Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 122
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica dell'estratto di ruolo e della cartella

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella tramite PEC sia valida, poiché la ricorrente non ha dimostrato alcun pregiudizio sostanziale al proprio diritto di difesa derivante dalla ricezione da un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici. La notifica è avvenuta in data antecedente a tre anni rispetto all'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte ha ritenuto che la cartella sia stata notificata ritualmente in data antecedente a tre anni rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento, escludendo quindi la prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'estratto di ruolo e della cartella

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella tramite PEC sia valida, poiché la ricorrente non ha dimostrato alcun pregiudizio sostanziale al proprio diritto di difesa derivante dalla ricezione da un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici. La notifica è avvenuta in data antecedente a tre anni rispetto all'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte ha ritenuto che la cartella sia stata notificata ritualmente in data antecedente a tre anni rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento, escludendo quindi la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 122
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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