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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 912/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1091/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036442726 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 691/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione in data 21/1/2025, la sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240036442726, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RIFIUTI solidi urbani per gli anni 2010,
2011 e 2012, per un importo totale di euro 278,88.
Avverso detta cartella, la ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) mancata notifica degli atti presupposti (ove effettuata con poste private sarebbe comunque nullo);
b) intervenuta prescrizione;
c) nullità per mancata sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento;
d) difetto di motivazione della cartella ed erronea determinazione delle somme;
e) si tratterebbe di carichi annullati di diritto ai sensi della legge n. 197/2022 (essendo di importo inferiore ai 1.000 euro).
Il contribuente ha quindi concluso chiedendo, previa sospensiva, di annullare la cartella gravata per le esposte ragioni, con vittoria di spese e onorari (difensore anticipatario).
Con memoria in atti al 22/1/2026, si è costituita l'AD, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 546/1992, non avendo il ricorrente citato in giudizio l'ente impositore e chiedendone la chiamata in causa.
Sempre in via preliminare, l'AD ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi di competenza dell'ente impositore.
Con riferimento ai motivi di ricorso relativi alla decadenza e alla prescrizione, l'AD ha ritenuto responsabile l'ente impositore, in quanto esse si sarebbero determinate in epoca antecedente all'atto impugnato e tenuto conto che l'Agenzia di riscossione non potrebbe sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo.
Pertanto, l'AD ha sostento il proprio difetto di legittimazione passiva, in quando l'ATO le ha consegnato i ruoli in questione soltanto in epoca recente e tenuto conto che l'attività precedente è di competenza dell'amministrazione creditrice del tributo (bisognerebbe comunque tener presente la normativa emergenziale Covid – 19).
L'AD ha rivendicato la regolare notifica della cartella impugnata (che ha comunque raggiunto lo scopo), la sufficienza della motivazione del provvedimento, che è atto vincolato (fermo rimanendo che l'art. 7 comma
1, dello statuto del contribuente si riferisce solo agli atti impositivi), la non necessarietà della sottoscrizione e dunque la legittimità della procedura di riscossione.
L'AD ha quindi concluso chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità della procura di riscossione.
Con ordinanza n. 2820/2025 del 20/10/2025, questa Corte ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso all'ATO 1 Messina, titolare del credito richiesto, adempimento eseguito in data 21/10/2025.
Con memoria in atti al 17/1/2026, si è costituita l'ATO 1 Messina, rappresentata e difesa dall'avv.
Difensore_1, che ha articolato le difese di seguito compendiate.
a) In via preliminare, inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e art. 21, comma
1°, d. lgs. 546/92, considerata l'avvenuta notifica degli atti prodromici (non impugnati).
b) Infondatezza dei motivi di ricorso circa la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica di ogni altro presupposto e/propedeutico di essa e circa l'intervenuta prescrizione. In particolare, l'Autorità ha evidenziato di aver notificato l'intimazione n. 305424 del 21/09/2019, come da allegata produzione documentale, non tempestivamente impugnata, con conseguente definitività della pretesa con riguardo ai vizi già deducibili avverso di essa (compresa la prescrizione e la decadenza, che non sarebbero maturata, anche in ragione della disciplina emergenziale covid – 19).
Inoltre, l'ATO 1 Messina ha evidenziato che:
- prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione (il cui dies a quo corrisponde all'anno successivo a quello rispetto al quale l'imposta è dovuta), veniva spedita in data 09.12.2017 la fattura n. 2017029240
(saldo 2012), la cui notifica si perfezionava mediante il rifiuto del destinatario alla ricezione dell'atto (cfr. all.2);
- data 28.12.2016 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 030256/16, con la quale si richiedeva il pagamento delle fatture portanti il n. 2013049084 e n. 2013097359 (cfr. all.3).
- La richiesta di pagamento delle somme portate dalle predette fatture è stata rinnovata con l'intimazione di pagamento n. 305424, presupposta alla cartella di pagamento opposta (Cfr. all.1).
c) Quanto al lamentato vizio di motivazione, l'ATO, fermo rimanendo il suo difetto di legittimazione passiva, ne ha sostenuto l'infondatezza in quanto la cartella impugnata è stata redatta secondo il modello di legge nonché considerato che gli atti prodromici (che hanno determinato gli importi richiesti) sono stati notificati al contribuente.
L'Ato ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di respingerlo e di dichiarare la legittimità della richiesta di pagamento, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'AD, considerato che il ricorrente impugna un atto dell'Agenzia e lamenta vizi che riguardano, almeno astrattamente, anche l'attività dell'agenzia della riscossione.
[2] Avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta sub iudice, pare opportuno trattare innanzitutto il motivo di ricorso relativo alla prescrizione dei crediti tributari, risalenti agli anni 2010, 2011 e 2012.
L'Ato ha sostenuto di aver notificato i seguenti atti interruttivi:
a) per l'anno 2012, l'ATO ha prodotto una fattura relativa al tributo spedita il 8/12/2017 e pervenuta al contribuente (che si è rifiutato di riceverla) in data 29/1/2018;
b) per gli anni 2010 e 2011 l'Ato ha prodotto un'intimazione notificata al contribuente in data 28/12/2016; c) L'Ato ha notificato in data 21/9/2019 un'intimazione atipica di pagamento relativa a tutte e tre le annualità.
Considerato che si tratta di intimazioni atipiche, ovvero di meri solleciti di pagamento, la loro mancata
(facoltativa) impugnativa non comporta l'inoppugnabilità della pretesa tributaria.
Tuttavia, a detti atti va riconosciuto, in ragione del loro contenuto, effetto interruttivo della prescrizione
(quinquennale, trattandosi di tributi locali), che dunque si è perfezionata soltanto per il tributo relativo al 2010.
Per le rimanenti annualità, si sono infatti riscontrati due atti interruttivi (nel 2016 e nel 2019), l'ultimo dei quali in data 21/9/2019, che hanno impedito, anche in ragione dell'operare dell'art. 68 del d. l. n.18/2020, il perfezionamento della prescrizione, poi nuovamente interrotta per via della notifica, in data 12/11/2024 del provvedimento impugnato.
Pertanto, il motivo relativo alla prescrizione deve essere accolto esclusivamente con riguardo al tributo per il 2010.
[3] Quanto agli ulteriori vizi lamentati, il provvedimento deve ritenersi sufficientemente motivato, considerato che costituisce atto vincolato, che risulta conforme al modello legale previsto e che comunque il contribuente ha ricevuto atti prodromici.
[4] Quanto alla sottoscrizione della cartella, premesso che il ricorrente non ha prodotto la cartella nelle pagine finali (solo 8 pagine su 12), occorre rammentare che la cartella costituisce sostanzialmente una stampa del ruolo.
In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del Dpr n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento meramente formali, ai sensi dell'articolo 21-octies della Legge n. 241 del 1990
(Cassazione n. 27561 del 2018 e Cassazione n. 19405 del 2021).
La cartella contiene inoltre il nominativo del responsabile del procedimento.
[5] Con riguardo al motivo di ricorso relativo ai carichi annullati di diritto ai sensi della legge n. 197/2022
(essendo di importo inferiore ai 1.000 euro), si osserva che l'art.1, comma 227 della legge in questione prevede, con riguardo agli enti locali, l'annullamento dei soli importi per sanzioni e interessi (non per il capitale) e comunque per i “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015”.
Nel caso di specie, l'ente impositore ha affidato i carichi in questione all'ADER soltanto in data 25/4/2024, cosicchè il motivo di ricorso non può essere accolto.
Pertanto, il ricorso può esser solo parzialmente accolto, con riguardo al credito tributario relativo al 2010.
[6] Avuto riguardo al solo parziale accoglimento, si dispone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese processuali.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1091/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036442726 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 691/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione in data 21/1/2025, la sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240036442726, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RIFIUTI solidi urbani per gli anni 2010,
2011 e 2012, per un importo totale di euro 278,88.
Avverso detta cartella, la ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) mancata notifica degli atti presupposti (ove effettuata con poste private sarebbe comunque nullo);
b) intervenuta prescrizione;
c) nullità per mancata sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento;
d) difetto di motivazione della cartella ed erronea determinazione delle somme;
e) si tratterebbe di carichi annullati di diritto ai sensi della legge n. 197/2022 (essendo di importo inferiore ai 1.000 euro).
Il contribuente ha quindi concluso chiedendo, previa sospensiva, di annullare la cartella gravata per le esposte ragioni, con vittoria di spese e onorari (difensore anticipatario).
Con memoria in atti al 22/1/2026, si è costituita l'AD, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 546/1992, non avendo il ricorrente citato in giudizio l'ente impositore e chiedendone la chiamata in causa.
Sempre in via preliminare, l'AD ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi di competenza dell'ente impositore.
Con riferimento ai motivi di ricorso relativi alla decadenza e alla prescrizione, l'AD ha ritenuto responsabile l'ente impositore, in quanto esse si sarebbero determinate in epoca antecedente all'atto impugnato e tenuto conto che l'Agenzia di riscossione non potrebbe sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo.
Pertanto, l'AD ha sostento il proprio difetto di legittimazione passiva, in quando l'ATO le ha consegnato i ruoli in questione soltanto in epoca recente e tenuto conto che l'attività precedente è di competenza dell'amministrazione creditrice del tributo (bisognerebbe comunque tener presente la normativa emergenziale Covid – 19).
L'AD ha rivendicato la regolare notifica della cartella impugnata (che ha comunque raggiunto lo scopo), la sufficienza della motivazione del provvedimento, che è atto vincolato (fermo rimanendo che l'art. 7 comma
1, dello statuto del contribuente si riferisce solo agli atti impositivi), la non necessarietà della sottoscrizione e dunque la legittimità della procedura di riscossione.
L'AD ha quindi concluso chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità della procura di riscossione.
Con ordinanza n. 2820/2025 del 20/10/2025, questa Corte ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso all'ATO 1 Messina, titolare del credito richiesto, adempimento eseguito in data 21/10/2025.
Con memoria in atti al 17/1/2026, si è costituita l'ATO 1 Messina, rappresentata e difesa dall'avv.
Difensore_1, che ha articolato le difese di seguito compendiate.
a) In via preliminare, inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e art. 21, comma
1°, d. lgs. 546/92, considerata l'avvenuta notifica degli atti prodromici (non impugnati).
b) Infondatezza dei motivi di ricorso circa la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica di ogni altro presupposto e/propedeutico di essa e circa l'intervenuta prescrizione. In particolare, l'Autorità ha evidenziato di aver notificato l'intimazione n. 305424 del 21/09/2019, come da allegata produzione documentale, non tempestivamente impugnata, con conseguente definitività della pretesa con riguardo ai vizi già deducibili avverso di essa (compresa la prescrizione e la decadenza, che non sarebbero maturata, anche in ragione della disciplina emergenziale covid – 19).
Inoltre, l'ATO 1 Messina ha evidenziato che:
- prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione (il cui dies a quo corrisponde all'anno successivo a quello rispetto al quale l'imposta è dovuta), veniva spedita in data 09.12.2017 la fattura n. 2017029240
(saldo 2012), la cui notifica si perfezionava mediante il rifiuto del destinatario alla ricezione dell'atto (cfr. all.2);
- data 28.12.2016 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 030256/16, con la quale si richiedeva il pagamento delle fatture portanti il n. 2013049084 e n. 2013097359 (cfr. all.3).
- La richiesta di pagamento delle somme portate dalle predette fatture è stata rinnovata con l'intimazione di pagamento n. 305424, presupposta alla cartella di pagamento opposta (Cfr. all.1).
c) Quanto al lamentato vizio di motivazione, l'ATO, fermo rimanendo il suo difetto di legittimazione passiva, ne ha sostenuto l'infondatezza in quanto la cartella impugnata è stata redatta secondo il modello di legge nonché considerato che gli atti prodromici (che hanno determinato gli importi richiesti) sono stati notificati al contribuente.
L'Ato ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di respingerlo e di dichiarare la legittimità della richiesta di pagamento, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'AD, considerato che il ricorrente impugna un atto dell'Agenzia e lamenta vizi che riguardano, almeno astrattamente, anche l'attività dell'agenzia della riscossione.
[2] Avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta sub iudice, pare opportuno trattare innanzitutto il motivo di ricorso relativo alla prescrizione dei crediti tributari, risalenti agli anni 2010, 2011 e 2012.
L'Ato ha sostenuto di aver notificato i seguenti atti interruttivi:
a) per l'anno 2012, l'ATO ha prodotto una fattura relativa al tributo spedita il 8/12/2017 e pervenuta al contribuente (che si è rifiutato di riceverla) in data 29/1/2018;
b) per gli anni 2010 e 2011 l'Ato ha prodotto un'intimazione notificata al contribuente in data 28/12/2016; c) L'Ato ha notificato in data 21/9/2019 un'intimazione atipica di pagamento relativa a tutte e tre le annualità.
Considerato che si tratta di intimazioni atipiche, ovvero di meri solleciti di pagamento, la loro mancata
(facoltativa) impugnativa non comporta l'inoppugnabilità della pretesa tributaria.
Tuttavia, a detti atti va riconosciuto, in ragione del loro contenuto, effetto interruttivo della prescrizione
(quinquennale, trattandosi di tributi locali), che dunque si è perfezionata soltanto per il tributo relativo al 2010.
Per le rimanenti annualità, si sono infatti riscontrati due atti interruttivi (nel 2016 e nel 2019), l'ultimo dei quali in data 21/9/2019, che hanno impedito, anche in ragione dell'operare dell'art. 68 del d. l. n.18/2020, il perfezionamento della prescrizione, poi nuovamente interrotta per via della notifica, in data 12/11/2024 del provvedimento impugnato.
Pertanto, il motivo relativo alla prescrizione deve essere accolto esclusivamente con riguardo al tributo per il 2010.
[3] Quanto agli ulteriori vizi lamentati, il provvedimento deve ritenersi sufficientemente motivato, considerato che costituisce atto vincolato, che risulta conforme al modello legale previsto e che comunque il contribuente ha ricevuto atti prodromici.
[4] Quanto alla sottoscrizione della cartella, premesso che il ricorrente non ha prodotto la cartella nelle pagine finali (solo 8 pagine su 12), occorre rammentare che la cartella costituisce sostanzialmente una stampa del ruolo.
In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del Dpr n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento meramente formali, ai sensi dell'articolo 21-octies della Legge n. 241 del 1990
(Cassazione n. 27561 del 2018 e Cassazione n. 19405 del 2021).
La cartella contiene inoltre il nominativo del responsabile del procedimento.
[5] Con riguardo al motivo di ricorso relativo ai carichi annullati di diritto ai sensi della legge n. 197/2022
(essendo di importo inferiore ai 1.000 euro), si osserva che l'art.1, comma 227 della legge in questione prevede, con riguardo agli enti locali, l'annullamento dei soli importi per sanzioni e interessi (non per il capitale) e comunque per i “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015”.
Nel caso di specie, l'ente impositore ha affidato i carichi in questione all'ADER soltanto in data 25/4/2024, cosicchè il motivo di ricorso non può essere accolto.
Pertanto, il ricorso può esser solo parzialmente accolto, con riguardo al credito tributario relativo al 2010.
[6] Avuto riguardo al solo parziale accoglimento, si dispone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese processuali.