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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3667/2023 R.G. lavoro e previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cuseo;
Parte_1 contro
in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti Tiziana Cignarelli e Giovanna Maugeri;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' deducendo: CP_1
- di aver subito in data 31.10.2017 (pratica n. 515792480) infortunio sul lavoro a seguito del quale l' , con provvedimento del 10.4.2018, gli aveva riconosciuto un grado di CP_1 menomazione pari all'8% per i seguenti postumi: “rachide lombare: modica ipertonia delle fasce muscolari paravertebrali con modico deficit articolare in esiti di frattura della limitante somatica di L3; rachide lombare: modica ipertonia delle fasce muscolari paravertebrali con modico deficit articolare in esiti di frattura della limitante somatica di L4”;
- di aver riscontrato, a seguito di risonanza magnetica eseguita in data 02.01.2023, un netto aggravamento del quadro morboso di cui soffriva e di aver proposto pertanto, in data 19.01.2023, domanda amministrativa di aggravamento invocando una valutazione complessiva dei postumi invalidanti derivati dall'infortunio già riconosciuto nella misura del 16%;
- che la predetta istanza di aggravamento veniva respinta, anche in all'esito del gravame amministrativo tempestivamente esperito.
Censurate le determinazioni assunte dall' , rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“Accertare e dichiarare che il sig. in relazione all'infortunio sul Parte_1 lavoro n. 515792480 del 31.10.2017, ha subito un aggravamento, come da domanda presentata all' in data 19.01.2023; CP_1
- Accertare e dichiarare che, a causa del suddetto aggravamento dell'infortunio sul lavoro riconosciuto, l'istante ha subito un danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 16% o in ogni caso in misura superiore all'8%
a far data dal 19.01.2023;
- Per l'effetto condannare l'
[...]
, Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore del ricorrente il relativo indennizzo (in capitale e/o in rendita) a titolo di invalidità permanente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sui ratei scaduti e non pagati”.
Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo all'avversa pretesa e concludendo per il CP_1 rigetto del ricorso, le spese come per legge.
Vertendo la controversia esclusivamente sulla corretta valutazione medico-legale del quadro patologico sofferto dal ricorrente, atteso che l' resistente aveva già CP_2 riconosciuto la natura professionale dell'evento infortunistico denunciato, la stessa veniva istruita a mezzo apposita CTU medico-legale e rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare) decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa di contestuale motivazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione all'elaborato peritale in quanto immune da vizi logici e coerentemente motivato, infatti il CTU designato - dott.ssa dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze Persona_1 dell'esame obiettivo nonchè esaminato la documentazione medico-assicurativa versata in atti, ha ritenuto sussistente il dedotto aggravamento nella misura massima riconoscibile del 16%.
Evidenzia in particolare il consulente tecnico d'ufficio:“ Il periziato ha riportato, nel corso dell'infortunio lavorativo del 31/10/2017, una duplice frattura somatica vertebrale lombare, precisamente una frattura del corpo della III° e della IV° vertebra lombare, a seguito della quale è stato trattato con immobilizzazione in busto C Camp 35 per 30 giorni, ha effettuato terapia medica e fisioterapica , è ritornato al lavoro, ma con il trascorrere del tempo avvertiva un aggravamento della sintomatologia algica e disfunzionale a carico del rachide lombosacrale, con dolore e limitazione funzionale recidivante a livello lombosacrale, con episodi recidivanti resistenti a terapia di lombosciatalgia , parestesie arti inferiori, lombalgia cronica , ipostenia arti inferiori e difficoltà nella deambulazione, con sensazione di “ zoppia”. Egli effettuava allora un esame di RM della colonna lombosacrale in data
02/01/2023, nel quale si riscontravano : “ Esiti di frattura del soma di L4, che appare discretamente cuneizzato con ampio avvallamento della limitante somatica superiore a livello dei due terzi anteriori del soma, erniazione intraspongiosa a tale livello…modesta deformazione a cuneo del soma di L3 con minimo avvallamento della limitante somatica superiore…”. Tale referto mostra un netto peggioramento rispetto alla situazione del novembre 2017, in cui venivano evidenziati : “ Frattura del soma di L4 con avvallamento della limitante somatica superiore …ulteriore frattura con avvallamento della limitante somatica superiore a livello di L3…”. A livello clinico ed obiettivo, l'esame condotto in sede di visita peritale ha mostrato un netto peggioramento rispetto a quanto riscontrato dal Collega dell'Istituto , in quanto abbiamo rilevato una deambulazione autonoma e modicamente claudicante a sinistra, una modica ipotonia a livello della coscia sinistra, lieve deficit di forza a livello dell'arto inferiore sinistro , una limitazione funzionale di oltre un terzo nei movimenti di flesso -estensione e di lateralità del tronco, così come nei movimenti di flesso -estensione del tronco, con Manovra di AS ++ + a 60° a sinistra
e a 70° a destra, con ND +++ bilateralmente, segno obiettivi di compressione radicolare.
L'aggravamento avvenuto nel periziato è evidente e documentato, laddove la frattura di L3, rimasta stabile, è accompagnata da un crollo completo della IV° vertebra lombare e con erniazione intraspongiosa
a tale livello, che si appalesa, sul piano clinico, con quanto obiettivamente rilevato in sede di visita peritale.
Pertanto il periziato ha subìto un aggravamento del quadro strumentale e clinico-obiettivo residuato dall'infortunio lavorativo dell'ottobre 2017, con Danno Biologico valutabile nella misura del 16% (sedici per cento) in relazione alla voce n. 206 del D.M. 38/2000, che prevede: Esiti di duplice frattura vertebrale lombare con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità ed artrosi reattiva locoregionale – fino al 16%. Il motivo per cui abbiamo ritenuto opportuno valutare nel massimo del range il Danno biologico riportato dal periziato, risiede nelle seguenti considerazioni. Innanzitutto la vertebra IV° lombare ha subìto un crollo di notevole entità , strumentalmente documentato, dal 2017 al 2023, unitamente alla deformazione del corpo della III° vertebra lombare;
inoltre abbiamo obiettivamente riscontrato , nel corso della visita peritale, un deficit funzionale di entità medio-severa a carico della colonna lombo-sacrale, infine la RM del 2 gennaio 2023 documenta un'evidente artrosi loco- regionale con protrusioni che determinano effetti compressivi sulle radici nervose , più accentuata rispetto alla RM del 2017. Quale decorrenza dell'aggravamento suddetto si individua la data del 19 gennaio 2023, epoca di presentazione della domanda di aggravamento, avvalorata dall'evidenza strumentale del
2 gennaio 2023.”
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che i postumi permanenti derivati dall'infortunio sul lavoro occorso alla parte ricorrente di cui al caso n. 515792480 del 31.10.20217, originariamente riconosciuti nella CP_1 misura dell'8%, hanno subito un aggravamento ed hanno determinato un danno biologico complessivo pari al 16% -consolidatosi alla data della domanda di aggravamento del 19.01.2023- con conseguente condanna dell' resistente alla CP_2 erogazione del relativo indennizzo in forma di rendita con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda di revisione, oltre interessi legali a decorre dal 121° giorno successivo alla predetta domanda, detratte le prestazioni economiche già corrisposte in capitale in relazione alla diversa ed inferiore valutazione dei postumi permanenti da parte dell' in sede amministrativa. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano CP_1 coma da separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- accerta e dichiara che dall'infortunio sul lavoro occorso alla parte ricorrente di cui al caso n. 515792480 del 31.10.20217, è derivato un danno biologico complessivo pari CP_1 al 16%, consolidatosi con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento del
19.01.2023;
- per l'effetto condanna dell' resistente alla erogazione del relativo indennizzo in CP_2 forma di rendita con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda di revisione, oltre interessi legali a decorre dal 121° giorno successivo alla predetta domanda, detratte le prestazioni economiche già corrisposte in capitale in relazione alla diversa ed inferiore valutazione dei postumi permanenti da parte dell' in sede CP_2 amministrativa;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in euro 2.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e
Cpa come per legge, se dovute, da distrarre ex art. 93 c.p.c.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
Latina, 10 marzo 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3667/2023 R.G. lavoro e previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cuseo;
Parte_1 contro
in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti Tiziana Cignarelli e Giovanna Maugeri;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' deducendo: CP_1
- di aver subito in data 31.10.2017 (pratica n. 515792480) infortunio sul lavoro a seguito del quale l' , con provvedimento del 10.4.2018, gli aveva riconosciuto un grado di CP_1 menomazione pari all'8% per i seguenti postumi: “rachide lombare: modica ipertonia delle fasce muscolari paravertebrali con modico deficit articolare in esiti di frattura della limitante somatica di L3; rachide lombare: modica ipertonia delle fasce muscolari paravertebrali con modico deficit articolare in esiti di frattura della limitante somatica di L4”;
- di aver riscontrato, a seguito di risonanza magnetica eseguita in data 02.01.2023, un netto aggravamento del quadro morboso di cui soffriva e di aver proposto pertanto, in data 19.01.2023, domanda amministrativa di aggravamento invocando una valutazione complessiva dei postumi invalidanti derivati dall'infortunio già riconosciuto nella misura del 16%;
- che la predetta istanza di aggravamento veniva respinta, anche in all'esito del gravame amministrativo tempestivamente esperito.
Censurate le determinazioni assunte dall' , rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“Accertare e dichiarare che il sig. in relazione all'infortunio sul Parte_1 lavoro n. 515792480 del 31.10.2017, ha subito un aggravamento, come da domanda presentata all' in data 19.01.2023; CP_1
- Accertare e dichiarare che, a causa del suddetto aggravamento dell'infortunio sul lavoro riconosciuto, l'istante ha subito un danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 16% o in ogni caso in misura superiore all'8%
a far data dal 19.01.2023;
- Per l'effetto condannare l'
[...]
, Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore del ricorrente il relativo indennizzo (in capitale e/o in rendita) a titolo di invalidità permanente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sui ratei scaduti e non pagati”.
Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo all'avversa pretesa e concludendo per il CP_1 rigetto del ricorso, le spese come per legge.
Vertendo la controversia esclusivamente sulla corretta valutazione medico-legale del quadro patologico sofferto dal ricorrente, atteso che l' resistente aveva già CP_2 riconosciuto la natura professionale dell'evento infortunistico denunciato, la stessa veniva istruita a mezzo apposita CTU medico-legale e rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare) decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa di contestuale motivazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione all'elaborato peritale in quanto immune da vizi logici e coerentemente motivato, infatti il CTU designato - dott.ssa dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze Persona_1 dell'esame obiettivo nonchè esaminato la documentazione medico-assicurativa versata in atti, ha ritenuto sussistente il dedotto aggravamento nella misura massima riconoscibile del 16%.
Evidenzia in particolare il consulente tecnico d'ufficio:“ Il periziato ha riportato, nel corso dell'infortunio lavorativo del 31/10/2017, una duplice frattura somatica vertebrale lombare, precisamente una frattura del corpo della III° e della IV° vertebra lombare, a seguito della quale è stato trattato con immobilizzazione in busto C Camp 35 per 30 giorni, ha effettuato terapia medica e fisioterapica , è ritornato al lavoro, ma con il trascorrere del tempo avvertiva un aggravamento della sintomatologia algica e disfunzionale a carico del rachide lombosacrale, con dolore e limitazione funzionale recidivante a livello lombosacrale, con episodi recidivanti resistenti a terapia di lombosciatalgia , parestesie arti inferiori, lombalgia cronica , ipostenia arti inferiori e difficoltà nella deambulazione, con sensazione di “ zoppia”. Egli effettuava allora un esame di RM della colonna lombosacrale in data
02/01/2023, nel quale si riscontravano : “ Esiti di frattura del soma di L4, che appare discretamente cuneizzato con ampio avvallamento della limitante somatica superiore a livello dei due terzi anteriori del soma, erniazione intraspongiosa a tale livello…modesta deformazione a cuneo del soma di L3 con minimo avvallamento della limitante somatica superiore…”. Tale referto mostra un netto peggioramento rispetto alla situazione del novembre 2017, in cui venivano evidenziati : “ Frattura del soma di L4 con avvallamento della limitante somatica superiore …ulteriore frattura con avvallamento della limitante somatica superiore a livello di L3…”. A livello clinico ed obiettivo, l'esame condotto in sede di visita peritale ha mostrato un netto peggioramento rispetto a quanto riscontrato dal Collega dell'Istituto , in quanto abbiamo rilevato una deambulazione autonoma e modicamente claudicante a sinistra, una modica ipotonia a livello della coscia sinistra, lieve deficit di forza a livello dell'arto inferiore sinistro , una limitazione funzionale di oltre un terzo nei movimenti di flesso -estensione e di lateralità del tronco, così come nei movimenti di flesso -estensione del tronco, con Manovra di AS ++ + a 60° a sinistra
e a 70° a destra, con ND +++ bilateralmente, segno obiettivi di compressione radicolare.
L'aggravamento avvenuto nel periziato è evidente e documentato, laddove la frattura di L3, rimasta stabile, è accompagnata da un crollo completo della IV° vertebra lombare e con erniazione intraspongiosa
a tale livello, che si appalesa, sul piano clinico, con quanto obiettivamente rilevato in sede di visita peritale.
Pertanto il periziato ha subìto un aggravamento del quadro strumentale e clinico-obiettivo residuato dall'infortunio lavorativo dell'ottobre 2017, con Danno Biologico valutabile nella misura del 16% (sedici per cento) in relazione alla voce n. 206 del D.M. 38/2000, che prevede: Esiti di duplice frattura vertebrale lombare con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità ed artrosi reattiva locoregionale – fino al 16%. Il motivo per cui abbiamo ritenuto opportuno valutare nel massimo del range il Danno biologico riportato dal periziato, risiede nelle seguenti considerazioni. Innanzitutto la vertebra IV° lombare ha subìto un crollo di notevole entità , strumentalmente documentato, dal 2017 al 2023, unitamente alla deformazione del corpo della III° vertebra lombare;
inoltre abbiamo obiettivamente riscontrato , nel corso della visita peritale, un deficit funzionale di entità medio-severa a carico della colonna lombo-sacrale, infine la RM del 2 gennaio 2023 documenta un'evidente artrosi loco- regionale con protrusioni che determinano effetti compressivi sulle radici nervose , più accentuata rispetto alla RM del 2017. Quale decorrenza dell'aggravamento suddetto si individua la data del 19 gennaio 2023, epoca di presentazione della domanda di aggravamento, avvalorata dall'evidenza strumentale del
2 gennaio 2023.”
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che i postumi permanenti derivati dall'infortunio sul lavoro occorso alla parte ricorrente di cui al caso n. 515792480 del 31.10.20217, originariamente riconosciuti nella CP_1 misura dell'8%, hanno subito un aggravamento ed hanno determinato un danno biologico complessivo pari al 16% -consolidatosi alla data della domanda di aggravamento del 19.01.2023- con conseguente condanna dell' resistente alla CP_2 erogazione del relativo indennizzo in forma di rendita con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda di revisione, oltre interessi legali a decorre dal 121° giorno successivo alla predetta domanda, detratte le prestazioni economiche già corrisposte in capitale in relazione alla diversa ed inferiore valutazione dei postumi permanenti da parte dell' in sede amministrativa. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano CP_1 coma da separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- accerta e dichiara che dall'infortunio sul lavoro occorso alla parte ricorrente di cui al caso n. 515792480 del 31.10.20217, è derivato un danno biologico complessivo pari CP_1 al 16%, consolidatosi con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento del
19.01.2023;
- per l'effetto condanna dell' resistente alla erogazione del relativo indennizzo in CP_2 forma di rendita con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda di revisione, oltre interessi legali a decorre dal 121° giorno successivo alla predetta domanda, detratte le prestazioni economiche già corrisposte in capitale in relazione alla diversa ed inferiore valutazione dei postumi permanenti da parte dell' in sede CP_2 amministrativa;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in euro 2.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e
Cpa come per legge, se dovute, da distrarre ex art. 93 c.p.c.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
Latina, 10 marzo 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume