cass. Civ., n.
13306 del 14.05.2024).
Quindi, in applicazione di tale principio, occorre verificare se l Controparte_1
, su cui grava il relativo onere probatorio, abbia dimostrato l'esistenza di validi
[...]
atti interruttivi della prescrizione, tra cui la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti successivi.
3. Riguardo all'eccezione di prescrizione relativa alla cartella n.
02820040019101171000, il credito portato da tale cartella, relativo al recupero di un contributo pubblico erogato dal , è soggetto al termine di prescrizione CP_2
ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
L' ha sostenuto che la cartella è stata notificata in data Controparte_1
01.07.2004 e, anche a voler considerare provata e valida tale notifica quale primo atto interruttivo, occorre verificare il decorso del tempo fino al successivo atto interruttivo utile.
In proposito l' ha elencato una serie di presunti atti interruttivi;
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ma, come già delibato in sede cautelare, l'iscrizione di ipoteca legale non notificata al debitore e il preavviso di fermo amministrativo di cui non è stata provata la notifica non possono essere considerati atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Perciò, il primo atto successivo, la cui notifica appare provata e regolare, è l'avviso di intimazione n. 02820169008462351000, la cui notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, in data 05.05.2016.
Ebbene, tra la data di notifica della cartella (01.07.2004) e la data di perfezionamento della notifica del successivo atto interruttivo (05.05.2016) sono trascorsi oltre dieci anni.
Ne consegue che il diritto di credito portato dalla cartella n. 02820040019101171000 si
è estinto per prescrizione.
Mentre l'invocata sospensione dei termini legata all'emergenza COVID-19 è irrilevante per tale credito, in quanto la prescrizione era già ampiamente maturata (nel luglio 2014) prima dell'inizio del periodo di sospensione (marzo 2020).
L'opposizione, su questo punto, è pertanto fondata.
4. Relativamente, poi, all'eccezione di prescrizione riguardante la cartella n.
02820090014697835000, il credito portato da tale cartella deriva da una condanna al pagamento di spese di giustizia contenuta nella sentenza della Corte dei Conti n.
3650/2007; per cui, trattandosi di credito accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione è quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
L' ha sostenuto di aver notificato la cartella in data Controparte_5
30.04.2009, mentre l'opponente ha contestato la regolarità di tale notifica, eccependo che, a fronte del rifiuto del destinatario, l'agente notificatore avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all'art. 140 c.p.c., cosa che non risulta avvenuta.
L'eccezione è giuridicamente corretta e l non ha fornito prova Controparte_6
del perfezionamento della notifica secondo le formalità prescritte in caso di rifiuto della stessa;
pertanto, la notifica del 30.04.2009 deve considerarsi nulla e inidonea a produrre effetti interruttivi.
Tuttavia, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione non muta: il termine decennale che ha iniziato a decorrere dalla data in cui la sentenza della Corte dei Conti è divenuta definitiva (anno 2007), è stato validamente interrotto dalla notifica degli avvisi di intimazione avvenuta nel 2016.
In particolare, come già accertato in sede cautelare, l'avviso n. 02820169008462351000
è stato regolarmente notificato il 05.05.2016 e l'avviso n. 02820169013386091000 è stato notificato il 24.11.2016; per cui entrambi gli atti interruttivi sono intervenuti prima dello spirare del decennio dalla sentenza del 2007 e dalla data dell'ultimo atto interruttivo del
2016 (novembre 2016), ha iniziato a decorrere un nuovo termine decennale.
L'intimazione di pagamento oggi opposta, notificata il 20.02.2023, è stata quindi notificata ampiamente entro tale nuovo termine.
Ne consegue che il diritto di credito portato dalla cartella n. 02820090014697835000 non è prescritto, così l'opposizione risultando, su questo punto, infondata.
5. Relativamente alle spese di lite, l'esito del giudizio, con l'accoglimento parziale dell'opposizione, integra una ipotesi di soccombenza reciproca tra l'opponente e le parti convenute e Controparte_5 Controparte_2 CP_2
, il che giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della
[...]
metà; la restante metà, liquidata come in dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014 (scaglione di valore da € 26.001 a € 52.000, dichiarato in citazione, con applicazione dei valori minimi data la non particolare complessità delle questioni), segue la soccombenza e va posta a carico di e del Controparte_5 [...]
, in solido tra loro, in favore dell'opponente. Controparte_2
Nei rapporti tra l'opponente e l , stante la declaratoria di cessazione della materia CP_4
del contendere per una circostanza (lo sgravio del debito) preesistente e non imputabile all'opponente, nonché considerato che l è stato chiamato in causa per ordine del CP_4
Giudice, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Parte_1
contro l , il
[...] Controparte_5 Controparte_2
e l , disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così
[...] CP_4 provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto dell di procedere ad esecuzione forzata per il Controparte_5
credito di cui alla cartella di pagamento n. 02820040019101171000, per intervenuta prescrizione;
2) annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 02820229006610127000, limitatamente alle somme derivanti dalla cartella di pagamento n.
02820040019101171000;
3) rigetta per il resto l'opposizione, con riferimento alla cartella di pagamento n.
02820090014697835000;
4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai crediti di competenza dell;
CP_4
5) dichiara compensate per la metà le spese di lite tra l'opponente e gli opposti
[...]
e e, per l'effetto, Controparte_5 Controparte_2
condanna questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento in favore del
[...]
della restante metà, che liquida in complessivi € 2.545,00, Parte_1
di cui € 545,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione all'Avv. Antonio Zaccariello, dichiaratosi antistatario;
6) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l'opponente
[...]
e l' . Parte_1 CP_4
Così deciso in Aversa il 18.11.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis