CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SE NG NT, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 721/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ESTRATTO DI RUOLO n. 13320239000674940000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- ESTRATTO DI RUOLO n. 13320239000674940000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
contro
Ag.entrate - OS - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320220002364028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate OS la società SA.I.BA S.r.l., con sede legale in
Isola capo Nominativo_1 (KR), P.IVA_2, P.IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_2, nato a [...] il [...], C.F. CF_1, elettivamente domiciliata in Falerna (CZ), Indirizzo_1, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n.13320239000674940000, inviata in data
13/04/2023, nella parte relativa alla cartella n. 13320220002364028000, contenente pretese per tasse auto, pretese dalla regione Calabria per gli anni 2017 e 2018.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica della cartella intimata e del prodromico avviso di accertamento e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo, previa sospensione della stessa, l'annullamento dell'atto impugnato e della cartella sottostante , con vittoria di spese.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-OS, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_3 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso riguardanti atti dell'Ente Impositore;
proseguiva la resistente allegando di aver chiamato in giudizio tale Ente, contestando i restanti motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Interveniva nel giudizio la Regione Calabria, CF P.IVA_4, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal Dott. Nominativo_4, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, sostenendo la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento e l'insussistenza della prescrizione della pretesa e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Replicava la ricorrente sostenendo l'inesistenza della notifica della cartella intimata, perché spedita da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri e perché non era stata prodotta in atti la ricevuta di accettazione della spedizione della stessa. All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono;
dalla documentazione prodotta dalla resistente ER è emerso che la cartella intimata è stata notificata il 7.04.2022 a mezzo pec;
al riguardo occorre rilevare che la Suprema Corte ha recentemente ribadito: “ “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
"ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez. 5, 03/07/2023, n. 18684). In particolare, la decisione ha precisato come: “in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli « atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re. G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. (…) osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-
Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza
(Cass. n. 982/2023).” (ibidem).” ( così Cass. 14407/2025); nel caso in esame la ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio derivatole dalla notifica della cartella da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, per cui la notifica di tale cartella deve ritenersi valida;
irrilevante, poi, deve ritenersi il mancato deposito della ricevuta di accettazione, stante la sussistenza della ricevuta di consegna ( Cass. 28297/2025; stante la rituale notifica della cartella intimata meno di tre anni prima della notifica della relativa intimazione di pagamento deve ritenersi l'infondatezza anche del motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese, attesa la novità di alcune delle questioni affrontate
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in NE il 24 febbraio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SE NG NT, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 721/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ESTRATTO DI RUOLO n. 13320239000674940000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- ESTRATTO DI RUOLO n. 13320239000674940000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
contro
Ag.entrate - OS - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320220002364028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate OS la società SA.I.BA S.r.l., con sede legale in
Isola capo Nominativo_1 (KR), P.IVA_2, P.IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_2, nato a [...] il [...], C.F. CF_1, elettivamente domiciliata in Falerna (CZ), Indirizzo_1, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n.13320239000674940000, inviata in data
13/04/2023, nella parte relativa alla cartella n. 13320220002364028000, contenente pretese per tasse auto, pretese dalla regione Calabria per gli anni 2017 e 2018.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica della cartella intimata e del prodromico avviso di accertamento e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo, previa sospensione della stessa, l'annullamento dell'atto impugnato e della cartella sottostante , con vittoria di spese.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-OS, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_3 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso riguardanti atti dell'Ente Impositore;
proseguiva la resistente allegando di aver chiamato in giudizio tale Ente, contestando i restanti motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Interveniva nel giudizio la Regione Calabria, CF P.IVA_4, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal Dott. Nominativo_4, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, sostenendo la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento e l'insussistenza della prescrizione della pretesa e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Replicava la ricorrente sostenendo l'inesistenza della notifica della cartella intimata, perché spedita da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri e perché non era stata prodotta in atti la ricevuta di accettazione della spedizione della stessa. All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono;
dalla documentazione prodotta dalla resistente ER è emerso che la cartella intimata è stata notificata il 7.04.2022 a mezzo pec;
al riguardo occorre rilevare che la Suprema Corte ha recentemente ribadito: “ “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
"ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez. 5, 03/07/2023, n. 18684). In particolare, la decisione ha precisato come: “in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli « atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re. G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. (…) osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-
Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza
(Cass. n. 982/2023).” (ibidem).” ( così Cass. 14407/2025); nel caso in esame la ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio derivatole dalla notifica della cartella da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, per cui la notifica di tale cartella deve ritenersi valida;
irrilevante, poi, deve ritenersi il mancato deposito della ricevuta di accettazione, stante la sussistenza della ricevuta di consegna ( Cass. 28297/2025; stante la rituale notifica della cartella intimata meno di tre anni prima della notifica della relativa intimazione di pagamento deve ritenersi l'infondatezza anche del motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese, attesa la novità di alcune delle questioni affrontate
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in NE il 24 febbraio 2026